DE LONGHI CLIMA S.P.A.



Documenti analoghi
DE LONGHI S.P.A. PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE

( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI )

PARTE I GESTIONE INTERNA DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

1. Ambito di applicazione. pag Qualificazione delle informazioni privilegiate. pag Soggetti tenuti al rispetto della procedura. pag.

Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate

Regolamento interno per la gestione di informazioni riservate e per la gestione e comunicazione all esterno di informazioni privilegiate

GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.p.A. Procedura per Ia gestione e Ia comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate

PROCEDURA INTERNA IN MATERIA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

ANSALDO STS S.p.A. Codice di Internal Dealing

* * * 1.1. Gestione e diffusione delle informazioni privilegiate

BLUE NOTE S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. PREMESSE 2. OGGETTO DEL CODICE

Codice di comportamento in materia di Internal Dealing. Codice di comportamento di Internal Dealing

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 -

PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E OPERAZIONI SUL CAPITALE DELLA LEONE FILM GROUP S.P.A.

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI

BANCA POPOLARE DI SPOLETO

WM CAPITAL S.p.A. PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

VIANINI LAVORI S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO

PROCEDURA. ( Procedura internal dealing )

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale

ENI S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013 UNICA CONVOCAZIONE

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

6. Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

TE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

Assemblea degli Azionisti. Relazioni e proposte all ordine del giorno

MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N.

Vigilanza bancaria e finanziaria

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su

CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e

Bio-On S.p.A. PROCEDURA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL NOMAD

BIESSE S.P.A. CODICE DI COMPORTAMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI E DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A.

ASTALDI Società per Azioni. Sede Sociale in Roma - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65. Capitale Sociale Euro ,00 - int. vers.

AIFI. CODICE INTERNO DI COMPORTAMENTO per Investment Companies di private equity (contenuto minimo)

AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Procedure per le Operazioni sul capitale

MOBYT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 -

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione per l acquisto e la disposizione di azioni proprie

Procedura per la gestione del Registro di Gruppo delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate

Comune di Bracciano. Regolamento per la pubblicazione di atti e documenti amministrativi sul sito Internet Istituzionale

- IMMSI S.p.A. - Procedura per la gestione del Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate

1. Motivazioni della richiesta

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL UNIVERSITA TELEMATICA e-campus

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno:

Fiscal News N Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale. La circolare di aggiornamento professionale

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

REATI PENALI SPECIFICI PER LE SOCIETA QUOTATE IN BORSA. Hanno contribuito

MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

In caso di adesioni all OPSC per quantitativi di azioni superiori alle azioni oggetto dell Offerta, si farà luogo al riparto secondo il metodo

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L.

Codice di Corporate Governance

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera:

PROCEDURA PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona

PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING DI MONCLER S.P.A.

1. Motivazioni della richiesta

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio Acquisto e disposizione di azioni proprie

Codice di Comportamento

Decreto 13 maggio 1999, n Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato.

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Procedura per la gestione del Registro di Gruppo delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2013

1. PREMESSA MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE... 3

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RICEVUTE DALL ORGANISMO DI VIGILANZA E DAI SOGGETTI PREPOSTI DI HS PENTA S.P.A.

comunicazione dell avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione con nota del 14 novembre 2012, protocollo n (il Prospetto ).

RAI WAY S.P.A. CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

ACQUEDOTTO NICOLAY S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO per la disciplina degli obblighi informativi in materia di internal dealing

COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ALLE SOCIETÀ DI REVISIONE NELL AMBITO DEL GRUPPO ENEL

CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO. Isin IT

Si precisa che alla data del 31 dicembre 2008 la Società non possedeva azioni proprie, né le possiede alla data odierna.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie

30 APRILE 2010 (Prima convocazione)

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

II.11 LA BANCA D ITALIA

Transcript:

DE LONGHI CLIMA S.P.A. (che a seguito della quotazione delle proprie azione sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. assumerà la denominazione di DeLclima S.p.A.) PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE Approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione dell 11 ottobre 2011

1. PREMESSA In attuazione delle disposizioni contenute nell art. 114, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98 (nel seguito T.U.F. ) e nelle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob n. 11971/99 (nel seguito Regolamento Emittenti ) in materia di comunicazione al pubblico di eventi e circostanze rilevanti, il Consiglio di Amministrazione della società De Longhi Clima S.p.A. - che assumerà la denominazione di DeLclima S.p.A. a far data dall inizio delle negoziazioni delle sue azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.- (nel seguito la Società ) ha approvato la presente Procedura per la comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate (nel seguito, la Procedura ). La presente Procedura definisce le modalità e i termini che devono essere rispettati nell adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia di informazione societaria, e viene trasmessa dagli organi delegati della Società ai dirigenti e agli organi di amministrazione di tutte le società appartenenti al Gruppo (ovvero le società controllate dalla Società ai sensi e per gli effetti di cui all art. 93 del T.U.F.), per garantire omogeneità di condotta e puntuale osservanza delle prescrizioni di legge a livello di gruppo, come stabilito dall art. 114, co. 2, T.U.F. 2. LE INFORMAZIONI DA COMUNICARE AL MERCATO. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA. 2.1 Le Informazioni Privilegiate. La presente Procedura ha per oggetto il trattamento delle Informazioni Privilegiate, cioè di tutte quelle informazioni relative ad eventi, complessi di circostanze e dati che: - riguardano la Società o gli strumenti finanziari da questa emessi ovvero le sue controllate; - hanno carattere preciso 1, 1 Ai sensi dell art. 181, comma 3, T.U.F., Un informazione si ritiene di carattere preciso se: a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; 2

- non sono state rese pubbliche, - se rese pubbliche possono influire in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari da questa emessi 2. La valutazione sulla rilevanza delle informazioni oggetto di comunicazione spetta all Amministratore Delegato della Società. L informativa al mercato deve essere diffusa senza indugio in connessione al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati. A titolo esemplificativo, tenuto conto tra l altro delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob e delle indicazioni contenute nella Guida per l Informazione al Mercato redatta da Borsa Italiana S.p.A., i Comunicati come di seguito definiti sono in linea di principio diffusi: - nel giorno della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società che approva il progetto di bilancio d esercizio e il bilancio consolidato, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio semestrale abbreviato, il resoconto intermedio di gestione e i dati preconsuntivi, altre materie oggetto di proposta all assemblea dei soci o operazioni straordinarie o comunque rilevanti ai sensi della normativa vigente; - nel giorno dell Assemblea che delibera sulle materie all ordine del giorno; - nel giorno di stipulazione di accordi rilevanti con terzi e con società del Gruppo; - nel giorno in cui si tengono incontri tra la Società e i giornalisti, analisti finanziari e investitori istituzionali nel caso in cui siano fornite informazioni price sensitive non diffuse in precedenza; - nel giorno in cui si verificano variazioni rilevanti nel prezzo degli strumenti finanziari quotati rispetto all ultimo prezzo de giorno precedente, in presenza di notizie diffuse tra il pubblico non in conformità alla presente Procedura e concernenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, eventuali operazioni di finanza straordinaria, b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari. 2 Ai sensi dell art. 181, comma 4, T.U.F., per informazione che se resa pubblica potrebbe influire sui prezzi di strumenti finanziari si intende un informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. 3

acquisizioni o cessioni significative, ovvero l andamento degli affari della Società o delle controllate; - simultaneamente al momento in cui la Società o i soggetti che la controllano o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunicano intenzionalmente nel normale esercizio della loro attività Informazioni Privilegiate ad un terzo che non sia soggetto a obblighi di riservatezza legali, regolamentari, statutari o contrattuali ovvero senza indugio se la divulgazione è avvenuta in maniera non intenzionale. Per gli ulteriori eventi che, a titolo esemplificativo, possono di regola assumere rilevanza, si fa riferimento, tra l altro, alla Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28 marzo 2006 avente ad oggetto "Informazione al pubblico su eventi e circostanze rilevanti e adempimenti per la prevenzione degli abusi di mercato" e alla Guida per l Informazione al Mercato predisposta da Borsa Italiana S.p.A. Salvo quanto specificamente previsto nella presente Procedura, è fatto assoluto divieto a chiunque di rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate che non siano state inserite in comunicati stampa o documenti già diffusi al pubblico. 2.2 Obblighi di riservatezza. Gli amministratori, i membri degli organi di controllo, l Investor Relation Officer, i dirigenti e in generale tutti i dipendenti della Società sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le Informazioni Privilegiate acquisite nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la Procedura dettata per la comunicazione all esterno di tali documenti ed informazioni. Gli obblighi di riservatezza sono vincolanti e devono essere rispettati a livello di Gruppo: gli organi competenti di tutte le società controllate assicurano pertanto il loro rispetto da parte di tutti i dipendenti e collaboratori delle società appartenenti al Gruppo. Fermi restando gli obblighi di comunicazione al pubblico, le Informazioni Privilegiate possono essere comunicate, in ragione del normale esercizio dell attività lavorativa o professionale, a soggetti terzi, a condizione che questi ultimi siano vincolati a obblighi di riservatezza (i) legale, (ii) regolamentare, (iii) statutaria o (iv) contrattuale. 4

Se le Informazioni Privilegiate consistono in situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio d esercizio o in quello consolidato, nella relazione finanziaria semestrale o nei resoconti intermedi di gestione, le stesse devono essere comunicate al pubblico qualora tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo che i soggetti esterni siano tenuti ad un obbligo di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano conseguito un sufficiente grado di certezza A titolo esemplificativo, le situazioni contabili possono essere trasmesse ai consulenti che partecipano alla redazione delle stesse, ai membri degli organi amministrativi privi di deleghe, nonché agli organi di controllo. 3. MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE. 3.1. Il Comunicato Stampa: tempistica. Ai sensi della presente Procedura, le Informazioni Privilegiate vengono comunicate al pubblico mediante trasmissione contestuale di un comunicato stampa (nel seguito Comunicato ) a Borsa Italiana S.p.A., ad almeno due agenzie di stampa e alla Consob. Quando l informativa deve essere diffusa durante lo svolgimento delle contrattazioni, il Comunicato viene trasmesso alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. almeno quindici minuti prima della sua diffusione agli organi di stampa. Il Comunicato viene inoltre pubblicato sul sito internet della Società entro l apertura del mercato del giorno successivo a quello della sua diffusione, e vi resterà disponibile per almeno i cinque anni successivi. I dirigenti e gli organi delegati di tutte le società appartenenti al Gruppo sono tenuti a trasmettere tempestivamente all Amministratore Delegato della Società tutte le notizie necessarie a garantire il puntuale assolvimento degli obblighi di legge e di regolamento, fermo restando che la valutazione sulla rilevanza dei fatti oggetto di comunicazione spetta sempre all Amministratore Delegato della capogruppo. 5

Allo stesso modo, i dirigenti e, più in generale, tutti dipendenti della Società sono tenuti a segnalare al proprio referente immediatamente superiore a livello gerarchico tutti i fatti che siano ritenuti potenzialmente rilevanti ai sensi della normativa vigente. 3.2 Contenuto. Il Comunicato deve contenere: - tutti gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati; - i collegamenti e i raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti sul medesimo argomento. Le modalità di rappresentazione e il contenuto minimo dell informazione da fornire al mercato in relazione agli eventi societari più rilevanti e ricorrenti, individuati nelle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., riguardano: - approvazione dei dati contabili di periodo e giudizi della società di revisione; - dati previsionali o obiettivi quantitativi; - nomina e dimissioni di componenti degli organi di amministrazione e controllo o altri responsabili chiave; - acquisizioni/cessioni; - aumenti di capitale e/o emissione di obbligazioni; - operazioni su azioni proprie; - fusioni/scissioni. 3.3 approvazione e diffusione. In presenza di eventi o di un complesso di circostanze che configurano una Informazione Privilegiata, le competenti funzioni trasmettono la bozza del Comunicato per l approvazione da parte dei competenti organi della Società. In particolare, i Comunicati sono redatti in bozza dall Investor Relation Officer e non possono essere diffusi senza la previa approvazione del Consiglio di Amministrazione se si 6

riferiscono ad operazioni che hanno formato oggetto di delibera da parte dell organo consiliare ovvero, negli altri casi, dell Amministratore Delegato. Il Comunicato approvato dal Consiglio di Amministrazione o dall Amministratore Delegato a seconda dei casi viene trasmesso a cura delle competenti funzioni alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. avvalendosi del Network Information System (NIS) e comunque nel rispetto della normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. 3.4 Diffusione di informazioni mediante sito internet. I comunicati stampa sono inseriti nel sito internet della Società senza indugio e comunque entro l orario di apertura del mercato del giorno successivo a quella della loro diffusione. 3.5 Incontri con operatori del mercato. La gestione dei rapporti con investitori istituzionali, analisti finanziari ed operatori del mercato è primariamente affidata all Amministratore Delegato che potrà avvalersi tra l altro del supporto dell Investor Relation Officer. Gli obblighi informativi previsti a carico della Società dal principio n. 5 della Guida per l informazione al Mercato con riferimento agli Incontri con operatori del mercato dovranno essere adempiuti da parte dell Investor Relation Officer che in detta circostanza provvede: - ad informare la Consob e la Borsa Italiana S.p.A., preventivamente e, in casi particolari, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri, sulla data, ora e luogo dell incontro specificando i principali argomenti che saranno trattati e trasmettendo la documentazione messa a disposizione dei partecipanti; - ad invitare all incontro esponenti della stampa economica (se gli incontri sono indistintamente aperti a tutti gli operatori del mercato) ovvero, ove ciò non sia possibile, ad emettere, inviandone copia alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A., un Comunicato che illustri i principali argomenti trattati; - a comunicare tempestivamente al mercato, con le modalità previste dalla presente Procedura, le eventuali informazioni previsionali o altre informazioni rilevanti che, involontariamente, siano comunicate nell ambito di detti incontri; 7

- a comunicare preventivamente al mercato, con le modalità previste dalla presente Procedura, le eventuali informazioni previsionali o altre informazioni rilevanti che la Società intende comunicare nell incontro con gli operatori del mercato. 4. RITARDO DELLA COMUNICAZIONE. L Amministratore Delegato della Società potrà decidere, ai sensi dell art. 114, comma 3 T.U.F., di ritardare la comunicazione al pubblico di particolari eventi o circostanze rilevanti che potrebbe pregiudicare i legittimi interessi della Società, a condizione che: - il ritardo non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali; - sia garantita la riservatezza di tali informazioni attraverso il controllo dell accesso alle informazioni stesse; - il ritardo sia comunicato senza indugio alla Consob, specificando le motivazioni e le circostanze che lo hanno determinato. Ai sensi dell art. 66 bis, comma 2 Regolamento Emittenti, sono circostanze rilevanti ai fini del ritardo della divulgazione al pubblico di Informazioni Privilegiate quelle in cui la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate può compromettere la realizzazione di un operazione da parte dell emittente ovvero può, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico. La riservatezza delle Informazioni Privilegiate per le quali è stato deciso di ritardare la divulgazione al pubblico sarà assicurata mediante l adozione di efficaci misure che consentono: a) di impedire l accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l esercizio delle loro funzioni nell ambito della Società; b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni; 8

c) l immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza. Nel caso in cui la Consob, valutando le circostanze e le motivazioni poste a fondamento del ritardo della divulgazione, richieda di procedere senza indugio a tale comunicazione, si dovrà immediatamente provvedere alla pubblicazione della notizia seguendo le modalità e i termini precedentemente indicati al paragrafo 3. 5. SANZIONI. Le norme della presente Procedura hanno carattere vincolante. In caso di inosservanza degli obblighi di comportamento e informazione previsti dalla presente Procedura la Società potrà adottare provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti dei trasgressori, che verranno fissati di volta in volta, in relazione alla gravità della violazione e del soggetto che l ha posta in essere, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione della Società e con il parere del Collegio Sindacale. L inosservanza degli obblighi di informativa al mercato previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari e descritte nella presente Procedura, può comportare: a) per la Società e per la persona fisica sulla quale ricadeva l'obbligo di comunicazione l applicazione ai sensi dell art. 193, comma 1 T.U.F. della sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro ; b) per il trasgressore le conseguenze e le responsabilità previste dalle norme applicabili al rapporto, ivi inclusa la responsabilità nei confronti della Società per i danni, anche di immagine, dalla stessa subiti a causa di tale inosservanza. In particolare, nei confronti dei dipendenti della Società si applicheranno le sanzioni previste dalla legge e dalla presente Procedura, mentre per i soggetti non dipendenti, la Società si riserva di interrompere anche senza preavviso, il relativo rapporto; il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre decidere di comunicare al mercato le eventuali violazioni commesse. Inoltre, l abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato comportano: 9

- la configurazione, nei confronti di coloro che hanno commesso il fatto, di un illecito passibile di sanzione penale ai sensi degli artt. 184-187 T.U.F. e amministrativa ai sensi degli artt. 187 bis - 187 quater T.U.F; - la responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell art. 187 quinquies T.U.F. e art. 25 sexies D. Lgs. 231/01. 6. DISPOSIZIONI FINALI. Gli organi delegati assicurano l omogeneità dei comportamenti e il coordinamento dei flussi informativi non soltanto all interno della Società, ma nell ambito di tutto il Gruppo, attraverso apposite direttive impartite ai competenti organi delle società controllate. I competenti organi di tutte le società del Gruppo assicurano a loro volta che tutti i dipendenti e collaboratori della singola società rispettino le prescrizioni della presente Procedura. La presente Procedura potrà essere aggiornata e integrata dagli organi delegati, nel caso si rendessero necessari o opportuni aggiornamenti o integrazioni in esito alla più efficiente attuazione della normativa, anche regolamentare, vigente. Treviso, 11 ottobre 2011 10