RIFORMA DEL FALLIMENTO IN DIRITTURA D ARRIVO

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RIFORMA DEL FALLIMENTO IN DIRITTURA D ARRIVO Analisi delle novità previste dalla Legge Delega approvata dal Parlamento in data 11/10/17. A cura dell avv. Nicola Traverso

RIFORMA DEL FALLIMENTO IN DIRITTURA D ARRIVO: ECCO LE NOVITÀ Accelera l iter della riforma della Legge fallimentare: in data 11/10/2017 anche il Senato (dopo il precedente passaggio alla Camera il 1/2/2017) ha approvato il Disegno di legge che delega il Governo alla riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Nei prossimi giorni è attesa la pubblicazione ufficiale. Sulla scorta delle indicazioni fornite dai lavori della Commissione ministeriale Rordorf, il Disegno di legge delega definisce i principi generali per la riforma organica delle procedure concorsuali e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, delle misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, nonché la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie. In particolare, viene introdotta una fase preventiva di allerta e reso più semplice l accesso ai piani attestati di risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti. Si tratta di una riforma attesa da tempo. La Legge Fallimentare tuttora vigente infatti risale al 1942 (Regio Decreto n. 267 del 1942), e i notevoli mutamenti del tessuto economico avvenuti negli ultimi decenni l hanno resa ormai obsoleta in molte parti, rendendo necessari interventi parziali e poco coerenti in special modo dal 2006 in poi. Spetterà ora al Governo implementare la riforma, mediante l emanazione degli specifici decreti attuativi. Le novità principali 1. Allerta preventiva e Azioni prima della crisi Uno dei punti più rilevanti e significativi della riforma è l obiettivo di salvaguardare un'azienda dalla crisi, prima che la situazione precipiti. A questo scopo, viene introdotta una sorta di fase stragiudiziale e preventiva di "allerta" al fine di attivare tempestivamente le procedure per la risoluzione assistita della crisi e contribuire a rilanciare effettivamente l'impresa sul mercato. Questa procedura stragiudiziale può essere attivata o dallo stesso imprenditore, o dal Tribunale su segnalazione dei creditori pubblici (obbligatoria per Fisco e INPS). Per l'imprenditore che attiva volontariamente la procedura è prevista l assistenza di un apposito organismo istituito presso le Camere di Commercio, (che di volta in volta nominerà un collegio di 3 esperti: uno designato dal presidente sella sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale;

uno dalla Camera di Commercio; uno da associazioni di categoria) al fine di cercare entro 6 mesi una soluzione alla crisi concordata con i creditori. In caso di attivazione volontaria e tempestiva dell'allerta (o di altri istituti tesi alla risoluzione concordata della crisi), sono previste misure premiali (come ad esempio la non punibilità dei reati fallimentari se il danno è di lieve entità, attenuanti per gli altri reati, riduzione delle sanzioni e degli interessi per i debiti fiscali, ecc.). In caso di attivazione della procedura d ufficio, invece, il Giudice convocherà immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore e affiderà a un esperto l incarico di risolvere la crisi, trovando un accordo con i creditori entro 6 mesi. In caso di esito negativo della fase di allerta, questo sarà pubblicato nel Registro delle imprese, fungendo da alert per tutti i creditori. Dala procedura di allerta sono escluse le società quotate e le grandi imprese. 2. Nuova procedura di fallimento La nuova prospettiva assunta dalla riforma si esprime anche attraverso un nuovo lessico: il ddl cancella dalla normativa l espressione "fallimento", che spesso ha rappresentato uno stigma sociale per imprenditori e imprese (e un deterrente a far emergere la crisi prima che la stessa diventasse irreversibile), e che quindi verranno sostituite dai più neutro termine "liquidazione giudiziale". Da un punto di vista operativo, cambierà totalmente la procedura: si elimina quella fallimentare, sostituita dalla nuova procedura di liquidazione giudiziale dei beni, la quale potrà portare a una completa esdebitazione entro un termine massimo di 3 anni (in modo da favorire un nuovo fresh start dell imprenditore); i decreti attuativi dovranno ridefinire i concetti di stato di insolvenza e stato di crisi ; si rafforzano il ruolo del Curatore (che diventa il "dominus" della nuova procedura, pur se con maggiori incompatibilità) e i suoi poteri; in particolare, egli potrà accedere alle banche dati della PA, accertare lo stato passivo (potere affidato fino ad oggi al Giudice delegato), nonché esercitare una serie di azioni giudiziali, che sono attualmente promosse dai soci o dai creditori sociali: azione sociale di responsabilità, azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), azione contro i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società (art. 2476, settimo comma, c.c.), azioni di responsabilità verso società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società (art. 2497 c.c.);

si prevede il possibile sbocco della procedura di liquidazione verso un concordato di natura liquidatoria; hanno priorità le proposte che assicurino la continuità aziendale, considerando la liquidazione giudiziale come ultima ratio; vengono limitati o esclusi i casi di privilegi processuali (per esempio quelli di natura fondiaria), ridotte le ipotesi di prededuzione e limitata l operatività delle azioni di inefficacia e revocatoria; vengono modificate le modalità di liquidazione dell attivo per garantire maggiore trasparenza, mediante l istituzione di mercato telematico nazionale dei beni provenienti da procedure concorsuali ed esecutive, la possibilità di acquisto di quei beni da parte di creditori abilitati e appositi fondi per la gestione dei beni invenduti; infine, si punta su una maggiore specializzazione dei Giudici, affidando ai Tribunali delle Imprese la competenza per le procedure di maggior rilievo. 3. Insolvenza di gruppo di imprese Viene disciplinata altresì una procedura unitaria per la crisi e l insolvenza di più imprese di un medesimo gruppo, nonché viene stabilito che, anche in presenza di procedure distinte, ci siano obblighi di collaborazione e reciproca informazione a carico degli organi procedenti. In sostanza, in caso di crisi di più società dello stesso gruppo si potrà presentare un'unica domanda per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, l'ammissione al concordato o la liquidazione giudiziale. Ciò non escluderà l'autonomia delle masse (attive e passive) di ciascuna società. Laddove invece le procedure vengano mantenute distinte, sono previsti obblighi informativi più stringenti tra gli organi incaricati. 4. Concordato preventivo limitato Le norme sul concordato preventivo vengono modificate al fine di limitare l utilizzo di questo strumento ai soli casi in cui sia effettivamente possibile evitare il fallimento, soddisfare maggiormente i creditori e mantenere adeguati livelli occupazionali (nella prassi infatti è frequente che, pur avendo ottenuto l omologazione del piano, il debitore non riesca ad eseguire il concordato; inoltre, il concordato è uno strumento costoso per l azienda in crisi, dato che mediamente drena risorse pari al 30% dell attivo, contro il 5% in caso di fallimento).

Viene mantenuta la possibilità di concordati meramente liquidatori, se ritenuti necessari per soddisfare in modo apprezzabile i creditori e comunque solo se assicurino il pagamento del 20% dei crediti chirografari. Infine, viene eliminata l'adunanza dei creditori: saranno stabilite modalità telematiche per consentire ai creditori di discutere ed esprimere il voto sulle proposte; inoltre, quando un solo creditore è titolare di crediti pari alla maggioranza degli ammessi al voto, si dovrà consentire il calcolo delle maggioranze "per teste", disciplinando il conflitto di interessi. 5. Accordi di ristrutturazione dei debiti Il limite del 60% dei crediti per l omologazione dell accordo di ristrutturazione dei debiti dovrà essere eliminato o quantomeno ridotto. Vengono mantenute e migliorate le norme che consentono di estendere l efficacia obbligatoria dell accordo anche ai creditori finanziari estranei (cioè non aderenti), nel caso in cui l accordo abbia ottenuto l approvazione di almeno il 75% dei creditori finanziari. 6. Composizione della crisi da sovraindebitamento e norme salva-famiglie La disciplina della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (una sorta di concordato minore destinato ai piccoli imprenditori) viene estesa anche ai soci illimitatamente responsabili, con una razionalizzazione della procedura in caso di assoggettamento di più membri della stessa famiglia. Viene concessa al debitore meritevole la possibilità (una sola volta) di usufruire della esdebitazione anche quando non sia in grado di offrire alcuna utilità ai suoi creditori. L accesso al credito viene infine facilitato, prevedendo (soprattutto per i piccoli imprenditori) nuove forme di garanzia senza spossessamento del bene offerto in pegno. Da ultimo, viene introdotto un articolo a tutela degli acquirenti di immobili da costruire, con la previsione che tutti i contratti aventi come effetto o finalità il trasferimento di un immobile debbano essere conclusi a pena di nullità per atto pubblico o scrittura priovata, i costruttori depositino la fideiussione da un notaio (a garanzia di chi compra casa sulla carta) sin dall'origine, evitando così che, in caso di insolvenza, la tutela arrivi tardi. 7. Liquidazione coatta amministrativa

Nella prospettiva di ridimensionare l istituto, la legge-delega prevede di ricondurre le imprese oggi soggette a liquidazione coatta nell alveo della disciplina comune alle ipotesi di crisi e insolvenza L istituto della liquidazione coatta amministrativa resta quindi circoscritto ai soli casi in cui: la liquidazione sia prevista dalle leggi speciali relative a banche e imprese assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative e assimilate; la liquidazione rappresenti l esito di un procedimento amministrativo di competenza di autorità amministrative di vigilanza diretto ad accertare e sanzionare gravi irregolarità intervenute nella gestione. 8. Controlli societari Viene esteso alle società a responsabilità limitata il controllo giudiziale ai sensi dell art. 2409 cc sull operato degli amministratori, e vengono ridotti i presupposti dimensionali ricorrendo i quali le Srl sono obbligate ad avere un organo sindacale di controllo (eventualmente monocratico) o un revisore. 9. Immobili da costruire Viene introdotto inoltre un articolo a tutela degli acquirenti di immobili da costruire, con la previsione che i costruttori depositino la fideiussione da un notaio (a garanzia di chi compra casa sulla carta ) sin dall'origine, evitando così che, in caso di insolvenza, la tutela arrivi tardi. A maggior garanzia dei compratori, viene disposto che tutti i contratti che abbiano come effetto o finalità il trasferimento di un immobile debbano essere stipulati a pena di nullità per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in modo da garantire il controllo di legittimità da parte del Notaio. Avv. Nicola Traverso