COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA. Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.04.2011



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COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA Oggetto: Determinazione del prezzo di prima cessione degli alloggi e.r.p. del Piano urbanistico attuativo PN 15/1 Cà Tron di Dolo - Indirizzi L assessore all urbanistica ed edilizia privata Elisabetta Ballin riferisce quanto segue: Richiamate: - la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 24.06.2006 Regolamento per l attuazione degli interventi destinati a edilizia residenziale pubblica situati all interno dei progetti norma e relativi schemi di convenzione urbanistica ed edilizia, in attuazione della deliberazione sugli indirizzi in materia di edilizia residenziale pubblica approvata con d.c.c. n. 1 del 30 gennaio 2006 e successive modifiche e integrazioni avvenute con delibere di Consiglio comunale n. 48 del 19.07.2007 Regolamento per l attuazione degli interventi destinati a edilizia residenziale pubblica approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 26 aprile 2006. Indirizzi e criteri interpretativi per la determinazione del prezzo di cessione (allegato C, tabella 3 della L. r. 42/99) e delibera di Consiglio comunale n. 62 del 29.11.2007 Regolamento per l attuazione degli interventi destinati a edilizia residenziale pubblica approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 26 aprile 2006. Indirizzi e criteri interpretativi per la determinazione del prezzo di cessione (allegato C, tabella 3 della L. r. 42/99) dopo le sentenza della Corte costituzionale n.348 del 24 ottobre 2007 (rif. DD. CC. nn. 48/2007 e 29/2006) e adeguamento dello schema di convenzione edilizia di cui alla d.c.c. n. 29/2006 ; - la delibera di Consiglio comunale n. 88 del 27.12.2006 Complesso residenziale a Est del distretto scolastico di Dolo capoluogo presentato da Ormenese Costruzioni srl Approvazione ai seni art.20 della legge regionale 11/2004 ; - la Convenzione urbanistica per l attuazione del piano di lottizzazione a est del distretto scolastico di Dolo capoluogo denominato progetto norma 15/1 stipulata con atto Segretario comunale del 06.02.2007 Rep. n. 2821 Racc. N.45, Registrato a Venezia 2 il 13.02.2007 ai nn. 7097/4199 e trascritta a Venezia in data 20.02.2007 ai nn. 7097/4199; - la denuncia di inizio attività edilizia n. 30/2007 presentata in data 10.07.2007 prot. n. 4798 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal piano di lottizzazione Progetto norma 15/1 ; - il permesso di costruire n. 233/2007 rilasciato in data 16.07.2008 per la realizzazione di n. 3 cabine ENEL all interno del piano di lottizzazione Progetto Norma 15/1 ; - la Convenzione edilizia per gli interventi di nuova costruzione in aree e.r.p. all interno del piano di lottizzazione progetto norma 15/1 Complesso residenziale a est del Distretto scolastico di Dolo capoluogo lotto n.5, stipulata con atto Segretario comunale del 26.05.2008, Rep. n. 2845 Racc. N.69, Registrato a Venezia 2 il 28.05.2008 al n. 120 serie 1; - la denuncia di inizio di attività edilizia n. 133/2008 presentata al prot. n. 13502/2008 del 27.05.2008. per la realizzazione di 5 edifici a destinati ad interventi di Edilizia Residenziale Pubblica all interno del lotto n. 5 e la successiva SCIA n. 263/2010 depositata in data 29.12.2010 prot. n. 33609 e integrata in data 04.03.2011 prot. n. 4956 per lievi modifiche prospettiche ed interne; - la delibera di Consiglio comunale n. 48 del 23.04.2009 Variante al piano di lottizzazione progetto norma n. 15/1 (approvato con d.c.c. n. 88 del 27.12.2006) riguardante il complesso residenziale a est del distretto scolastico di Dolo capoluogo presentato da Ormenese Costruzioni s.r.l. Presa d atto della non presentazione di osservazioni/opposizioni e approvazione ai sensi dell art.20 della legge regionale 11/2004 ; - la Convenzione urbanistica integrativa/sostitutiva della Convenzione urbanistica stipulata il 06.02.2007 con atto Segretario comunale Rep. n. 2821 Recc. N. 45, Registrato a Venezia 2 il 13.02.2007 ai nn. 7097/4199 per l attuazione del piano di lottizzazione a est del distretto scolastico di Dolo capoluogo denominato progetto norma 15/1, convenzione integrativa stipulata con atto del Notaio Maiello di Noale del 06.08.2009 Rep. n. 40.398 Racc. n. 12.782, Registrato a Venezia 2 il 06.08.2009 al n. 10454 e trascritto a Venezia ai nn. 29606/18162 del 12.08.2009;

- PAGINA 2 - - la denuncia di inizio attività edilizia n. 89/2010 presentata in data 20.04.2010 prot. n. 10250 per variante in corso d opera alle opere di urbanizzazione previste dal piano di lottizzazione Progetto Norma n. 15/1 ; - la richiesta di titolo edilizio depositata in data 05.11.2009 prot. n. 29495, pratica 199/2009, per la realizzazione del centro civico a scomputo di quota parte degli oneri di urbanizzazione secondaria, previsto dalla variante al piano di lottizzazione; - il Certificato di Collaudo provvisorio e condizionato delle opere di urbanizzazione di Primo Stralcio del Piano di Lottizzazione progetto norma n. 15/1 zona C2 a Cà Tron di Dolo datato 09.12.2009 e acquisito al prot. del Comune al n. 32897 in data 10.12.2009 a firma della Direzione Lavori, della Società Ormenese Costruzioni s.r.l. e del tecnico collaudatore incaricato dall amministrazione comunale di Dolo, Ing. Sandro Stevanato; - il Verbale di Consegna con acquisizione provvisoria delle opere di urbanizzazione I stralcio di cui all art.14 della Convenzione urbanistica integrativa/sostitutiva stipulata il 06.02.2007 datato 13.01.2010; - la richiesta di determinazione urgente del prezzo di prima cessione degli alloggi dell e.r.p. lotto 5 del Piano urbanistico attuativo PN 15/1 Cà Tron di Dolo presentata dalla ditta Ormenese Costruzioni s.r.l. con nota datata 09.03.2011 e acquisita al prot. n. 5542 in data 11.03.2011; Rilevato che: - ai sensi del comma 4 dell art. 17 Permessi di costruire/denuncie di inizio di attività della succitata Convenzione urbanistica integrativa/sostitutiva della Convenzione urbanistica stipulata il 05.08.2009 per l attuazione del piano di lottizzazione a est del distretto scolastico di Dolo capoluogo denominato progetto norma 15/1 è stato stabilito che: Il rilascio dell agibilità degli edifici realizzati nell ambito del primo stralcio funzionale potrà avvenire dopo la consegna delle opere di urbanizzazione previste dal relativo stralcio funzionale ed il collaudo delle opere di raccordo con la viabilità del distretto scolastico. Il rilascio della agibilità degli edifici realizzati nell ambito del secondo stralcio funzionale potrà avvenire solo dopo la cessione di tutte le aree e opere di urbanizzazione previste dal piano di lottizzazione, incluso il centro civico ; - ai sensi dei commi 2 e 3 dell art. 5 determinazione del prezzo di cessione dell alloggio della succitata Convenzione edilizia stipulata in data 26.05.2008, per gli interventi di nuova costruzione in aree e.r.p. all interno del piano di lottizzazione progetto norma 15/1 lotto 5 è stato stabilito che: : La concessionaria si impegna altresì ad applicare alla voce costo dell area corrispondente al punto 2 della tabella 3 dell allegato C della l.r. 42/99 il valore ottenuto applicando il costo di cui al n. 1) della tabella 2 dell allegato C della legge regionale 42/99 (o, in alternativa: il valore dell area definito in occasione dei trasferimenti di proprietà intervenuti negli ultimi 5 anni). La concessionaria si impegna altresì ad applicare alla voce oneri di urbanizzazione corrispondente al punto 3 della tabella 3 dell allegato C della l.r. 42/99 il valore corrispondente al costo delle opere effettivamente sostenuto e attestate, come risultante dalla documentazione che la ditta deve presentare preliminarmente al collaudo ai sensi di quanto previsto dall art.10 garanzie per l attuazione degli obblighi convenzionali comma 7 della Convenzione urbanistica stipulata in data 06.02.2007 con atto Segretario comunale Rep. N. 2821 Racc. n. 45 registrato a Venezia in data 13.02.2007 ai nn. 7097/4199. - Con nota datata 09.03.2011 e acquisita al prot. comunale n. 5542 del 11.03.2011 la Società Ormenese Costruzioni s.r.l. ha avanzato richiesta urgente di determinazione del prezzo di prima cessione degli alloggi E.R.P. del lotto 5 del primo stralcio del progetto norma n. 15/1, corredata della documentazione attestante il costo delle opere effettivamente sostenuto per il primo stralcio, la contabilità provvisoria del II stralcio ; - alla data della stipula della succitata convenzione edilizia e.r.p. era vigente l art. 17 comma 4 della Convenzione urbanistica datata 06.02.2007 che subordinava il rilascio delle agibilità degli edifici alla cessione delle aree dell intero ambito del P.N. 15/1, al collaudo delle opere di raccordo con la viabilità del distretto scolastico e, successivamente, tale condizione è stata modificata dalla Convenzione urbanistica integrativa/sostitutiva del P.N. 15/1 stipulata in data 05.08.2009 che ha subordinato il rilascio delle agibilità degli edifici realizzati nell ambito del primo stralcio funzionale all avvenuta consegna delle opere di urbanizzazione previste dal relativo stralcio funzionale ed il collaudo delle opere di raccordo con la

- PAGINA 3 - viabilità del distretto scolastico, mentre per il rilascio delle agibilità degli edifici realizzati nell ambito del secondo stralcio funzionale permane condizionato alla cessione di tutte le aree e opere di urbanizzazione previste dal piano di lottizzazione, incluso il centro civico; Constatato che in questa fase risulta necessario procedere a fornire gli indirizzi per la definizione della esatta modalità di determinazione del valore relativo alla voce oneri di urbanizzazione di cui all art. 5 della convenzione edilizia stipulata in data 26.05.2008 per gli alloggi e.r.p. ricadenti all interno del primo stralcio funzionale e contestualmente definire un unico criterio di calcolo per determinare il prezzo di prima cessione degli alloggi e.r.p. previsti in entrambi gli stralci funzionali del P.N. 15/1; Valutato che il valore corrispondente al costo delle opere effettivamente sostenuto e attestabile è quello relativo alle opere di urbanizzazione primaria descritte agli artt. 5, 6 e 7 della Convenzione urbanistica integrativa/sostitutiva del P.N. 15/1 stipulata in data 05.08.2009, Verificato che dalla documentazione presentata dalla ditta Ormenese Costruzioni s.r.l. al prot. n. 5542/2011 risulta che l importo dei lavori per le opere di urbanizzazione primaria effettivamente sostenuto e attestato nella contabilità provvisoria al 28.02.2011 è pari rispettivamente a. 3.538.895,53 (tremilionicinquecentotrentottomilaottocentonovantacinque/53) per il I stralcio ed.1.009.665,93 (unmilionenovemilaseicentosessantacinque/93) per il secondo stralcio, per un complessivo di. 4.548.561,46 (quattromilionicinquecentoquarantottomilacinquecentosesstantuno/46) e che tale valore è superiore all importo indicato nell art. 9 della Convenzione integrativa/sostitutiva del PN 15/1 stipulata in data 05.08.2009 pari a. 3.117.910,24 (tremilionicentodiciassettemilanovecentodieci/24); Vista la dichiarazione con la quale la società Ormenese Costruzioni s.r.l. autorizza il Comune ad applicare, nella determinazione del prezzo di prima cessione degli alloggi e.r.p. l importo sottostimato ed inferiore all importo effettivo del lavori di urbanizzazione del PN 15/1 pari a. 3.117.910,24 (tremilionicentodiciassettemilanovecentodieci/24) anziché quello (maggiore) risultante dalla contabilità dei lavori eseguiti; Ritenuto, per quanto sopra detto, che alla voce oneri di urbanizzazione prevista all art. 5 della convenzione edilizia per l e.r.p. stipulata in data 26.05.2008 vada applicato l importo dei lavori previsto all art. 9 della Convenzione integrativa/sostitutiva del P.N. 15/1 stipulata in data 05.08.2009, pari a. 3.117.910,24 (tremilionicentodiciassettemilanovecentodieci/24), come disciplinato al punto 3 della tabella 3 dell allegato C della l.r. 42/99, dando atto che in questo modo viene rispettato l art. 5 della Convenzione edilizia dell e.r.p. per il lotto n. 5 stipulata in data 26.05.2008, viene garantito un valore più basso per la determinazione del prezzo di prima cessione rispetto a quello che si sarebbe ottenuto applicando il valore delle opere effettivamente realizzate e al contempo viene assicurato un unico criterio di determinazione del prezzo di prima cessione per entrambi gli stralci del P.N. 15/1; Considerato che per i fabbricati e.r.p. degli stralci 1 e 2 del P.N. 15/1 è stato convenzionato solamente il lotto n. 5 del 1 stralcio, mentre per i restanti lotti 8, 9 e 10 non sono ancora state stipulate le relative convenzioni edilizie, e che le stesse potranno essere presentate in seguito entro i termini di validità decennale della convenzione urbanistica, il valore di riferimento da applicare alla voce costo dell area per i fabbricati e.r.p. degli stralci 1 e 2 del P.N. 15/1 sarà quello ottenuto moltiplicando il costo di costruzione determinato in conformità al punto n. 1 della tabella 3 con il valore ottenuto dalla tabella 2 dell allegato C della L.R. 42/99; Al fine di dare certezza agli acquirenti degli immobili e.r.p. e all operatore economico, è necessario precisare che la determinazione del prezzo di prima cessione degli immobili e.r.p. ricadenti in entrambi gli stralci del P.N. 15/1 deve essere calcolata secondo le indicazioni sopra riportate, dando altresì atto che è consentita la

- PAGINA 4 - variazione del prezzo di prima cessione degli alloggi in applicazione delle variazioni dell indice nazionale ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale intervenute tra il momento di stipula della convenzione urbanistica e la data del rogito notarile. Sentita la Commissione Urbanistica in data 15.04.2011; Richiamato tutto quanto esposto in premessa; Durante la relazione dell Assessore Ballin, escono dall aula l Assessore Ovizach ed il Cons. Minchio e pertanto i presenti sono n. 16. Ultimata la relazione e dato atto che nessun Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento; Udita la relazione del Presidente; IL CONSIGLIO COMUNALE Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell art. 49 del T.U. 267/2000; Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: Presenti n. 16 Votanti n. 16 Voti favorevoli unanimi, DELIBERA 1. di stabilire che il valore della voce oneri di urbanizzazione da prendere a riferimento per i soli fini della determinazione di tale parametro per i fabbricati e.r.p. degli stralci 1 e 2 del P.N. 15/1 corrisponde al valore delle opere di urbanizzazione stabilito nell art. 9 della Convenzione integrativa/sostitutiva del P.N. 15/1 stipulata in data 05.08.2009 pari a. 3.117.910,24 (tremilionicentodiciassettemilanovecentodieci/24) così come disciplinato al punto 3 della tabella 3 dell allegato C della l.r. 42/99; 2. di stabilire che il valore della voce costo dell area per i fabbricati e.r.p. degli stralci 1 e 2 del P.N. 15/1 deve intendersi come il risultato corrispondente al valore ottenuto moltiplicando il costo di costruzione determinato in conformità al punto n. 1 della tabella 3 con il valore ottenuto dalla tabella 2 dell allegato C della L.R. 42/99; 3. di stabilire che il valore di riferimento per la determinazione del prezzo di prima cessione per i fabbricati e.r.p. del lotto n. 5 del 1 stralcio del P.N. 15/1 risulta pari ad 1.784,59 /mq (millesettecentottantaquattro/59) come stimato nella relazione del Settore Urbanistica ed Edilizia privata datata 21.04.2011; 4. di dare atto che il prezzo di cessione degli alloggi e.r.p. potrà subire modifiche in applicazione delle variazioni dell indice nazionale ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale intervenute tra il momento di stipula della convenzione urbanistica e la data del rogito notarile;

- PAGINA 5-5. di dare atto che la quantificazione delle voci costo dell area e oneri di urbanizzazione delle successive convenzioni edilizie per gli alloggi e.r.p. del P.N. 15/1, dovranno essere redatte in conformità ai criteri espressi nei precedenti punti 1, 2; 6. di incaricare il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata per gli atti conseguenti. L assessore all urbanistica ed edilizia privata Elisabetta Ballin riferisce quanto segue: al fine di ridurre i tempi necessari per determinare il prezzo di cessione degli alloggi e.r.p. secondo gli indirizzi sopra indicati, si propone l immediata esecutività del presente provvedimento. Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: Presenti n. 16 Votanti n. 16 Voti favorevoli unanimi, DELIBERA di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.