CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CASSINO ATTO COSTITUTIVO E REGOLAMENTO DEL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ ART. 1. Costituzione del comitato.

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ATTO COSTITUTIVO E REGOLAMENTO DEL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ ART. 1 Costituzione del comitato. Presso il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Cassino è costituito, anche ai sensi del 4 c. art. 25 L. 247/12, il Comitato per le pari opportunità che, in applicazione della normativa nazionale ed europea si propone il fine di: a) Promuovere le politiche di pari opportunità, favorire e sviluppare progetti ed azioni positive per attuare le pari opportunità nell accesso, nella formazione e qualificazione dell attività professionale; b) Prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense tra uomini e donne, secondo i principi sanciti dal D.Lgs. n. 198 del 2006 (Codice delle Pari Opportunità fra uomini e donne); c) Valorizzare le differenze di genere, favorire la cultura del rispetto verso le differenze tutte, promuovere l attuazione dei principi di parità di trattamento previsti dai D.Lgs. n. 215/2003 (Attuazione della Direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dalle origini etniche) e 216/ 2003 (Attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro) e contrastare i comportamenti discriminatori; d) Sovraintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012; Il Comitato ha la propria sede ed opera presso il Consiglio dell ordine degli Avvocati di Cassino. ART. 2 Composizione e durata. Il Comitato è composto da Avvocate/i iscritte/i agli Albi degli Avvocati di Cassino, dura in carica quattro anni e decade contestualmente alla scadenza del mandato dei componenti del Consiglio dell Ordine; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all insediamento del nuovo Comitato. Il Comitato è composto da un n. 12 di avvocate/i di cui: 2 designate/i dal Consiglio dell Ordine al suo interno, oltre il Presidente del Coa di diritto e 9 membri elettivi. Il Comitato deve rispettare l equilibrio di genere come disposto dalla legge 247/12: Il Consiglio dell Ordine deve designare i due componenti/e di cui al precedente capoverso entro quindici giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i. I componenti del Comitato non possono essere nominati o rieletti per più di due mandati. 1

La carica di componente del Comitato si intende onorifica e non dà diritto ad alcun compenso né a rimborso spese, salvo quelle espressamente deliberate dal Comitato che siano funzionali allo svolgimento dell attività dello stesso. ART. 3 Funzioni e compiti. La funzione del Comitato è quella di proporre, anche tramite il Consiglio dell Ordine degli Avvocati, interventi volti a promuovere e realizzare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli albi e registri dell'ordine degli Avvocati. A tal fine il Comitato svolge i seguenti compiti: a) analizzare e monitorare la situazione degli avvocati e dei praticanti soprattutto donne operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'ordine degli Avvocati di Cassino; b) promuovere attività volte alla rimozione di ogni comportamento discriminatorio ed ogni altro ostacolo che limiti di fatto l uguaglianza di uomini e donne nell esercizio della professione: c) diffondere adeguatamente le informazioni sulle iniziative intraprese; d) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell accesso e nella crescita dell attività professionale, coordinando le proprie iniziative anche con gli organismi analoghi operanti a livello istituzionale e/o professionale; e) proporre al Consiglio dell Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti; f) elaborare e proporre codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette; g) promuovere iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità; h) favorire una più equa e diretta partecipazione femminile nelle cariche e negli organismi direttivi nazionali e locali, del Consiglio Nazionale Forense e dei singoli Ordini, nonché delle istituzioni, i) individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale; Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori. Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati PO di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità. 2

Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno "sportello" volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria. ART. 4 Organi del Comitato Il comitato, una volta costituito, esprime al proprio interno un presidente, un vicepresidente e un segretario. La loro elezione avviene a scrutinio segreto nella prima seduta del comitato. Vengono eletti alla carica i candidati che hanno raggiunto la maggioranza di voti. La/il Presidente: ART. 5 Funzioni della/del Presidente, della/del Vicepresidente, della/del Segretaria. 1. rappresenta il Comitato sia all esterno che nei confronti del Consiglio dell Ordine ed ha la responsabilità della gestione economica; 2. convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno mensile, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo delle componenti; 3. stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti da singoli componenti; 4. riferisce e propone al Consiglio dell Ordine degli Avvocati le iniziative da intraprendere per l attuazione delle funzioni di cui innanzi; 5. in caso di urgenza può prendere i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del comitato, salvo sottoporli a ratifica alla prima riunione successiva, che dovrà essere convocata entro 10 giorni; La/il Vice Presidente: sostituisce il Presidente in caso di impedimento dello stesso; su delega del Presidente svolge funzioni di rappresentanza del Comitato; La/il Segretaria/o: ha il compito di tenere informato il Comitato dell'attività e delle iniziative del Consiglio dell Ordine e di ogni altra attività di interesse del Comitato; redige il verbale delle riunioni ed è responsabile delle esecuzioni delle delibere; svolge le usuali attività di Segreteria Il Presidente del Consiglio dell Ordine coadiuva il Presidente e il Vice Presidente del Comitato nello svolgimento dei loro compiti: a) Convoca la prima seduta del Comitato; b) Presiede il Comitato fino alla elezione della Presidenza; c) Tiene i rapporti, unitamente al referente nominato dal COA, tra il Consiglio dell Ordine ed il Comitato delle Pari Opportunità; d) Sostituisce il Presidente, o il Vice Presidente, in caso di loro assenza o inattività. 3

L attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell Ordine per le usuali attività di Segreteria. ART. 6 Convocazione del Comitato, organizzazione interna e rappresentanza Il comitato è convocato, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, dal Presidente dell Ordine. Successivamente è convocato dal Presidente del Comitato almeno una volta al mese, o in casi di sua inattività dalla Vice presidente o dal Presidente del Consiglio dell Ordine. Il Comitato può essere altresì convocato in seduto straordinaria dalla metà dei suoi componenti. La convocazione ordinaria è effettuata per iscritto, a mezzo fax e posta elettronica e deve contenere l ordine del giorno, il luogo, la data e l ora previsti per la riunione. Di norma la convocazione è effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione; in caso di motivata necessità e urgenza può essere effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la riunione. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno sei componenti. Le delibere saranno approvate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato. La rappresentanza del Comitato è demandata al Presidente e/o al Vice presidente con facoltà di delega ad altri componenti del Comitato, comunque in numero non superiore a 3. Nell espletamento dei proprio compiti il Comitato può articolarsi in gruppi di lavoro, temporanei o permanenti. Delle riunioni, a cura della/del segretaria/o, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi con cadenza almeno trimestrale sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritta/o agli Albi e Registri. Le Delibere sono approvate con il voto della maggioranza delle/dei partecipanti anche in via telematica. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto del Presidente. ART. 7 Decadenza, dimissioni e cessazione. Il componente del Comitato decade laddove non giustifichi la propria assenza per oltre tre riunioni consecutive o in caso di cancellazione dall Albo degli Avvocati di Cassino. Nel caso di decadenza quale componete del Comitato, così come nel caso in cui vengano rassegnate le dimissioni, il primo dei candidati non eletti sarà nominato quale nuovo componente con delibera del Consiglio dell Ordine. Qualora non vi siano ulteriori candidati per poter integrare il Comitato, il Consiglio dell Ordine 4

provvederà alla nomina dei componenti assenti. Nell ipotesi di decadenza o di dimissioni dei componenti delegati dal Consiglio dell Ordine, questo ultimo provvederà a sostituirli. Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dagli Albi degli Avvocati di Cassino, in ogni ipotesi di sospensione dall esercizio professionale, in seguito all applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell avvertimento, ovvero decade per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a tre riunioni consecutive del Comitato. E causa di giustificazione l assenza determinata e collegata all assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio, e attività di cura. L intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà delle/dei sue/suoi componenti. ART. 8 Diritto di informazione Consiglio dell Ordine degli Avvocati fornisce e trasmette al Comitato informazioni preventive su argomenti di interesse dello stesso, provenienti da altri Ordini. Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento al Consiglio dell Ordine e agli organi istituzionali consultazioni e audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità. ART. 9 Strumenti e Risorse per il funzionamento del comitato Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell Ordine dispone: a) che i propri Uffici prestino la propria collaborazione per gli adempimenti richiesti dal Comitato per il tramite del referente del Consiglio dell Ordine; b) L utilizzo di risorse economiche per promuovere iniziative, indagini e ricerche nonché la partecipazione a congressi, convegni, seminari etc..; c) Il patrocinio degli eventi organizzati dal Comitato stesso; d) Quant altro necessario per il raggiungimento delle proprie finalità. Il Consiglio dell Ordine su proposta del suo Presidente, stabilisce l ammontare e lo stanziamento dei fondi a favore dell attività del Comitato finalizzato a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche;ivi compresi quelli per la partecipazione a congressi, convegni, seminari etc. ART. 10 Convocazione dei comizi elettorali. Elezioni delle/dei Componenti del Comitato, designazione, proclamazione degli eletti Il Consiglio dell Ordine provvede, ogni 4 anni, a convocare l assemblea per l elezione dei 9 Componenti del Comitato., e ad affiggere nella bacheca dell Ordine, almeno 30 giorni prima, il manifesto contenente l avviso di fissazione della data delle elezioni. 5

turno. Le elezioni si svolgono nel bimestre successivo all insediamento del Consiglio dell Ordine, in unico ART. 11 Elettorato attivo e passivo Le elezioni delle/dei Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni. Le/I Componenti del CPO non possono venire elette/i per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni eguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato. Hanno diritto di voto tutte/i le/gli Avvocate/i iscritte/i all Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati di Cassino alla data di scadenza del deposito delle candidature, che deve avvenire mediante deposito della propria candidatura presso la segreteria del Consiglio dell Ordine almeno 15 giorni prima della data in cui si terranno le elezioni. Sono esclusi dal diritto di voto le/gli Avvocate/i per qualunque ragione sospese/i dall esercizio della professione. Costituiscono cause di incandidabilità e di ineleggibilità: 1) Aver riportato condanne penali passate in giudicato salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; 2) Aver riportato negli ultimi cinque anni provvedimenti definitivi disciplinari di condanna, ad eccezione dell ammonimento e della censura; 3) Non essere in regola con il versamento dei contributi dovuti al COA. Sono ammesse solo le candidature individuali. Le candidature devono essere formalizzate, con domanda sottoscritta dal candidato, consegnata alla Segreteria del Consiglio dell Ordine almeno 15 giorni prima della data prevista per le elezioni, il candidato autocertificherà nella suddetta domanda, l iscrizione all Albo forense di Cassino, la mancanza di cause di ineleggibilità, allegando fotocopia di un documento di identità. Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell Ordine. ART. 12 Operazioni di voto Il seggio elettorale è costituito presso il Tribunale di Cassino. Il seggio elettorale è presieduto dalla/dal Presidente del Consiglio dell Ordine degli Avvocati, o in sua assenza dalla/dal Segretaria/o del Consiglio dell Ordine o da altra/o Avvocata/o designata/o dalla/dal Presidente del COA. Le/i componenti del seggio elettorale, in numero di 4 oltre la/il Presidente, non possono essere candidate/i né componenti del Comitato uscente. Le operazioni di voto si svolgeranno in una sola giornata dalle ore 9 alle ore 17 a conclusione 6

delle quali inizieranno le operazioni di scrutinio. Il voto è segreto e si esprime indicando il nome e cognome dei candidati sulle apposite schede timbrate e vistate dal Presidente dell Ordine, o da suo delegato. Gli elettori possono esprimere fino ad un massimo di nove preferenze. I candidati possono segnalare la propria o la altrui candidatura agli elettori con modalità non contra stanti con la deontologia ed il decoro professionale. Durante le operazioni di voto non è ammessa alcuna forma di propaganda elettorale all interno del seggio elettorale. Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine la/il Presidente del seggio proclama elette/i le/i candidate /i che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà proclamata/o eletta/o la/il Candidata/o con maggiore anzianità di iscrizione all Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quella/o maggiore di età. Nel caso in cui non dovessero partecipare alle elezioni candidati di genere, sarà compito del COA procedere alla nomina del componente non eletto. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocata/o iscritta/o agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell Ordine entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale. La presentazione del reclamo non sospende l insediamento del nuovo Comitato. ART. 13 Prima convocazione Il Comitato eletto viene convocato dalla/dal Presidente del Consiglio dell Ordine entro trenta giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i. Decorso il predetto termine le/gli elette/i e designate/i procedono alla auto convocazione del Comitato. Nella prima seduta, il Comitato eleggerà al suo interno i propri organi ai sensi dell art. 4. ART. 14 Modifiche del Regolamento Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all approvazione del Consiglio dell Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. In mancanza le modifiche si intenderanno approvate. ART. 15 7

Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell Ordine, in attuazione dell art. 25 4 c. L. 247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutte/i le/gli iscritte/i. Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati con delibera del 20 febbraio 2015. n. 315. 8