CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE



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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2264 PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE d iniziativa del deputato PISICCHIO Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, nonché agli Statuti speciali della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in materia di soppressione delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di iniziative per promuovere l occupazione giovanile Presentata il 9 marzo 2009 ONOREVOLI COLLEGHI! La drammatica crisi economica che ha investito tutto il mondo occidentale, manifestandosi come l evento globale più temibile degli ultimi ottanta anni, sorprende il nostro Paese in una condizione di fragilità che rischia di riverberarsi con effetti particolarmente rovinosi sul piano sociale. La difficoltà attraversa tutti i ceti sociali, ma diventa insostenibile per i ceti medi e per le famiglie monoreddito, che, a causa della drastica riduzione dell occupazione, spesso precipitano nell area della povertà, come testimoniano con sempre maggiore allarme le statistiche dell ISTAT. Questa drammatica situazione, che in alcune aree del Paese, in ispecie meridionali, è davvero insostenibile, non riesce, a causa di scelte politiche diverse, neanche a giovarsi di adeguati ammortizzatori sociali alla stregua di quanto è avvenuto in altre stagioni della vita del nostro Paese e di quanto si sta verificando in altri Paesi occidentali, europei e nordamericani, che riconoscono la necessità di un intervento vigoroso dello Stato nel welfare e di azioni tonificanti per la ripresa dell occupazione, l unico volano per la risalita delle economie dei moderni Paesi.

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2264 In questo quadro di generale difficoltà dell economia italiana rischiano ancora una volta di pagare uno scotto insostenibile le giovani generazioni, costrette a un innaturale e ormai non più sostenibile prolungamento della loro presenza in famiglia, attingendo fino a ieri alle scarse risorse comuni, oggi in via di consumazione o del tutto consumate. Forse più di una generazione è stata condannata ad una precarietà o ad un esclusione che nega in radice i fondamentali diritti costituzionali. Oggi non di precarietà si tratta, ma di povertà senza indulgenze, senza molcimento sociale, senza possibilità di riscatto. Il Paese non può condannare le sue generazioni più giovani ad una marginalità senza prospettive: un Paese così è senza speranza. Il fatto paradossale è che, mentre si registra questo allarme occupazione (che, per alcune aree del Paese, raggiunge percentuali intorno al 30 per cento della popolazione attiva), dal mondo della politica non sembrano arrivare segnali positivi o indicazioni di sufficiente attenzione all esigenza di maggiore austerità nell esercizio delle funzioni pubbliche da parte di chi esprime la rappresentanza. Il paradosso sta nel fatto che persino sul terreno che non dovrebbe più essere controverso, relativo al contenimento dei costi della politica, a fronte di molte roboanti professioni di principio, non si registra nessun concreto atto. È il caso dell abolizione delle province che, sul piano delle proclamazioni di principio, vedrebbe d accordo quasi tutti i gruppi parlamentari, mentre dal punto di vista delle azioni concrete nessun gesto è stato finora compiuto. Eppure oggi la provincia viene vissuta come un ente poco partecipato dai cittadini, astrattamente ancorato ad un impianto ordinamentale burocratico di stampo ottocentesco, privo di radicamento territoriale, con competenze e funzioni agevolmente devolvibili alle regioni o ai comuni o alle aree metropolitane o a più dinamiche realtà di consorzi volontari tra comuni legati da medesimi interessi. Un ente generatore di costi ingenti e non più sostenibili dalla comunità: si calcola che ben 16 miliardi di spese l anno vengano assorbite dalle province, risorse che potrebbero essere orientate verso obiettivi concreti di pubblica utilità. Con la presente proposta di legge costituzionale, dunque, ci si propone di procedere all abrogazione delle province, e di investire le risorse ricavate da tale soppressione in un vasto piano di incentivi all occupazione giovanile, attraverso la promozione di contratti di formazione lavoro e il sostegno alla cooperazione giovanile, nella misura assolutamente parziale di 4 miliardi nel quadriennio 2009-2012. Il modello cui ci si ispira per questo piano di rilancio è quello della legge 10 giugno 1977, n. 285, la cosiddetta «legge Anselmi», che garantì, in una stagione di grande difficoltà sociale a ridosso della crisi energetica del 1973/1974, un sostegno importante all occupazione giovanile, facendosi carico di parte degli oneri sociali dovuti dall imprenditore privato che accettasse di assumere i giovani, incentivando la cooperazione nei settori suscettibili di sviluppo e aprendo anche il settore pubblico al contributo lavorativo dei giovani. La proposta di legge, dunque, non ha un intento meramente «soppressivo». Nella prima parte, quella relativa alla soppressione delle province, si propone innanzitutto di eliminare ogni riferimento all ente dal testo costituzionale e dagli Statuti delle regioni ad autonomia speciale (articoli 1 e 2), salvo Trento e Bolzano. Con l articolo 3 viene demandato al legislatore ordinario il compito di disciplinare il trasferimento delle funzioni e del personale ad altri enti territoriali, secondo il principio di sussidiarietà. Nella seconda parte (articolo 5), si definiscono le linee generali delle modalità di utilizzo delle risorse ricavate dalla soppressione delle province, sulla base di un piano di incentivi per l occupazione giovanile. In particolare, si dispone che nel quadriennio dal 2009 al 2012 tali risorse

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 2264 saranno impiegate per il finanziamento di programmi statali o regionali volti a promuovere l occupazione giovanile nei vari settori produttivi, compreso quello cooperativo, a realizzare interventi di formazione professionale e a erogare agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro che assumono giovani. I programmi regionali sono predisposti avvalendosi di apposite commissioni regionali, cui saranno chiamati a partecipare oltre ai rappresentanti della regione interessata soggetti provenienti dal mondo dell università, del lavoro e dell imprenditoria. Considerata la natura costituzionale della presente proposta di legge, è apparso poi opportuno rimettere alla legge ordinaria la definizione delle norme procedurali e di dettaglio necessarie per l attuazione dei programmi e per la ripartizione delle risorse.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 2264 PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE TITOLO I SOPPRESSIONE DELLE PROVINCE ART. 1. 1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni e i Comuni». 2. All articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato»; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione». 3. All articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera p) del secondo comma, la parola: «, Province» è soppressa; b) al terzo periodo del sesto comma, le parole: «, le Province» sono soppresse. 4. All articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa; b) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse; c) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2264 5. All articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi primo, secondo e sesto, le parole: «le Province,» sono soppresse. b) al quarto comma, le parole: «alle Province,» sono soppresse. c) al quinto comma, la parola: «Province,» è soppressa. 6. Al secondo comma dell articolo 120 della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse. 7. Al secondo comma dell articolo 132 della Costituzione le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» e le parole: «Province e» sono soppresse. 8. Il primo comma dell articolo 133 della Costituzione è abrogato. ART. 2. 1. Allo Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1946, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 12: 1) al primo comma, le parole: «, o ad almeno tre consigli provinciali» sono soppresse; 2) al secondo comma, le parole: «o provinciali» sono soppresse; b) al secondo comma dell articolo 15, le parole: «e sui liberi Consorzi comunali» sono soppresse. 2. L articolo 43 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è abrogato. 3. Allo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 2264 successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma dell articolo 10, le parole: «, alle Province» sono soppresse; b) all articolo 11: 1) al primo comma, le parole: «alle Province ed» sono soppresse; 2) al terzo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse; c) al terzo comma dell articolo 15, le parole: «, di un Consiglio provinciale,» sono soppresse; d) al primo comma dell articolo 51, le parole: «, delle Province» sono soppresse; e) all articolo 54, le parole: «delle Province e» sono soppresse; f) all articolo 59: 1) ai commi primo e secondo, le parole: «Le Province ed» sono soppresse; 2) al terzo comma, le parole: «, nell ambito delle circoscrizioni provinciali,» sono soppresse; g) al numero 2) del primo comma dell articolo 62, le parole: «, delle Province» sono soppresse; h) il terzo comma dell articolo 66 è sostituito dal seguente: «La Regione decentrerà in detto circondario i suoi uffici»; i) al primo comma dell articolo 67, le parole: «, dalle Province» sono soppresse. ART. 3. 1. Gli organi amministrativi delle province cessano da ogni funzione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, lo Stato e le regioni ad autonomia ordinaria e ad autonomia speciale, secondo le rispettive competenze, provve-

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 2264 dono a conferire alle città metropolitane, ove costituite, ai comuni e alle loro forme associate le funzioni amministrative esercitate dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. 3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, la legge dello Stato, tenendo conto dei conferimenti effettuati dalle regioni ai sensi del comma 2, disciplina: a) il trasferimento del personale dipendente dalle province e dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo princìpi di economicità ed efficienza di impiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento, o loro equivalenti; b) il trasferimento delle funzioni dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative delle province agli enti destinatari e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni amministrative conferite; c) la disciplina, anche transitoria, dei tributi, delle compartecipazioni, dei canoni e di ogni altra entrata assegnata dalla legge o comunque spettante alle soppresse province. 4. Qualora alla scadenza del termine posto ai sensi dei commi 2 e 3 non siano state adottate le disposizioni ivi previste e qualora, in ogni caso, gli enti destinatari delle funzioni non siano ancora in grado di provvedere al loro effettivo esercizio, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale esercitano le funzioni già spettanti ai corrispondenti organi delle province soppresse nei rispettivi territori. In caso di inadempimento della Regione il Governo provvede ai sensi dell articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 2264 ART. 4. 1. Le ripartizioni amministrative e organizzative delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e delle altre amministrazioni pubbliche, anche a ordinamento autonomo, che assumono come riferimento della loro organizzazione e delle loro funzioni il territorio delle province, rimangono inalterate sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell attuale assetto normativo. TITOLO PROMOZIONE DELL OCCUPAZIONE GIOVANILE II ART. 5. 1. Le risorse finanziarie rese disponibili a seguito della soppressione delle province, salve quelle trasferite ai sensi dell articolo 3 agli enti destinatari delle loro funzioni, sono impiegate, per gli anni dal 2009 al 2012, per il finanziamento di programmi, predisposti dalle amministrazioni dello Stato o dalle regioni, volti a: a) promuovere l occupazione giovanile nei settori agricolo, industriale, artigiano, commerciale e dei servizi, nonché dei beni culturali, in attività svolte da imprese, individuali o associate, da cooperative e loro consorzi ovvero da enti pubblici economici; b) favorire l accesso dei giovani alla cooperazione economica; c) realizzare piani per la formazione professionale dei giovani, articolati per settori produttivi e livelli di professionalità, predisposti dalle regioni in base alle prospettive generali di sviluppo; d) erogare agevolazioni di carattere contributivo in favore dei datori di lavoro per l assunzione di giovani, mediante contratti di formazione, secondo graduatorie

Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati 2264 formate sulla base di liste speciali istituite presso i centri regionali per l impiego. 2. Per la predisposizione dei programmi e dei piani regionali di cui al comma 1, ciascuna regione istituisce una commissione composta da rappresentanti della regione medesima, delle università statali aventi sede nel suo territorio e delle organizzazioni sindacali, professionali e imprenditoriali presenti nel Consiglio nazionale dell economia e del lavoro da esse designati. 3. Con legge dello Stato sono adottate le disposizioni necessarie per l attuazione dei programmi previsti dal comma 1 e per la determinazione e la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al medesimo comma.

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