Ai componenti Consiglio Nazionale Direttivo Nazionale Responsabili regionali e territoriali e p.c.: concessionari demaniali marittimi CNA BALNEATORI Oggetto: Approfondimenti sulla procedura amministrativa per rilascio di nuova concessione demaniale marittima tramite atto formale. Cari Colleghi, il recente documento sindacale CNA Balneatori approvato a Roma lo scorso 26 novembre, nel corso dell'ufficio di Presidenza nazionale, ha previsto di effettuare un approfondimento rispetto al procedimento amministrativo per rilascio di nuove concessioni attraverso "atto formale". Abbiamo lavorato in tal senso analizzando la modulistica messa disposizione on line dagli uffici del Servizio marittimo di due importanti comuni costieri della penisola, uno sul versante tirrenico e l'altro su quello adriatico: Viareggio e Ravenna. Entrambe le modulistiche in questione si riferiscono alle procedure previste dall'art.36 del Codice della navigazione, procedure che uno dei due Comuni menziona come "richi esta di nuova concessione demaniale ". Il testo dell'articolo 36 precisa: Art. 36 - Concessione di beni demaniali 1 / 5
L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l' uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo. Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione. Le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo. Per una corretta valutazione della procedura in questione, riteniamo opportuno richiamare anche l'art. 37 del Codice della navigazione, che riportiamo nella versione aggiornata a quanto disposto dal d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 (convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che, con l'art. 02, comma 1, ha disposto la modifica dei commi 2 e 3) e dal d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che, con l'art. 1, comma 18, che ha disposto la modifica del comma 2, secondo periodo): Art. 37 - Concorso di più domande di concessione Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico. Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata. Precisiamo, per completezza di esposizione, che la "licitazione privata" è anch'essa un procedimento di gara che si differenzia dall'asta pubblica - alla quale è ammesso chiunque rispetti i requisiti fissati dal bando - per il fatto che ad essa sono invitati a partecipare esclusivamente i soggetti che la pubblica amministrazione ritenga idonei a concludere il contratto, il cui schema negoziale è definito dall'amministrazione stessa. Il primo aspetto,che a nostro avviso, deve essere evidenziato riguarda il fatto che in caso ci si trovi di fronte ad un concorso di una pluralità di domande di concessione, "vacilli" ulteriormente il diritto di preferenza che veniva accordato al vecchio/uscente concessionario prima del d.l. 194/2009. 2 / 5
Aspetto questo che assume maggiore rilevanza e complessità in fase di rilascio di nuova concessione in caso di procedura amministrativa tramite atto formale. La documentazione richiesta per il rilascio di una concessione demaniale marittima tramite atto formale pluriennale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4 bis, della legge 494/1993, dell'art. 9 del Regolamento del Codice della navigazione e dell'art.36 dello stesso Codice - così come indicato nel sito del Comune di Viareggio - prevede infatti l'utilizzo della modulistica ministeriale D1, nella quale il procedimento è definito come richiesta di nuova concessione demaniale, a cui va acclusa la seguente documentazione: Progetto di nuove opere composto da: relazione tecnica; a)dichiarazione di asseveramento delle opere (facile difficile rimozione); b)dichiarazione di conformità urbanistico edilizia delle opere; c)planimetrie (piante e sezioni) stato attuale, modificato e sovrapposto con indicazione delle destinazioni d'uso dei locali; d)computo metrico estimativo delle opere; e)piano economico finanziario, redatto da professionista abilitato, sotto forma di perizia giurata ed asseverata, indicante l'ammontare delle opere da realizzare ed attestante la congruità del periodo della durata della concessione richiesta, rispetto al periodo necessario all'ammortamento degli investimenti effettuati, come da computo metrico estimativo. Un primo "campanello di allarme" ci avverte che non siamo più di fronte alla richiesta di rinnovo o di una sorta di automatismo nell'estensione della durata di una concessione esistente, bensì all'istanza di rilascio ( ex novo ) di una nuova concessione oggetto di nuove opere. Giova anche ricordare che le leggi regionali che prevedevano l'estensione della durata delle concessioni sulla base degli investimenti e senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica sono state tutte impugnate per verificarne il contenuto normativo contrastante con i principi comunitari a noi noti. Questo aspetto viene confermato dalla modulistica predisposta con l'elaborato prescrittivo del Comune di Ravenna che, a pagina 29, contempla l'ipotesi di domande concorrenti e di domande ammesse alla procedura mentre, a pagina 31, menziona il ricorso alla licitazione privata, con offerta di maggior canone in caso di domande concorrenti di pari requisiti. Di seguito evidenziamo i link con le procedure indicate dai due Comuni: a.- per il Comune di Ravenna (consultare da pag. 29 a pag. 31): 3 / 5
CLICCA QUI b.- per il Comune di Viareggio (consultare al punto 11) CLICCA QUI colonna sinistra - Demanio Marittimo - quindi: colonna centrale, scendere fino ai titoli: * PER LA MODULISTICA MINISTERIALE VEDI LINK IN FONDO ALLA PAGINA Modulistica - punto 11 - RICHIESTA DI RILASCIO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA Alla luce di questa prima ricognizione tecnico sindacale possiamo affermare due concetti che ispirano la linea sindacale di CNA Balneatori: 1.- è necessario assicurare alle imprese associate la massima chiarezza possibile, in modo da fornire tutti gli elementi giuridici, tecnici e pratici necessari per approfondire la questione e per valutarla consapevolmente e responsabilmente; 2.- è indispensabile avvisare che non è affatto escluso che la procedura tramite atto formale potrebbe di condurre direttamente le imprese in attività verso la conclusione contro la quale ci siamo battuti dall'inizio della questione balneare italiana e cioè verso aste ed evidenze pubbliche trovandosi di fronte al rilascio di una concessione ex novo e non ricorrendo più la preferenza nei confronti del concessionario uscente che esisteva prima della soppressione del comma 2, secondo periodo, dell'art. 37 del Codice della Navigazione. Avviando un procedimento per atto formale, paradossalmente aste ed evidenze pubbliche potrebbero essere attivate direttamente dai concessionari, nel momento stesso in cui le istanze presentate presso il Comune territorialmente competente - atti soggetti a pubblicità istituzionale -assumono inevitabilmente e legittimamente profilo di necessaria e dovuta pubblicità. 4 / 5
Grazie per l'attenzione. Segreteria Organizzativa CNA BALNEATORI 5 / 5