Via Torino, 45 00184 Roma Tel. 06.49499.1 Fax 06.49499.770 Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Via XX Settembre, 20 00186 Roma A AGEA - Uff. Monocratico - Area Controlli - Area Autorizzazione Pagamenti SEDE A.R.T.E.A. Via S. Donato 42/1 50127 Firenze A.G.R.E.A. Largo Caduti del Lavoro, 6 40122 Bologna A.V.E.P.A Via N. Tommaseo, 67 35131 Padova Organismo Pagatore della Regione Lombardia Piazza IV novembre, 5 20124 Milano A.R.B.E.A. Via della chimica, snc 85100 Potenza FINPIEMONTE Via Bogino, 23 10123 Torino UNAPROL Via Rocca di Papa, 12 00179 Roma
CNO Via Piave, 8 00197 Roma UNASCO Via Tevere, 20 00198 Roma AIPO Via Alberico II, 35 00193 Roma UNAPOL Via S. Damaso,13 00165 Roma ASO Piazza Mazzini, 56 73100 Lecce APO Via Ugdulena 90143 Palermo LAPOC Via San Pietro, 32 89100 Reggio Calabria CASO Via Nazionale 111, 140 89100 Gioia Tauro (RC) COLDIRETTI Via XXIV Maggio, 43 00187 Roma CONFAGRICOLTURA Corso V. Emanuele II, 101 00186 Roma C.I.A. Via Mariano Fortuny, 20 00196 Roma COPAGRI Via Isonzo, 34 00196 Roma 2
Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l. Via XXIV Maggio, 43 00187 ROMA Al Al Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l. Corso Vittorio Emanuele II, 101 00185 ROMA C.A.A. CIA S.r.l. Lungotevere Michelangelo, 9 00192 ROMA CAA Copagri S.r.l. Via Isonzo, 34 00198 ROMA. Al Coordinamento CAA c/o CAALPA Via L. Serra, 37 00153 Roma c/o CAA CANAPA Via Rovigo, 14 Oggetto: addendum N. 2 alla circolare n. ACIU.2005.501 del 30 agosto 2005 ricognizione preventiva ai sensi dell art.12, del Reg. (CE) n. 795/04 settore oleicolo In riferimento alla circolare richiamata in oggetto, applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico nel settore oleicolo (Regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/2003 e Regolamenti (CE) della Commissione n. 795/2004 e n. 796/2004), si riportano, in allegato al presente addendum, le risoluzioni delle questioni sottoposte all attenzione dell apposito gruppo di lavoro e dallo stesso elaborate nel corso della riunione del 18 novembre 2005. Il presente addendum e le stesse soluzioni saranno pubblicate sul sito dell AGEA, all URL http\\www.agea.gov.it. Si invitano gli operatori del settore e tutti gli interessati a voler operare conformemente nell affrontare le casistiche afferenti ai rispettivi ambiti di competenza. Si sottolinea che sono all esame del gruppo di lavoro ulteriori quesiti oggetto di prossime comunicazioni. IL DIRETTORE DELL ORGANISMO DI COORDINAMENTO (F.to Giancarlo Nanni) 3
QUESITI RISOLTI AL TAVOLO TECNICO RIUNIONE DEL 18 NOVEMBRE 2005 SOMMARIO 3. CALCOLO E ASSEGNAZIONE DEI TITOLI... 5 3. 2 PROCEDURE RICOGNIZIONE PREVENTIVA... 5 3.3 NUOVO AGRICOLTORE/RISERVA NAZIONALE... 7 3.4 CALCOLO TITOLI... 8 4 RICOGNIZIONE PREVENTIVA... 8 4.1 CIRCOSTANZE ECCEZIONALI... 8 4.2 CALAMITA NATURALI... 8 4.3 TRASFERIMENTO DEI DATI DI RIFERIMENTO... 9 5. UTILIZZO E TRASFERIMENTO DEI TITOLI E DEL SUOLO... 12 5.2 FISSAZIONE TITOLI... 12
3. CALCOLO E ASSEGNAZIONE DEI TITOLI 3. 2 PROCEDURE RICOGNIZIONE PREVENTIVA 3.2.1 I produttori sospesi da Agecontrol o dall Autorità Giudiziaria, hanno ricevuto i dati relativi al periodo di riferimento, calcolati sulla base dell ammissibile, con i valori a zero. Cosa fare? Si segue la procedura già utilizzata nella precedente ricognizione. Occorre, comunque, attendere la definizione del contenzioso e l eventuale provvedimento di revoca della sospensione. 3.2.2 Nell invio delle comunicazioni ai produttori si sono verificate le seguenti fattispecie: produttori deceduti; produttori con cessata attività. Le citate fattispecie, anche se di natura diversa, confluiscono nella medesima casistica relativa ai produttori non attivi, la quale non consente di poter lavorare le comunicazioni corrispondenti. Cosa fare? In alcuni casi specie per i deceduti le comunicazioni sono tornate indietro e non sono ristampabili. Sulla base di una procedura già attiva nel corso della precedente ricognizione occorre fare una richiesta di ristampa delle comunicazioni alla casella elettronica appositamente predisposta per tali eventualità. 3.2.3 Nel corso della ricognizione preventiva è stata evidenziata la seguente casistica: alcuni produttori hanno ricevuto le corrispondenti comunicazioni con il codice fiscale che è risultato non essere allineato (esempio, CUAA FSRNRC48R11F054E) con quello acquisito dagli sportelli CAA e validato dall'anagrafe tributaria (CUAA esatto FSRNCC48R11F054B). In questo caso i dati del fascicolo non si agganciano con quelli della comunicazione relativa alla ricognizione preventiva nel settore oleicolo. Cosa fare? In questo caso, può essere utilizzata la procedura, già attiva per la ricognizione preventiva, relativa al cambio di denominazione, allegando il documento che attesta il codice fiscale corretto (es. copia cartellino codice fiscale).
3.2.4 Perché se un produttore ha presentato una sola domanda nelle annate di riferimento (per es. nella campagna olivicola 2002/03), il calcolo della media viene effettuata dividendo per quattro? La divisione per 4 effettuata sui dati indicati nel quadro (C) della scheda di verifica aziendale è solo strumentale? La comunicazione di ricognizione preventiva non contiene, quindi, alcun riferimento per la definizione dei titoli? Solo prima della fase di fissazione dei diritti saranno riallineate le informazioni e valutate le condizioni dell azienda se riferita ad un produttore storico o se riferita ad un agricoltore che ha avviato la sua attività durante la campagna 2002/03? L art 37, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1782/03 recita In deroga al paragrafo 1, quando un agricoltore inizia un'attività agricola nel periodo di riferimento, la media si basa sui pagamenti che ha percepito nell'anno civile o negli anni civili durante i quali ha svolto la sua attività agricola. Pertanto i dati di riferimento relativi al settore oleicolo devono essere calcolati in base alla media dei pagamenti che un produttore ha percepito negli anni civili durante i quali ha svolto l attività agricola. Nel corso della ricognizione preventiva lo status di agricoltore storico o nuovo agricoltore è determinato dall inizio della attività agricola (prima o durante il periodo di riferimento oppure dopo il periodo di riferimento). In particolare per il settore oleicolo l inizio attività agricola coincide con la prima denuncia di coltivazione. 3.2.5 Alcune domande della campagna oleicola 2002/03 risultano non pagate dall AGEA in quanto sono pratiche sospese dall Unione durante il controllo e non ancora sanate, oppure sanate e non pagate. Sulla scheda la quantità dell olio non è stata presa in considerazione per la media, il produttore resterà penalizzato oppure si potrà successivamente intervenire? In questa fase di ricognizione preventiva è necessario definire solo l avente titolo? Successivamente, e prima della fissazione dei titoli, si potrà trovare risoluzione al contenzioso in essere o integrare la documentazione necessaria ai fini del pagamento regolarizzando le posizioni relative al quadriennio? La circolare ACIU.2005.501 del 30.08.2005 recita al punto 2., ultimo periodo, Si fa presente che i dati comunicati (anagrafici e di consistenza aziendale) sono quelli noti alla scrivente Agenzia nel momento in cui la comunicazione stessa è inviata. Rimane quindi invariata la possibilità di una modifica dei dati del periodo di riferimento, a seguito della soluzione di eventuali situazioni di contenzioso in essere con l AGEA per quanto attiene le campagne di commercializzazione 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003. Pertanto, nel corso della ricognizione preventiva e sino alla fissazione dei diritti provvisori attribuiti, qualora esistessero situazioni di contenzioso in essere i dati del periodo di riferimento potranno essere soggetti a modifica e pertanto il calcolo dei diritti potrà essere aggiornato sulla base degli esiti del contenzioso.
Dopo la fissazione dei diritti attribuiti, è fatta salva la possibilità di vedersi attribuire o riconoscere diritti all aiuto, sulla base dell art. 23bis del Regolamento (CE) n. 795/04 che recita Nel caso in cui l'agricoltore si veda attribuire diritti all'aiuto o riconoscere l'aumento del valore di diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dall'autorità competente dello Stato membro, la data in cui il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti dalla decisione o dal provvedimento sono versati al beneficiario è fissata dallo Stato membro non oltre il termine ultimo per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento unico successivo alla data della decisione o del provvedimento e nel rispetto dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003. 3.3 NUOVO AGRICOLTORE/RISERVA NAZIONALE 3.3.1 Per gli impianti realizzati successivamente al primo maggio 1998, è previsto il ricorso alla riserva nazionale? Chi ha effettuato impianti dopo il I maggio 98 è nuovo agricoltore? Ai sensi dell art. 110 nonies del Reg. (CE) n. 1782/03, così come modificato dal Reg. (CE) n. 864/04, sono ammissibili all'aiuto esclusivamente le superfici degli oliveti piantati anteriormente al 1 maggio 1998, salvo per Cipro e Malta per i quali la data è il 31 dicembre 2001, o degli oliveti di sostituzione o degli impianti realizzati nell'ambito di un programma approvato dalla Commissione. Pertanto, in Italia, l esecuzione di nuovi impianti, ancorché realizzati dopo il 1 maggio 1998, secondo gli intendimenti comunitari, può derivare esclusivamente da programmi autorizzati e approvati dalla Commissione prima del 1 maggio 1998 o in sostituzione di impianti preesistenti. Ulteriore condizione di ammissibilità è la registrazione anche di tali impianti in un sistema di informazione geografica (GIS). 3.3.2 Un produttore, agricoltore storico con domanda in altri settori, ha acquistato un oliveto nel 2003. Per la superficie olivetata può accedere alla riserva nazionale? Tale produttore può avvalersi della fattispecie degli investimenti per l accesso alla Riserva Nazionale ai sensi dell art. 21 del Reg. (CE) n. 795/04. 3.3.3 Un agricoltore storico ha acquistato una superficie olivicola nel 2001 e ha presentato domanda di integrazione nel 2001-2002 e nel 2002-2003 ( 2 anni su 4). Il venditore non ha dati di riferimento negli anni 1999-2000 e 2000-2001, in quanto tale superficie era stata data in affitto. L agricoltore che ha acquistato potrà accedere alla Riserva Nazionale? L azienda acquirente può vantare un acquisto di terreno in cui il cedente non è in possesso di titoli da trasferire con l applicazione dell articolo 17 del Reg. (CE) n. 795/04.
Ai sensi dell art. 22 del Reg. (CE) n. 795/04 e secondo le procedure seguite nella precedente ricognizione preventiva, l azienda acquirente può avvalersi della fattispecie prevista dal citato articolo per poter accedere alla Riserva. 3.4 CALCOLO TITOLI 3.4.1 La campagna 1999 è stata recentemente assoggettata a recuperi, a seguito del superamento, da parte dell amministrazione, del plafond assegnato dalla Commissione; Quale sarà l importo preso come riferimento per il calcolo del valore dei titoli? L importo al lordo o quello al netto dei recuperi? In questo caso, trattandosi di un recupero effettuato a seguito di un superamento del plafond comunitario assegnato dalla Commissione, e che ha comportato una riduzione percentuale delle quantità ammissibili, gli importi saranno calcolati al netto dei recuperi effettuati. 4 RICOGNIZIONE PREVENTIVA 4.1 CIRCOSTANZE ECCEZIONALI 4.1.1 Un produttore ha avuto gravi problemi di salute e in seguito è deceduto durante il periodo di riferimento. A causa della malattia è stato possibile presentare una sola domanda su quattro. Gli eredi possono chiedere che i titoli vengano calcolati sulla base della sola campagna in cui è stata presentata la domanda di aiuto? Sulla base delle procedure messe a disposizione per la ricognizione preventiva, gli eredi potranno trasferire per successione legittima i dati di riferimento del de cuius e successivamente far valere le circostanze eccezionali, debitamente documentate, escludendo gli anni interessati dalla causa eccezionale. 4.1.2 In relazione all utilizzazione delle misure agroambientali come condizione per escludere uno o più anni dal periodo di riferimento, può ritenersi applicabile tale fattispecie al caso del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Liguria, che alla Misura 6 (o f ), sottomisura 6.3 (Tecniche di coltivazione estensive delle colture vegetali), applicabile all olivo su tutto il territorio regionale, prevedeva un intervento mirante alla riduzione del 40% della chioma? La perdita di produzione ed i maggiori costi per chi si sottoponeva alla misura sono citati e calcolati già nel Bando PSR. In questo caso può farsi valere la circostanza eccezionale relativa all agroambiente. 4.2 CALAMITA NATURALI 4.2.1 Per quanto concerne le calamità naturali ed in merito alla fattispecie D2 già peraltro affrontata nell addendum 1 alla circolare n ACIU.2005.501 del 30 agosto 2005, si 8
chiede ulteriormente se la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1 indicante la descrizione dell evento, il periodo ed il nesso di causalità con il minor pagamento, debba essere a firma autenticata ed in caso affermativo da chi deve essere autenticata. La dichiarazione sostitutiva è resa nelle forme di legge previste (es. firma autenticata con copia documento di riconoscimento). 4.3 TRASFERIMENTO DEI DATI DI RIFERIMENTO 4.3.1 Nel caso di trasferimento dei dati di riferimento, le autocertificazioni devono essere a firma congiunta di entrambe le parti? In caso affermativo devono essere registrate all Ufficio del Registro? 4.3.2 Che tipo di atto e con quale dicitura è possibile integrare un atto di vendita o uno di affitto per trasferire all acquirente o l affittuario i dati di riferimento che matureranno in capo al venditore o al proprietario? Sono accettabili le dichiarazioni a firma di quest ultimi? La firma deve essere autenticata? E necessario autenticarla da un notaio? Si tratta della clausola da inserire nel contratto di vendita o di affitto così come prevista dall art.17 e art. 27 del Reg. CE n. 795/04 (a questo proposito si riprende quanto detto in proposito nella circolare AGEA ACIU.2004.584 del 18.11.2004-3 addendum della circolare ACIU.2004.491 del 5.10.2004): clausola stipulata con la forma prevista per il trasferimento dei titoli, deve riportare necessariamente: o La quantificazione e la ripartizione per tipologia (ordinari, da ritiro, sottoposti a condizioni particolari) dei titoli trasferiti in ragione del contratto di cessione del terreno; a tal proposito si ricorda che il numero dei titoli ordinari e da ritiro non può essere superiore al numero di ettari trasferiti. Altri elementi a cautela del cedente, nel caso di cessione temporanea: o Assunzione di responsabilità da parte del cessionario per il corretto utilizzo dei titoli per quanto riguarda l esercizio per il mantenimento della detenzione del titolo (impegno a non far riconfluire il titolo nella riserva per il non utilizzo dello stesso). Altri elementi a tutela dell acquirente o del conduttore: o Impegno da parte del venditore/locatore a fare domanda di fissazione per i titoli ceduti; o In alternativa, solo per il caso di vendita, autorizzazione del venditore all acquirente per presentare domanda di fissazione dei titoli trasferiti a proprio nome.
4.3.3 Marito e moglie, produttori olivicoli, hanno ricevuto la scheda per la ricognizione preventiva. Parte dei terreni sono stati dati in comodato a titolo gratuito da parte dei due produttori, in quanto nonni, al nipote, per una richiesta di imprenditoria giovanile in corso. I due produttori potranno trasferire parte dei dati di riferimento al nipote? In quale percentuale? In base alla superficie o alle particelle trascritte in comodato oppure esclusivamente secondo i dati di riferimento? I nonni dovranno trasferire i titoli al nipote dopo averli comunque fissati e aver integrato o modificato l atto di comodato? Poiché i titoli si riferiscono alla superficie in ettari condotta potranno essere trasferiti tanti titoli quanti sono gli ettari concessi a titolo gratuito? Può essere utilizzata la fattispecie della successione anticipata, che si applica ai casi di trasferimento di terreni a qualsiasi titolo (es. comodato) tra successibili in linea diretta fino al 6 grado. Pertanto, il nipote potrà ricevere i dati di riferimento secondo le modalità previste dalla procedura di ricognizione preventiva. Il valore dei dati di riferimento trasferiti dovrà essere compatibile con quanto è stato concesso a titolo gratuito (n piante x ettaro concesso). 4.3.4 Un proprietario ha avviato l attività nel 2003 ed in precedenza aveva dato in comodato gratuito i suoi terreni. Il comodatario è deceduto nel settembre del 2001 ed ha quindi percepito l aiuto alla produzione per due sole campagne. E possibile trasferire i titoli dal comodatario al proprietario considerando che lo stesso comodatario non aveva eredi? Non è possibile. 4.3.5 Un produttore ha condotto a titolo gratuito l azienda concessa dal coniuge proprietario per la sola campagna 1999/2000. Tale produttore come può trasferire i dati di riferimento al marito che ha ripreso la conduzione dell azienda nelle successive campagne del periodo di riferimento? E in quale fase? Attraverso le procedure della ricognizione preventiva, la conduttrice può trasferire i propri dati di riferimento attraverso la fattispecie della successione anticipata. 4.3.6 Un azienda è stata concessa in conduzione a titolo gratuito da un familiare ad altro familiare per i primi tre anni del periodo di riferimento. Nell ultimo anno di riferimento il familiare concedente rientra nella conduzione della propria azienda; come può trasferire a suo favore i dati di riferimento maturati dal familiare conduttore nei primi tre anni?
Attraverso le procedure della ricognizione preventiva, il familiare che ha condotto l azienda nei primi tre anni può trasferire i propri dati di riferimento per successione anticipata. 4.3.7 I componenti di una comunione ereditaria hanno presentato domanda in una o più campagne di riferimento; in fase di scioglimento della comunione tali componenti possono essere considerati nuovi agricoltori in assoluto? No. Si applicherà in questo caso la fattispecie della scissione ma i produttori saranno considerati agricoltori storici perché presenti nel periodo di riferimento. 4.3.8 Un agricoltore ha ricevuto un azienda con atto di acquisto tra fratelli successivamente al decesso del genitore che ha condotto per una o più campagne di riferimento la stessa azienda; tale agricoltore può in modo automatico trasferirsi i dati di riferimento del genitore deceduto? No. Il caso rientra nella fattispecie della successione anticipata. morte del genitore, ciascun fratello ha ricevuto la propria parte di eredità, compresi i dati di riferimento. La successiva vendita dell azienda avvenuta tra i fratelli rende necessario un nuovo trasferimento dei dati di riferimento del de cuius al fratello acquirente. Ciò può avvenire, come si è detto, per successione anticipata. È previsto il consenso degli altri eredi. 4.3.9 Un agricoltore ha condotto terreni ad uso civico nel periodo di riferimento. Tali terreni sono stati in seguito ceduti, durante o dopo il periodo di riferimento. Come dovrà comportarsi l agricoltore? L agricoltore dovrà effettuare l operazione di ricognizione preventiva e potrà fissare i titoli avendo a disposizione almeno 0,3 ha? L agricoltore, in sede di ricognizione preventiva, potrà confermare il proprio status aziendale, oppure registrare le relative modifiche. Dovrà avere a disposizione, per fissare i titoli attribuiti, almeno 0,3 ha di superficie agricola (che non deve essere necessariamente un oliveto). 4.3.10 Un produttore è deceduto il 19 maggio 2005, e la relativa dichiarazione di successione non è stata ancora definita. Chi firma la scheda della ricognizione preventiva e chi provvede, ed eventualmente a che nome, alla fissazione dei titoli? In quale fase della procedura sarà possibile trasferire i titoli? Tutti gli eredi dovranno partecipare alla fase di ricognizione preventiva, secondo le ordinarie norme civilistiche sulla successione. Occorrerà l accordo/consenso firmato da tutti gli eredi.
5. UTILIZZO E TRASFERIMENTO DEI TITOLI E DEL SUOLO 5.2 FISSAZIONE TITOLI 5.2.1 Il D.M. del 5 agosto 2004 prevede, all articolo 6, paragrafo 9, che la superficie minima per fissare i titoli è stabilita in 0,3 ettari. Per le specifiche caratteristiche del settore dell olio di oliva, si deve intendere 0,3 ettari GIS o, come sembrerebbe più corretto, sarebbe opportuno emanare un apposito D.M. che preveda una superficie minima inferiore a 0,3 ettari? Per fissare i titoli di sua pertinenza, l agricoltore deve avere a disposizione, ai sensi del d.m. 5 agosto 2004, almeno 0,3 ha di superficie agricola (che non deve essere necessariamente un oliveto).