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giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 211 del 26 febbraio 2013 pag. 1/5 DISCIPLINARE DI PERMESSO DI RICERCA L.R. 10.10.1989, n. 40 Permesso di ricerca di acqua termale denominato MARINA VERDE in comune di Caorle (VE) Art. 1 - Oggetto del permesso di ricerca Il permesso di ricerca di acqua termale denominato MARINA VERDE è rilasciato alla ditta Marina Verde S.r.l. con sede in Caorle (VE), Via Manzoni 5, P.IVA 03618540276, per il periodo di tre anni, prorogabile ai sensi dell art. 11 della L.R. 10.10.1989 n. 40, a decorrere dalla data del provvedimento di rilascio del permesso di ricerca medesimo. L area del permesso di complessivi 8513 metri quadrati ricadente sui mappali n. 978, 2321, 2332, 2334 e 2335 del fg. 42 del comune di Caorle, area dichiarata in proprietà, è individuata con linea nera continua sui piani topografici in scala 1:5000 e 1: 2000 riportati nelle pagine successive. Su tale area collocata all interno del centro abitato, è prevista la terebrazione di un pozzo interrato spinto alla profondità massima di circa 600 metri dal piano campagna, al fine di captare la falda termale ed effettuare le analisi stagionali, nonchè gli studi necessari per il riconoscimento ministeriale del fluido rinvenuto. Il permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi. Vista la situazione idrogeologica dell area, nonché il contesto urbanistico ambientale con le relative fragilità, la portata del pozzo della futura eventuale concessione verrà stabilita sulla base delle indagini idrogeologiche e delle prove in pozzo effettuate durante il permesso di ricerca. A norma dell art. 25 della L.R. 40/1989, il provvedimento di rilascio, tiene luogo ad ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza della Regione, esclusivamente per gli aspetti connessi con l attività mineraria, fermo restando la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative al vincolo idrogeologico o altri vincoli insistenti sull area ed in particolare a quanto stabilito dalle norme di attuazione del P.R.G. del comune di Caorle (VE). Il permesso di ricerca viene rilasciato congiuntamente al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ; Tale Piano esplica validità per una temporalità complessiva non superiore ad anni cinque dalla data del presente atto; gli impianti e le strutture ancorchè inserite nell ambito del permesso utilizzate per attività diverse dalle attività minerarie, sono escluse dal piano di gestione approvato e soggiacciono alle specifiche norme di settore, anche in materia di sicurezza; Il provvedimento di rilascio non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli previsti dal programma di coltivazione presentato. Ulteriori lavori di ricerca oltre a quelli previsti dovranno essere subordinati al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.lgs 42/2004, in materia di autorizzazione paesaggistica. Art. 2 Vincoli L area ricade in zona a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 per fascia di 300 metri dalla linea di battigia. Ai sensi del PTCP e del PAT i mappali indicati ricadono in area ad Alta Salinità e a Pericolosità Idraulica e a rischio idraulico e idrogeologico ; il PRG del Comune di Caorle identifica la zona in parte come C2/9 Zone turistiche e residenziali di nuova formazione, in parte come Viabilità.

ALLEGATOA alla Dgr n. 211 del 26 febbraio 2013 pag. 2/5 Art. 3 Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione dei pozzi Il titolare del permesso è obbligato al rispetto di quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui alla L.R. 40/1989, al R.D. n.1443/1927, al D.P.R. 9.4.1959, n.128 ( Norme di polizia delle miniere e cave) al D.Lgs. 624/1996 ( sicurezza e salute dei lavoratori ) e le statuizioni di cui al D.Lgs. 30. 5.2008, n.117. Dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della L.464 del 9.8.1984 e nella perforazione del pozzo la ditta dovrà rispettare, in particolare, le distanze imposte dall art. 62 del D.P.R 128/59. Dovrà essere nominato un Direttore responsabile dei lavori minerari e tale nominativo dovrà essere comunicato alla Direzione Geologia e Georisorse ed al comune interessato: i lavori di perforazione dovranno iniziare entro tre mesi dalla consegna del provvedimento di rilascio del permesso di ricerca. Ai sensi dei succitati D.P.R.128/59 e D.Lgs 624/1996, il nominativo del Direttore responsabile dei lavori minerari e la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, vanno inviati alla Direzione Geologia e Attività Estrattive almeno 8 giorni prima dell inizio dei lavori di perforazione e per conoscenza, al Comune interessato. Tutti i lavori minerari dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato; Durante i lavori dovranno essere messe in atto le misure idonee ad evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali. In caso si verificasse che le precauzioni adottate rispetto al rumore non fossero sufficienti per la protezione dell abitato di vicinanza, si proceda a chiedere al Comune di Caorle, la prevista deroga al rispetto dei limiti dando poi compimento agli adempimenti previsti nella autorizzazione; Il pozzo dovrà avere un area pertinenziale di salvaguardia assoluta, isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e cartellonistica ammonitrice. Le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato, dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate all Ufficio regionale competente in materia di Acque termali, almeno 48 ore prima dell inizio delle stesse. Dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Direzione Geologia e Georisorse o da personale dalla stessa incaricato; Durante la perforazione dovrà essere tenuto un giornale di sonda così come previsto dall art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia fotostatica alla su citata Direzione; Il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione; Qualora l apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione Geologia e Georisorse, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente; Il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere chiuso, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di chiusura; L eventuale sollevamento meccanico dell acqua dovrà avvenire evitando l uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso; Il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno dodici mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Direzione Geologia e Georisorse, per studi, analisi, ricerche, ecc.;

ALLEGATOA alla Dgr n. 211 del 26 febbraio 2013 pag. 3/5 Durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l analisi del cutting e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio; Il titolare dovrà, altresì, inviare entro 30 gg. dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio, comprensiva dei dati circa l avanzamento, la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni circa l andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione deve essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente; Lo scarico dell acqua dovrà rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente in particolare all art.102 del D.lvo.3.4.2006 n.152 e agli artt. 34/35 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque (all.a3 -DCR 107 del 5.11.2009) Art. 5 Disposizioni finali Si prescrive al titolare del permesso di ricerca l obbligo di : Chiedere preventivamente il parere del Consorzio di Bonifica al fine della definizione delle possibili interferenze idrauliche e dell adozione di idonee misure tecniche in sede di perforazione del pozzo comunicare tempestivamente qualsiasi variazione al programma lavori previsto; richiedere la proroga del permesso almeno due mesi prima della scadenza; trasmettere annualmente alla Giunta Regionale, alla Direzione Geologia e Georisorse ed al Comune interessato una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti e comunicare immediatamente l avvenuta captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere; fornire ai funzionari della Regione ed alle autorità competenti tutti i mezzi necessari per visitare i lavori, comunicare i dati statistici e tutte le informazioni che venissero richieste; attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero impartite dalla Regione e dalle autorità competenti al fine del controllo, della regolare esecuzione della ricerca e dell uso della risorsa rinvenuta; astenersi da qualsiasi utilizzo delle acque rinvenute e comunicare preventivamente alla Direzione Geologia e Georisorse l estrazione dell acqua per le analisi previste; versare il diritto annuo anticipato di cui all art.9 della L.R. 40/89, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell area del permesso di ricerca; Art. 6 - Sanzioni e vigilanza Le prescrizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il titolare del permesso, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall art. 50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l altro, il pronunciamento da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità del permesso di ricerca, ai sensi dell art. 34 della medesima L.R.40/1989 e dell art. 40 del R.D. 1443/1927. La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/89 nonché in materia di polizia mineraria sono esercitate ai sensi dell art. 49 della stessa, dalla Direzione Geologia e Georisorse e dall U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonchè ai sensi dell art.5 del DPR 9.4.1959 n. 128, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni. Il premesso di ricerca è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi. Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di rilascio del permesso di ricerca.

ALLEGATOA alla Dgr n. 211 del 26 febbraio 2013 pag. 4/5 PERMESSO DI RICERCA DI ACQUA TERMALE DENOMINATO MARINA VERDE IN COMUNE DI CAORLE (VE) -SCALA 1:5000

ALLEGATOA alla Dgr n. 211 del 26 febbraio 2013 pag. 5/5 PERMESSO DI RICERCA DI ACQUA TERMALE DENOMINATO MARINA VERDE IN COMUNE DI CAORLE (VE) -SCALA 1:2000