La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio



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Fra n c e s c a R. Ar c i u l i La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio Le competenze dell ufficiale dello stato civile Il testo si rivolge agli operatori dello stato civile chiamati ad applicare le norme relative all istituto della negoziazione assistita e a ricevere gli accordi di separazione e divorzio secondo quanto previsto dalla Legge n. 162/2014

Isbn 978-88-7589-452-8 Diritti Riservati 2015 Halley informatica Finito di stampare nel mese di aprile 2015 presso tipolitografia Grafostil snc Matelica (MC) per conto di Halley informatica srl Via Circonvallazione, 131 62024 Matelica (MC) Tel. 0737 781211 Fax 0737 787200 halleynt@halley.it www.halley.it www.halleyconsulenza.it progetto grafico, redazione, impaginazione Kindustria info@kindustria.it L editore e l autore declinano ogni responsabilità per eventuali ed involontari errori. Tutti i diritti, compresi la traduzione, l adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo e/o su qualunque supporto (ivi compresi i microfilm, i film, le fotocopie, i supporti elettronici o digitali), nonché la memorizzazione elettronica e qualsiasi sistema di immagazzinamento e recupero di informazioni, sono riservati in tutti i Paesi.

Indice Indice Autrice Introduzione pag. 7» 9 I Separazione e divorzio. Nozioni generali 1.1 Introduzione 1.2 La separazione personale tra i coniugi. Cenni 1.3 Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi 1.4 Il divorzio 1.5 Effetti della separazione e del divorzio sui rapporti patrimoniali tra i coniugi 1.6 Modifica delle condizioni della separazione e del divorzio 1.7 Le alternative al conflitto e la negoziazione assistita» 13» 13» 18» 20» 22» 26» 27 II Convenzione di negoziazione assistita e accordi conclusi innanzi al Sindaco 2.1 Introduzione 2.2 Convenzione di negoziazione assistita 2.3 Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio innanzi al Sindaco» 33» 33» 40 5

Indice III Formule 3.1 Introduzione 3.2 Prima formula di negoziazione assistita in assenza di figli 3.3 Seconda formula di negoziazione assistita in presenza di figli 3.4 Accordi conclusi innanzi al Sindaco 3.5 Annotazioni delle convenzioni di negoziazione assistita» 49» 49» 54» 59» 64 6

Francesca R. Arciuli, avvocato, si occupa di diritto di famiglia e diritto minorile, in cui è specializzata. Tra le sue pubblicazioni in materia Le nuove forme di devianza minorile (G. Giappichelli Editore), L assegno di mantenimento (Nuova Giuridica), La filiazione (Halley Informatica). 7

Introduzione Il 12 settembre 2014 il Consiglio dei Ministri ha emanato il D.L. n. 132/2014, recante norme destinate a snellire l attività giurisdizionale. Il titolo del provvedimento, infatti, è Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell arretrato in materia di processo civile. L intento dell esecutivo sarebbe, dunque, quello di limitare il controllo del giudice, prevedendo formule alternative di risoluzione delle controversie, al fine di diminuire il carico dei procedimenti degli uffici giudiziari. Inoltre, il testo normativo contiene disposizioni che riguardano altri aspetti legati al processo quali un maggiore rigore in materia di compensazione delle spese processuali; la possibilità del giudice monocratico di disporre d ufficio il mutamento del rito da ordinario a sommario di cognizione; infine aspetti riguardanti direttamente l ordinamento giudiziario: il tramutamento dei magistrati e la riduzione del periodo feriale. Per quello che riguarda la nostra analisi, tuttavia, le norme di rilievo sono contenute nei primi tre Capi, cioè quelli che disciplinano specificamente forme alternative di risoluzione dei conflitti, nelle quali, a seguito della novella legislativa, l incidenza dell organo giurisdizionale diviene marginale e, in alcuni casi, assente. Il Capo I contempla la possibilità di trasferire il contenzioso civile riguardante diritti disponibili in sede arbitrale. Si deve trattare di cause già introdotte in primo o in secondo grado, ma non ancora introitate per la decisione. Da queste ipotesi sono escluse le controversie di lavoro e previdenza. Il Capo II, invece, si riferisce a conflitti che non siano già sfociati in un giudizio. Si tratta delle ipotesi di negoziazione assistita, mediante la quale due parti possono risolvere i propri dissidi con l assistenza di uno o più avvocati. In questo caso le parti stipulano 9

Introduzione un accordo risolutivo della controversia a cui giungono collaborando con lealtà e buona fede. La negoziazione assistita può essere: 1) volontaria, nei diritti disponibili; 2) obbligatoria, nei casi espressamente previsti dall art. 3 (azioni relative a controversie in materia di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti; domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, eccezione fatta per le controversie assoggettate alla disciplina della mediazione obbligatoria); 3) facoltativa, nei casi relativi alla materia del matrimonio (separazione o divorzio). Il Capo III, invece, stabilisce che anche innanzi al Sindaco si possano concludere accordi di separazione o divorzio. Invero, un mese e mezzo dopo la sua emanazione, il decreto legge ha subìto le prime modifiche. Si è trattato del maxi emendamento approvato dal Senato che ha innovato non poco l ambito di cui ci occuperemo in questa sede, estendendo le ipotesi in cui è possibile addivenire a una regolamentazione alternativa del conflitto coniugale e, al contempo, prevedendo una forma di controllo da parte del Procuratore della Repubblica e un intervento marginale del Tribunale. Allo stato non è possibile affermare se il provvedimento governativo sarà efficace sulla riduzione del carico giudiziario dei nostri tribunali. Certamente però appare discutibile quantomeno a chi scrive che aspetti per l ordinamento giuridico così rilevanti come lo scioglimento del matrimonio, la regolamentazione della crisi coniugale e, più in generale, la disciplina del processo civile, siano stati modificati non già attraverso la legge, provvedimento normativo del Parlamento, ma mediante lo strumento della legislazione di emergenza (il decreto legge), nonostante non vi fosse alcun caso straordinario di necessità e di urgenza per adottare un decreto in materia. Sarebbe stato senz altro preferibile, perché rispettoso delle norme costituzionali, lasciare all organo legislativo il potere di assumere provvedimenti a riguardo. Inoltre, l adozione di un decreto legge, per quanto ampiamente modificato, ha determinato una frettolosità e spesso poca chiarez- 10

Introduzione za nella formulazione delle norme con la difficoltà nell interpretazione e nell applicazione dei nuovi istituti. Per questo motivo, il volume non ha la pretesa dell esaustività e della sistematicità, ma vuole limitarsi ad offrire un primo strumento utile a chi deve per la prima volta cimentarsi con una materia nuova, sino ad oggi esclusivo appannaggio di avvocati e magistrati. Il decreto legge è stato convertito nella Legge 11 novembre 2014, n. 162 e, per quanto attiene all accordo dei coniugi o degli ex coniugi raggiunto innanzi al Sindaco (art. 12) entra in vigore il trentesimo giorno dopo la sua emanazione, dunque l 11 dicembre 2014. Di seguito, quindi, verranno esaminate le norme che regolano la negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, nonché la disposizione con cui si stabilisce che i coniugi possono concludere accordi innanzi al Sindaco, e verranno forniti dei modelli di atti per dare una prima lettura concreta delle novità legislative a chi si accinge a misurarsi per la prima volta con questa materia. 11

I Separazione e divorzio. Nozioni generali 1.1 Introduzione Preliminarmente, appare opportuno offrire alcune nozioni di ordine generale sui concetti di separazione, divorzio, modifiche delle condizioni della separazione e del divorzio, nonché in merito al mantenimento del coniuge. Il riferimento al mantenimento della prole, invece, in questa sede appare superfluo perché il Sindaco non potrà raccogliere un accordo tra coniugi in presenza di figli minorenni o maggiorenni non autonomi economicamente, né in caso di figli maggiorenni portatori di handicap. Il diritto dei figli di essere mantenuti, infatti qualora sussistano le condizioni che prevedano il sostentamento economico di questi (minori, maggiorenni portatori di handicap o maggiorenni non economicamente autonomi) non è rimesso alla disponibilità e alla negoziazione delle parti, per tale motivo non sarebbe stato possibile ipotizzare un patto privo di controllo giurisdizionale che riguardasse anche la prole. 1.2 La separazione personale tra i coniugi. Cenni Il Capo del Codice Civile dedicato allo scioglimento del matrimonio e alla separazione dei coniugi è stato ampiamente modificato dalla Legge n. 151/1975, rubricata Riforma al diritto di famiglia, nonché dalla Legge n. 54/2006, intitolata Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso. Indubbiamente la riforma del diritto di famiglia è stata frutto dell evoluzione sociale avvenuta in ambito familiare e dell interpretazione offerta in materia dalla Carta Costituzionale, segnatamente dagli artt. 29 e 30. Riferimenti normativi 13

Francesca R. Arciuli La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio Art. 149 C.C.: scioglimento del matrimonio Art. 150 C.C.: separazione personale Art. 151 C.C.: presupposti della separazione giudiziale L art. 149 C.C., il quale apre la parte del Codice relativa allo scioglimento del matrimonio, stabilisce che esso si scioglie con la mort e di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. Il capoverso della norma, invece, dispone che gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi degli artt. 82 e 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. Come si vede, il primo comma del citato articolo di legge si riferisce al matrimonio civile, mentre il secondo riguarda il matrimonio concordatario. Tra le cause di scioglimento del matrimonio va menzionata, oltre al divorzio, l ipotesi di dichiarazione di morte presunta, mentre non vi rientra la separazione, perché, come meglio si specificherà nel prosieguo, la separazione non fa cessare gli effetti del matrimonio, se non soltanto in parte. All art. 150 C.C. è previsto che è ammessa la separazione tra i coniugi e che la stessa può essere giudiziale o consensuale. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi. I presupposti della separazione giudiziale, invece, sono enunciati al successivo art. 151 C.C., il quale chiarisce che la separazione giudiziale può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all educazione della prole. È dunque la legge a stabilire le cause che consentano di chiedere la separazione. Tuttavia, va rilevato come il primo presupposto, relativo ai fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza, sia difficilmente sindacabile da parte dell autorità giudiziaria, perché ha una connotazione soggettiva, in quanto è strettamente legato alla sensibilità e alla percezione dei singoli coniugi: ciò che può apparire tollerabile da uno è inaccettabile per un altro. Nella prassi, poi, è sufficiente che venga dedotta un incompatibilità caratteriale perché venga pronunciata la separazione. Maggiormente legato a criteri oggettivi, invece, è il comma 2 dell art. 151, in quanto si sostanzia in un pregiudizio nell educazione della prole e, quindi, in un comportamento materiale attivo o omissivo facilmente valutabile anche dall interprete. In dottrina 14

i Separazione e divorzio. Nozioni generali si è discusso se tale elemento possa costituire causa autonoma della separazione o meno 1. Sembra preferibile la tesi secondo cui si debba riconoscere indipendenza al presupposto del grave pregiudizio all educazione dei figli quale causa di separazione, atteso che il comportamento dannoso del coniuge rispetto alla prole non può non incidere negativamente anche sul rapporto matrimoniale. L art. 151, comma 2, stabilisce che il giudice, pronunciando la separazione, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, dichiara a quale coniuge questa sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Va osservato che, a differenza dell originaria formulazione dell articolo in esame, non vi è alcun riferimento alla colpa del coniuge, ma si configura l ipotesi di un addebito a colui il quale abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri del matrimonio. A tale proposito si deve osservare che non ogni violazione di cui all art. 143 C.C. (il quale, sostanzialmente, elenca i doveri ed i diritti dei coniugi) può dare luogo all addebito, che sarà ravvisabile soltanto quando vi sia un nesso eziologico tra l inadempimento e la richiesta di separazione. Si consideri, inoltre, che, qualora ne sussistano le condizioni e sia richiesta sia dal marito che dalla moglie, l addebito può essere dichiarato dal giudice nei riguardi di entrambi i coniugi. Il riferimento all addebito è particolarmente rilevante con riguardo alle condizioni economiche della separazione, perché il coniuge a cui essa viene addebitata non ha diritto al mantenimento, ma soltanto a percepire gli alimenti, sempre che sussistano le condizioni di cui all art. 433 C.C. Infine l addebito non dà luogo di per sé al risarcimento del danno extra contrattuale, ai sensi dell art. 2043 C.C., che è ammissibile soltanto se i fatti che hanno determinato tale dichiarazione giudiziale contengano i requisiti dell illecito aquiliano, e quindi vi sia un fatto dannoso per un coniuge collegato causalmente a una condotta dolosa o colposa perpetrata dall altro coniuge. Addebito della separazione 1) A favore dell autonomia del presupposto relativo al comportamento pregiudizievole per la prole, v. santosuosso in Comm. Utet; in senso opposto v. grassetti in Comm. Dir. It. Fam. 15

Francesca R. Arciuli La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio Art. 158 C.C.: separazione consensuale e omologazione del giudice Accordi sul mantenimento Art. 157 C.C.: cessazione separazione Per quanto attiene alla negoziazione assistita è bene anticipare che tale procedura non sarà azionabile in caso di separazione giudiziale, in quanto quest ultima difetta di un elemento fondamentale per accedere all istituto di cui all art. 3, D.L. n. 132/2014, che è l accordo. Identica considerazione vale per il patto concluso innanzi al Sindaco. Anche in questo caso, mancando il totale accordo tra le parti, non sarà azionabile la procedura di cui all art. 12 del D.L. n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014. L art. 158 C.C., rubricato Separazione consensuale, dispone che la separazione per solo consenso dei coniugi non abbia effetto senza l omologazione del giudice e che quando l accordo dei coniugi relativamente all affidamento e al mantenimento dei figli contrasti con l interesse di questi ultimi, il giudice riconvochi i coniugi indicando le modificazioni da adottare nell interesse della prole e, in caso di inidonea soluzione, possa rifiutare allo stato l omologazione. Il decreto di omologazione del tribunale era l unico strumento per conferire effetti giuridici alla separazione tra i coniugi. Oggi, con l entrata in vigore del D.L. n. 132/2014, l accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita, nonché l accordo concluso innanzi al Sindaco, tengono luogo del provvedimento giurisdizionale. L articolo non fa menzione di eventuali accordi sul mantenimento del coniuge che siano sperequativi per l avente diritto o per l obbligato. Pertanto, si deve ritenere che relativamente a condizioni patrimoniali inique che riguardino esclusivamente marito e moglie, l autorità giudiziaria dovrà valutare soltanto la libertà e la validità in generale del consenso prestato, e che l accordo raggiunto tra i coniugi non violi norme imperative o principi di ordine pubblico. Da quanto si è appena scritto dovrebbe discendere che anche il Sindaco dovrà considerare se le decisioni relative al mantenimento di uno dei due coniugi siano state frutto di un libero accordo, cioè senza coartazione della volontà di uno dei due, e che non confliggano con norme imperative o con i principi di ordine pubblico. Secondo la previsione dell art. 157 C.C., la separazione tra i coniugi può cessare per comune accordo espresso dagli stessi mediante una dichiarazione o anche attraverso comportamenti 16

i Separazione e divorzio. Nozioni generali concludenti incompatibili con lo stato di separazione, come la convivenza e la ritrovata comunanza spirituale, senza che sia necessario l intervento del giudice. Intervenuta la riconciliazione, la separazione può essere nuovamente pronunciata solo rispetto a fatti e comportamenti successivi. Come si è detto, la separazione non fa cessare gli effetti del matrimonio; tanto, del resto, si deduce anche dal fatto che la riconciliazione possa avvenire senza alcuna formalità, ma semplicemente mediante facta concludentia. Con la separazione, pertanto, tutti i diritti e doveri previsti dall art. 143 C.C. restano sospesi, potendo tornare ad essere esercitati in caso di riconciliazione o cessando di esistere in caso di divorzio. In particolare, sono sospesi il dovere di coabitazione, quello alla fedeltà coniugale, nonché il dovere di collaborazione che nella separazione si traduce nell obbligo di mantenimento laddove ne sussistano i presupposti. Si discute, invece, se debba perdurare l obbligo all assistenza morale e materiale. Quanto meno riguardo al secondo aspetto sembra preferibile propendere per la tesi positiva. Con la separazione, quindi, i coniugi non possono passare a nuove nozze perché i doveri e gli obblighi matrimoniali sono solo temporaneamente congelati ; inoltre, la moglie continua a conservare il cognome del marito, a meno che il giudice non ne vieti l utilizzo nell ipotesi in cui ciò possa comportare pregiudizio al marito stesso. Per quanto attiene ai profili patrimoniali, va osservato che la comunione legale si scioglie dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione o del decreto di omologazione; mentre restano salvi i diritti successori a meno che la separazione non sia stata pronunciata con addebito nei riguardi del coniuge superstite. La circostanza che con la separazione non si sciolga il vincolo matrimoniale ha effetti rilevanti anche riguardo al mantenimento, atteso che in base all orientamento, prevalentemente dottrinario, secondo cui la separazione rappresenterebbe una fase critica e temporanea nell ambito del matrimonio, non sarebbe ravvisabile alcuna sostanziale soluzione di continuità tra obbligo di contribuzione di cui all art. 143 C.C. e obbligo di mantenimento previsto dall art. 156 C.C. Al contrario, chi propende per la tesi secondo cui la separazione rappresenta l anticamera del divorzio, fase neces- Separazione: sospensione diritti e doveri Effetti sul mantenimento 17

Francesca R. Arciuli La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio saria e prodromica rispetto alla cessazione definitiva del rapporto coniugale, ravvisa nel mantenimento una funzione differente rispetto a quella della contribuzione reciproca, contenuta tra gli obblighi coniugali 2. 1.3 Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi Separazione giudiziale Separazione consensuale L art. 156 C.C. regola gli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi. In origine la norma si riferiva esclusivamente alla separazione giudiziale. Tanto si desumeva dal tenore letterale della legge la quale, al comma 1, disponeva che il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge a cui essa non sia addebitabile, il diritto di ricevere dall altro quanto è necessario al suo mantenimento. Come si vede, infatti, non vi è alcun riferimento al provvedimento di omologazione dell accordo consensuale. Inoltre, un ulteriore elemento che dimostrava l esclusivo riferimento dell art. 156 alla separazione giudiziale, era rappresentato dalla sua collocazione sistematica, in quanto la norma è posta dopo l articolo che disciplina la separazione giudiziale, ma prima dell art. 158, dedicato alla separazione consensuale. Si deve precisare, però, che si sono susseguiti diversi arresti della Corte Costituzionale 3 che hanno dichiarato illegittimo l art. 156, comma 6, C.C., nelle parti in cui non prevedeva che la stessa disciplina enunciata nel capoverso in questione potesse adottarsi anche in caso di separazione consensuale. Allo stesso modo, la Consulta 4 ha dichiarato illegittimo l art. 158 C.C., laddove non prevedeva che il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisse titolo per l iscrizione dell ipoteca giudiziale ai sensi dell art. 2818 C.C. Alla luce di tali considerazioni, si deve ritenere che in sede di separazione consensuale, qualora i coniugi nulla dispongano riguardo al mantenimento di quello più debole o, al contrario, 2) Sul punto si veda diffusamente m. sesta, Codice della famiglia, I, Giuffrè, Milano, 2007, 604. 3) Vedi Corte Costituzionale, 31 maggio 1983, n. 144; Corte Costituzionale, 19 gennaio 1987, n. 5; Corte Costituzionale, 6 luglio 1994, n. 278 e Corte Costituzionale 19 luglio 1996, n. 258. 4) Vedi Corte Costituzionale, 18 febbraio 1988, n. 186. 18

i Separazione e divorzio. Nozioni generali stabiliscano una forma di mantenimento palesemente iniqua per il coniuge obbligato, il giudice non potrà rifiutarsi di omologare l accordo, sempre che però esso non contrasti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico e purché il consenso di una delle parti non sia viziato. Si consideri, peraltro, che un limite esplicito alla libertà negoziale delle parti è previsto dall art. 160 C.C., il quale stabilisce che gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio. Merita di essere sottolineato, inoltre, che mentre per quello che riguarda l addebito della separazione è necessaria la richiesta al giudice da parte dell altro coniuge, l attribuzione del mantenimento prescinde da una domanda esplicita e viene valutata dall autorità giudiziaria sulla base di elementi oggettivi che sono specificati nello stesso art. 156 C.C. Nei casi di cui agli artt. 6 e 12 del D.L. n. 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014, nessun sindacato relativo alle scelte sul mantenimento è attribuito all ufficiale dello stato civile con il limite del rispetto delle norme imperative e dell ordine pubblico, come si dirà al capitolo che segue. La norma non elenca tutti i requisiti che devono ricorrere in concreto affinché venga disposto il mantenimento, sicché il Legislatore lascia al giudice una certa discrezionalità. Tale scelta appare comprensibile e condivisibile dato che non sarebbe stato possibile regolamentare in maniera più dettagliata la disciplina sul mantenimento, perché in tal caso si sarebbe corso il rischio di non prevedere e, quindi, sostanzialmente, non tutelare ulteriori ipotesi non espressamente disciplinate dalla legge. Pertanto diviene fondamentale un richiamo costante alla giurisprudenza che consente di dare corpo e concretezza alla previsione normativa. Come già si è avuto modo di illustrare, vi è un contrasto dottrinario riguardo alla natura giuridica del mantenimento. Segnatamente, un orientamento ritiene che esso rappresenti l ideale prosecuzione dell obbligo di collaborazione nell interesse della famiglia contenuto nell art. 143 C.C., mentre un secondo indirizzo ritiene che sussista una differenza ontologica tra i due doveri 5. Natura giuridica del mantenimento 5) Al primo orientamento accede c.m. bianca, Diritto Civile La famiglia. Le successioni, Giuffrè, Milano, 2005, 211; mentre al secondo sesta, Diritto di famiglia, Padova, 2005, 328, nonché, seppure in termini in parte differenti, falzea, Il dovere di contribuzione in Riv. dir. civ., 1977, 609 ss. 19

Francesca R. Arciuli La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio Qualunque tesi si voglia prediligere, non vi è dubbio che tra l obbligo di collaborazione e quello di mantenimento vi sia un unico fil rouge rappresentato dai principi costituzionali di solidarietà e di uguaglianza tra i coniugi sanciti dall art. 29 Costituzione: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell unità familiare.» 1.4 Il divorzio Matrimonio civile Matrimonio concordatario Con il termine divorzio si suole indicare lo scioglimento del vincolo matrimoniale senza distinzione tra matrimonio celebrato con rito civile e matrimonio concordatario. Tuttavia, si deve considerare che il termine divorzio non è mai presente nel testo di legge che ne disciplina l istituto. Segnatamente, il Legislatore distingue l ipotesi del matrimonio civile da quella del matrimonio concordatario (che produce effetti tanto nel nostro ordinamento quanto per la Chiesa cattolica) definendo scioglimento del matrimonio l ipotesi di scioglimento del vincolo derivante dal matrimonio celebrato con rito civile, e cessazione degli effetti civili del matrimonio il caso della rottura del rapporto coniugale sorto con rito concordatario. La ratio della legge è chiara: infatti è evidente che, al cospetto di un rapporto matrimoniale sancito da un ufficiale dello stato civile, produttivo soltanto di effetti giuridici, la rottura del vincolo determina la totale cessazione del rapporto che, a ragione, può definirsi scioglimento ; al contrario, la frattura del matrimonio concordatario il quale, con la sua celebrazione, produce effetti anche per il diritto canonico lascia impregiudicati gli effetti religiosi del rapporto che possono estinguersi solo a seguito di declaratoria di annullamento da parte del tribunale rotale. Per tale ragione, nel matrimonio concordatario il divorzio determina esclusivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma non si traduce in un suo totale scioglimento attesa la sussistenza degli effetti religiosi. Come è noto, per la 20

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