Contratto senza firma della banca Autore : Redazione Data: 04/10/2019 Al pari dei contratti finanziari anche quelli bancari non esigono sottoscrizione della banca, assenza superata da comportamenti concludenti. Hai firmato un mutuo, un apertura di credito, una fideiussione o hai attivato un conto corrente. La copia del contratto in tuo possesso però non contiene la firma della banca.
Non c è neanche un timbro o uno scarabocchio con la sigla del direttore scannerizzata al computer. Ti chiedi se questa sia una valida ragione per ritenere nullo l accordo e, magari, esimerti dal pagare il debito residuo con l istituto di credito. Quali sono le conseguenze di un contratto senza firma della banca? La risposta è stata data da una recente ordinanza della Cassazione [1]. Non è la prima volta che la Corte affronta il problema della nullità dei contratti bancari per assenza dei requisiti formali, come la forma documentale e la sottoscrizione delle parti. In questa pronuncia, i giudici supremi si allineano agli ultimi precedenti forniti in tema di contratto senza firma della banca. Ecco qual è la soluzione del caso concreto. Contratti bancari: obbligo di forma scritta Tutti i contratti stipulati tra cliente e banca devono avvenire necessariamente per iscritto. Non è quindi possibile aprire un conto corrente con una semplice richiesta verbale o impegnarsi con un mutuo o una fideiussione senza avere nulla di scritto. L unica apertura è stata riconosciuta ai singoli ordini di acquisto o vendita titoli (che possono avvenire oralmente), nell ambito di un rapporto più ampio regolato da un contratto quadro di investimento (quest ultimo invece obbligatoriamente scritto). L'obbligo di forma scritta per i contratti bancari è previsto innanzitutto dai principi generali del diritto e dal Testo Unico bancario [2]. Il CICR può prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, possono essere stipulati in forma diversa da quella scritta. In tal caso il Comitato Interministeriale può emanare disposizioni che integrino la legge e, nei limiti da questa consentiti, possano derogarvi [3]. La firma sui contratti di investimento Come anticipato, secondo la Cassazione, il requisito della forma scritta previsto dalla legge per tutti i contratti bancari, nell ambito dei contratti di investimento riguarda solo il contratto-quadro e non anche ai singoli ordini di investimento e/o disinvestimento. Inoltre il requisito della forma scritta del contratto-quadro è rispettato con la consegna della copia del contratto al cliente: è sufficiente la sola sottoscrizione dell investitore e non anche quella del delegato della banca. Ad affermarlo sono le Sezioni Unite [4] che risolvono in tal modo il contrasto giurisprudenziale sorto sul tema
della forma prevista dalla legge, sottolineando come il requisito della forma sia previsto a tutela dell investitore e non possa essere utilizzato da quest ultimo in una logica opportunistica. Con la pronuncia in commento la Corte ribadisce questo concetto. Risultato: il cliente della banca non può eccepire la nullità del contratto di conto corrente per la mancanza della firma dell'intermediario finanziario che opera presso l'istituto di credito. La Corte ha chiarito che in tema di intermediazione finanziaria il requisito della forma scritta del contratto quadro, posto a pena di nullità, va inteso con riferimento alle finalità di protezione dell'investitore; cosicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario. Il consenso di quest ultimo, difatti, può desumersi anche da comportamenti concludenti dallo stesso tenuti. Così come i contratti di intermediazione finanziaria, anche i contratti bancari non esigono ai fini della valida stipulazione la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso può desumersi da comportamenti concludenti alla stessa riconducibili. La firma sui contratti di conto corrente Con una ordinanza pubblicata quest anno [5] la Cassazione si è anche pronunciata in ordine alla validità del contratto di conto corrente recante solo la firma del correntista (cosiddetto contratto monofirma). Anche qui si è optato per la validità del contratto, proprio come avviene per i servizi di investimento. I Supremi Giudici, dopo aver osservato che «è possibile cogliere, anche nei contratti bancari come nei contratti di intermediazione finanziaria, una scelta legislativa rivolta a favorire, attraverso la previsione del requisito formale, la più estesa ed approfondita conoscenza, da parte del cliente, del contenuto del regolamento contrattuale predisposto dalla controparte ed a cui lo stesso si accinge ad aderire», hanno statuito che «una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e che vi sia stata la consegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle Sezioni Unite, da comportamenti concludenti, quali appunto la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto, ed il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto».
Significato dell obbligo della forma scritta nei contratti con la banca In buona sostanza, l obbligo della forma scritta nei contratti bancari risponde a un esigenza diversa rispetto alla prova dell esistenza dell obbligazione (la quale può ben essere dimostrata altrimenti, ad esempio con l esecuzione del contratto). Essa mira invece a consentire al consumatore di essere edotto circa il contenuto del contratto. Ecco perché non è necessaria la firma della banca. Tale firma infatti serve più che altro per ricondurre un determinato regolamento alla volontà del soggetto che lo ha sottoscritto. Ma la banca, dando attuazione pratica all accordo (ad esempio con il deposito dei soldi sul conto, con l invio dell estratto conto, con la consegna del bancomat, con l avvio del piano di investimento) ha già tacitamente dimostrato di volere il contratto. La firma quindi non è necessaria per corroborare tale circostanza. Ed allora la consegna del contratto scritto al cliente ha solo la funzione di consentire a quest ultimo, in qualsiasi momento, di leggere le condizioni dell accordo, conoscere i propri diritti e doveri, le clausole vessatorie, la possibilità di recesso, ecc. E tale funzione è realizzata anche dalla consegna di un contratto non firmato. Tanto è vero che l'art. 117, comma 1, del Tub oltre a sancire l'obbligo di redigere in forma scritta i contratti bancari aggiunge che una copia deve essere consegnata al cliente. Ed è diritto del cliente che abbia smarrito la propria copia, chiedere alla banca, in qualsiasi momento dell esecuzione del contratto, un altra copia. Note: [1] Cass. ord. n. 24669/2019. [2] Artt. 1325 ss. cod. civ. e art 117 TUB. [3] Cfr. Corte di Cassazione, civ., Sez. I, sentenza del 22 novembre n. 27836: In materia di disciplina della forma dei contratti bancari, la L. n. 154 del 1992, articolo 3, comma 3, e, successivamente, l articolo 117, comma 2, T.U.L.B., abilita la Banca d Italia, su conforme Delib. del CICR, a stabilire che particolari contratti possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicchè quanto da queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto deve essere inteso nel senso che l intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta in una equilibrata visione degli interessi in campo una radicale soppressione della forma scritta, ma
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi la necessaria indicazione, nel contratto madre, delle condizioni economiche a cui sarà assoggettato il contratto figlio (in applicazione di tale principio, va respinto il ricorso della Banca che, sulla base della sola menzione di condizioni quadro, generali ed astratte, contenute nel contratto di conto corrente, senza la previsione di regole relative alla parte economica, ha chiesto di considerare valido il contratto di apertura di credito, concluso per facta concludentia). [4] Cass. S.U. sent. n. 898/2018. [5] Cass. ord. n. 22640/2019. Autore immagine: 123rf com