Procedimento di adozione/approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica Principali novità introdotte dalla legge regionale 65/2014
Orientamenti in materia di buone pratiche Per limitare, mitigare e compensare L'impermeabilizzazione del suolo Commissione europea, 2012 Articolo 11 del T. sul funzionamento dell'unione: Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. Articolo 191 del T. sul funzionamento dell'unione che declina le azioni e gli obiettivi della politica dell'unione in materia ambientale: Comma 1, obiettivi: Salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; protezione della salute umana; utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; promozione delle misure destinate a risolvere problemi amb.
DDL statale Contenimento del consumo di suolo e riuso del suolo edificato Nuovo testo elaborato dalle Commissioni riunite VIII e XIII Riferimento agli articoli 9, 44 e 117 Costituzione Articolo 9 La Repubblica lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione Articolo 44 Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione, secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive. (ecc.)
Procedimento Titolo II, capo I della l.r.65/2014. A quali atti si applica tutto il procedimento di cui al Titolo II, capo I della l.r.65/2014? Articolo 16: Al PIT e alle sue varianti Al PTC e alle sue varianti Al PTCM e alle sue varianti Ai PS e relative varianti Ai PO e relative varianti Alle varianti richieste da accordi di programma A tutti i piani, piani di settore, atti di programmazione, con le specifiche di cui al comma 2
Articolo 16, comma 1, lettera f) e articolo 16, comma 2: A tutti i piani, programmi di settore, atti di programmazione comunque denominati di competenza del Comune che non comportano modifiche agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica Non si applica l'articolo 17: non c'è la trasmissione dell'atto di avvio Non si applica l'articolo 19, comma 6: non c'è la trasmissione a Regione, Provincia, o Città metropolitana dopo l'approvazione dell'atto (condizione la pubblicazione sul BURT, decorsi 15 giorni dalla trasmissione) A tutti i piani, programmi di settore, atti di programmazione comunque denominati di competenza della Regione che non contengono previsioni localizzative non si applica il procedimento aggravato di adozione/approvazione disciplinato dall'articolo 19
CASI PARTICOLARI, DISCIPLINATI DAL TITOLO II, capo IV: Alle varianti semplificate al PS: a) articolo 29 Varianti semplificate relative alle prescrizioni localizzative di strumenti di Pianificazione territoriale sovraordinati. A queste varianti non si applica l'articolo 17 relativo alla trasmissione dell'atto di avvio b) articolo 30, varianti semplificate al PS e varianti semplificate al PO. A queste varianti non si applica la disposizione concernente l'avvio del procedimento e si applica il procedimento semplificato di cui all'articolo 32; c) articolo 31, comma 3: non si applica l'avvio e si applica il procedimento semplificato di cui all'articolo 32 d) articolo 33 - piani attuativi. Non si applica l'articolo 17 relativo all'avvio del procedimento e si applica il procedimento di cui all'articolo 111; e) articolo 34 varianti mediante approvazione di progetto: non si applica l'articolo 17 sull'avvio del procedimento e si applica il procedimento speciale previsto nell'art.34; f) articolo 35 varianti mediante sportello unico: non si applica l'art.17. Si applica il procedimento speciale previsto nell'art. 35 e nel dpr 160/2010.
Avvio del procedimento Articolo 17 della l.r.65/2014: A) definizione degli obiettivi di piano e delle azioni conseguenti, comprese ipotesi di trasformazioni fuori dal T.U. per cui si intende attivare art.25; Previsioni effetti territoriali attesi; B) quadro conoscitivo; C) richiesta contributi tecnici, con indicazione dei termini entro cui far pervenire i contributi; D) pareri; E) attività di informazione e partecipazione; F) Garante di cui all'articolo 36 Avvio del procedimento Articolo 15 della l.r.1/2005: A) definizione obiettivi di piano; B) Quadro conoscitivo; C) Richiesta contributi tecnici; D) pareri; E) indicazione dei termini per far pervenire contributi e pareri
Responsabile del procedimento dello strumento: articolo 18 della l.r.65/2014. Funzioni. Differenze rispetto all'articolo 16 della l.r.1/2005 E' dettagliato il contenuto di una relazione tecnica, con il quale il responsabile: a) evidenzia e certifica i profili di coerenza esterna del piano con gli altri, anche di altre amministrazioni; b) profili di coerenza interna con gli altri piani dell'amministrazione; c) rispetto delle disposizioni di cui al Titolo I, capo I della legge regionale 65/2014; d) criteri per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, in caso di strumenti di pianificazione comunale; e) rispetto delle disposizioni del territorio rurale; f) rispetto delle disposizioni previste nel Titolo della lr. 65/2014 sugli atti di governo del territorio Oltre alla relazione tecnica vi è la relazione sull'attività svolta che, insieme al rapporto del garante, costituisce allegato da adottare
In caso di rilevazione di profili di incoerenza o incompatibilità rispetto ad altri strumenti di pianificazione territoriale, il responsabile provvede a darne tempestiva informazione ai competenti organi, anche ai fini dell'inizio del procedimento dell'accordo di pianificazione Garantisce l'accesso ali atti del procedimento
Articolo 19: procedimento di adozione /approvazione degli strumenti della pianificazione Territoriale e urbanistica Articolo 20 equiordinazione tra enti rispetto alle osservazioni che possono fare ai rispettivi strumenti Indicazione dei contenuti delle osservazioni Parallelismo con quanto può essere oggetto di esame da parte della conferenza paritetica Art. 21: aggiornamento del quadro conoscitivo e correzione errori materiali Art.22 Atti di integrazione al PIT Articolo 143, comma 4 Aree tutelate per legge non interessate da dichiarazioni di notevole interesse pubblico; Aree gravemente compromesse e degradate
Adozione e approvazione del PS intercomunale COMUNI NON OBBLIGATI COMUNI CONTERMINI, in base a quanto previsto nell'articolo 23, comma 3, tenuto conto degli ambiti sovracomunali di cui all'articolo 28, salvo che non siano Comuni obbligati all'esercizio associato ATTO DI ESERCIZIO ASSOCIATO A) convenzione B) unione di comuni (in questo caso, potrebbe essere lo Statuto dell'unione a decidere l'esercizio associato di questa funzione pianificatoria)
Procedimento molto complesso, molto modificato in Consiglio regionale, rispetto alla Proposta di legge di Giunta regionale: Nomina del Garante ai sensi dell'articolo 37, da parte dell'ente responsabile dell'esercizio associato Atto di avvio ai soggetti di cui all'articolo 8 e ai comuni associati Conferenza di copianificazione in caso trasformazioni fuori dal perimetro del Territorio urbanizzato. La conferenza decide a maggioranza entro 60 giorni dallo svolgimento della prima riunione. Solo in questo caso, il parere della Regione non è vincolante. La Giunta dell'unione approva la proposta di PS e la trasmette ai comuni per l'adozione. I singoli Comuni adottano Osservazioni esaminate dall'ente responsabile dell'esercizio associato e istruite dall'ufficio unico di piano, poi controdeduzioni dall'organo di indirizzo politico dei comuni associati o dell'unione Approvazione da parte di tutti i singoli Comuni La Regione, con la legge regionale 86/2014 (Finanziaria per l'anno 2015) ha stanziato molte risorse per incentivare la redazione dei piani strutturali intercomunali.