M I N U T A IL DIRETTORE

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M I N U T A Prot. 140839 / R.U. IL DIRETTORE Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 e successive modificazioni (di seguito TUA); Visto il regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell alcole etilico e delle bevande alcoliche sottoposte al regime delle accise, nonché per l effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene, adottato con decreto del Ministro dell economia e delle finanze 27 marzo 2001, n.153; Visto l art.2 del decreto legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44; Visto in particolare l art. 2, comma 11, del predetto decreto legge n.16 del 2012, che ha inserito nell art.35 del citato decreto legislativo n.504 del 1995 il comma 3-bis recante disposizioni specifiche per le fabbriche di birra con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri; Visto, altresì, il comma 12 del predetto art. 2, del decreto legge n.16, che modificando il comma 4 dell art. 3 del Decreto Ministeriale 27.03.2001 n. 153, ha attribuito al Direttore dell Agenzia delle Dogane la facoltà di DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTI E CONTROLLI Ufficio metodologia dei controlli e degli accertamenti in materia di accise 00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 Tel. +39 06 50246008 Fax +39 06 50243097 e-mail: dogane.accertamenti.accise@agenziadogane.it

disciplinare, con determinazione, l assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione per le fabbriche di birra con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri, eliminando al contempo per tali opifici l obbligo di destinare la produzione al locale attiguo di mescita e di minuta vendita; Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n.22, concernente l attuazione della direttiva 2004/22/CE (MID) relativa agli strumenti di misura; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n.32, concernente i criteri per l esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall acqua, adottato ai sensi del predetto decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n.22; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 aprile 2012, n.75, concernente i criteri per l esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del gas ed i dispositivi di conversione del volume, adottato ai sensi del predetto decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n.22; Vista la circolare 17/D del 23 maggio 2011, concernente la trasmissione della nota congiunta tra l allora Agenzia delle dogane e la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, concernente l esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva e complessi di misura elettrici utilizzati per l accertamento dei flussi energetici ai fini fiscali; Vista la determinazione direttoriale prot.146180 del 13 dicembre 2012 che differisce l obbligo di trasmissione telematica dei dati delle contabilità dei microbirrifici a partire dal 1 gennaio 2014; 2

Sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore. ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE Art. 1 Definizione e denuncia di attivazione di un microbirrificio 1. La presente determinazione si applica alle fabbriche di birra con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri, d ora in avanti dette microbirrifici. 2. I microbirrifici sono eserciti in regime di deposito fiscale, nel rispetto delle indicazioni della presente determinazione. 3. Il soggetto che intende attivare un microbirrificio presenta apposita istanza all Ufficio delle Dogane territorialmente competente, completa delle indicazioni di cui all art.1, commi 1 e 2 del D.M.153/01, specificando l opzione impiantistica prescelta tra le due di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell art. 3. 4. All istanza sono, altresì, allegati: a) i certificati relativi al controllo metrologico dei misuratori impiegati ai fini fiscali, redatti in conformità alle disposizioni normative applicabili in base alla particolare tipologia di misuratore installato; b) l elenco dei tini di fermentazione, debitamente identificati nella planimetria di stabilimento, con indicazione della relativa capacità; c) l elenco dei tipi di birra che il depositario intende produrre, con indicazione della relativa ricetta, debitamente quantificata con indicazione delle quantità di materie prime, ivi inclusa l acqua, necessarie per una cotta nonché del grado plato atteso, espresso in frazioni di 5 decimi di grado. 3

5. Ogni successiva variazione dei dati come sopra denunciati è preventivamente comunicata all Ufficio delle Dogane per i successivi adempimenti di competenza. Art. 2 Assetto del deposito fiscale e del deposito di birra ad imposta assolta 1. Ai microbirrifici si applica il disposto dell art.3, comma 1 del D.M.153/01. 2. Il deposito fiscale è costituito dai reparti in cui sono ubicati gli apparati per la produzione del mosto ed i misuratori utilizzati per la determinazione quantitativa della birra prodotta; la cantina di fermentazione non è parte del deposito fiscale. 3. L impianto di condizionamento ed il magazzino della birra condizionata, qualora presenti, sono ubicati in locali attigui al deposito fiscale, da questo debitamente separati. 4. La birra condizionata è detenuta ad imposta assolta; il relativo magazzino, ai sensi dell art.29, comma 3, lettera e) del TUA, non è sottoposto a denuncia d esercizio. 5. L impianto di condizionamento, qualora presente, è destinato esclusivamente al confezionamento della birra prodotta nel microbirrificio; nel rispetto di tale condizione, l assetto dell impianto di condizionamento è definito dal titolare del microbirrificio. 6. La birra detenuta, prodotta esclusivamente nel microbirrificio, può essere destinata: a) alla mescita ed alla minuta vendita in un locale attiguo; b) alla commercializzazione previo condizionamento. 4

Art. 3 Misuratori installati nel microbirrificio 1. Nel deposito fiscale, la fonte energetica primaria alimenta, con circuito dedicato, le operazioni di riscaldamento necessarie per l effettuazione delle cotte; detto circuito dedicato è asservito ad idoneo misuratore. 2. In alternativa al misuratore di cui al comma 1, nel deposito fiscale è installato un misuratore del mosto prodotto, collegato alla caldaia tramite tubazioni fisse ed inamovibili e posto a valle di uno scambiatore di calore, appositamente dimensionato per permettere il raffreddamento del mosto stesso dalle condizioni nominali di caldaia fino alla temperatura nominale di 20 C. 3. Gli elementi impiantistici all interno del deposito fiscale necessari per garantire la correttezza della misura fiscalmente rilevante, ivi inclusi i misuratori di cui ai commi 1 e 2, sono accessibili e verificabili in tutte le loro parti e sono predisposti per il suggellamento fiscale, nel rispetto delle previsioni dalla presente determinazione. Art. 4 Rilascio della licenza di esercizio 1. L Ufficio delle Dogane, effettuati con esito positivo la verifica tecnica di primo impianto nonché i riscontri di cui all art.28, comma 5 del TUA, verificata la regolare costituzione della cauzione nonché il pagamento del diritto di licenza di cui all art.63, comma 2, lettera a) del TUA, autorizza l istituzione del deposito fiscale mediante rilascio, al depositario autorizzato, della licenza d esercizio e del relativo codice d accisa. 2. La licenza di esercizio, congiuntamente alla copia degli atti tecnici del deposito debitamente vidimata, è consegnata dall Ufficio territorialmente competente al depositario autorizzato. 5

Art. 5 Determinazione della produzione 1. Il depositario autorizzato, almeno un giorno prima dell inizio della produzione del mosto presenta all Ufficio delle Dogane, esclusivamente tramite PEC, apposita comunicazione di lavoro, di validità non superiore ai trenta giorni, indicante tutto quanto necessario all individuazione di ciascuna cotta, sia temporalmente che fisicamente, all interno del deposito fiscale. 2. Qualsiasi variazione alla comunicazione di lavoro è segnalata, sempre tramite PEC, all Ufficio delle Dogane, anteriormente all effettuazione delle lavorazioni. 3. In caso di utilizzo del misuratore di cui all articolo 3, comma 1, al fine di stabilire il coefficiente di resa per ciascun tipo di birra dichiarato dal depositario autorizzato, l Ufficio delle Dogane determina sperimentalmente, nel corso della verifica di primo impianto e con l ausilio della strumentazione di misura installata nel deposito, la quantità di birra ottenuta in rapporto al prodotto energetico ovvero all energia elettrica impiegati per la produzione. 4. Nel caso del comma 3, la determinazione quantitativa della birra prodotta è effettuata, per ogni cotta, moltiplicando la grandezza misurata dal contatore di cui all articolo 3, comma 1, con i coefficienti di resa determinati come al precedente comma 3. 5. In caso di utilizzo del misuratore di cui all articolo 3, comma 2, la quantità di acqua di lavaggio utilizzata per la sanificazione della caldaia è contabilizzata separatamente dal mosto prodotto. In sede di verifica di primo impianto, l Ufficio delle Dogane determina le più congrue modalità tecniche per discriminare fisicamente e contabilmente le due grandezze. 6

6. Nel caso del comma 5, la determinazione quantitativa della birra prodotta è effettuata, per ogni cotta, in base alla quantità di mosto misurata, assumendo un coefficiente di resa unitario. 7. Ai fini della determinazione qualitativa di ciascuna cotta, il grado plato da utilizzare è quello dichiarato dal depositario, con la denuncia di cui all articolo 1, comma 4, lettera c), relativamente al tipo di birra che sarà ottenuta con la cotta stessa. 8. Dopo l effettuazione della cotta, qualora il volume di mosto ottenuto superi di oltre il 10% il valore preventivamente comunicato, il depositario autorizzato fornisce apposita comunicazione integrativa, con le modalità di cui al comma 1, all Ufficio delle Dogane. 9. L Ufficio delle Dogane ha facoltà di assistere alle operazioni di fabbricazione e di prelevare, per ciascuna cotta, per i riscontri qualitativi di competenza, campioni del prodotto finito da esso ottenuto. 10. In caso di riscontri analitici da parte dell Ufficio delle Dogane su un tipo di birra, la determinazione del grado plato è effettuata dal laboratorio chimico competente secondo le disposizioni del D.M. 21 settembre 1970. 11. Il campione si intende conforme a quanto dichiarato dal depositario autorizzato qualora il grado plato, determinato sul prodotto finito, non sia superiore di oltre 5 decimi rispetto al valore denunciato. 12. Resta ferma la facoltà del depositario di procedere in autonomia, qualora lo ritenga opportuno, al riscontro, secondo le disposizioni di cui al comma 10, del grado plato della birra ottenuta. Qualora dopo l ottenimento della birra, il grado plato effettivo superi di oltre 5 decimi il valore preventivamente comunicato, il depositario autorizzato fornisce apposita comunicazione, con le modalità di cui al comma 1, all Ufficio delle Dogane. 7

Art. 6 Accertamento, liquidazione e pagamento dell imposta 1. Il depositario autorizzato effettua, per ogni giornata di produzione, l accertamento e la liquidazione dell imposta dovuta sul quantitativo di birra prodotta, determinato sulla base dei coefficienti di resa di cui all art. 5 comma 4 ovvero ai sensi dell art.5, comma 6, con l applicazione della vigente aliquota d imposta. 2. Sulla base delle liquidazioni effettuate per ogni giornata di produzione, l imposta è pagata dal depositario alle scadenze previste dall articolo 5, comma 4 del TUA. Art. 7 Adempimenti contabili 1. Per ciascuna giornata di produzione, nel caso di configurazione impiantistica di cui al comma 1 dell art. 3, la quantità di prodotto energetico consumato, quale risulta dalle letture del relativo misuratore installato sull impianto, nonché la quantità di birra risultante dall applicazione dei parametri di impiego riconosciuti dall Ufficio ed il relativo grado plato denunciato, sono riportati, per ciascuna cotta, nelle contabilità del deposito fiscale. 2. Per ciascuna giornata di produzione, nel caso di configurazione impiantistica di cui al comma 2 dell art. 3, la quantità di mosto prodotto, quale risulta dalle letture del relativo misuratore installato sull impianto, la quantità di acqua di lavaggio, nonché la quantità di birra risultante dall applicazione del comma 7 dell art. 5 ed il relativo grado plato denunciato, sono riportati, per ciascuna cotta, nelle contabilità del deposito fiscale. 3. Copia della comunicazione di lavoro, delle eventuali integrazioni nonché dell avvenuta ricezione da parte dell Ufficio è posta dal depositario 8

autorizzato a corredo della propria contabilità fiscale. A tal fine, i messaggi di cui ai commi 1, 2, 8 e 12 dell art. 5 sono conservati in forma elettronica su apposito elaboratore ubicato nel deposito fiscale. 4. L imposta accertata e liquidata è riportata, giornalmente, nelle contabilità del deposito fiscale. 5. Copia dei titoli di pagamento è posta dal depositario autorizzato a corredo della propria contabilità fiscale. Art. 8 Disposizioni finali 1. Per i microbirrifici già titolari di licenza di esercizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente direttoriale, sono fatti salvi, per un periodo di 2 anni, gli assetti tecnico fiscali nonché le modalità di accertamento e di liquidazione dell imposta delineati dagli Uffici delle Dogane territorialmente competenti sulla base delle previgenti disposizioni in materia. In tali casi, resta comunque ferma la facoltà del depositario di richiedere, sin da subito, l applicazione delle disposizioni della presente determinazione. 2. Su istanza del depositario, prodotta all Ufficio delle Dogane territorialmente competente, l assetto dei microbirrifici è definito in base alle disposizioni dell art.35, commi 1 e 2 del TUA, dell art. 3, comma 4 del D.M. 153/2001 relative alle fabbriche di birra con produzione annua pari o superiore a 10.000 ettolitri anno e, laddove applicabile, a quanto previsto dalla Direttoriale n. 176043/R.U. del 23/12/2009. 3. Il termine per la decorrenza dell obbligo di trasmissione telematica dei dati delle contabilità dei microbirrifici è procrastinato al 1 gennaio 2015. 9

Art. 9 Entrata in vigore 1. La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, www.agenziadoganemonopoli.gov.it, ai sensi dell art.1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.244. 2. La presente determinazione ha effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione. Roma, 4 dicembre 2013 IL DIRETTORE Dr.Giuseppe PELEGGI (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art.3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 10