Si intensificano i controlli sugli enti non commerciali

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Si intensificano i controlli sugli enti non commerciali di Roberta De Marchi Pubblicato il 20 giugno 2011 nelle attività di contrasto all evasione fiscale, l Agenzia si dedicherà a verificare che gli enti svolgano effettivamente attività non commerciale e controllerà anche le agevolazioni concesse a cooperative e settore agricolo La circolare n. 21/E del 18 maggio 2011 ha delineato l attività di prevenzione e contrasto dell evasione per il corrente anno. Particolare attenzione viene dedicata all intercettazione delle norme agevolative, in termini sia di recupero dell evasione pregressa, sia dissuasivi, per la fuoriuscita dei soggetti privi degli specifici requisiti previsti dai settori agevolati. Focalizziamo la nostra attenzione su questi aspetti. ENTI NON COMMERCIALI, ONLUS E ALTRI SOGGETTI CHE FRUISCONO DI REGIMI AGEVOLATIVI (SOCIETÁ COOPERATIVE E SETTORE AGRICOLO) Enti associativi In ordine al contrasto all utilizzo abusivo delle agevolazioni riservate agli enti associativi, anche quest anno il budget di produzione contempla una quota di verifiche e di accertamenti destinati ai soggetti in argomento. 1

L A.F. rileva che l attività svolta nel corso del 2010 ha permesso di conseguire a livello nazionale risultati complessivamente positivi. Tuttavia, nell anno in corso, è atteso il conseguimento di obiettivi superiori, prevalentemente sotto il profilo qualitativo. Verrà, pertanto, adottata ogni iniziativa diretta ad assicurare che l analisi del rischio di abuso dei regimi agevolativi in materia sia eseguita con la massima cura, atteso che solo l attenta valutazione degli indici di rischio determina una selezione mirata e la massima efficacia dell azione di controllo. In proposito va tenuta presente la diffusa esistenza di abusi di particolare rilevanza economica, alla quale va data priorità assoluta nella attività operativa, evitando di perseguire situazioni di minima rilevanza, senza avere prima destinato il numero dei controlli programmati alle dette, più rilevanti situazioni di abuso, la cui individuazione va effettuata seguendo le indicazioni fornite dalle apposite metodologie emanate dalla Direzione Centrale Accertamento. La platea degli enti associativi presenti nella Provincia, appositamente censiti, sarà dunque analizzata approfonditamente a cura della funzione di governo ed analisi delle Direzioni provinciali, in stretta sinergia con l Ufficio controlli (Area persone fisiche ed enti non commerciali, ove istituita) e gli Uffici Territoriali, sempre sotto il necessario coordinamento del Direttore Provinciale, il quale è responsabile della qualità delle selezioni effettuate. Onlus Nell ambito dell analisi di rischio relativa ai soggetti in argomento andrà riservata una cura particolare nei confronti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti presso le Regioni o le Province, ai sensi della legge n. 266 del 1991, onde intercettare specifici profili di rischio circa lo svolgimento di attività produttive e commerciali non marginali, come indicato nel decreto del 25 maggio 1995. Nelle ipotesi in cui venga riscontrato lo svolgimento delle dette attività, si procede al recupero delle agevolazioni fiscali indebitamente fruite ed al disconoscimento della qualifica di Onlus di diritto, come definita dall art. 30, c. 5, del decreto legge n. 185 del 2008, previa comunicazione 2

alla struttura regionale o provinciale competente per i controlli previsti dalla citata legge n. 266 del 1991. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti tali organizzazioni presso le strutture pubbliche regionali o provinciali deputate alla tenuta dei suddetti registri, si ricorda che è sempre possibile procedere alle relative richieste ai sensi dell art. 32, c. 1, n. 5, del D.P.R. n. 600 del 1973. Per quanto attiene alle organizzazioni iscritte presso l Anagrafe delle Onlus, viene evidenziata l importanza, soprattutto a fini di prevenzione, del controllo diretto al riscontro dei requisiti formali propedeutici all iscrizione nonché degli ulteriori adempimenti di competenza delle Direzioni Regionali previsti dal decreto 18 luglio 2003, n. 266, e ribadito che, per i soggetti iscritti in detta Anagrafe, le Direzioni Regionali costituiscono un osservatorio privilegiato al fine di individuare tempestivamente posizioni particolarmente a rischio e permettere i successivi controlli sostanziali da parte delle competenti strutture locali. Qualora in sede di controllo risultino elementi rilevanti con riferimento alla possibile inosservanza delle condizioni e dei requisiti previsti per le Onlus, gli uffici informano tempestivamente la Direzione regionale competente, che valuta gli elementi riscontrati al fine dell eventuale emanazione del provvedimento di cancellazione dall Anagrafe nei confronti dell organizzazione. Si ricorda che con circolare n. 12/E del 9 aprile 2009 l Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni in ordine alle modifiche legislative intervenute in ordine alle ONLUS per effetto dell art. 30 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (intento della norma è quello di acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale società sportive dilettantistiche -, con l obiettivo primario di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale e, conseguentemente, di isolare e contrastare l uso distorto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare tra l altro la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali). Come è noto, il comma 3 dell articolo 148 del TUIR ed il quarto comma, secondo periodo, dell articolo 4 del DPR n. 633 prevedono un particolare regime agevolativo, consistente nella decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti di iscritti, associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici, applicabile 3

ad associazioni che, oltre a dover essere preventivamente qualificate come enti non commerciali, appartengano a una delle seguenti tipologie: associazioni politiche; associazioni sindacali; associazioni di categoria; associazioni religiose; associazioni assistenziali; associazioni culturali; associazioni sportive dilettantistiche; associazioni di promozione sociale; associazioni di formazione extra-scolastica della persona. La C.M. n. 12/2009 precisa che l attività esterna degli enti associativi, cioè quella resa nei confronti di terzi, non rientra di regola nella sfera di applicazione delle norme agevolative sopra riportate. Il regime agevolativo previsto per i corrispettivi specifici pagati dagli associati, iscritti o partecipanti ai sensi del comma 3 dell articolo 148 del TUIR e del quarto comma, secondo periodo, dell articolo 4 del DPR n. 633/72 nonché gli ulteriori benefici recati dai commi 5, 6 e 7 dello stesso articolo 148 e dal sesto comma del menzionato articolo 4 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino, oltre che alle anzidette condizioni recate dai commi sopra citati, anche alle seguenti clausole, da inserire nei relativi statuti redatti nella forma dell atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: 4

divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; obbligo di devolvere il patrimonio dell ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all art. 3, c. 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d età il diritto di voto per l approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell associazione; obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all art. 2532, c. 2, codice civile, sovranità dell assemblea dei soci, associati o partecipanti ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell art. 2532, u.c., codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Per espressa previsione normativa (comma 9 dell articolo 148 del TUIR e ottavo comma dell articolo 4 del DPR n. 633 del 1972) le clausole indicate alle lettere c ed e non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi 5

od intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria. Società cooperative Nell ambito del contrasto all utilizzo abusivo dei regimi agevolativi, l attività svolta nei confronti delle società cooperative verrà eseguita con maggiore incisività rispetto al passato. In proposito, l Agenzia ha stipulato una specifica convenzione col Ministero dello Sviluppo Economico in base alla quale è previsto un migliore scambio di informazioni al fine di verificare in modo tempestivo il rispetto dei requisiti di mutualità previsti dagli artt. 2511 e ss. codice civile e di accertare, conseguentemente, la spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalle norme tributarie per detti soggetti. L attività di analisi va eseguita considerando, in relazione alle realtà produttive locali, le società cooperative operanti nei settori di attività che presentano maggior pericolo di evasione e/o di elusione: le cooperative edilizie di abitazione; le cooperative di produzione e lavoro che operano nei settori dei servizi sanitari e sociali, delle pulizie, delle telecomunicazioni, e così via. Al fine della selezione delle posizioni, tra gli indicatori di rischio va tenuto conto della presenza continuativa per diverse annualità di crediti IVA, di perdite che denotano situazioni apparentemente antieconomiche, di evidenti incoerenze degli indicatori gestionali, quale, ad esempio, il costo del lavoro rispetto ai ricavi di vendita. Le posizioni selezionate devono essere caratterizzate da un alta affidabilità in termini di esiti e di proficuità dei controlli, determinando un significativo recupero delle agevolazioni fiscali illegittimamente fruite. 6

Settore agricolo Nel corso di quest anno è opportuno eseguire controlli mirati nei confronti dei soggetti che utilizzano in maniera abusiva le agevolazioni fiscali riservate a due specifici settori: agricoltura; pesca. Ai fini dell analisi del rischio di evasione, tenuto conto dei requisiti che qualificano i soggetti che operano nel settore in argomento, saranno esaminate prioritariamente le posizioni di quei soggetti che svolgono attività agricole connesse, cioè dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti in prevalenza dalla coltivazione del fondo o dall allevamento di animali. Riguardo all attività di allevamento sarà accertata l esistenza della correlazione tra capi allevati e potenzialità del terreno a foraggiarli, requisito necessario per qualificare tale attività come agricola e quindi produttiva di reddito agrario. Il presidio del settore in argomento deve riguardare anche i controlli in merito al possesso dei presupposti relativi al regime speciale di detrazione dell IVA di cui all art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972. Nell ambito di tali soggetti gli uffici devono individuare i produttori agricoli che usufruiscono del regime di esonero dall IVA e verificare il possesso dei limiti dimensionali in termini di volume d affari previsti dallo stesso articolo 34. Agriturismo falsi 7

All interno del comparto agricolo l attività di controllo sarà indirizzata anche nei confronti dei soggetti per i quali le informazioni a disposizione degli Uffici evidenzino la possibile esistenza di vere e proprie imprese commerciali di ristorazione ed alberghiere dissimulate sotto forma di agriturismo. 20 giugno 2011 Roberta De Marchi 8