Campagna Condominio Sicuro Il Decreto Legislativo 81/2008 applicato ai condomini
Il D. Lgs. n. 81/2008 applicato ai condomini Cari Amministratori, forse non lo sapevate, ma il testo unico sulla sicurezza sul lavoro, noto anche come D. Lgs. 81/2008, si applica anche alla realtà condominiali. E questa volta fa il legislatore fa sul serio!!!
L azione correttiva del D. Lgs. n.106/2009 Di fatto, gli amministratori rientrano tra quei soggetti sui quali ricadono gli obblighi di sicurezza. Inoltre, l azione correttiva avviata dal D. Lgs. N.106/2009 ha comportato una rimodulazione delle sanzioni penali ed amministrative previste nei casi di inosservanza e/o violazione
L azione correttiva del D. Lgs. n.106/2009 E non è tutto, cari Amministratori Il provvedimento infatti è intervenuto per ridare peso al potere di sospensione dell attività di impresa in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza
Obblighi di sicurezza a carico del Condominio E nel dettaglio. Quali sono i principali obblighi di sicurezza a carico del Condominio?
La formazione e l informazione ai lavoratori innanzitutto, ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del Contratto Collettivo dei proprietari di fabbricati sono applicati gli obblighi di formazione di cui agli artt. 36 e 37 del Testo Unico
La formazione e l informazione ai lavoratori dunque, un portiere di stabile o una addetta alle pulizie regolarmente assunti dal Condominio, debbono essere formati ed informati sulle principali disposizioni in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro cui essi operano
Ma il datore chi è?!?! OK! Noi portieri e addetti alle pulizie dobbiamo essere formati ed informati!!! E magari fare anche le visite mediche!!! Ma chi è esattamente il ns. datore di lavoro? I condomini o l amministratore? Il ministero del lavoro (Circolare 28/97) ha già chiarito che il datore di lavoro nei Condomini, ai fini dell applicazione degli obblighi sul Testo Unico, va individuato nella persona dell amministratore condominiale pro tempore. Inoltre, la locuzione lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato va intesa con riferimento, oltre che ai portieri, anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell ambito di un condominio, purché con mansioni affini a quelle dei portieri
E in caso di affidamento dei lavori a terzi Sul condominio come luogo di lavoro per il personale delle ditte appaltatrici la titolarità degli obblighi di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 dipende dalla qualificabilità o meno del condominio come datore di lavoro. Infatti, sul condominio in persona del suo legale rappresentante gravano gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati del condominio Ed io che lavoro alla manutenzione in appalto (o subappalto)!?!?
E in caso di affidamento dei lavori a terzi e, in caso di affidamento dei lavori all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, ai sensi dell art. 26, la cooperazione e il coordinamento in merito all attuazione delle misure di prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell appalto e il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, con l elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenze, che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera. Tutti gli obblighi di sicurezza previsti nel citato decreto gravano sui datori di lavoro aventi sede operativa nell edificio???
E in caso di affidamento dei lavori a terzi Diversamente, nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo. OK!!!
La redazione del D. U. V. R. I. Ma ai fini della redazione del DUVRI è richiesta l acquisizione della valutazione del rischio delle ditte affidatarie dei lavori all interno del condominio?
La redazione del D. U. V. R. I. L art. 26, comma 2, lett. b), prevede a carico dei datori di lavoro un obbligo di informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell esecuzione dell opera complessiva, mentre, ai sensi del successivo comma 3 dell articolo citato, le disposizioni riguardanti la redazione del DUVRI non si applicano ai rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Alla luce di quanto sopra, non è richiesta la produzione integrale della valutazione dei rischi ai fini della redazione del DUVRI da parte del legale rappresentante del condominio.
Il Certificato Prevenzione Incendi??? un ultima cosa, cari Amministratori!!! Avete verificato se il Vostro stabile necessita anche del C. P. I.?!??!?
Il Certificato Prevenzione Incendi Questa ve la racconto io!!!il legislatore ha stabilito che le attività a maggior rischio d'incendio debbano essere sottoposte ad un controllo pubblico affidato al Ministero dell'interno tramite il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Il controllo è svolto in generale su richiesta degli interessati (enti e privati responsabili delle attività) e pertanto il primo passo è sapere se la propria attività è soggetta a tale obbligo. Le categorie di attività per le quali occorre ottenere il certificato di prevenzione incendi sono 95 e 97 e tra queste sono ricompresi gli edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri
Il Certificato Prevenzione Incendi ma anche i Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato corsa>20 m e installati in edifici civili aventi h gronda > 24
Il Certificato Prevenzione Incendi Dunque se lo stabile rientra in questa tipologia, l amministratore dovrà attuare una serie di adempimenti procedurali di prevenzione incendi. L'attuale disciplina, dettata dalla legge n. 966/1965, dal D.P.R. n. 577/1982 e dal D.P.R. n. 37/1998, prevede che l'attività di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi, svolta dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, sia articolata in due fasi tra loro coordinate: - richiesta di parere di conformità sui progetti al fine di accertare la conformità dell'opera ai criteri di prevenzione incendi; - richiesta di visita sopralluogo per riscontrare, anche sulla base di idonea documentazione tecnica, la rispondenza dell'opera realizzata al progetto approvato, al fine del rilascio del Certificato di prevenzione incendi.
Contattateci saremo lieti di collaborare con voi Dammi retta amico! La materia è vasta..chiama l OTJ, loro sapranno aiutarti!!! s.lucci@otj.it www.otj.it