del Reg. Delibere N. 05/2007 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA DELL ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI Seduta Ordinaria Oggetto: Approvazione dell accordo di collaborazione con il Comune di Pedavena per la messa a bando della gestione di Malga Casera dei Boschi. L anno duemilasette il giorno 4 del mese di aprile presso la sede dell Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, previo invito del Presidente, si è riunita la Giunta Esecutiva dell Ente, composta dai signori: PRESIDENTE DE ZORDO Guido CONSIGLIERI CALDART Gabriele COLLESELLI Alberto DE ROCCO Roberto MORO Renato presenti n. 5 assenti n. 0 Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Direttore dell Ente Parco, dott. Vitantonio Martino. Il prof. Guido De Zordo, in qualità di Presidente della Giunta Esecutiva, constatata l esistenza del quorum richiesto dallo Statuto per la validità delle sedute, dichiara aperta la sessione dei lavori ed invita la Giunta alla trattazione dell argomento di cui all oggetto. Dopo il dibattito di cui al relativo verbale, la Giunta Esecutiva adotta la seguente deliberazione.
Delibera n. 5/2007. Oggetto: Approvazione dell accordo di collaborazione con il Comune di Pedavena per la messa a bando della gestione di Malga Casera dei Boschi. LA GIUNTA ESECUTIVA Premesso che il Comune di Pedavena è proprietario di un area pascoliva di poco più di sedici ettari con annesso fabbricato rurale, sita in località Monte Avena, all interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, denominata malga Casera dei Boschi. Preso atto che l Ente Parco ha nel corso di questi anni investito molte risorse nella valorizzazione di tale malga, provvedendo alla ristrutturazione del fabbricato, che è stato dotato altresì degli arredi necessari alla sua destinazione ad agriturismo, compresi un nuovo impianto di caseificazione e un impianto pilota, alimentato a legna, per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nonché alla sistemazione delle pertinenze esterne. presid Dato atto che, a fronte dell impegno finanziario profuso dall Ente Parco, nel gennaio del 2001 si è addivenuti ad un accordo con il Comune di Pedavena, tuttora in vigore, in base al quale il Comune avrebbe versato all Ente il 70% dell importo percepito a titolo di affitto della struttura malghiva. Rilevato che la malga è da tempo priva di affittuario, ciò che ha riflessi negativi per l Ente Parco, sia perché in tal modo non percepisce la quota parte dei canoni concordata, sia perché gli impianti da esso installati, restando inutilizzati, vanno incontro a rapido deterioramento, sia, infine, perché non si realizza il fine, istituzionalmente perseguito dall Ente, di fare di malga Casera dei Boschi una malga modello, esempio concreto di luogo in cui praticare attività alpicolturali ecocompatibili, con particolare attenzione ai metodi dell agricoltura e della zootecnia biologiche. HD Noir:Users:imac:Desktop:giunta:07-005 Accordo con i#3c994c.doc pag. 2
Considerato che, per i motivi predetti, vi è l esigenza di rinvenire quanto prima un gestore privato che sia in grado di garantire la messa in funzione della struttura. Preso atto che il Comune di Pedavena lamenta una carenza di organico che non gli consentirebbe al momento di fare fronte alla procedura di gara preordinata alla individuazione del privato contraente, e, pertanto, chiede di avvalersi dell organizzazione di questo Ente Parco per la gestione della procedura stessa. Vista la proposta di accordo di collaborazione approvata dalla Giunta del Comune di Pedavena con deliberazione nr. 27/07 del 26 marzo 2007, allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante ed essenziale. Ritenuto di accettare tale proposta, a condizione che venga in seguito rivisto, a livello consiliare, il più generale accordo del gennaio 2001 nel senso di una più chiara condivisione delle finalità perseguite tramite la malga in questione, che, come detto, devono essere il più possibile aderenti agli scopi di gestione ambientale ecocompatibile fatti propri dagli strumenti di pianificazione deliberati dall Ente Parco, con l appoggio anche del Comune di Pedavena, che siede fra i componenti della Comunità del Parco. presid Visto l art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, nr. 241, che consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Vista la legge 6 dicembre 1991, nr. 394, che sulla reciproca, leale, collaborazione fra enti incentra tutta la disciplina relativa alla gestione di un area naturale protetta. Visto lo Statuto dell Ente Parco. Attesa la natura operativa dell accordo che si va ad approvare con la presente deliberazione, con conseguente radicamento della relativa competenza in capo a questa Giunta Esecutiva. HD Noir:Users:imac:Desktop:giunta:07-005 Accordo con i#3c994c.doc pag. 3
Acquisito il parere favorevole del Direttore in merito alla regolarità tecnica dell atto. Dopo ampia discussione, con voti unanimi favorevoli dei presenti, delibera per le ragioni di cui in premessa, 1. di approvare la proposta di accordo di collaborazione con il Comune di Pedavena per la messa a bando della gestione di malga Casera dei Boschi, allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante ed essenziale; 2. di autorizzare il Direttore a sottoscrivere l accordo così approvato; 3. di invitare il Presidente a sottoporre ad una prossima riunione del Consiglio Direttivo una proposta di nuovo accordo di programma con il Comune di Pedavena, in sostituzione di quello concluso a gennaio del 2001, per una valorizzazione di malga Casera dei Boschi in linea con le finalità di gestione ambientale ecocompatibile proprie del Parco; 4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i controlli di competenza; presid 5. di pubblicare la presente deliberazione all Albo dell Ente per quindici giorni consecutivi. Visto l art. 20, comma 4, dello Statuto Con voti unanimi favorevoli dei presenti, delibera 6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l urgenza di espletare la gara oggetto dell accordo da sottoscrivere. HD Noir:Users:imac:Desktop:giunta:07-005 Accordo con i#3c994c.doc pag. 4
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI PEDAVENA E L ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI PER L INDIZIONE E PER L ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DELLA MALGA COMUNALE CASERA DEI BOSCHI. TRA il Comune di Pedavena, con sede legale in Pedavena Via Roma, n. 11 Codice Fiscale n. 00161370259 rappresentato dal Sindaco pro tempore, rag. Franco Zaetta, nato ad Arsiè il 13.09.1948, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale E l Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, con sede legale in Feltre, P.le Zancanaro, n. 1, Codice Fiscale 91005860258, rappresentato dal Direttore pro tempore, dott. Vitantonio Martino, nato a Martina Franca (TA) il 31.03.1960, domiciliato per la carica presso la sede dell Ente Parco PREMESSO CHE il Comune di Pedavena è proprietario di un area pascoliva di poco più di sedici ettari con annesso fabbricato rurale, sita in località Monte Avena, all interno dei confini del Parco, denominata malga Casera dei Boschi ; CHE l area a pascolo è stata per la gran parte classificata dal Piano per il Parco, approvato dalla Regione del Veneto con deliberazione del 15 novembre 2000, come area di protezione nella quale, in armonia con le finalità istitutive e in conformità ai criteri generali fissati dall Ente Parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo- pastorali (art. 2, comma 2, lett. c), della legge n. 394 del 1991); presid CHE la malga è da sempre stata al centro di numerose iniziative congiunte fra Comune proprietario ed Ente Parco, tant è che: l Ente Parco ha provveduto alla ristrutturazione del centro malghivo, dotandolo altresì dei necessari arredi, compreso un nuovo impianto di caseificazione, in vista della sua destinazione ad agriturismo, con fondi in parte propri e in parte di provenienza statale grazie allo stanziamento deliberato dal C.I.P.E. con provvedimento del 18 dicembre 1996 e ad un finanziamento straordinario del Ministero dell Ambiente dell ottobre 2000 per l acquisto del minicaseificio; è stato realizzato, sempre ad opera dell Ente Parco, nell ambito del Progetto Parco fossil free, che mira a fare del Parco un area dimostrativa libera dall uso di energia fossile, un impianto pilota alimentato a legna per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria a favore dell edificio, mentre il vapore necessario per il funzionamento del minicaseificio viene prodotto da un bruciatore a biodiesel; il Comune di Pedavena ha fin da subito dato il proprio assenso a stipulare con l Ente Parco apposita convenzione che, pur mantenendo in capo al Comune stesso, in quanto proprietario, la disponibilità dell immobile, HD Noir:Users:imac:Desktop:giunta:07-005 Accordo con i#3c994c.doc pag. 5
prevedesse la necessità di concertare con il Parco le forme di fruibilità e gestione del complesso malghivo, consentendogli così di rientrare in parte delle risorse investite tramite il riversamento di una percentuale dei proventi conseguiti con l affitto della struttura (vedasi lettera del 23 maggio 1997 a firma dell allora Sindaco Valter Bonan); alla stipula della convenzione predetta si è giunti in data 9 gennaio 2001 sulla base di un atto, la cui sottoscrizione è stata autorizzata, per quanto concerne l Ente Parco, con deliberazione di Consiglio Direttivo nr. 59/2000 del 30 novembre 2000, e, per il Comune di Pedavena, con deliberazione del Consiglio comunale nr. 53 del 30.11.2000; CHE la convenzione sopra richiamata stabiliva, fra l altro: che fosse il Comune di Pedavena ad individuare i gestori della malga sulla base di un foglio condizioni condiviso con l Ente Parco; che il foglio condizioni privilegiasse, nella scelta del gestore, le iniziative legate all agricoltura biologica, all ospitalità agrituristica e all educazione ambientale; che gli indirizzi sulla gestione della malga fossero assunti di concerto dalle due Amministrazioni interessate e fossero in linea con le loro finalità istituzionali; che il Comune versasse all Ente Parco, per vent anni a decorrere dal 2001, il 70% dei canoni di locazione percepiti, impiegando il restante 30%, che rimane nelle sue casse, per migliorare i servizi a supporto del sito o per realizzare interventi di ripristino ambientale in linea con gli indirizzi del Parco in materia di attività agricole ed alpicolturali; che entrambi gli Enti si impegnassero a reperire fondi per l adeguata sistemazione delle aree esterne al fabbricato; CHE attualmente vi è la necessità di individuare un soggetto al quale concedere la malga in affitto mediante l espletamento di una procedura di evidenza pubblica; presid CHE l attuale carenza di organico non permette di provvedere con celerità ad assolvere tale incombenza e risulta invece più conveniente avvalersi della struttura dell Ente Parco, particolarmente qualificata in materia, che si è reso a tale proposito disponibile a collaborare con l Amministrazione Comunale in considerazione dell interesse comune che l attività investe; VISTO l art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; HD Noir:Users:imac:Desktop:giunta:07-005 Accordo con i#3c994c.doc pag. 6
TUTTO ciò premesso le parti STIPULANO E CONVENGONO quanto segue: ART. 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo. ART. 2) Il Comune di Pedavena delega all Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, che accetta, l indizione e l espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per la concessione in affitto della malga comunale denominata Casera dei Boschi con annessa attività agrituristica. ART. 3) L Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi provvederà ad emanare un bando di gara, in esecuzione dell art. 2), previa intesa con il Comune di Pedavena e nel rispetto della vigente normativa in materia. Il bando di gara dovrà riportare l intestazione dell Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e del Comune di Pedavena e sarà sottoscritto dal competente organo dell Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. L Ente Parco provvederà all emanazione del bando entro 10 giorni dalla stipula del presente accordo. Il contratto dovrà essere aggiudicato con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa. presid ART. 4) Alla valutazione delle offerte pervenute nell ambito della procedura di cui all art. 3), provvederà una commissione giudicatrice nominata dall Ente Parco di cui dovrà fare obbligatoriamente parte un funzionario del Comune di Pedavena designato dall Amministrazione di appartenenza. ART. 5) All approvazione degli atti di gara provvederà l Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi che avrà cura di trasmettere contestualmente la relativa documentazione al Comune di Pedavena. Il Comune di Pedavena procederà alla stipula del contratto d affitto, in forma pubblica amministrativa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. HD Noir:Users:imac:Desktop:giunta:07-005 Accordo con i#3c994c.doc pag. 7
ART. 6) Al presente accordo si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.- Pedavena, Feltre, PER IL COMUNE DI PEDAVENA PER L ENTE PARCO IL SINDACO IL DIRETTORE Rag. Franco ZAETTA Dott. Vitantonio MARTINO presid HD Noir:Users:imac:Desktop:giunta:07-005 Accordo con i#3c994c.doc pag. 8