Regime dei minimi e cessione di bene strumentale; liquidazione di SRL e nuove attività dei soci; studi di settore per società cooperative che operano solo verso i soci; codice attività sprovvisto di studio di settore; studio di settore UM13U di Antonio Gigliotti Pubblicato il 30 agosto 2010 le interessantissime e praticissime risposte ai quesiti del dott. Antonio Gigliotti QUESITO N. 1: Regime dei minimi e cessione bene strumentale Un soggetto che adotta dal 2008 il regime dei minimi deve a breve cedere un bene strumentale acquistato anteriormente all accesso in tale regime. L importo va assoggettato ad IVA? Come va trattato ai fini della determinazione del reddito nel quadro CM? 1
RISPOSTA La cessione di un bene strumentale da parte di un soggetto che adotta il regime dei minimi non va assoggettato ad IVA così come le ordinarie operazioni effettuate dallo stesso. Per quanto riguarda le imposte dirette il comma 104 stabilisce che il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel regime dei minimi: è costituito dalla differenza tra l ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell esercizio dell attività d impresa o dell arte o della professione; concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all impresa o all esercizio dell arte o professione. 2
Sulla base del principio di cassa sia i componenti negativi che quelli positivi partecipano alla formazione del reddito nel periodo d imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria, anche se la competenza economica possa essere riferita ad altri periodi di imposta. Proprio in applicazione del principio di cassa: anche il costo sostenuto per l acquisto di beni strumentali concorre alla formazione del reddito nel periodo d imposta in cui è avvenuto il pagamento; la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale acquistato nel periodo di vigenza del regime sarà pari all intero corrispettivo di cessione; detta plusvalenza concorrerà integralmente alla formazione del reddito nel periodo d imposta in cui è percepito il corrispettivo. 3
In caso di cessione di beni strumentali acquistati in periodi precedenti rispetto a quello dal quale decorre il regime l eventuale plusvalenza o minusvalenza è determinata, ai sensi degli articolo 86 e 101 del Tuir, sulla base della differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, intendendo per costo non ammortizzato il valore risultante alla fine dell esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Nel caso di rateizzazione del corrispettivo la rata percepita concorre alla formazione del reddito del periodo di imposta, al netto della quota del costo non ammortizzato determinata in misura corrispondente al rapporto tra la somma percepita nel periodo di imposta ed il corrispettivo complessivo. Per il contribuente indicato nel quesito il bene è stato acquistato anteriormente all ingresso nel regime dei minimi pertanto concorrerà alla formazione del reddito la plusvalenza conseguita, determinata quale differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, intendendo per costo non ammortizzato il valore risultante alla fine dell esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Si ritiene tuttavia che detta modalità, per i lavoratori autonomi, interessi i beni strumentali acquistati a decorrere dal 5.7.2006, data dalla quale hanno rilevanza fiscale le plusvalenze generate dalla cessione dei beni strumentali. 4
QUESITO N. 2: Liquidazione di una srl e inizio dell attività Una società a responsabilità limitata costituita da 3 soci è stata messa in liquidazione ordinaria nel corso del 2009. Due dei tre soci hanno iniziato, sempre nel corso del 2009, un attività in forma di ditta individuale entro i sei mesi con attività omogenea alla Srl. Si chiede se per i soci si verifica una cessazione ed inizio entro sei mesi per cui non opera la causa di esclusione per l inizio dell attività. RISPOSTA La cessazione ed il successivo inizio dell attività non determinano cause di esclusione dall applicazione degli studi di settore qualora ricorrano contestualmente i seguenti tre requisiti: 5
1. l attività iniziata deve essere stata intrapresa dallo stesso soggetto che aveva cessato quella precedente; 2. l attività venga nuovamente iniziata entro sei mesi dalla cessazione della vecchia ; 3. l attività presenti il carattere di omogeneità rispetto all attività cessata, requisito questo che sussiste se le due attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività, benché diversi, siano comunque compresi nel medesimo studio di settore. Bisogna capire cosa si intende con la locuzione da parte dello stesso soggetto utilizzata dal legislatore nel contesto della lettera b) del comma 4 dell articolo 10 della legge n. 146 del 1998. A tale scopo, bisogna distinguere tra persona fisica/imprenditore individuale e altri soggetti (società di persone e/o di capitali, enti commerciali e non commerciali, etc.). Nessun problema specifico si pone con riferimento alla prima ipotesi. Infatti, per la persona fisica/imprenditore individuale sussiste una naturale ed insita coincidenza tra il soggetto che ha cessato e colui che ha iniziato l attività, nonostante l inizio attività avvenga con attribuzione di una nuova partita IVA. 6
Per i soggetti diversi dalla persona fisica/imprenditore individuale, la cessazione dell attività determina, invece, l estinzione della posizione fiscale del soggetto e, quindi, fa venir meno uno dei requisiti essenziali per l applicabilità della norma in oggetto. Si ritiene, quindi, che i soci della società in liquidazione che iniziano la stessa attività esercitata precedentemente siano esclusi dagli studi di settore. QUESITO N. 3: Studi di settore: Società cooperative che operano esclusivamente a favore dei soci Una società cooperativa che opera esclusivamente a favore delle imprese associate ha un codice attività per il quale sono stati approvati gli studi di settore. Si chiede, quindi, se la società cooperativa sia tenuta alla loro compilazione. RISPOSTA 7
L Agenzia delle Entrate nelle istruzioni alla compilazione degli studi di settore afferma che Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l esercizio dell attività d impresa da parte di: a. società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate; b. società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. Per la società cooperativa indicata nel quesito opera, quindi, una causa d inapplicabilità. Al riguardo, si fa presente che vanno tenute distinte le cause di esclusione da quelle di inapplicabilità, in quanto, nel caso di cause di inapplicabilità, i contribuenti per i quali queste ultime operano potranno essere comunque accertati sulla base dei parametri, mentre nel caso dei cosiddetti contribuenti esclusi viene prevista la totale sterilizzazione di qualsiasi strumento statistico (parametri e studi di settore), proprio in forza della particolare inidoneità, assunta la grave alterazione dei parametri rispetto a criteri di ordinarietà, di qualsiasi formula matematico-statistica a dare credibile rappresentazione forfetaria della forza produttiva dei contribuenti che vertono in tali condizioni. 8
La società cooperativa indicata nel quesito non sarà, quindi, tenuta alla compilazione degli studi di settore, ma, al contrario, sarà soggetta ai parametri. Si ricorda che, essendo la società esonerata dalla compilazione degli studi di settore, oltre che al modello Parametri, dovrà essere compilato anche il modello Ine. QUESITO N. 4: Codice attività per cui non è stato elaborato lo studio di settore e i parametri Una società svolge l attività di fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti il cui codice Ateco 2007 corrisponde a 22.23.01 (ex codice Atecofin 2004 36.63.2). Per tale attività non sono stati elaborati né studi di settore né parametri. Si chiede quale modello debba essere allegato a Unico 2010. RISPOSTA In linea generale nei confronti dei contribuenti che svolgono attività d impresa e che 9
esercitano arti e professioni per i quali non risultano approvati gli studi di settore trovano applicazione i parametri contabili. Il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, all allegato 2, ha però previsto che alcune attività siano escluse dai parametri. Si può, quindi, configurare una situazione dove per una determinata attività non risultano elaborati né gli studi di settore e neppure i parametri. Questo è il caso del codice attività 22.23.01 indicato nel quesito. In tale ipotesi si applica l art. 1, comma 19, Finanziaria 2007, il quale ha previsto specifici indicatori di normalità economica riservati alle imprese e lavoratori autonomi (mod. INE) per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore. Tali indicatori sono finalizzati a rilevare: la presenza di ricavi o compensi non dichiarati; 10
l esistenza di rapporti di lavoro irregolare. La società indicata nel quesito al modello Unico 2009 dovrà quindi allegare esclusivamente il mod. INE. QUESITO N. 5: Prospetto Imprese multiattività per lo studio di settore UM13U Un impresa esercita l attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici relativa allo studio di settore UM13U. Da tale attività consegue ricavi derivanti da aggi a seguito della vendita di giornali per 65.000 e ricavi ordinari derivanti dalla vendita di gadget per 35.000. Si chiede se deve essere compilato il prospetto multiattività posto nello studio di settore. 11
RISPOSTA I soggetti che esercitano come attività prevalente quella di Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, compresa nello studio di settore UM13U e, congiuntamente ad essa, esercitano in via complementare una o più attività soggette a studi di settore, non dovranno compilare il prospetto relativo alle imprese multiattività. Al contrario, nel caso in cui vengano esercitate, con una percentuale di ricavi superiore al 30%, attività soggette a parametri, nel rigo 1 del prospetto in esame dovrà essere indicato l ammontare complessivo dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell attività oggetto dello studio UM13U e delle sole eventuali attività complementari soggette a studi, mentre i ricavi derivanti dalle eventuali attività non prevalenti soggette a parametri devono essere esposti tra i ricavi delle Altre attività non soggette a studi (rigo 4 del prospetto). Per il soggetto indicato nel quesito, se l attività di vendita di gadget è soggetta a studi di settore non deve essere compilato il quadro Imprese multiattività ; al contrario, se la vendita di gadget è un attività soggetta a parametri nel rigo 1 del quadro Imprese multiattività dovrà essere indicato l importo di 65.000, mentre al rigo 4 dovrà essere indicato l importo di 35.000. 12
30 agosto 2010 Antonio Gigliotti 13