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Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Attualità Cud 2005 con tante novità 22 Ottobre 2004 La certificazione unica recepisce le modifiche introdotte dalle riforme del lavoro e delle pensioni E' in corso di approvazione la nuova certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, con le relative istruzioni, che il sostituto d'imposta dovrà consegnare entro il 15 marzo 2005. Nella certificazione dovranno essere esposti i compensi erogati nel periodo d'imposta 2004 e le ritenute operate applicando il regime di tassazione attualmente vigente, introdotto dal primo modulo della riforma fiscale. I contribuenti eventualmente esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi potranno comunque far valere in quella sede le disposizioni del Tuir in vigore al 31 dicembre 2002 qualora, ai fini del calcolo dell'irpef dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2004, risultino più favorevoli; l'articolo 2, comma 12, della legge finanziaria n. 350/2003 ha infatti prorogato, anche per il periodo d'imposta 2004, la "clausola di salvaguardia". Per quanto riguarda l'esposizione dei dati previdenziali e assistenziali si rammenta che, con decreto 9 dicembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2003), la certificazione unica (Cud) è stata estesa anche ai fini dei contributi dovuti all'istituto postelegrafonici (Ipost) da parte dei datori di lavoro con personale iscritto al Fondo di quiescenza Ipost. Nello schema e nelle istruzioni alla certificazione sono presenti, pertanto, quei necessari riferimenti all'ipost che difettavano nel Cud 2004, approvato anteriormente all'entrata in vigore del suddetto decreto. Queste le principali modifiche introdotte nello schema di certificazione unica. 1 di 7

Da quest'anno le informazioni che il sostituto è obbligato a dare al contribuente nelle annotazioni risultano contrassegnate da un numero identificativo. Per ciascuna informazione il sostituto dovrà riportare nelle annotazioni la descrizione corrispondente al suddetto numero identificativo desumibile dalla nuova tabella B allegata alle istruzioni. A tale riguardo, si fa presente che la codifica finale (99) è stata prevista per gestire quelle ulteriori annotazioni che dovessero rendersi obbligatorie successivamente alla pubblicazione della certificazione. Resta fermo, inoltre, l'utilizzo dello spazio riservato alle annotazioni per qualsiasi altra informazione che il sostituto intenda fornire al sostituito. PUNTO 1. "Redditi per i quali è possibili fruire della deduzione di cui all'articolo 11 e delle detrazioni di cui all'articolo 14 del Tuir" Tra i redditi da inserire nel suddetto punto sono ricompresi anche i compensi derivanti da lavoro a progetto, tipologia di contratto contemplata dagli articoli 61 e seguenti del Dlgs n. 276/2003 di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003. Per l'ipotesi prevista dall'articolo 52, comma 1, lettera d-ter) del Tuir, di riscatto della prestazione pensionistica integrativa in forma di capitale diverso da quello determinato da cause non riconducibili alla volontà delle parti (quali, ad esempio, il licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale - circolare n. 29/2001), le istruzioni precisano che nel punto 1 della certificazione va esposto l'importo effettivamente erogato dal sostituto nel periodo d'imposta certificato e non l'intero ammontare maturato a partire dal 1 gennaio 2001. L'ipotesi di difformità tra ammontare maturato dal 1 gennaio 2001 e ammontare erogato nell'anno 2004 nel caso di riscatto volontario della prestazione pensionistica integrativa può verificarsi qualora nell'importo dell'anticipazione in precedenza erogata sia ricompresa anche una parte della prestazione maturata dal 1 gennaio 2001: in tal caso la somma concretamente corrisposta dal sostituto nell'anno 2004, da assoggettare a tassazione ordinaria, risulterà d'importo inferiore al corrispondente ammontare maturato. Sempre con riferimento a tale fattispecie, le istruzioni precisano che nel punto 12, "Ritenute Irpef", dovranno essere evidenziate le ritenute riferibili ai redditi certificati nei punti 1 e/o 2 (ammontare erogato) che rilevano ai fini della eventuale dichiarazione dei redditi, e nel punto 40, "Casi particolari", il codice C al fine di evidenziare la suddetta fattispecie; nelle annotazioni invece, si dovrà dare informazione dell'ammontare maturato dal 1 gennaio 2001 e delle ritenute a esso relative. Si ricorda che il sostituto ha facoltà di compensare l'imposta dovuta su tali prestazioni con eventuali eccedenze d'imposta risultanti dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata. Tuttavia, da quest'anno, la compilazione del 2 di 7

punto 40, "Casi particolari", con il codice C è richiesta a prescindere dalla effettuazione di compensazioni, per il solo fatto dell'esistenza di un riscatto volontario e dell'erogazione di un importo diverso da quello maturato. Per i redditi di lavoro dipendente dei ricercatori in possesso dei requisiti previsti dal decreto legge n. 269/2003, nel punto 1 dovrà essere indicato soltanto il 10 per cento dei redditi corrisposti. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione fiscale (abbattimento del reddito di lavoro dipendente imponibile nella misura del 90 per cento) sono richiesti: a) il possesso di titolo di studio universitario o equiparato; b) la residenza non occasionale all'estero; c) lo svolgimento documentato di attività di ricerca all'estero presso l'università o centri di ricerca pubblici o privati per almeno due anni consecutivi; d) l'acquisizione della residenza fiscale italiana e lo svolgimento nel territorio dello Stato della attività dalla data di entrata in vigore del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, o in uno dei cinque anni solari successivi. Per i redditi di lavoro dipendente dei lavoratori del settore privato che, avendo maturato i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità abbiano esercitato la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo di cui al comma 12 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, nel punto 1 andranno indicati i compensi erogati al netto delle quote di retribuzione (cosiddetto bonus contributivo) derivanti dall'esercizio della suddetta facoltà. Delle quote dovrà invece essere data informativa nelle annotazioni, distinguendo l'importo corrispondente all'ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dall'importo corrispondente all'ammontare dei contributi a carico del lavoratore. PUNTO 2. "Redditi per i quali è possibili fruire della deduzione di cui all'articolo 11, comma 1, del Tuir" L'articolo 2, comma 36, della legge finanziaria n. 350/2003 ha precisato che i compensi corrisposti per l'esercizio di pubbliche funzioni costituiscono reddito di lavoro dipendente assimilato " semprechè le prestazioni non siano rese nell'esercizio di arti e professioni o nell'esercizio di impresa commerciale". Si ricorda che, con riferimento ai redditi di cui ai punti 1 e/o 2 dovrà essere fornita indicazione, tra l'altro, della tipologia del reddito conguagliato: per tipologia di reddito deve intendersi l'elencazione alfabetica contenuta negli articoli 49 e 50 del Tuir (co.co.co., esercizio di pubbliche funzioni). PUNTI 6 e 7. "Numero di giorni per i quali spettano le deduzioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del Tuir" La compilazione dei punti in questione con l'indicazione dei giorni di lavoro dipendente e/o 3 di 7

pensione è sempre obbligatoria, anche nel caso in cui non competa la deduzione o il sostituito ne abbia richiesto la non applicazione, essendo il dato rilevante ai fini della eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi. Le istruzioni ribadiscono, inoltre, che, nel caso di una pluralità di rapporti nel corso dell'anno (ad esempio, lavoratori stagionali), l'informazione relativa al periodo di lavoro (data inizio e data fine) dovrà essere fornita nelle annotazioni per ogni rapporto. PUNTO 8. "Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero" Nelle annotazioni della certificazione, il sostituto d'imposta è tenuto a dare informazione al percipiente di tutti gli elementi necessari per la determinazione del credito: da quest'anno, si richiede, in particolare, anche l'indicazione dell'imposta netta del periodo di percezione dei redditi esteri. L'ammontare del credito riconoscibile non potrà infatti eccedere l'importo di tale imposta oltre che di quella definitiva pagata all'estero. PUNTO 12. "Ritenute Irpef" Da quest'anno, le ritenute operate non devono più essere esposte dal sostituto al netto dell'eccedenza d'imposta, utilizzata a scomputo, risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata; dell'importo della compensazione dovrà, infatti, essere data informativa esclusivamente nelle annotazioni. Tale novità è strettamente correlata alla diversa gestione, nella compilazione del Cud 2005, dell'ipotesi di riscatto volontario in presenza di anticipazioni erogate in anni precedenti e comprese nel maturato dal 1 gennaio 2001, volta a semplificare la compilazione della dichiarazione dei redditi. PUNTO 21. "Credito Irpef non rimborsato" Si precisa che il credito Irpef non rimborsato per qualsiasi motivo dal sostituto ai soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale può riguardare sia la tassazione ordinaria che quella separata. PUNTO 24. "Deduzione riconosciuta ai sensi dell'articolo 11 del Tuir" Conformemente a quanto previsto dal dettato normativo (articolo 11, comma 1, del Tuir), la deduzione da esporre nel presente punto non potrà eccedere nell'importo l'ammontare dei redditi certificati dal sostituto assoggettati a tassazione ordinaria. Esempio 1 compensi di lavoro dipendente certificati per giorni 365 = 7.000 euro (punto 1); deduzione effettivamente spettante = 7.500 euro; deduzione riconosciuta = 7.000 euro (punto 24). Esempio 2 compensi di lavoro dipendente certificati per giorni 365 = 7.000 euro (punto 1); altri redditi 4 di 7

comunicati ai soli fini del corretto calcolo della deduzione (annotazione codice 17 della tabella B) = 1.500 euro; deduzione effettivamente spettante = 7.212 euro; deduzione riconosciuta = 7.000 euro (punto 24). Esempio 3 compensi di lavoro dipendente certificati per giorni 365 = 7.000 euro; compensi per lavoro socialmente utile in regime agevolato = 10.000 euro (punto 1 = 17.000); deduzione effettivamente spettante = 7.500 euro; deduzione riconosciuta = euro 7.000 (punto 24). Con circolare del 30 dicembre 2003, n. 59/E, sono stati, peraltro, forniti chiarimenti in ordine all'applicazione nel periodo di paga della deduzione, con particolare riferimento agli operai agricoli con contratto a tempo determinato (braccianti agricoli). La circolare precisa che il sostituto dovrà applicare, nel calcolo della deduzione da riconoscere, un conguaglio progressivo, tenendo conto nel primo periodo di paga (ad esempio, 30 giorni) della sola mensilità erogata e rideterminando, nei periodi successivi, la deduzione spettante per ciascuno di essi sulla base del nuovo reddito complessivo e del periodo a esso relativo (ad esempio, 60 giorni) al netto della deduzione già riconosciuta. Si ricorda che invece nel conguaglio complessivo (circolari 2 e 15 del 2003) il sostituto opera una proiezione annuale del reddito di lavoro dipendente comprensivo delle mensilità aggiuntive al netto degli oneri deducibili, calcola la deduzione spettante e la rapporta al periodo di paga (ad esempio, 1/12). PUNTO 31. " Imponibile Irpef" Nelle istruzioni si puntualizza che l'uguaglianza dei punti 1+2-24=31 è valida soltanto quando nei punti 1 e/o 2 non siano presenti redditi a tassazione separata (compensi corrisposti agli eredi del sostituito) ovvero redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato). L'imponibile Irpef è volto infatti ad accogliere quei soli compensi che concorrono alla formazione del reddito complessivo da assoggettare a tassazione ordinaria. Esempio compensi di lavoro dipendente (tassazione ordinaria) = 9.000 euro; quota imponibile dei compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato (ritenuta a titolo d'imposta) = 5.000 euro (punto 1 = 14.000); deduzione riconosciuta (tassazione ordinaria su 9.000 euro) = 7.067 euro (punto 24); imponibile Irpef (tassazione ordinaria) = 1.933 euro. In tal caso, l'eguaglianza su indicata non risulta realizzata, data la presenza nel punto 1 della certificazione di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Per la quadratura dell'imponibile, occorrerà invece verificare la seguente uguaglianza 1+2-24 al netto della quota imponibile l.s.u. riportata nelle annotazioni. 5 di 7

PUNTO 37. "Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta" Nelle istruzioni si precisa che gli oneri per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento devono essere indicati nel punto in questione al netto delle franchigie previste dalle norme che li regolano; viceversa, nelle annotazioni l'importo da indicare dovrà essere sempre comprensivo della franchigia. Esempio 1 spese mediche sostenute = 1.129,11 euro; "totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta" = 1.000 euro (punto 37); importo da indicare nelle annotazioni (codice 21 tabella B) = 1.129,11 euro. Esempio 2 spese mediche sostenute = 100 euro; "totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta" = 0 euro (punto 37); importo da indicare nelle annotazioni (codice 21 tabella B) = 100 euro. PUNTO 38. "Contributi versati ad enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali" L'articolo 3, comma 118, della legge finanziaria n. 350/2003, in deroga all'articolo 51, comma 1, lettera a, del Tuir, che fissava in 3098,74 euro, per l'anno d'imposta 2003, il limite di non concorrenza dei contributi di assistenza sanitaria alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ha elevato il suddetto limite per gli anni 2003 (quindi con effetto retroattivo) e 2004 a 3.615,20 euro. PUNTO 40. "Casi particolari" Con il codice C dovrà essere evidenziato il riscatto volontario della prestazione pensionistica, in presenza di anticipazioni erogate in anni precedenti riferibili in tutto o in parte al maturato dal 1 gennaio 2001, a prescindere dalla effettuazione di compensazioni con l'eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata. La codifica servirà a segnalare nella fase di liquidazione del modello 770 Semplificato che la presenza di maggiori ritenute nel prospetto ST (ritenute operate e versate sull'ammontare maturato della prestazione integrativa oggetto di riscatto volontario) rispetto a quelle evidenziate nel punto 13 delle Comunicazioni dati lavoro dipendente (ritenute operate e versate sull'ammontare erogato della prestazione integrativa oggetto di riscatto volontario) può non rappresentare un'eccedenza di versamento. PUNTI 71-75. "Indennità e somme soggette a tassazione separata" In caso di eredità, il sostituto d'imposta deve rilasciare una certificazione per ciascun erede percettore. Da quest'anno, tuttavia, le istruzioni chiariscono che il sostituto è tenuto a rilasciare all'erede distinte certificazioni nelle seguenti ipotesi: 6 di 7

a. erogazione di quote di Tfr provenienti da più de cuius (ad esempio, morte di entrambi i genitori alle dipendenze del medesimo sostituto) b. erogazione di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all'erede in qualità di lavoratore (ad esempio, morte del genitore e successiva assunzione dell'erede a opera del medesimo sostituto). Lo slittamento della numerazione (punti 71-75) rispetto alla certificazione dello scorso anno (punti 70-74) sembra preannunciare infine novità nella Comunicazione dati della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770/2005 Semplificato). di Pietro De Felice URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/cud-2005-tante-novita 7 di 7