Regione Toscana - Giunta Regionale. Direzione Generale Organizzazione. Settore Patrimonio e Logistica



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Regione Toscana - Giunta Regionale Direzione Generale Organizzazione Settore Patrimonio e Logistica SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 4375483AC9 1

INDICE Premessa...pag.3 Art. 1 Caratteristiche della prestazione...pag. 3 Art. 2 Situazione assicurativa della Regione Toscana-Giunta Regionale...pag.4 Art. 3 Adesione Enti...pag.4 Art. 4 Termini,avvio dell esecuzione sospensione e ultimazione dell esecuzione.pag.5 Art. 5 - Obblighi di informazione.....pag.5 Art. 6- Importo stimato e contratto regionale aperto.pag.5 Art. 7- Responsabilità del Broker e polizza assicurativa.... pag.6 Art. 8- Svolgimento del servizio e prerogativa della Regine Toscana....pag.7 Art. 9- Attestazione di regolare esecuzione...pag.7 2

Premessa L appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo (cat. 6 servizi assicurativi CPC 81401 CPV 66518100-5 servizi di intermediazione assicurativa ) di cui alla L. 28.11.1984 n. 792, come modificata dal D. Lgs n. 209/2005. (inserire relazione tecnica) Art. 1 Caratteristiche della prestazione Il servizio concerne l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore della Regione Toscana Giunta Regionale e comprende, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche: a) Identificazione, analisi e valutazione dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi collegate; b) Analisi delle coperture assicurative in essere, individuazione delle coperture occorrenti ed elaborazione, in base alle normative specifiche, di un programma assicurativo completo e personalizzato per ogni eventuale singola Amministrazione interessata, finalizzato all ottimizzazione delle coperture ed alla limitazione dei costi; c) Assistenza per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate, tenuto conto del mercato assicurativo; d) Gestione dei contratti assicurativi stipulati successivamente all inizio del contratto, con controllo sulla emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa oltre al controllo ed all assistenza nella gestione dei contratti già in essere al momento della stipula del contratto, inclusa la regolazione delle competenze concernenti il precedente affidamento del servizio di brokeraggio; e) Assistenza continuativa nella gestione dei sinistri nelle varie fasi di trattazione (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative) con valutazione semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'ente, con produzione di report indicanti dati numerici (n. sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti); f) Puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio; g) Analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione all'ente delle novità proposte dalle Compagnie d'assicurazione; h) Assistenza tecnico assicurativa nella fase preliminare propedeutica allo svolgimento delle gare ad evidenza pubblica, in caso di contrazione di nuove polizze, in particolare con la predisposizione di idonei capitolati speciali d'appalto e l indicazione 3

di una griglia di criteri di aggiudicazione coerenti con l obiettivo di una efficace copertura dei rischi ; i) Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti; j) Supporto formativo del personale dell'ente e degli eventuali Enti dipendenti della Regione che aderiscono al contratto ( anche con la resa di pareri in forma scritta) che collabora alla gestione dei contratti assicurativi con adeguato piano di aggiornamento in occasione dell'introduzione di novità legislative in materia assicurativa. Art. 2 - Situazione assicurativa della Regione Toscana Giunta Regionale Le polizze assicurative della Regione Toscana Giunta Regionale, attualmente in corso, sono le seguenti: A) POLIZZE NON RC AUTO POLIZZA COMPAGNIA NUMERO SCADENZA PREMIO SENZA IMPOSTE RCT/RCO FONDIARIA 0085.1144592.50 31/12/2013 81.250,00 Incendio FONDIARIA 0085.1144594.46 31/12/2013 120.048,00 Furto FONDIARIA 0085.1144595.44 31/12/2013 2.454,00 Elettronica FONDIARIA 0085.1144596.42 31/12/2013 17.599,55 Inquinamento FONDIARIA 0085.1144597.40 31/12/2013 3.960,00 Patrimoniale LLOYD'S 1861921 31/12/2013 37.050,00 TOTALE 262.361,55 B) POLIZZE RC AUTO, RISCHI ACCESSORI ED INFORTUNI CONDUCENTI POLIZZA COMPAGNIA NUMERO SCADENZA PREMIO SENZA IMPOSTE Infortuni Conducenti UNIPOL 55300210 30/05/2013 2.010,60 Rc Auto e rischi acc. UNIPOL 2233/130/27049 31/08/2012 65.557,75 4

TOTALE 67.568,35 L importo dei premi relativi ai rami assicurativi sopra citati è da considerarsi annuo. Art. 3 Adesione Enti Ai sensi dell art. 53 della L.R. 38/2007 gli Enti, Organismi, Agenzie e Aziende istituite con legge regionale, gli Enti parco regionali, l Azienda agricola regionale di Alberese, il Consiglio regionale possono avvalersi entro la data di scadenza fino ad un volume di premi intermediati pari ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00) annui, per un totale di Euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila) nel quadriennio. Fino a concorrenza dell importo di cui sopra, l impresa aggiudicataria è tenuta ad applicare ai soggetti che aderiscono al contratto oggetto del presente appalto gli stessi patti e condizioni del contratto che stipulerà con il Dirigente responsabile della Giunta Regionale della Regione Toscana. Art. 4 Termini,avvio dell esecuzione sospensione e ultimazione dell esecuzione La durata del servizio è fissata in anni 4 (quattro) dalla data di stipula del contratto. Durante tale periodo, l'ente non potrà avvalersi di altri soggetti che forniscano le medesime prestazioni oggetto del servizio. Il broker si impegna ad iniziare il servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto, qualora l Amministrazione lo richieda ai sensi dell art. 11 comma 12 del D.Lgs 163/06. Art. 5 Obblighi di informazione Ai sensi dell art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 l impresa ha l obbligo di informare immediatamente l Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione Art. 6- Importo stimato e contratto regionale aperto Il servizio di cui al presente capitolato non comporta alcun onere diretto per la Regione Toscana-Giunta Regionale e per gli Enti che aderiscono ai sensi dell art.3 del presente Capitolato Descrittivo prestazionale, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro in quanto la remunerazione sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali saranno sottoscritti i singoli contratti assicurativi. Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione chiesta dal broker in sede di gara e troverà applicazione in occasione di collocamento di nuovi 5

rischi assicurativi ovvero al momento del riaffidamento a mezzo gara dei contratti si assicurazione esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi. L importo complessivo dell appalto è stimato in Euro 286.149,95 così ripartito: - Euro 142.149,95, quale importo presunto e importo posto a base di gara per l espletamento del presente appalto per la Regione Toscana Giunta Regionale; - euro 144.000,00 quale importo massimo delle provvigioni per la società/broker, ai sensi dell art.53 L.R. 38/2007 per l eventuale adesione al contratto degli enti regionali, degli Organismi, Agenzie e Aziende istituite con Legge Regionale e da parte del Consiglio Regionale entro i termini di durata contrattuale previsti per Regione Toscana e relativamente ai servizi contenuti nel Dettaglio Economico. Fino alla concorrenza del suddetto importo calcolato considerando un montepremi di Euro 1.200.000,00 nel quadriennio. L impresa aggiudicataria è tenuta ad applicare ai soggetti che aderiscono al contratto oggetto del presente appalto gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto che stipulerà con il dirigente responsabile della Giunta regionale della Regione Toscana; la Regione Toscana non assume alcun impegno nei confronti dell impresa aggiudicataria qualora gli Enti non usufruiscano di questa possibilità. Per l espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006. I premi complessivi indicati nel Dettaglio Economico, sono stati espressi ai soli fini del calcolo del prezzo complessivo per l attribuzione del punteggio e non sono quindi vincolanti per l Amministrazione in sede di espletamento dell appalto. L importo complessivo dei premi dipenderà dalle esigenze effettive che matureranno nel corso dell esecuzione del contratto. La percentuale di provvigione ottenuta per ciascun ramo assicurativo rimarrà fissa ed invariata per la Regione Toscana-Giunta Regionale e per gli Enti aderenti ai sensi dell art. 53 l.r. 38/2007. Art. 7 Responsabilità del Broker e Polizza Assicurativa Il Broker è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi regionali competenti. A tal fine prima della stipula del contratto il Broker dovrà consegnare copia della polizza di cui all art. 4 lett. g) della Legge 792/84, modificata con D.Lgs. 209/2005 e comunicare successivamente eventuali variazioni. 6

La polizza dovrà avere la durata per tutto il periodo di validità contrattuale dell incarico e dovrà avere un massimale annuo di almeno 3.000.000,00. Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi regionali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato. Art.8- Svolgimento del servizio e prerogativa della Regione Toscana L autonomia gestionale rimane in capo alla Regione Toscana-Giunta Regionale, oltre alla piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione e di ogni altro documento relativo alle polizze, la formulazione di disdette così come ogni altra operazione che modifichi obblighi precedente assunti. Entro i limiti sopradetti, la Regione Toscana autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici regionali ne è in grado di impegnare l Amministrazione se non dietro esplicita autorizzazione. Il Broker è l unico responsabile dell esaustività delle prestazioni necessarie al fine della buona riuscita del servizio. Art. 9- Attestazione di regolare esecuzione Ai sensi dell art.325 del DPR 207/2010 le prestazioni contrattuali sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato descrittivo e prestazionale speciale e nel contratto. Ai sensi dell art.325 del DPR 207/2010 l attestazione di regolare esecuzione è effettuata direttamente dal Responsabile Unico del Procedimento ed è emessa non oltre quarantacinque giorni dall ultimazione dell esecuzione. Il Dirigente Responsabile del Contratto Angela Di Ciommo 7