REGOLAMENTO DI CONTABILITA TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina l ordinamento contabile e detta indicazioni in materia di controllo di gestione, dell Agenzia Regionale IN LIGURIA. Art. 2 Finalità e principi 1. Finalità dell innovativa contabilità economico-patrimoniale, è il controllo sistematico dell equilibrio economico-finanziario della gestione, da attuarsi con continuità e mirato ad acquisire informazioni utili per pianificare eventuali azioni correttive, volto al perseguimento degli scopi istituzionali secondo principi di efficienza ed efficacia, in coerenza con le scelte di programmazione. TITOLO II STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI BILANCIO Art. 3 Strumenti di programmazione e di bilancio 1. Gli strumenti di programmazione che adotterà l Agenzia IN LIGURIA sono: a) Il Programma annuale delle attività di istituto b) Il Bilancio Economico di Previsione c) Il Bilancio d esercizio d) Il Controllo di gestione Art. 4 Piano annuale 1. L Agenzia IN LIGURIA attua ogni anno il Programma annuale, predisposto previo parere del Comitato di coordinamento, di cui all art. 8 della L.R. 28/2006, ed approvato dal Direttore Generale entro il 30 settembre di ogni anno, che costituisce il documento di pianificazione strategica dell Ente sulla base dei finanziamenti regionali e delle altre entrate previste dalla legge ed in conformità a quanto previsto dalla programmazione turistica regionale ed è valido per l anno successivo. 2. Il Programma da redigersi in conformità a quanto previsto dalla programmazione turistica regionale, contiene: - gli obbiettivi da conseguire - le attività da realizzare - fattori produttivi da utilizzare - gli investimenti da compiere
3. Ai sensi dell art. 24, comma 2, della L.R. 28/2006, il Programma annuale, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla sua approvazione da parte del Direttore Generale, è trasmesso alla Giunta Regionale per la verifica della conformità alle leggi statali e regionali nonché agli indirizzi e direttive regionali. La Giunta Regionale può annullare l atto entro 45 giorni dal ricevimento; trascorso tale termine il Programma annuale s intende vistato. Art. 5 Bilancio economico di previsione 1. In attuazione delle linee guida del Programma annuale ed in conformità ai principi stabiliti dagli artt. 2423 e seguenti del C.C., è annualmente predisposto il Bilancio economico di previsione che costituisce il documento di programmazione economica. 2. Il Bilancio economico di previsione, predisposto dal Direttore Generale e sottoposto al parere del Collegio dei revisori, deve essere approvato dallo stesso Direttore Generale entro il 30 settembre di ciascun esercizio coincidente con l anno solare ed é riferito all esercizio successivo. 3. Il Bilancio economico di previsione rappresenta il budget economico dell Agenzia, in altre parole la previsione dei risultati economici derivanti dalle scelte dell Ente delineate nel Programma annuale ed è soggetto al vincolo di bilancio da raggiungersi attraverso l equilibrio di costi e ricavi. 4. Ai sensi dell art. 24, comma 2, della L.R. 28/2006, il Bilancio economico di previsione, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla sua approvazione da parte del Direttore Generale, è trasmesso alla Giunta Regionale per la verifica della conformità alle leggi statali e regionali nonché agli indirizzi e direttive regionali. La Giunta Regionale può annullare l atto entro 45 giorni dal ricevimento; trascorso tale termine il Bilancio economico di previsione s intende vistato. Art. 6 Revisione della previsione 1. In corso d anno gli strumenti di programmazione possono essere oggetto di variazioni sia per i contenuti delle attività da realizzare sia per le modifiche degli obiettivi da raggiungere, che possono determinare, a livello di costi e ricavi complessivi, variazioni del Bilancio economico di previsione. 2. Le variazioni del Bilancio economico di previsione, preventivamente sottoposte al parere del Collegio dei revisori, sono approvate dal Direttore Generale nel rispetto del vincolo di bilancio attraverso l equilibrio di costi e ricavi. Art. 7 Bilancio d esercizio 1. Il Bilancio d esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell Agenzia IN LIGURIA in conformità allo schema approvato dalla Giunta Regionale.
2. Il Bilancio d esercizio è costituito da: - lo Stato Patrimoniale: rappresenta la situazione patrimoniale dell Ente, dell attivo, del passivo e del patrimonio netto - il Conto Economico: rappresenta i costi ed i ricavi dell esercizio, evidenziando il risultato della gestione - la Nota Integrativa: integra i prospetti sopra indicati al fine di fornire un adeguata informativa. Il suo contenuto è disciplinato dall art. 2427 del Codice Civile. 3. Il Bilancio d esercizio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori, è approvato dal Direttore Generale entro il 30 aprile dell esercizio successivo a quello cui si riferisce; a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla sua approvazione, è trasmesso alla Giunta Regionale per la verifica della conformità alle leggi statali e regionali nonché agli indirizzi e direttive regionali. La Giunta regionale può annullare l atto entro 45 giorni dal ricevimento; trascorso tale termine il Bilancio d esercizio s intende vistato. TITOLO III GESTIONE DEL BILANCIO ECONOMICO Art. 8 Assegnazione obiettivi e relativi budget alle strutture organizzative dell ente 1. Successivamente all esecutività del Bilancio economico di previsione il Direttore Generale, entro l inizio dell esercizio cui si riferisce la previsione, assegna, ai sensi dell art. 18 della L.R. 26/1994, le risorse finanziarie ai Dirigenti che provvedono alle successive assegnazioni alle singole strutture dell Agenzia. 2. I singoli budget sono soggetti a monitoraggio e possono essere sottoposti ad eventuale revisione. Art. 9 Rilevazione degli eventi contabili 1. La rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo della contabilità economicopatrimoniale avviene in modo continuativo, secondo quanto disposto dal Codice Civile e dai principi contabili nazionali e internazionali, con la metodologia della partita doppia. Art. 10 Rilevazione dati gestionali 1. L Agenzia IN LIGURIA, nella rilevazione dei fatti gestionali, applica un sistema di contabilità analitica per centri di costo. 2. I centri di costo sono definiti con riferimento ad unità organizzative formalmente definite oppure possono rappresentare aggregati di valori contabili non corrispondenti ad unità organizzative reali, ma utili ai fini della rilevazione analitica. 3. I centri di costo costituiscono le entità contabili cui sono riferiti:
- costi e ricavi direttamente ed immediatamente ripartibili secondo la natura dell attività o della prestazione individuata; - costi e ricavi comuni e/o generali non direttamente ed immediatamente ripartibili ma oggetto di ribaltamenti e in altre parole di ripartizione secondo specifici criteri. Art. 11 Monitoraggio gestionale 1. Con cadenza almeno trimestralmente si procede all analisi dei fatti gestionali intervenuti nel periodo di riferimento attraverso l esame del bilancio di verifica all uopo predisposto. 2. L analisi di tale strumento contabile è effettuata al fine di individuare le cause di eventuali scostamenti e pianificare le opportune azioni correttive necessarie a riportare i risultati in linea con quanto stabilito in sede previsionale. Art. 12 Liquidazione delle spese 1. La liquidazione delle spese consiste nel determinare con precisione l ammontare di un debito, divenuto certo ed esigibile, al fine di procedere al suo pagamento. 2. La liquidazione è effettuata a seguito della verificata corrispondenza tra ordine, bolla di consegna e fattura previa verifica della regolarità della fornitura, a cura del Responsabile del Procedimento. 3. Nel caso di acquisti di beni durevoli, effettuata la liquidazione, previo eventuale collaudo, si procede anche all iscrizione del bene nel registro dei cespiti. Art. 13 Servizio di Cassa 1. Il Servizio di Cassa dell Agenzia è affidato, attraverso apposita convenzione, ad un unico Istituto di Credito. 2. Le disposizioni e le condizioni riguardanti il Servizio di Cassa sono stabilite dalla relativa convenzione. 3. Il Servizio di Cassa eseguirà incassi e pagamenti sulla base di ordinativi. 4. L ordinativo d incasso, con il quale viene disposta la riscossione, deve contenere i seguenti elementi: a) l indicazione del debitore b) l ammontare della somma da riscuotere c) la causale della riscossione d) la gestione cui si riferisce e) il numero progressivo dell ordinativo f) la data di emissione dell ordinativo 5. L ordinativo di pagamento, che consiste nella disposizione di provvedere al pagamento della spesa, deve contenere i seguenti elementi: a) l indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a
rilasciare quietanza, nonché, ove necessario, il relativo codice fiscale o il numero di partita IVA b) l ammontare della somma da pagare, nonché la scadenza ove questa sia prevista dalla legge oppure sia stata concordata con il creditore c) la causale del pagamento, con gli estremi dell atto esecutivo che legittima l erogazione della spesa d) l indicazione del centro dio costo cui si riferisce il pagamento e) la gestione cui si riferisce f) il numero progressivo dell ordinativo di pagamento g) la data di emissione dell ordinativo 6. Il Servizio Finanziario dell Agenzia esercita la vigilanza sul Servizio di Cassa. Art. 14 Cassa economale 1. L Agenzia IN LIGURIA si avvale della figura dell Economo per la gestione del Fondo Cassa Economale. 2. L Economo è posto alle dipendenze del Responsabile del Settore economicofinanziario. 3. L Economo provvede alle spese varie per il mantenimento ed il funzionamento degli uffici e per attività istituzionali nei limiti previsti da apposito regolamento. TITOLO IV GESTIONE DEL PATRIMONIO Art. 15 Beni 1. Il patrimonio dell Ente è l insieme coordinato di beni economici, che, in un dato momento, sono a disposizione dello stesso, a titolo di proprietà o in concessione d uso, per l esercizio dell attività intrapresa. 2. I beni di proprietà dell Agenzia IN LIGURIA, il cui valore è iscritto nello Stato Patrimoniale del Bilancio d esercizio, si distinguono, secondo l art. 2424 del Codice Civile, in immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni finanziarie. 3. I beni destinati a essere utilizzati durevolmente sono iscritti tra le immobilizzazioni immateriali e materiali. 4. Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono descritte in un unico inventario che coincide con il Registro dei Cespiti, in conformità delle norme contenute nei successivi articoli e nel regolamento interno, per la tenuta e gestione dell inventario dei beni approvato dal Direttore Generale.
Art. 16 Classificazione delle immobilizzazioni immateriali 1. Sono immobilizzazioni immateriali: - Costi d impianto e d ampliamento - Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - Diritti di brevetto industriale e d utilizzazione delle opere dell ingegno - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - Immobilizzazioni in corso e acconti - Altre (Costi di manutenzioni straordinaria su beni di terzi) Art. 17 Classificazione delle immobilizzazioni materiali 1. Le immobilizzazioni materiali comprendono sia i beni immobili sia i beni mobili: - Terreni e Fabbricati - Impianti e Macchinari - Attrezzature industriali e commerciali - Immobilizzazioni in corso e acconti - Altri beni Art. 18 Inventario dei beni 1. L inventario dei beni deve contenere le seguenti indicazioni: - Codice inventario - Gruppo Specie Voce - Descrizione del bene - Data inizio utilizzo - Fornitore - Numero e data fattura d acquisto - Valore iniziale e valore aggiornato - Fonte di finanziamento - Ubicazione - Centro d utilizzo - Consegnatario - Coefficiente d ammortamento - Quota annuale d ammortamento - Residuo d ammortizzare - Data di dismissione o d alienazione - Estremi del Provvedimento d alienazione 2. La valutazione dei beni soggetti ad inventario avviene osservando criteri dettati dall art. 2426 del Codice Civile.
Art. 19 Consegnatari dei beni 1. I beni dell Agenzia possono essere dati in consegna, con apposito verbale a dipendenti che ne divengono responsabili con l obbligo di segnalare eventuali trasferimenti d ubicazione e/o centro d utilizzo, nonché lo stato di conservazione ed eventuale proposta di dismissione del bene. Art. 20 Carico e scarico dei beni 1. I beni dell Agenzia sono inventariati sulla base dei dati contenuti nel documento di trasporto e/o di consegna e dalla relativa fattura dal competente Servizio Amministrativo. 2. La cancellazione dagli inventari dei beni per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del Direttore Generale sulla base di motivazioni dallo stesso preventivamente accertate e secondo la vigente normativa. Art. 21 Chiusura annuale dell inventario 1. L inventario si chiude con la stampa del registro dei cespiti entro il termine di redazione del Bilancio d esercizio e cioè entro il 30 aprile. Art. 22 Ricognizione dell inventario 1. Periodicamente, almeno ogni cinque anni, si provvede alla ricognizione dell inventario delle immobilizzazioni immateriali e materiali.