COMUNE DI ALASSIO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA'

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COMUNE DI ALASSIO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' Approvato con deliberazione G.C. n. 5 del 08 gennaio 2018 1

INDICE Art. 1 - Finalità pag. 3 Art. 2 Applicabilità dell art.17 comma 2 lett. f) CCNL 1/4/1999 pag. 3 Art. 3 Applicabilità dell art.17 comma2 lett. i) CCNL 1/4/1999 pag. 4 Art. 4 Finanziamento delle posizioni di responsabilità pag. 4 Art. 5 Concorrenzialità del trattamento economico pag. 4 Art. 6 - Importi economici per responsabilità indicate all'art. 17 c. 2 lett. f) CCNL 1/4/1999 pag. 4 Art. 7 - Importi economici per responsabilità indicate all'art. 17 c. 2 lett. i) CCNL 1/4/1999 pag. 5 Art. 8 Criteri per l'individuazione delle posizioni di responsabilità pag. 6 Art. 9 Durata e revoca dell'incarico con specifiche responsabilità pag. 6 Art. 10 - Dipendenti a tempo parziale pag. 6 2

Art. 1 - Finalità 1. Il presente regolamento, in attuazione degli artt. 17 lett. f) e lett. i) CCNL del 1/4/1999 e Art. 36 CCNL 22.1.2004, disciplina il compenso per specifiche responsabilità la cui attribuzione risulta necessaria per perseguire gli obiettivi di mandato scaturenti dai documenti di programmazione. In particolare, con riferimento alla lett. f): per l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 11, comma 3, del CCNL dei 31.3.1999; per specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative e di alta professionalità; con riferimento alla lett. i): per le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D al quale sono attribuite con atto formale le qualifiche di ufficiale di stato civile, ufficiale di anagrafe ed ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; per compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; per funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; per specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. 2. Il presente regolamento non trova comunque attuazione per l'esercizio di quei compiti o funzioni che costituiscono naturale esplicazione della propria attività lavorativa. Non trova applicazione inoltre per le figure apicali dell'ente titolari di posizioni organizzative. Art. 2 - Applicabilità dell'art.17 comma 2 lett. f) CCNL 1/4/1999 1. I dipendenti appartenenti alle categorie B, C e D possono ricevere il compenso per specifiche responsabilità in presenza di atto formale che vada a remunerare incarichi che segnino l'attribuzione di responsabilità che siano effettivamente aggiuntive rispetto a quelle previste dalla declaratoria. Le posizioni di lavoro indennizzabili devono, quindi, riguardare attività, obiettivi, compiti e ruoli di carattere particolare e/o di rilevante complessità, normalmente non reperibili nell ordinaria e consueta attività generale della struttura funzionale. 2. La dizione "specifiche responsabilità" non coincide con la dizione "responsabilità del procedimento" atteso che per i dipendenti appartenenti alle categorie C e D lo svolgimento di questa attività è strettamente collegata al contenuto della declaratoria professionale ovvero costituisce il normale oggetto delle loro attività e non comporta compiti aggiuntivi. 3. L'erogazione di questa indennità è quindi limitata a specifiche e complesse responsabilità di procedimento, non propriamente ascrivibili alla categoria di appartenenza, ma comunque non riconducibili come superiori perché prive delle caratteristiche di prevalenza previste dall'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001. 4. All'interno di dette ulteriori responsabilità viene fatta una graduazione dei compensi in relazione alla complessità e all'ampiezza dell'incarico. 5. Laddove venga assegnato un incarico ex lettera f) art. 17 c. 2 Ccnl/1999 ad un dipendente di fascia B o C in un servizio dove risulti presente uno o più colleghi di fascia maggiore, il dirigente dovrà fornire motivazione scritta per la mancata assegnazione delle competenze e delle relative responsabilità al diretto superiore. 3

Art. 3 - Applicabilità dell'art.17 comma 2 lett. i) CCNL1/4/1999 L'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL si applica alle specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D, attribuite con atto formale dell'ente, derivanti dalle qualifiche dì ufficiale di stato civile e anagrafe ed ufficiale elettorale nonché di responsabile del tributi, alle responsabilità affidate agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali, alle funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori nonché alle specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. Art. 4 - Finanziamento delle posizioni di responsabilità 1. L'individuazione degli oneri relativi al finanziamento delle indennità che comportino specifiche responsabilità avviene in base ai limiti e ai criteri concordati in contrattazione decentrata integrativa. 2. Le risorse economiche occorrenti al finanziamento del fondo sono quantificate di anno in anno in sede di accordo tra la delegazione trattante e prelevate dalle disponibilità del fondo delle risorse decentrate costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 01.04-1999, come modificato ed integrato dall'art. 31 del CCNL del 22.01.2004. 3. Eventuali economie realizzate, a qualsiasi titolo, nell'anno di riferimento rientrano nelle disponibilità del fondo delle risorse decentrate. Art. 5 - Concorrenzialità del trattamento economico 1. Il trattamento accessorio per le specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2lett. f) del CCNL 01/4/1999 non è cumulabile con quello previsto dall'art. 36, comma 2, del CCNL del 22/1/2004. 2. I diversi compensi, riferiti ciascuno alle specifiche lettere, possono essere cumulati solo in presenza di una effettiva diversità del titolo in base al quale sono corrisposti. Ove le causali giustificative dell'erogazione dei due compensi siano diverse il cumulo deve ritenersi ammissibile. 3. Nel caso in cui ricorrano contemporanei e simili presupposti al dipendente è corrisposta l'indennità di valore economico più elevato. Art. 6 - Importi economici per responsabilità indicate all'art. 17 c. 2 lett. f) del CCNL 1/4/1999 1. Le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria B, C e D, che non risultino incaricati dell'area delle posizioni organizzative, ed i relativi compensi annui, non superiori agli importi stabiliti dall'art. 7 del CCNL 9 maggio 2006, sono remunerate nel limite di quanto stabilito dall'art. 7 del CCNL del 09/05/2006 e secondo le risultanze di cui alla contrattazione integrativa decentrata annualmente quantificate, con scarto massimo rispetto al fondo specifico dell anno che precede non superiore al 10%. 2. Ai fini del riconoscimento dell indennità per particolari e/o specifiche responsabilità, le posizioni di lavoro devono presentare, necessariamente, più fattispecie di rilevante responsabilità di seguito indicate, mediante l assunzione delle responsabilità stesse in modo prevalente, sotto il profilo temporale, rispetto all assolvimento delle prestazioni rese: a) Responsabilità di conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro strutturalmente presenti nell organigramma dell ufficio (ovvero provvisori se di durata almeno annua e formalmente assegnati); b) Responsabilità di realizzazione di programmi/piani di attività nell ambito di direttive conseguenti a formale indicazione da parte dell amministrazione ovvero conseguenti ad obblighi normativi; 4

c) Responsabilità di istruttoria di procedimenti amministrativi/erogativi di particolare complessità e/o di rilevante responsabilità (procedimenti ad evoluzione fasica, erogazione di servizi a domanda individuale conseguente a iter complesso e non meramente ordinario); d) Responsabilità di conduzione di sistemi relazionali complessi (conferenze di servizi, coordinamento con altri enti e/o associazioni di categoria); e) Responsabilità di attività sostitutiva di figura sovraordinata, nell ambito delle competenze esercitabili e dell esigibilità delle prestazioni riferita alla categoria di ascrizione; f) Responsabilità di attività implicanti l esercizio di funzioni di elevata specializzazione, il cui iter, formalmente assegnato, sia riferibile al soggetto incaricato; g) Responsabilità di elaborazioni decisionali di particolare rilevanza e a carattere discrezionale che si concretizzino con atti formali direttamente sottoscritti; i) Responsabilità di elaborazioni di pareri e di supporti consulenziali in generale che si concretizzino con documenti formali direttamente sottoscritti e/o proposti al dirigente. 3. Criteri per l attribuzione e valore minimo dell indennità: l indennità per specifiche responsabilità è determinata, nell ambito del valore minimo di 1.000,00 euro annui lordi e del valore massimo di 2.500,00 euro annui lordi, sulla base dei criteri determinativi di seguito indicati: - Presenza, nella posizione funzionale, di 4 fattispecie di responsabilità tra quelle sopra indicate: 1.000,00 euro; - Presenza, nella posizione funzionale, di 5 fattispecie di responsabilità tra quelle sopra indicate: 1.375,00 euro; - Presenza, nella posizione funzionale, di 6 fattispecie di responsabilità tra quelle sopra indicate: 1.750,00 euro; - Presenza, nella posizione funzionale, di 7 fattispecie di responsabilità tra quelle sopra indicate: 2.125,00 euro. - Presenza, nella posizione funzionale, di 8 fattispecie di responsabilità tra quelle sopra indicate: 2.500,00 euro. Art, 7 - Importi economici per responsabilità indicate all'art.17 comma 2 lett. i) CCNL 1/4/1999 1. Il compenso di cui al precedente art. 3 è definito nella misura massima di 300,00 = annui e viene corrisposto esclusivamente al personale al quale con atto formale è stata attribuita la qualifica di: Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale; Responsabile del tributi; Responsabilità affidate agli archivisti informatici; Responsabilità agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico; Formatori professionali; Funzioni di ufficiale giudiziario attribuite al messi notificatori; Responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. 2. I compensi di cui al presente articolo sono revocabili, la loro corresponsione è subordinata all'effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni cui sono correlate. 5

3. E' esclusa la cumulabilità con altri compensi riconosciuti per il medesimo ruolo, servizio o responsabilità. Tuttavia, qualora si verificasse la fattispecie, verrà riconosciuta l'indennità più favorevole per il lavoratore. Art. 8 - Criteri per l'individuazione delle posizioni di responsabilità 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno, la Conferenza dei Dirigenti individua, per l'anno successivo, le posizioni con particolari responsabilità, i destinatari titolari dell'incarico e le relative indennità di cui all'art. 6, nell'ambito delle risorse assegnate dalla contrattazione decentrata integrativa, fatte salve le quote necessarie al finanziamento delle indennità Indicate all'art. 7. 2. Sulla base delle risultanze formalizzate dalla Conferenza dei Dirigenti, li Dirigente di Settore, entro il 15 gennaio di ogni anno, adotta un provvedimento organizzativo motivato con il quale attribuisce le posizioni con particolari responsabilità nell'ambito dei servizi assegnati alla propria unità organizzativa tra il personale appartenente alla categoria D - C e B. 3. Il provvedimento motivato, a pena di nullità dovrà indicare, in tassativo elenco, le specifiche mansioni che si ricollegano al requisiti indicati all'art. 6 del presente regolamento che danno diritto alla corresponsione dell'indennità e la relativa graduazione e la percentuale di pesatura con cui verrà commisurato l'importo spettante. 4. In analogia, si procede per l'attribuzione del compenso dovuto a seguito del conferimento dell'incarico di cui all'art. 7 del presente regolamento, fatto salvo l'incarico di Ufficiale di stato civile, di anagrafe, Ufficiale elettorale, mansioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori di competenza specifica del Sindaco. Art. 9 - Durata e revoca dell'incarico con specifiche responsabilità L'incarico di responsabilità è conferito a tempo determinato con cadenza annuale e decade il 31 dicembre di ogni anno. Art. 10 - Dipendenti a tempo parziale Gli importi annuali sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto a tempo parziale, in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato nel proprio contratto di lavoro individuale. 6