ATTO DI TRANSAZIONE Il giorno del mese di..dell anno 2017 in Pollina, presso la sede municipale di Piazza Maddalena n.2; TRA Il Comune di Pollina, con sede in Piazza Maddalena n. 2, Cod.Fisc in persona dell ing.orazio Amenta nato a. il.. domiciliato per la carica presso la sede del Comune, il quale sottoscrive ai sensi dell art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in qualità di Responsabile dell Ufficio Tecnico del suddetto Comune, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui attribuiti dalla determina sindacale di nomina n del. e della deliberazione n del del Consiglio Comunale ad oggetto Approvazione schema atto transattivo tra il Comune di Pollina e il Comune di Sciara per il pagamento del Decreto ingiuntivo n.737/2017; E Il Comune di Sciara con sede in Piazza Castelreale n.30, Cod.Fisc.in persona del.. nato a il.domiciliato per la carica presso la sede del Comune, il quale sottoscrive ai sensi dell art.107 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, in qualità di Responsabile...del suddetto Comune, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui attribuiti dalla determina sindacale di nomina n..del e della deliberazione del Consiglio Comunale n.del.; Premesso - che con Decreto ingiuntivo n.2394/2006 del 12/7/2006 il Tribunale di Palermo, su istanza della ditta L.V.S. Srl, con sede in Palermo Via Sampolo
n.48, ingiungeva al Consorzio Intercomunale R.s.u di Termini Imerese e in solido con i Comuni aderenti al Consorzio, tra i quali il Comune di Sciara e il Comune di Pollina, il pagamento della somma di.146.166,24 oltre agli interessi legali e gli accessori, a titolo di corrispettivo pattuito a seguito della sottoscrizione della scrittura privata del 17/12/2000 tra il suddetto Consorzio e la ditta Vetro Sud s.a.s di G.Rubino & C., oggi LVS Srl per la raccolta e il ritiro di tutti i rifiuti riciclabili raccolti in maniera differenziata dal medesimo Consorzio; - che l Amministrazione Comunale dell epoca non ha provveduto a proporre opposizione al predetto Decreto ingiuntivo ritenendo che nessuna responsabilità fosse direttamente imputabile al Comune in relazione alla richiesta della LVS Srl in quanto l Ente aveva regolarmente provveduto al pagamento in favore del Consorzio, solamente nei cui confronti era obbligato e che l ingiunzione non era direttamente imputabile al Comune di Pollina (Vds. G.M. n.42/2007), così come anche il Comune di Sciara; - che in data 30/4/2007 prot.3974, veniva notificato al Comune di Pollina, da parte della ditta LVS Srl, un atto di precetto in virtù della mancata opposizione al Decreto ingiuntivo n.2394/2006 emesso nei confronti del Consorzio e dei diversi Comuni ad esso aderenti, per la somma di.146.166,24 oltre gli interessi pari ad.22.398,99 per una somma complessiva di.173.536,58; - che il Comune di Pollina, in data 17/5/2007, ha proposto opposizione al suddetto atto di precetto che veniva sospeso con Ordinanza del G.I. di Termini Imerese Sez.distaccata di Cefalù n.1610 del 15/11/2007 in attesa della definizione dei giudizi di opposizione al Decreto ingiuntivo promosso da Comuni convenuti; - che in data 5/7/2007 prot.6226, veniva notificato al Comune di Pollina da parte della Ditta LVS Srl un ricorso al TAR di Palermo per l ottemperanza al giudicato relativo al Decreto Ingiuntivo n.2394/06; - che successivamente il Comune di Pollina, in quanto chiamato quale terzo in garanzia dal Comune di Gratteri, altro Comune aderente al Consorzio, è intervenuto nel giudizio di merito introdotto dallo stesso Comune di Gratteri conclusosi con la sentenza n.1421/2010 con la quale il Tribunale di Palermo, III Sezione Civile che ha revocato il Decreto Ingiuntivo, limitatamente all ingiunzione ivi contenuta nei confronti del predetto Comune, sentenza impugnata dal creditore; - che con Decreto Ingiuntivo n.737 del 21/6/2017, munito della formula di immediata esecuzione, pervenuto in data 2/8/2017 prot.6119, il Tribunale di Termini Imerese ingiungeva al Comune di Pollina di pagare in favore del Comune di Sciara la somma di.98.000,00 oltre gli interessi al saggio legale fino all effettivo pagamento, somma pari alla metà del debito pagato dal Comune di Sciara a seguito del Decreto Ingiuntivo n.2394/2006 divenuto esecutivo nei confronti delle Amministrazioni che non avevano presentato opposizione (Sciara e Pollina);
Considerato - che ai sensi degli artt.1292 e 1298 del Codice Civile, il debito pagato da uno dei condebitori, nel caso di specie il Comune di Sciara, si divide tra i diversi debitori in parti uguali; - che il Comune di Sciara, come da documentazione verificata, ha provveduto, al fine di evitare il giudizio di espropriazione al pagamento alla Società creditrice, della somma complessiva di.196.000,00; - che a seguito di reiterate consultazioni con i propri legali nel tempo incaricati dal Comune di Pollina è emersa l opportunità di proporre al Comune di Sciara la stipula di una proposta transattiva, formalizzata in data 3/10/2017 con nota prot.7713, prevedendo: a) la rinuncia al pagamento degli interessi maturati alla data del pagamento; b) la rateizzazione del debito dovuto in tre anni; - che in data 2/11/2017 prot.8826 è pervenuta al Comune di Pollina la disponibilità dell Amministrazione Comunale di Sciara alla transazione proposta con la condizione che la prima rata del piano di rientro venga pagata entro l anno 2017; - che con deliberazione consiliare n del. è stato approvato l assestamento del bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, prevedendo la somma relativa alla prima rata pari ad.35.672,09 comprensiva delle spese legali per complessivi.2.672,09 esclusi gli interessi e la maggiorazione fino alla data presuntiva dell effettivo soddisfo, cui la parte creditrice ha fatto espressa rinuncia; - che la transazione è definita dall art.1965 del Codice Civile come il contratto con cui le parti facendosi reciproche concessioni pongono fina a una lite già incominciata o prevengono una lite che può insorgere tra di loro e che essa presuppone pertanto la decisione dell Ente di addivenire ad un accordo con la controparte, previa valutazione della convenienza economica dell accordo, dirimente rispetto alla complessità del giudizio ed in relazione alla natura delle pretese, e, quindi implica l esternazione di un attività discrezionale dell Ente, compatibile, quanto a tempi e modalità, con l attivazione della ordinaria procedura contabile prevista dalla nuova normativa vigente, così da determinare i tempi e i modi dell adempimento delle obbligazioni nascenti dall accordo cui trattasi; - che come da orientamento consolidato della giurisprudenza contabile l istituto della transazione non può considerarsi incluso nella fattispecie dei debiti fuori bilancio (Corte dei Conti Puglia n.80 del 25/5/2017) (Lombardia n.181/2017);
Tutto ciò premesso Le parti allo scopo di porre fine alla lite tra le stesse intercorsa, accettando che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto mercè il presente accordo, da avere ogni effetto di legge, convengono e stipulano quanto segue: 1. Il Comune di Sciara accetta dal Comune di Pollina, a titolo di transazione, la somma complessiva di.100.672,09 (diconsi...) quale quota parte relativa al contenzioso in essere oggetto del presente atto; 2. Il Comune di Pollina si impegna a versare, al Comune di Sciara, la somma stabilita entro e non oltre il 31/12/2019 secondo il seguente cronoprogramma: a).35.672,09 (comprensiva delle spese legali) entro il 31/12/2017; b).32.500,00 entro il 30/11/2018; c).32.500,00 entro il 30/11/2019. 3. Il Comune di Sciara, riguardo agli interessi maturati e maturandi, s impegna a non richiederne il pagamento qualora venga data puntuale e integrale esecuzione al presente atto transattivo. Con l esatto adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di nulla avere a reciprocamente pretendere a nessun titolo o ragione in relazione al contenzioso intercorso. 4. Nell'eventuale inottemperanza dell odierno accordo, il Comune di Sciara sarà libero di azionare l intero credito residuo, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi e le spese legali. 5. Con la sottoscrizione del presente atto il Comune di Sciara rinuncia al Decreto Ingiuntivo n.737/2017 del 21/6/2017 emesso dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti del Comune di Pollina e si impegna a non portare in esecuzione il predetto Decreto Ingiuntivo
6. Ogni clausola o disposizione del presente accordo che venga dichiarata invalida o inapplicabile, interamente o parzialmente per una qualsivoglia ragione, sarà scindibile e non inciderà sulla validità o esecuzione dell accordo nella sua interezza o di qualsiasi altra clausola o disposizione fatto salvo il caso in cui il contesto lo imponga necessariamente. 7. Le spese di registrazione del presente atto sono a carico della parte che vi desse causa. Letto, sottoscritto e confermato Per il Comune di Pollina Per il Comune di Sciara