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Segreteria Nazionale Via Farini, 62-00186 Roma Tel. +39 06 48903773-48903734 335 7262435-335 7262863 Fax: +39 06 48903735 coisp@coisp.it www.coisp.it COISP COORDINAMENTO PER L INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA Prot. 733/08 S.N. Roma, 18 agosto 2008 AL SIGNOR MINISTRO DELL INTERNO ON. ROBERTO MARONI r.maroni@governo.it AL SIGNOR MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L INNOVAZIONE PROF. RENATO BRUNETTA r.brunetta@governo.it AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PREFETTO ANTONIO MANGANELLI AL MINISTERO DELL'INTERNO UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI e, al fine di portare a conoscenza della presente il Signor Ministro per la Pubblica Amministrazione e l Innovazione nel caso di sua momentanea assenza dal Ministero per qualsiasi causa, allo staff del Ministro Brunetta CAPO DI GABINETTO Filippo Patroni Griffi f.patronigriffi@governo.it VICE CAPO DI GABINETTO Caterina Guarna c.guarna@governo.it VICE CAPO DI GABINETTO Germana Panzironi g.panzironi@governo.it CAPO SEGRETERIA E CONSIGLIERE PER LE RELAZIONI ISTITUZIONALI Enrico Pellizzari e.pellizzari@governo.it SEGRETERIA PARTICOLARE Stefania Profili s.profili@governo.it

PORTAVOCE Vittorio Pezzuto v.pezzuto@governo.it CAPO UFFICIO LEGISLATIVO Carlo Deodato c.deodato@governo.it e, per quanto di competenza relativamente ai richiesti chiarimenti sul trattamento economico fondamentale del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, AL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L INNOVAZIONE Dipartimento della Funzione pubblica Capo del dipartimento Cons. Antonio Naddeo segreteria.ucd@funzionepubblica.it Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni Cons. Francesco Verbaro uppa@funzionepubblica.it Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni Servizio per il trattamento del personale Dr.ssa Simonetta Pasqua trattamento_del_personale@funzionepubblica.it OGGETTO: Assenze per malattia del personale della Polizia di Stato. Art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Richiesta di chiarimenti. Egregio Signor Ministro dell Interno, Signor Ministro per la Pubblica Amministrazione e l Innovazione e Signor Capo della Polizia, l art. 71 del decreto-legge 112/2008 convertito in legge, stabilisce al comma 1 che Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. ed al comma 1-bis che 2

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative e addestrative. Ebbene, come le SS.LL. certamente comprenderanno, la deroga nei confronti del comparto sicurezza e difesa attraverso la summenzionata dicitura e per le sole malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative e addestrative non soddisfa in alcun modo il personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia e Armate, essendo essa assolutamente generica e pertanto interpretabile ad uso e costumi di ogni singola Amministrazione, se non di ogni singolo Dirigente o Comandante periferico. Né è esempio di questi giorni il Questore di L Aquila il quale, incredibilmente tramite i mass-media, ha già fornito una propria personale interpretazione del menzionato art. 71. Ecco quindi, nell attesa di quella più onesta totale dispensa da citato articolo che ha statuito una tassa sulla malattia che Lei Signor Ministro dell Interno, comprendendo la specificità della nostra attività, ci ha promesso verrà legiferata in occasione della legge finanziaria per l anno 2009, che necessita adesso almeno un chiarimento da parte Vostra su quelle attività operative e addestrative, così come anche sulle lesioni conseguenti a dette attività che oggi permetterebbero ai poliziotti di non vedersi decurtati la media di 25,00 euro netti al giorno in caso di malattia (un balzello che non ha pari nel rimanente pubblico impiego ove la tassa per un giorno di malattia influisce in misura di 6,50 euro lordi al giorno). Parimenti chiediamo alle SS.LL. di voler dettare urgenti disposizioni in merito al fatto che talune malattie seppur rendono impossibile al personale di adempiere a particolari funzioni di polizia (servizio di Volante, di Polizia Stradale, ordine pubblico, vigilanza, etc..), non costituiscono comunque impedimento allo svolgimento di compiti di polizia interni. Ciò al fine di consentire al personale ammalato, che non vuole o non può permettersi una detrazione sulla stipendio, di poter essere utilizzato in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa ed in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta. Come difatti Lor Signori ben sapranno, il regolamento di servizio dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza prevede che il personale della Polizia di Stato che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende, ma ad oggi quel prestare servizio è stato inteso come capacità di adempiere ad ogni compito cui un poliziotto può essere chiamato ad assolvere. In Polizia non è oggi consentito a personale con un piede ingessato (per fare un esempio) di prendere servizio, ma lo stesso è collocato anche d ufficio in malattia, mentre ciò non avviene nel rimanente pubblico impiego. La conseguenza è che mentre qualsiasi dipendente di altra pubblica amministrazione può evitare di farsi decurtare dallo stipendio la tassa sulla malattia introdotta dal menzionato art. 71 lavorando anche se non nella completa idoneità fisica, ai poliziotti ciò non viene consentito, con evidente disparità di trattamento e forte danno economico. Considerando pertanto l attuale incertezza sull applicazione della nuova normativa sulle assenze per malattia chiediamo quindi che vengano immediatamente fornite esplicazioni sul dettato di cui alla citata norma, così che ogni poliziotto sappia oggi, e non fra qualche mese, in che misura essa si applica nei suoi confronti e cosa può fare per scongiurarne l applicazione e gli assurdi effetti economici. Chiediamo quindi che venga specificato se l attività svolta in servizio di Volante sia tutta attività operativa o se (è bene saperlo da subito) lo sia per Voi solamente nel momento in cui gli Operatori sono chiamati ad intervenire per reprimere un reato, e così anche per i servizi resi dalla 3

Polizia Stradale, dalla Polizia Ferroviaria, dalla Polizia Postale, dai Reparti Prevenzione Crimine, etc..,. chiediamo che venga specificato se l attività svolta dal personale delle Squadre Mobili, delle Digos, delle sezioni di Polizia Giudiziaria, etc., sia tutta attività operativa oppure se per Voi lo sia solamente nel momento in cui tale personale concretizza l attività di indagine procedendo ad arresti o denunce,. chiediamo che venga specificato se l attività svolta dal personale che svolge servizio di vigilanza ad obiettivi sensibili così come alle nostre caserme, alle Questure, alle Prefetture, etc.., sia tutta attività operativa oppure se per Voi lo sia solamente nel momento in cui lo stesso personale intervenga per difendere l obiettivo che deve vigilare da eventuali malintenzionati, etc.. etc.. etc Chiediamo, in buona sostanza, che venga fornita esatta e puntuale interpretazione, con tanto di esempi ed in numero elevato e omnicomprensivo delle attività che svolgiamo, di quella che il legislatore ha voluto chiamare attività operativa o addestrativa, e se a detta attività operativa, che noi comunque riteniamo trovi consistenza in ogni attività sia essa interna che esterna agli uffici cui è demandato il personale della Polizia di Stato, debba corrispondere una precedente disposizione di servizio o se costituisca attività operativa anche quella, non infrequente (ma se ci viene chiesto potremmo anche smetterla di fare gli eroi..), compiuta dai poliziotti quando liberi dal servizio intervengono per reprimere un attività criminosa o anche solamente per prevenirla! Un po di chiarezza in questo periodo iniziale di applicazione della norma. Non chiediamo certo null altro, Signori Ministri, oltre ovviamente al rispetto di quanto già ci avete promesso che farete in sede di legge Finanziaria per il 2009 per annullare l applicazione di tale art. 71 nei nostri confronti. Non chiediamo null altro neppure a Lei, Signor Capo della Polizia, se non chiarimenti su che morte debbono morire i Suoi uomini con l applicazione del citato art. 71, visto che il Dipartimento della P.S. ancora non ha chiarito gli aspetti di tale nuova normativa delle assenze per malattia. Sarebbe utile, e certamente doveroso da parte Vostra, specificare anche l esatto significato del termine lesioni inserito nel sopra ricordato comma 1-bis, e soprattutto da cosa sia costituito il trattamento economico fondamentale del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate. Dal momento della pubblicazione del citato decreto-legge 112/2008, difatti, non pochi Uffici Amministrativi e Contabili degli uffici periferici del Dipartimento della P.S. così come molti Dirigenti si sono affrettati ad evidenziare, seppur informalmente, che a parer loro in citato trattamento economico fondamentale non debba ricomprendersi né la c.d. indennità pensionabile né il c.d. assegno di funzione, con ciò portando noi a calcolare che quella che abbiamo soprannominato tassa sulla salute (l art. 71 in argomento) insistesse sulla busta paga di un poliziotto in media nella misura di 25,00 euro nette per giorno di assenza dovuta a malattia. Ad oggi però la normativa vigente non definisce esplicitamente quale sia il trattamento economico fondamentale del personale della Polizia di Stato ma si limita a specificare (art. 43 della l.121/1981) che Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile lasciando intendere, ed è qui che vorremmo una Vostra conferma onde evitare le più disparate interpretazioni da parte delle diverse Amministrazioni interessate ed i nostri consequenziali ricorsi al giudice amministrativo, che tale trattamento economico definito dall art. 43 citato sia quello fondamentale, e che pertanto la c.d. indennità pensionabile che percepiscono i poliziotti non venga intaccata in caso di loro assenza per malattia. A tale assunto, peraltro, porterebbe anche l art. 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, richiamato dalla circolare n. 7 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha inteso fare un 4

primo scarno chiarimento sull art. 71 del decreto-legge 112/2008, e ciò nella parte in cui tale articolo specifica che il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi e che i contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati: a. alla produttività individuale; b. alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente; c. all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva. Ecco quindi che considerando che né la c.d. indennità pensionabile né il c.d. assegno di funzione sono collegati ad alcuno dei presupposti indicati dai citati punti a), b) e c), sarebbe logico desumere che tali emolumenti, come peraltro sembra affermare il menzionato art. 45 della l. 121/1981 relativamente all indennità pensionabile, costituiscano trattamento economico accessorio, ma bensì trattamento economico fondamentale, o che comunque essi siano assegni ad personam che la citata circolare n. 7 ha pure richiamato, e che pertanto non debbano subire detrazione alcuna in caso di assenza per malattia dei poliziotti. Vorremmo però, e ve lo chiediamo espressamente, che foste Voi, Signor Ministro dell Interno, Signor Ministro per l Innovazione e la Pubblica Amministrazione e Signor Capo della Polizia, a confermare che quanto sopra da noi specificato, richiamando apposite norme di legge, corrisponda al vero. Fatelo! Confermate, come noi riteniamo che sia, che costituiscono trattamento economico fondamentale dei poliziotti, e del personale tutto delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, sia lo stipendio che la indennità pensionabile, che il c.d. assegno di funzione, o che i predetti indennità pensionabile ed assegno di funzione costituiscano assegni ad personam e pertanto dalla menzionata circolare della Funzione Pubblica considerati come rientranti nel trattamento fondamentale, e non avremo più bisogno alcuno di circolari esplicative su lesioni e attività operative o addestrative. In attesa di cortese urgente riscontro, inviamo Cordiali saluti. Il Segretario Generale del Co.I.S.P. Franco Maccari 5