Come chiedere la dis-coll? Autore : Redazione Data: 19/10/2019 Nel corso degli anni la legge ha introdotto un numero sempre maggiore di tutele nei confronti dei lavoratori autonomi o parasubordinati. Sei un collaboratore coordinato e continuativo o un assegnista di ricerca? Il tuo rapporto di collaborazione è, senza dubbio, meno tutelato rispetto ad un normale rapporto di lavoro dipendente. E' pur vero che, con riferimento a queste tipologie di
rapporti, la situazione di partenza era la totale assenza di protezione sociale, mentre oggi si deve registrare un progressivo incremento delle tutele di legge. Se la tua collaborazione termina, oggi puoi anche tu, al pari di un lavoratore dipendente, ottenere una prestazione analoga alla disoccupazione che si chiama dis-coll. Ma come chiedere la dis-coll? Innanzitutto, occorre verificare se possiedi i requisiti per poter richiedere questo beneficio. Occorre, infatti, aver maturato un certo numero di mesi di servizio per poterla ottenere. La buona notizia è che, proprio in questi giorni, è in corso di conversione un decreto legge che agevola l'accesso alla dis-coll riducendo i mesi di anzianità necessari per ottenerla. Ma andiamo per ordine. Lavoro autonomo, lavoro parasubordinato e lavoro subordinato Un vecchio motto socialista diceva: "Lavoratori di tutto il mondo, unitevi!". Ma cosa significa essere lavoratori? L'imprenditore, che tutte le mattine si sveglia all'alba e va in azienda per mandare avanti le cose, è un lavoratore? Il libero professionista che sta in ufficio 12 ore al giorno per sbrigare tutti gli incombenti, è un lavoratore? Oppure il concetto di lavoratore ricomprende solo i lavoratori pagati a stipendio, i cosiddetti salariati? Si tratta di una domanda di difficile risposta. Quello che è certo è che, nel corso del tempo, il concetto di lavoratore si è andato sempre più disgregando, perché sono nate numerose tipologie di rapporto di lavoro. Un tempo esisteva quasi solamente una tipologia di rapporto di lavoro: il lavoro subordinato. Il lavoro subordinato [1] si caratterizza per il fatto che il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative per un certo numero di ore al giorno. In quel lasso di tempo, egli deve obbedire alle direttive che riceve dal datore di lavoro e non ha autonomia nel decidere dove, come e quando lavorare in quanto deve attenersi alle direttive datoriali. Il lavoro autonomo [2], all'opposto, è il lavoro degli artigiani, dei liberi professionisti, dei consulenti. Il lavoratore autonomo si impegna a realizzare un'opera o un servizio per il cliente entro un certo periodo di tempo. E' totalmente libero di decidere come lavorare, quanto tempo lavorare e dove lavorare, salva la necessità di rispettare l'obiettivo fissato dal cliente e la data di consegna. Nel corso del tempo, tra queste due grandi famiglie, ha preso piede un terzo genere di
rapporti di lavoro: il lavoro parasubordinato [3]. Si tratta di prestazioni di lavoro autonomo che, tuttavia, si inseriscono in un rapporto tra lavoratore e cliente duraturo e stabile, con un forte coordinamento del committente sul lavoratore. Vi sono, quindi, elementi tipici del lavoro autonomo ed altri elementi che invece assomigliano alla subordinazione. L'espressione tipica del lavoro parasubordinato è il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, detto anche co.co.co. Per molto tempo, i co.co.co. non hanno avuto alcuna disciplina di legge. Ne consegue che, vista la loro somiglianza al lavoro dipendente, sono stati utilizzati in modo fraudolento. L'impresa assumeva il dipendente con contratto co.co.co. e lo adibiva a mansioni del tutto identiche ai lavoratori subordinati. In compenso, però, il vantaggio economico era evidente per il datore di lavoro: non dovevano essere versati contributi previdenziali ed assistenziali, niente tutela in caso di licenziamento, nessun diritto alla malattia ed all'infortunio, etc. Per questo, nel corso del tempo, la legge ha introdotto delle tutele a favore del co.co.co. Dis-coll: che cos'è? In questo percorso di tutela del lavoro parasubordinato, si inserisce, da ultimo, l'introduzione della dis-coll che tutela i co.co.co. in caso di perdita del lavoro. La legge [4] ha introdotto, inizialmente solo in via sperimentale per l anno 2015, la cosiddetta dis-coll, ossia l indennità di disoccupazione dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perso involontariamente il lavoro. In seguito, il legislatore ha incluso nel raggio d'azione di questa tutela anche gli eventi di disoccupazione occorsi a partire dal 1 gennaio 2016 e, infine, questo sussidio è stato reso strutturale e stabile. Oltre a stabilizzare la dis-coll, la legge ne ha anche esteso il perimetro, includendovi gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio. Per finanziare questa indennità, il legislatore ha previsto che, a decorrere dal 1 luglio 2017, si applica un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%. ai collaboratori, gli assegnisti, i dottorandi di ricerca con borsa di studio, gli amministratori e i sindaci.
Dis-coll: a chi spetta? Per quanto concerne il campo di applicazione della dis-coll, è bene chiarire che questa misura non ha offerto tutela a tutto il mondo del lavoro non subordinato ma solo ad alcune tipologie di rapporti di lavoro parasubordinato. In particolare, la dis-coll spetta a: collaboratori coordinati e continuativi; collaboratori a progetto; assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio. Per poter accedere alla dis-coll, le predette tipologie di lavoratori devono aver perso involontariamente il lavoro a far data dal 1 gennaio 2015 e devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l Inps. La dis-coll non spetta a: collaboratori titolari di pensione; collaboratori titolari di partita Iva; amministratori e sindaci; revisori di società; associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Dis-coll: quanto dura? Vediamo ora qual è l'orizzonte temporale della dis-coll: a partire da quando e per quanto tempo il collaboratore che ha perso il lavoro percepisce l'indennità di disoccupazione dis-coll? Sotto il primo profilo: se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno, la dis-coll spetta dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione e/o assegno di ricerca e/o dottorato di ricerca con borsa di studio; se la domanda è presentata oltre l'ottavo giorno successivo alla cessazione, la dis-coll spetta dal giorno successivo alla presentazione della domanda; se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati, la dis-coll spetta dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera;
se la domanda è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque entro i termini di legge, la dis-coll spetta dal giorno successivo alla presentazione della domanda. Per quanto concerne la durata di questo beneficio, la dis-coll viene pagata mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione che sono stati versati nell'arco di tempo compreso tra il 1 gennaio dell anno civile precedente l evento di perdita del lavoro e l evento stesso, con un tetto massimo di sei mesi. Dis-coll: requisiti Oltre a rientrare nelle categorie di lavoratori che abbiamo già esaminato, il collaboratore che perde il lavoro può avere la dis-coll se: si trova in stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di dis-coll; può fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo compreso tra il 1 gennaio dell anno civile precedente l evento di disoccupazione e l evento stesso. Un recentissimo decreto legge [5] in corso di conversione in legge in Parlamento prevede la riduzione da tre mesi ad un mese del requisito contributivo; è iscritto, dal punto di vista previdenziale, esclusivamente alla Gestione separata Inps. Dis-coll: quanto spetta L ammontare dell'indennità dis-coll è rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dal versamento dei contributi effettuati, relativi ai rapporti di collaborazione per i quali è riconosciuto il diritto all indennità in esame, relativo all anno in cui si è verificato l evento di cessazione dal rapporto di lavoro e all anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi. In poche parole: più hai guadagnato nell'anno in cui hai perso il lavoro e nell'anno precedente e maggiore sarà l'assegno dis-coll che ti verrà riconosciuto. C'è comunque un tetto che viene fissato anno per anno. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, l'importo dell'indennità dis-coll non poteva superare i 1.300 euro, rivalutati annualmente. C'è, inoltre, al pari della Naspi un decalage mensile del 3% a partire dal 4 mese di
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) fruizione. Ciò per spingere i fruitore della dis-coll a cercarsi una nuova occupazione. Come chiedere la dis-coll? Verificato il possesso di tutti i requisiti necessari per avere accesso alla prestazione, il collaboratore che ha perso il lavoro e ne ha diritto può fare la domanda di dis-coll. La domanda deve essere presentata in modalità telematica entro il termine di sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione. I 68 giorni decorrono dalla data di cessazione dell'ultimo contratto di collaborazione e/o assegno di ricerca e/o dottorato di ricerca con borsa di studio. Presentare la domanda di dis-coll è semplice: basta avere il Pin dispositivo Inps e presentarla direttamente online all Inps (che eroga il beneficio mensile) mediante l'apposito servizio dedicato. In alternativa, la domanda di dis-coll può essere presentata anche mediante: telefono, chiamando il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; gli Enti di patronato e gli altri soggetti intermediari dell Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. L'indennità dis-coll verrà erogata mese per mese dall'inps con accredito sul conto corrente indicato dall'avente diritto. Note: [1] Art. 2094 cod. civ. [2] Art. 2222 e ss. cod. civ. [3] Art. 409 cod. proc. civ.; art. 2 D. Lgs. n. 81/2015. [4] Art. 15, D. Lgs. n. 22 del 4.03.2015. [5] Art. 2 D. L. n. 101 del 3.09.2019.