RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI NOVITÀ SUGLI AUTOMEZZI



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Omodeo Zorini. Peretta. Migliazza RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI NOVITÀ SUGLI AUTOMEZZI 1) - IMMATRICOLAZIONI DI COMODO : SCATTA LA VERIFICA PER GLI AUTOCARRI UTILIZZATI DA AZIENDE E PROFESSIONISTI Con la Manovra d estate (decreto legge 223/06) il Governo ha emanato una specifica disposizione per colpire le cosiddette immatricolazioni di comodo ed, in particolare, i veicoli che vengono immatricolati ad uso autocarro al solo fine di conseguire dei vantaggi di natura fiscale (e cioè la completa detrazione dell Iva e la totale deducibilità del costo). Tale disposizione faceva riferimento ad un apposito provvedimento dell agenzia delle entrate per individuare quei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, devono essere considerati al pari delle autovetture in quanto consentono il trasporto di persone. La conseguenza di tale assimilazione (autocarro = autovettura) determina per tali veicoli - sotto il profilo fiscale l applicazione delle disposizioni previste per le autovetture e cioè, allo stato attuale, la totale indeducibilità dei costi per le imprese, la parziale deducibilità dei costi per i professionisti, nonché la limitazione della detrazione (nella misura forfetaria che sarà approvata dal Consiglio dell Unione Europea) ai fini Iva. In data 6 dicembre 2006 è stato emanato il Provvedimento del direttore dell agenzia delle entrate che fissa i criteri per verificare se dal punto di vista della disciplina fiscale - un veicolo immatricolato autocarro possa essere considerato tale o, invece, debba essere rivisto come un autovettura. Per procedere alla verifica occorre: A) in primo luogo, reperire il libretto di circolazione del veicolo, in quanto da esso sono ricavabili tutti i dati necessari per effettuare il controllo; B) il passaggio successivo consiste nella verifica di tre elementi e cioè la tipologia di immatricolazione, il codice carrozzeria, ed il numero dei posti. La possibile assimilazione dell autocarro all autovettura si ha se dall esame del libretto di circolazione del veicolo risultano tutti i seguenti tre elementi: immatricolazione o reimmatricolazione = N1 codice carrozzeria = F0 (effe zero) quattro o più posti L assenza di uno solo di questi tre elementi (in quanto ad esempio il veicolo consente il trasporto di tre persone oppure presenta un codice carrozzeria diverso da F0) non fa scattare l applicazione della disposizione che assimila tale veicolo ad un autovettura; C) in presenza di tutti e tre gli elementi di cui al punto precedente, l assimilazione è possibile, ma è necessario effettuare un ulteriore conteggio utilizzando la formula indicata nel provvedimento. Solo se il risultato della formula è pari o superiore a 180 l autocarro deve essere considerato fiscalmente al pari di un autovettura. I = Pt (kw) Mc T (t) > = 180 Pt (kw) = potenza del motore espressa in kilowatt P = portata del veicolo Mc = massa complessiva T (t) = tara espressa in tonnellate P = Mc T (t) Si riportano di seguito due esempi di calcolo per la verifica dell assimilazione autovettura-autocarro. ESEMPIO 1 Autocarro non assimilato ad una autovettura Veicolo marca Renault, mod. Espace, immatricolato come autocarro per trasporto di cose uso proprio. Dalla carta di circolazione risulta:

Categoria del veicolo (lett.j) N1 Codice carrozzeria (lett.j.2) F0 Numero di posti (lett.s.1) 5 Potenza motore (lett.p.2) 110 kw Massa complessiva (lett.f.2) 2.555 kg = 2,550 t Essendo indicata direttamente la Portata pari a kg. 705 (0,705 t) il rapporto potenza/portata è pari a 110 / 0,705 = 156,02 Essendo 156,02 < 180 il veicolo in esame non è equiparato fiscalmente ad un autovettura. ESEMPIO 2 Autocarro assimilato ad una autovettura Veicolo marca Suzuki, mod. Gran Vitara, immatricolato come autocarro per trasporto di cose uso proprio. Dalla carta di circolazione risulta: Categoria del veicolo (lett.j) N1 Codice carrozzeria (lett.j.2) F0 Numero di posti (lett.s.1) 4 Potenza motore (lett.p.2) 80 kw Massa complessiva (lett.f.2) 2.005 kg = 2,005 t Essendo indicata direttamente la Portata pari a kg. 415 (0,415 t) il rapporto potenza/portata è pari a 80 / 0,415 = 192,77 Essendo 192,77 > 180 il veicolo in esame è equiparato fiscalmente ad un autovettura. Al di là della necessità di effettuare i conteggi occorre, tuttavia, segnalare due ulteriori aspetti di particolare rilevanza: né la disposizione normativa né il provvedimento ora esaminato si pronunciano sulla decorrenza delle disposizioni in essi indicate e, pertanto, non è ad oggi noto se le stesse risultano applicabili alle immatricolazioni passate (con pesantissimi effetti dal punto di vista fiscale) o riguardi le sole immatricolazioni poste in essere successivamente alla entrata in vigore della disposizione contenuta nel decreto legge 233/06 (4 luglio 2006); il Provvedimento del 06.12.2006, dopo aver fissato i criteri per stabilire l assimilazione autocarroautovettura, rinvia a successivi provvedimenti l individuazione di quei veicoli: a) ai quali si disapplica tale provvedimento (in quanto comunque non consentono il trasporto di persone) b) ai quali si estende l applicazione del provvedimento esaminato in quanto, pur rispettando i parametri in esso indicati (assenza di uno dei tre elementi o risultato inferiore a 180) consentono comunque il trasporto di persone. 2) DETRAIBILITA DELL IVA SUI COSTI INERENTI LE AUTOVETTURE Come si ricorderà il 14 settembre 2006 la Corte di Giustizia UE ha condannato l Italia alla restituzione dell IVA non detratta dai contribuenti sull acquisto delle autovetture e sui costi inerenti. Il giorno successivo il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che bloccava la possibilità di compensazione del credito IVA emergente da periodi precedenti prevedendo la possibilità di richiedere un rimborso dell IVA non detratta entro il 15 aprile 2007 (allo stato attuale mancano indicazioni sui contenuti dell istanza). 2

Lo Stato Italiano sta cercando un accordo con la Commissione Europea per far accettare un percentuale di detraibilità (per il passato ed il futuro) pari al 40% (per cui 60% indetraibile); si ricorda che per i soli agenti di commercio la detraibilità IVA è sempre piena. Tale percentuale, qualora venisse accettata, varrà evidentemente non solo per il rimborso dell IVA fino al 14 settembre 2006, ma anche per i periodi successivi. Per quanto attiene il passato, in alternativa alla richiesta di rimborso forfetaria con la percentuale concordata con la UE, sarà possibile chiedere il rimborso di una percentuale di detrazione superiore sulla base di un contraddittorio con l Agenzia delle Entrate con cui si dimostri il maggiore utilizzo del bene. Per il presente, ovvero per le fatture datate dal 14 settembre 2006, il contribuente, in mancanza della decisione UE, è libero di adottare la percentuale di detrazione che ritiene congrua rispetto all utilizzo del bene ai fini dell attività, fatta salva ancora la necessità, in caso di verifica, di dimostrare la congruità stessa. Si tratta ovviamente di un regime temporaneo essendo in arrivo la percentuale di detrazione parziale concordata con la UE. In mancanza di diversa indicazione scritta da parte dei soggetti interessati, lo Studio, per le contabilità dallo stesso elaborate, applicherà la percentuale di detrazione del 40%. Tale comportamento prudenziale, che suggeriamo anche ai clienti che elaborano direttamente la contabilità, potrà essere disatteso utilizzando diverse metodologie, purché giustificabili, come, ad esempio i 5/7 delle settimane lavorate, i 220/365 dei giorni lavorati, la percorrenza per lavoro rispetto alla percorrenza totale, anche nei casi di benefit ai dipendenti e agli amministratori. I costi a cui si applica la nuova detraibilità sono i seguenti: acquisto di autovetture canoni di leasing di autovetture canoni di noleggio costi di manutenzione e riparazione carburanti acquisto di pezzi di ricambio Dal punto di vista operativo, per il 2006 gli interessati dovranno prendere in considerazione le fatture datate dal 14 settembre in avanti e procedere al calcolo della maggiore IVA detraibile (ad es. 40% - 15% già detratta = 25% dell IVA) che verrà evidenziata a credito nella dichiarazione annuale 2006. 3) DEDUCIBILITA DEI COSTI DELLE AUTOVETTURE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE Allo stato attuale tutti i costi relativi alla autovetture (quindi esclusi gli autocarri) sono completamente indeducibili ad eccezione delle autovetture utilizzate da agenti e rappresentanti, da quelle date in benefit a dipendenti e amministratori, da quelle utilizzate da professionisti e da noleggiatori e taxi; tale norma si applica con effetto retroattivo al 2006. Eventuali variazioni della norma potrebbero intervenire solo successivamente alla forfetizzazione dell IVA di cui al punto precedente. 3

Per una organica consultazione alleghiamo tabella riepilogativa già inviata in precedenza. Tipo di veicoli Utilizzati come strumentali nell attività propria (autocarri, furgoni, veicoli autoscuole, impresa di noleggio) Disciplina della deducibilità fino al 2005 Deducibiltà integrale di tutti i costi Disciplina attuale (2006 e 2007) invariato A uso pubblico (taxi) Deducibilità integrale di tutti i costi invariato In uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta Deducibilità integrale di tutti i costi Deducibilità integrale fino all importo che costituisce fringe-benefit In uso promiscuo agli amministratori Deducibilità integrale fino all importo Deducibilità integrale fino all importo che costituisce fringe-benefit e che costituisce fringe-benefit deducibilità del 50% dei costi eccedenti il benefit Utilizzati da agenti Utilizzati nell esercizio di impresa non assegnati a dipendenti Utilizzato da artisti e professionisti Deducibilità dei costi nella misura dell 80% con il limite di 25.822,84 (ai fini dell ammortamento). Regole proporzionali per leasing e noleggio. Deducibilità dei costi nella misura dell 50% con il limite di 18.075,99 (ai fini dell ammortamento). Regole proporzionali per leasing e noleggio Deducibilità dei costi nella misura del 50% con il limite di 18.075,99 (ai fini dell ammortamento). Regole proporzionali per leasing e noleggio invariato indeducibile Deducibilità dei costi nella misura del 25% con il limite di 18.075,99 (ai fini dell ammortamento). Regole proporzionali per leasing e noleggio 4

ROMANIA E BULGARIA ENTRANO NELLA UE NUOVI LIMITI PER MODELLI INTRASTAT A decorrere dal 1 gennaio 2007 Romania e Bulgaria diventano stati membri dell Unione Europea; ciò comporta ovvie modificazioni alle abitudini dei clienti che operano nei confronti di detti paesi. Adempimenti contabili Prima di tutto occorre segnalare che le cessioni verso soggetti residenti in detti paesi non dovranno essere considerate esportazioni ma bensì cessioni comunitarie e pertanto il titolo di non imponibilità da indicare nelle fatture emesse sarà l art.40 del D.L. n.331/93. Allo stesso modo gli acquisti da operatori residenti in uno di detti paesi non dovranno essere qualificate quali importazioni ma bensì dovranno essere considerati acquisti comunitari, con obbligo di integrazione della fattura di acquisto come avviene per qualunque fattura ricevuta da un operatore residente nella comunità europea. Modelli Intrastat L ingresso di Romania e Bulgaria nella UE comporta la necessità di comprendere le operazioni realizzate nei confronti di soggetti residenti in uno di detti paesi nel novero di quelle che devono essere indicate all interno dei modelli Intrastat; dal 1 gennaio 2007 occorrerà pertanto tenere monitorati gli scambi con tali paesi per verificare il superamento dei limiti che regolano la periodicità di presentazione del modello. Si coglie l occasione per ricordare i nuovi limiti con decorrenza dal 2007, al superamento dei quali l obbligo di presentazione del modello passa da annuale a trimestrale/mensile. Una ulteriore novità di notevole impatto è poi quella che prevede che la cadenza nella presentazione degli elenchi può ora variare anche in corso d anno (da trimestrale a mensile, oppure da annuale a trimestrale), nel caso di superamento del limite di riferimento, con decorrenza dal periodo immediatamente successivo alla data di superamento del limite. In tale evenienza il contribuente è tenuto, contestualmente al primo elenco presentato con la nuova cadenza, alla presentazione di un elenco contenente i dati delle cessioni (ovvero degli acquisti) effettuati nei mesi precedenti. PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO INTRASTAT Vendite Acquisti Volume degli scambi dell anno precedente Periodicità presentazione Volume degli scambi dell anno precedente Periodicità presentazione Superiore a 250.000 MENSILE Superiore ad 180.000 MENSILE Tra 40.000 ed 250.000 TRIMESTRALE Fino ad 40.000 ANNUALE Fino ad 180.000 ANNUALE Dal 2003 è stata eliminata la periodicità di presentazione trimestrale per gli acquisti. 5

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ELENCHI CLIENTI E FORNITORI: FAC-SIMILE DI RICHIESTA DATI Come noto, con la manovra d estate (D.L. n.223/06) sono stati reintrodotti gli elenchi clienti e fornitori, obbligo a suo tempo abrogato dall intervento di semplificazione del decreto legge 10/06/1994 n.357. In particolare: quello dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture nell anno solare di riferimento (elenco clienti); quello dei soggetti titolari di partita Iva da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell applicazione dell imposta sul valore aggiunto (elenco fornitori). La prima scadenza prevista per l invio degli elenchi (relativi all anno 2006), si ricorda, è fissata per il prossimo 29 aprile 2007. L invio, da parte del contribuente, dovrà avvenire obbligatoriamente in via telematica; qualora lo Studio venisse incaricato, da clienti che elaborano in proprio la contabilità, dell invio è indispensabile che gli elenchi predisposti dal cliente pervengano allo studio, via e-mail o dischetto, sul tracciato ministeriale essendo lo Studio impossibilitato a caricare manualmente i dati degli elenchi. Si ribadisce l invito ai clienti a contattare le software houses di riferimento. Per ciascuno dei soggetti ricompresi tanto nell uno che nell altro elenco, saranno sicuramente da indicare il codice fiscale e l importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle note di variazione, con separata evidenza della quota imponibile, dell imposta, della quota esente, della quota non imponibile. La ha introdotto, per il solo anno 2006, la possibilità di considerare valide le comunicazioni effettuate anche se il contribuente, invece di indicare il codice fiscale dei soggetti titolari di partita Iva da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell imposta, abbia indicato il numero di partita Iva dei predetti soggetti. Oltre a questi dati fondamentali, un apposito provvedimento dell Agenzia delle Entrate avrà il compito di stabilire gli ulteriori elementi informativi necessari, nonché gli aspetti di natura tecnica. Per il solo periodo 2006, l elenco dei clienti conterrà esclusivamente i soggetti titolari di partita Iva, mentre per l indicazione degli altri soggetti, nei cui confronti viene emessa fattura, l adempimento è rinviato al prossimo anno. Elenco: Per il 2006 Norma a regime CLIENTI FORNITORI Dati dei soggetti titolari di partita Iva nei cui confronti sono state emesse fatture Dati di tutti i soggetti nei confronti dei quali è stata emessa fattura Dati riferiti ai soggetti titolari di partita Iva da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell imposta Al fine di predisporsi per tempo alla corretta esecuzione dell adempimento, si riporta un fac-simile di richiesta dati da inviare a clienti e fornitori, onde consentire la corretta gestione dei dati anagrafici (in particolare quello riferito al codice fiscale, non sempre presente nei documenti emessi ai fini dell Iva) da riportare negli elenchi in questione. 7

Fac-simile di richiesta dati ai fini della compilazione degli elenchi clienti/fornitori Spett.le Cliente / Fornitore: Oggetto: aggiornamento dati anagrafici. Al fine di reperire i dati necessari alla compilazione degli elenchi Clienti/Fornitori (art.37, commi 8 e 9, D.L. 223/2006), Vi chiediamo la verifica e l eventuale aggiornamento dei Vostri dati, chiedendovi espressamente di specificare oltre la partita Iva anche il codice fiscale, anche quando i predetti dati siano coincidenti. RAGIONE SOCIALE: SEDE LEGALE: CAP: CITTA : CODICE FISCALE: PARTITA IVA: TELEFONO: FAX: CELLULARE: E_MAIL: Questi dati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 relativamente alla tutela dei dati personali (Privacy). Vi preghiamo di ritornarci la presente debitamente compilata al seguente numero di fax:. Ringraziando, con l occasione porgiamo Cordiali saluti. 8

DAL 1 GENNAIO 2007 MODELLO F24 TELEMATICO OBBLIGATORIO PER TUTTI I SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA Dal 1 GENNAIO 2007 tutti i titolari di partita Iva dovranno obbligatoriamente effettuare i pagamenti di tributi (Iva, ritenute, Irpef, Ires, Irap, ecc.) e contributi (Inps, Inail, Enpals, ecc.) utilizzando lo strumento del modello F24 telematico. Il soggetto titolare di Partita Iva, al fine di pagare i modelli F24 con modalità telematica, può scegliere tra due possibilità: 1) compilare e pagare direttamente il modello F24 telematicamente secondo le seguenti alternative; o i servizi messi a disposizione dell Agenzia delle Entrate (Servizio Fisconline per il pagamento diretto e Servizio F24 Cumulativo per l intermediario abilitato) o i servizi messi a disposizione dal sistema bancario (servizi di remote banking quali il Servizio di Home Banking o il Servizio Cbi - Corporate Banking Interbancario). 2) rivolgersi al proprio consulente (verificando che si tratti di un intermediario abilitato), incaricandolo di effettuare i pagamenti con addebito diretto sul proprio conto corrente. Considerando le sempre maggiori richieste di adempimenti da svolgere in via telematica, lo Studio suggerisce vivamente ai clienti dotati di sufficiente struttura amministrativa di abilitarsi per l utilizzo della procedura Fisconline che può essere utilizzata, oltre che per gli F24, anche per ulteriori adempimenti già in vigore (registrazione di contratti di affitto, elenchi clienti-fornitori, rimborso dell IVA). 9