Accordo amministrativo

Documenti analoghi
Accordo amministrativo

Sezione 1: Disposizioni generali. Sezione 2: Prestazioni. del 6 ottobre 2004

Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Ordinanza che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per gli anni 2006 e 2007

Ordinanza che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per il 2000 e il 2001

1 / 20 Analisi statistiche Rapporto annuale 2017, analisi relativa a tutta la Svizzera Informazioni e moduli di richiesta:

Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)

Prontuario statistico

Prontuario statistico

Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)

Prontuario statistico

Prontuario statistico

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa

Ordinanza che limita l effettivo degli stranieri

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

1 / 18. Analisi statistiche. Rapporto annuale 2011, analisi concernente tutta la Svizzera

Interruzioni di gravidanza in calo tra le adolescenti

Interruzioni di gravidanza in leggera diminuzione

19 Criminalità e diritto penale N

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa

Concordato concernente la Scuola universitaria e il centro di formazione professionale di Wädenswil

01 Popolazione Movimento naturale della popolazione nel 2018: risultati provvisori. Leggero aumento dei divorzi in Svizzera nel 2018

Statuto della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (Statuto della CDPE)

Indice di sfruttamento fiscale per il 2013

Rallentamento dell attività economica in Svizzera nel 2015

Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)

Analisi dei dati sulla produzione lattiera - Anno civile 2017

Record di detenuti nelle carceri dei Cantoni latini

Nel 2016 la quota di aiuto sociale finanziario ha raggiunto la soglia del 3,3%

55a capoverso 2 LAMal e alle disposizioni transitorie della modifica del 17 giugno della LAMal. 3

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell edilizia e del genio civile

Il tasso di abitazioni vuote continua ad aumentare

Analisi dei dati sulla produzione lattiera

Analisi statistiche. 1. semestre 2010, analisi nazionale. Informazioni e moduli di richiesta:

Movimento naturale della popolazione 2017: risultati provvisori. Nel 2017 aumento dei decessi con un picco a gennaio

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell edilizia e del genio civile

Ordinanza sul finanziamento dell assicurazione contro la disoccupazione

Comunicato stampa. 1 Popolazione N Più riconoscimenti di paternità e divorzi. Movimento naturale della popolazione 2015

Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Comunicato stampa. 1 Popolazione N I. Più nascite e meno decessi nel Movimento naturale della popolazione 2016

Economia forestale in Svizzera

1 / 19 Analisi statistiche Rapporto annuale 2012, analisi relativa a tutta la Svizzera Informazioni e moduli di richiesta:

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell edilizia e del genio civile

Indice di sfruttamento fiscale 2012

Comunicato stampa. 1 Popolazione N Più nascite e più decessi. Movimento naturale della popolazione Embargo:

Movimento naturale della popolazione 2016: risultati provvisori

Aziende agricole meno numerose e più grandi

Meno aziende agricole, sempre più agricoltura biologica

Convenzione del 25 ottobre 1980 volta a facilitare l accesso internazionale alla giustizia

Risultati provvisori del movimento naturale della popolazione nel 2015

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

STATUTI. - l obbligo alla formazione e all aggiornamento delle persone attive in questi settori

Indice di sfruttamento fiscale 2011

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

1 / 20 Analisi statistiche Rapporto annuale 2015, analisi relativa a tutta la Svizzera Informazioni e moduli di richiesta:

1 / 20 Analisi statistiche Rapporto annuale 2016, analisi relativa a tutta la Svizzera Informazioni e moduli di richiesta:

Fallimenti e avviamenti aziendali

Il tasso di abitazioni vuote sale ai livelli dell'inizio del millennio

Domanda d ammissione per membri associati

Accordo del 21 giugno 1999

INDICE-SOMMARIO. Capitolo I LE ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONALI. DAL MODELLO D ANALISI ALL INDAGINE COMPARA- TIVA DI ANGELO RINELLA

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Rapporto sull esito dell indagine conoscitiva. Berna, 10 giugno 2010

Crescite cantonali moderatamente divergenti con un'unica eccezione

Regolamento generale dei corsi interaziendali per la formazione di base ed estesa di impiegato/a di commercio

Decreto del Consiglio federale

Rapporto sui resultati della consultazione relativa alla modifica dell ordinanza sui fondi propri

ortsnamen.ch uno strumento di ricerca per il pubblico e per la scienza

Ordinanza sulla giustizia militare (O-GM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 22 novembre 2017 (Stato 1 gennaio 2018)

Domanda d ammissione per membri associati

Agli affiliati della Cassa di compensazione delle banche svizzere

1 / 22 Analisi statistiche Rapporto annuale 2010, analisi relativa a tutta la Svizzera Informazioni e moduli di richiesta:

maggio 2012 ISTITUZIONI

Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC)

Domanda d ammissione per membri attivi

Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

BOZZA STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB) -

WORLD VEHICLE DOCUMENTS

L istruzione. obbligatoria

Risultati provvisori sull'evoluzione demografica in Svizzera nel La popolazione aumenta in modo più marcato

Statistica degli stranieri e dell asilo 2015

La democrazia diretta: una peculiarità

Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati

Indice di sfruttamento fiscale 2015

Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Cantone percentuale Cantone percentuale

Indice di sfruttamento fiscale 2014

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione svoltasi dal 2 luglio al

OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Indice di sfruttamento fiscale 2010

Indice di sfruttamento fiscale 2019

ASSOCIAZIONE TICINESE PER I SENTIERI ESCURSIONISTICI

Formazione periodica dei medici e degli psicologi del traffico

n Iv. Pa. Kiener Nellen. Limitare nel tempo l'autodenuncia esente da pena. Incentivare l'onestà fiscale con l'amnistia individuale

Transcript:

Traduzione Accordo amministrativo concernente la collaborazione fra la Confederazione Svizzera, i Cantoni, i Comuni e il Principato del Liechtenstein sull istituzione e l esercizio di un Centro di coordinamento per l archiviazione a lungo termine dei documenti elettronici (CECO) del 25 febbraio 2003 (stato: 9 maggio 2018 1 ) La Confederazione Svizzera, i Cantoni, i Comuni e il Principato del Liechtenstein convengono quanto segue: Art. 1 Oggetto 1.1 La Confederazione Svizzera, i Cantoni e i Comuni partecipanti e il Principato del Liechtenstein istituiscono e gestiscono insieme un Centro di coordinamento per l archiviazione a lungo termine dei documenti elettronici (CECO). 1.2 Il presente Accordo amministrativo definisce il mandato di prestazioni, gli enti responsabili e l organizzazione del CECO. Disciplina inoltre la subordinazione amministrativa e tecnica del suo personale e il finanziamento della sua segreteria. Art. 2 Enti responsabili 2.1 La Confederazione Svizzera, i Cantoni e i Comuni partecipanti e il Principato del Liechtenstein sono gli enti responsabili del CECO. 2.2 Altre istituzioni che gestiscono un archivio accessibile al pubblico possono aderire al CECO su base contrattuale in qualità di enti responsabili. 2.3 È possibile aderire al CECO all inizio di ogni anno civile. 2.4 È possibile revocare l adesione al CECO alla fine di ogni anno civile, previo rispetto di un termine di disdetta di dodici mesi. 1 Ampliamento del comitato di gestione strategica (art. 4.1 e 4.2) e modifiche redazionali concernenti l adesione dei Comuni al CECO in seguito alla seduta del 19 settembre 2012 della commissione di vigilanza. Adesione di altre istituzioni (art. 2.2, 8), modifiche concernenti la gestione amministrativa del personale (art. 5, 6 e 7) e modifiche redazionali in seguito alla seduta del 9 maggio 2018 della commissione di vigilanza. 2019-1416 2787

Art. 3 Mandato di prestazioni Il CECO fornisce segnatamente le prestazioni seguenti: 3.1 dirige o segue progetti finalizzati ad assicurare a lungo termine la salvaguardia e l utilizzabilità dei dati provenienti da sistemi operativi e conduce esso stesso tali progetti. La conservazione dei dati salvaguardati è disciplinata caso per caso nel quadro del relativo progetto; 3.2 definisce per i sistemi informatici pianificati i requisiti in materia di archiviazione ritenuti importanti da più partecipanti (norme); 3.3 valuta l idoneità sotto il profilo archivistico (funzioni archivistiche) dei pacchetti di software ritenuti importanti da più partecipanti; 3.4 segue gli sviluppi internazionali nel settore dell archiviazione elettronica, in particolare nell ottica dell applicabilità delle norme raccomandate; 3.5 dispone costantemente di uno sguardo d insieme sullo stato dell archivistica informatica in Svizzera e conosce la situazione negli archivi svizzeri; 3.6 trasmette agli archivi partecipanti le conoscenze che confluiscono nel CECO; 3.7 su incarico della commissione di vigilanza, allestisce un catalogo delle applicazioni informatiche in uso in determinati settori della pubblica amministrazione. Art. 4 Competenze 4.1. Commissione di vigilanza La commissione di vigilanza si compone dei direttori degli archivi e delle istituzioni responsabili del CECO. Si costituisce autonomamente. La commissione di vigilanza nomina il comitato di gestione strategica e il suo presidente, tenendo conto il più possibile delle lingue nazionali e della natura degli archivi responsabili. Approva il regolamento d esercizio, il preventivo, i conti, il rapporto annuale e i singoli progetti. Decide in merito all adesione di nuovi enti responsabili. Le decisioni della commissione di vigilanza sono prese a maggioranza semplice dei rappresentanti degli enti responsabili del CECO presenti alle riunioni. Ogni ente responsabile dispone di un voto. 4.2. Comitato di gestione strategica Il comitato di gestione strategica è l organo direttivo del CECO. Risponde del suo operato direttamente alla commissione di vigilanza. Il numero dei membri del comitato di gestione strategica va da tre a cinque. La sua composizione rispecchia per quanto possibile quella della commissione di vigilanza. Il mandato dura tre anni. È contemplata la possibilità della rielezione. Le competenze e i compiti sono fissati nel regolamento d esercizio. 2788

Art. 5 2 Art. 6 3 Art. 7 Personale 7.1. Sul piano giuridico, il personale è assunto dal CECO. 7.2 L attribuzione e la subordinazione tecnica e amministrativa della segreteria del CECO e del suo personale, così come le questioni finanziarie e l allestimento di rapporti sono disciplinati nel regolamento d esercizio. Ai casi non contemplati nel regolamento d esercizio si applica il diritto del personale del Canton Berna. 7.3 4 7.4 Modifiche dell organico richiedono la previa approvazione dei tre quarti degli enti responsabili. Art. 8 Finanziamento 8.1 Il CECO è finanziato dalla Confederazione Svizzera, dai Cantoni e dai Comuni partecipanti, dal Principato del Liechtenstein e dalle altre istituzioni che vi hanno aderito. 8.2 Il contributo dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein si compone di: a) un contributo di base uguale per tutti; e b) un contributo proporzionale alla rispettiva popolazione residente conformemente alle cifre riferite al 1 gennaio di ogni anno contabile pubblicate dall Ufficio federale di statistica. 8.3 Il contributo della Confederazione Svizzera consiste nella messa a disposizione dei locali e dell infrastruttura e nel versamento di un contributo annuale per la gestione amministrativa del personale oppure corrisponde al contributo più elevato di Cantoni e Comuni. In caso di aumento o riduzione del contributo degli enti responsabili di cui ai punti 8.2 e 8.4, deve essere adeguato nella stessa misura anche il contributo della Confederazione Svizzera. I dettagli e la chiave di ripartizione sono disciplinati in un accordo separato tra il CECO e l Archivio federale svizzero. 2 Art. 5 (Sede) stralciato in seguito alla seduta del 9 maggio 2018 della commissione di vigilanza. 3 Art. 6 (Organizzazione) integrato nell art. 7.2 in seguito alla seduta del 9 maggio 2018 della commissione di vigilanza. 4 Art. 7.3 (Remunerazione) coperto dall art. 7.2 in seguito alla seduta del 9 maggio 2018 della commissione di vigilanza. 2789

8.4 Il contributo delle altre istituzioni si compone dello stesso contributo di base versato da Cantoni, Comuni e Principato del Liechtenstein e di un contributo proporzionale alle dimensioni del loro archivio (espresse in unità a tempo pieno equivalenti). Art. 9 Utilizzazione dei risultati 9.1 I risultati prodotti dal CECO nel quadro del suo mandato sono a disposizione di tutti gli enti responsabili. 9.2 La commissione di vigilanza decide in merito alle modalità di trasmissione dei risultati a terzi interessati. Art. 10 Risoluzione Il presente Accordo amministrativo può essere risolto su richiesta di uno dei partecipanti con l approvazione dei tre quarti degli enti responsabili. Previo rispetto del termine di disdetta per il personale impiegato, può essere risolto in ogni momento. Art. 11 Disposizioni finali La versione del 9 maggio 2018 sostituisce tutte le versioni precedenti. Fa fede la versione tedesca. Il foro competente è Berna. Il testo del presente Accordo amministrativo è stato elaborato dalla conferenza dei direttori degli archivi cantonali, dell Archivio federale e dell Archivio di Stato del Principato del Liechtenstein (Conferenza dei direttori degli archivi svizzeri) e rivisto dalla commissione di vigilanza del CECO. 2790

Accordo amministrativo CECO, Approvazione dei cantoni Archivio Data dell approvazione Archivio federale svizzero 13.07.2018 Archivio del principato del Liechtenstein 04.07.2018 Archivio delle «Burgergemeinde» di Berna 27.08.2018 Archivio delle città di Berna 19.09.2018 Archivio delle città di Lucerna 05.09.2018 Archivio delle città di San Gallo 28.08.2018 Archivio delle città di Zurigo 25.06.2018 Archivio di Stato Appenzello esterno 14.08.2018 Archivio di Stato Argovia 20.09.2018 Archivio di Stato Basilea Città 19.03.2019 Archivio di Stato Berna 06.11.2018 Archivio di Stato Friburgo 03.10.2018 Archivio di Stato Ginevra 14.11.2018 Archivio di Stato Giura 23.01.2019 Archivio di Stato Glarona 05.09.2018 Archivio di Stato Grigioni 15.08.2018 Archivio di Stato Lucerna 18.09.2018 Archivio di Stato Neuchâtel 03.09.2018 Archivio di Stato Nidwaldo 21.08.2018 Archivio di Stato Obvaldo 13.08.2018 Archivio di Stato San Gallo 03.07.2018 Archivio di Stato Sciaffusa 10.07.2018 Archivio di Stato Soletta 21.08.2018 Archivio di Stato Svitto 28.09.2018 Archivio di Stato Turgovia 30.10.2018 Archivio di Stato Uri 21.08.2018 Archivio di Stato Vaud 17.10.2018 Archivio di Stato Zugo 25.06.2018 Archivio di Stato Zurigo 15.10.2018 2791

2792