Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Analisi e commenti Le altre attività agricole 5 Febbraio 2004 Nel comma 6 dell'articolo 2 della Finanziaria Tra le numerose innovazioni e modificazioni di norme fiscali introdotte dalla legge finanziaria per il 2004 (legge 24.12.2003, n. 350, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27/12/2003 - Supplemento ordinario), con riferimento, in particolare, al settore dell'agricoltura, l'articolo 2, comma 6, lettera b) si segnala per l'introduzione di specifiche previsioni normative rivolte alle attività agricole "connesse". Per la nozione fiscalmente valida di attività agricole, oltre che di reddito agrario, sia consentito il rinvio all'articolo "Le modifiche al regime fiscale delle attività agricole", pubblicato su FiscoOggi di mercoledì 21 gennaio. La nozione civilistica di imprenditore agricolo Per espresso disposto dell'articolo 2135 del codice civile, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: - coltivazione del fondo - selvicoltura - allevamento di animali - attività connesse. Per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Sono considerate "connesse": 1 di 7
le attività, esercitate dall'imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge (cosiddetto agriturismo). 2 di 7
Le previsioni della legge finanziaria L'articolo 2, comma 6, lettera b) della legge n. 350/2003 dispone l'inserimento, dopo l'articolo 78 del Tuir, di un nuovo articolo 78-bis dedicato alle "altre attività agricole". Dopo la profonda revisione del Testo unico operata dal Dlgs n. 344/2003, che ha comportato la soppressione dell'articolo 78 (il quale si occupava delle imprese di allevamento), il legislatore dovrà nuovamente porre mano al Dpr n. 917/1986 per il coordinamento e la rinumerazione che si rendono necessari. Il nuovo articolo del Tuir Quello che per ora si deve chiamare articolo 78-bis dispone quanto segue. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b) (ora articolo 32, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente (comma 1). Il limite il cui oltrepassamento comporta l'inclusione dell'eccedenza nel reddito d'impresa si determina quando la superficie adibita alla produzione, nelle attività dirette alla produzione di vegetali mediante l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, supera il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste (articolo 32, comma 2, lettera b), del Dpr 22.12.1986, n. 917). Pertanto, l'eccedenza concorre al reddito d'impresa in proporzione al reddito agrario della superficie eccedente. Gli opportuni chiarimenti sull'applicazione concreta di tali previsioni sono rintracciabili nelle schede dei centri studi parlamentari, più avanti riportate in estratto. Secondo il comma 2 del nuovo articolo, per le attività dirette alla: manipolazione conservazione trasformazione valorizzazione commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 29 (ovvero 32), comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o 3 di 7
soggette a registrazione agli effetti dell'iva, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento. Tale forma di tassazione agevolata è rivolta alle attività di produzione riferite a prodotti non rientranti tra quelli agricoli e zootecnici, anche non svolte sul terreno, rientranti nel normale esercizio dell'agricoltura e aventi per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso (articolo 32, comma 2, lettera c). L'agevolazione consistente nell'imposizione secondo la percentuale di redditività del 15 per cento è pertanto rivolta: alle attività che (pur svolte prevalentemente con la coltivazione del fondo o del bosco o attraverso l'allevamento di animali) producono beni o servizi diversi da quelli agricoli e zootecnici alle attività che, pur producendo beni o servizi agricoli e zootecnici, non rientrano nel normale esercizio dell'agricoltura e non rispettano i limiti dimensionali sopra individuati (prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali su di esso allevati). In relazione alle attività dirette alla fornitura di servizi di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'iva, attraverso tali attività conseguiti, il coefficiente di redditività del 25 per cento (comma 3). Si tratta delle attività connesse come definite sopra dalla norma civilistica, comprendente, tra le altre, il cosiddetto agriturismo. Il comma 4 aggiunge che le disposizioni agevolative viste sopra non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice. Dopo la rinumerazione degli articoli del Testo unico a opera del Dlgs n. 344/2003, vale il riferimento ai seguenti soggetti: società ed enti di cui all'articolo 73 comma 1: lettera a): Spa, Srl, Sapa, cooperative e società di mutua assicurazione residenti 4 di 7
lettera b): enti commerciali residenti lettera d): società ed enti di ogni tipo non residenti società personali di cui all'articolo 5 del Tuir: Snc Sas Ne consegue che sono escluse dalle norme agevolative le società ed enti commerciali in genere, in quanto realizzano sempre reddito d'impresa. Non vi sono invece problemi relativamente agli enti non commerciali (articolo 73, comma 1, lettera c), né alle società semplici (e alle eventuali società di fatto che non esercitano attività commerciale), né, infine, rispetto alle imprese familiari (articolo 5 del Tuir, articolo 230-bis del codice civile). Il comma 5 dell'articolo prevede infine, per il contribuente, la facoltà di non avvalersi delle disposizioni agevolative. In tale evenienza, l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale vanno esercitate con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di Iva e di imposte dirette, di cui al Dpr 10.11.1997, n. 442. In termini il più possibile sintetici, si rammentano di seguito le previsioni di tale atto normativo: l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili la validità dell'opzione e della sua revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività è comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative l'opzione dev'essere comunicata nella prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata 5 di 7
l'opzione vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, e per un anno nel caso di regimi contabili. Restano salvi termini i più ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell'imposta; trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Le elaborazioni dei centri studi parlamentari Anche nel caso del nuovo regime per le attività connesse a quelle agricole, un fondamentale ausilio per l'interprete è fornito dalle Schede di lettura n. 491/I del Servizio studi del Senato della Repubblica. Secondo gli autori del testo richiamato, il nuovo articolo introduce un sistema di tassazione forfettaria per i redditi derivanti da attività che eccedono i limiti previsti nell'articolo 29 (32) del Tuir. Allo stato, l'articolo 55, comma 1, del Tuir riformato dispone che tali attività, anche se non organizzate in forma di impresa, sono considerate produttive di reddito di impresa, per la parte corrispondente all'eccedenza e come tali soggette a tassazione ordinaria. Il comma 1 del nuovo articolo 78-bis (il cui numero, come sopra evidenziato, dovrà giocoforza essere cambiato) disciplina la tassazione dei redditi derivanti dalla attività di produzione di vegetali esercitata oltre il limite di cui all'articolo 29 (32), comma 2, lettera b), del Testo unico. In tale ipotesi, il reddito relativo alla parte eccedente (considerato reddito d'impresa) è determinato in misura corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste, in proporzione alla superficie eccedente. Nonostante la formulazione letterale della norma, non del tutto chiara, abbia originato interpretazioni contrastanti da parte della stampa specializzata, sembra agli autori delle "schede" che la proporzione sopra richiamata debba riferirsi al reddito agrario. Accogliendo tale interpretazione, valga il seguente esempio: si ponga un terreno di 1.000 metri quadrati, con un reddito agrario di 100 euro annui e superficie adibita alla produzione di 2.500 metri quadrati. Nel reddito agrario sono compresi i redditi derivanti dalla produzione sui primi 2.000 metri quadrati, mentre il reddito derivante dalla produzione sui restanti 500 metri quadrati è considerato reddito d'impresa, ma viene calcolato nella stessa misura del reddito agrario che sarebbe stato ritraibile da un terreno di quella grandezza con le stesse qualità e classe, e pertanto il reddito prodotto sui restanti 500 metri quadrati è pari a 25 euro annui. 6 di 7
Il vantaggio derivante dall'applicazione del nuovo regime è evidente, in quanto - pur concorrendo al reddito d'impresa - seguita ad applicarsi la tassazione forfettaria prevista per la determinazione del reddito agrario (secondo le norme della legge catastale, come disposto dall'articolo 34, comma 1, del Tuir). Le "schede" proseguono commentando il comma 2 del nuovo articolo, concernente il reddito derivante dalle attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli individuati dal decreto del ministro dell'economia, emanato ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 29 (32), ma pur sempre ottenuti prevalentemente attraverso la coltivazione del fondo o del bosco o l'allevamento di animali. Per tali redditi è prevista l'applicazione delle aliquote di redditività del 15 per cento. Il comma 3 del nuovo articolo riguarda poi le attività di fornitura di servizi di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile; tali attività sono quelle svolte mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità, come definite dalla legge, con la previsione di un'aliquota di redditività del 25 per cento. Per ambedue le ipotesi sopra considerate, la precisazione relativa alle "operazioni registrate, o soggette a registrazione, ai fini dell'iva", si è resa necessaria in relazione alla possibilità di esonero dal pagamento dell'iva, o anche semplicemente dalla tenuta della relativa contabilità, prevista dall'articolo 34 del Dpr n. 633/1972 per i produttori agricoli, in relazione al loro volume d'affari. di Fabio Carrirolo URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/altre-attivita-agricole 7 di 7