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1 Notizie Lavoro Flash Notiziario in materia di Lavoro e Previdenza Roma, 12 giugno 2017 Sommario PREVIDENZA A INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI ANCHE A PROGETTO DIS COLL (SINTESI CIRC. INPS N. 89/2017) B MISURA DEGLI INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A DECORRERE DAL 15 MAGGIO 2017 (CIRC. INPS N. 91/2017) C CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER L ANNO 2017, DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI, IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI (CIRC. INPS N. 96/2017) D ASSUNZIONE IN APPRENDISTATO PROFESSIONALE SENZA LIMITI DI ETÀ PER I LAVORATORI BENEFICIARI DI INDENNITÀ DI MOBILITÀ OVVERO DI UN TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE (SINTESI MSG. INPS N. 2243/2017) ****************************************

2 PREVIDENZA A - INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI ANCHE A PROGETTO DIS COLL (ESTRATTO CIRC. INPS N. 89/2017) L INPS ha fornito istruzioni applicative in merito a quanto stabilito dall art. 3, comma 3octies, Legge n. 19/2017 (c.d. Milleproroghe), il quale ha previsto che, ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della indennità DIS-COLL (D.Lgs. n. 22/2015) sono prorogate fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2017 e sino al 30 giugno Destinatari della DIS-COLL Sono destinatari della indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Rientrano nell ambito della tutela in argomento anche i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni. I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai fini dell accesso alla prestazione in presenza dei requisiti legislativamente previsti, devono essere privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda. Sono esclusi gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Sono altresì esclusi gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio (Interpello Min. Lavoro n. 31/2015). 2 - Requisiti Viene ricordato che l indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 150/2015 (stato di disoccupazione); b) possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1 gennaio dell anno civile precedente l evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità). 3 - Base di calcolo e misura L Istituto ha ricordato che l indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati - derivante dai rapporti di collaborazione di cui all art. 15 del D.lgs. n. 22 del relativo all anno civile in cui si è verificato l evento di cessazione dal lavoro e all anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi, ottenendo così l importo del reddito medio mensile. Esclusivamente ai fini del calcolo della misura e della durata della indennità DIS-COLL in conformità a specifico indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per mesi di contribuzione o frazioni di essi si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione. Pertanto, il reddito imponibile ai fini previdenziali che rappresenta la base di calcolo della prestazione dovrà essere diviso per un numero di mesi, o frazione di essi, corrispondente alla durata dei rapporti di collaborazione presenti nel 2

3 periodo di riferimento come sopra individuato, anno civile in cui si è verificato l evento di cessazione dal lavoro e anno civile precedente. L indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75% del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l anno 2017, all importo di euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della DIS-COLL è pari al 75% del predetto importo di euro, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di euro. L indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare l importo massimo mensile di euro per l anno 2017, annualmente rivalutato. L indennità DIS-COLL si riduce in misura pari al 3% per ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, vale a dire dal 91 giorno di fruizione della prestazione. 4 - Durata della prestazione Principi di carattere generale L indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1 gennaio dell anno civile precedente l evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. Ai fini del calcolo della durata, non sono computati i periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente DIS-COLL. La durata massima della indennità DIS-COLL non può comunque superare i sei mesi di fruizione. 5 Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione Per la fruizione dell indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione (art. 15, comma 1, D.Lgs. 22/2015) devono presentare apposita domanda all INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione. L indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta a decorrere dall ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione DIS-COLL spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Inoltre, nel caso di: evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante il rapporto di collaborazione successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati; evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua; evento di maternità o di degenza ospedaliera di cui sopra l indennità DIS-COLL decorre - se la domanda è stata presentata durante il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati - dall ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera. Qualora la domanda sia stata presentata successivamente alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque nei termini di legge, l indennità DIS-COLL decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda. 3

4 Pertanto gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione e proseguiti oltre la cessazione di quest ultimo nonché quelli insorti dopo la cessazione del rapporto di collaborazione non determinano né slittamento né sospensione del termine di presentazione della domanda di indennità DIS-COLL e non incidono sulla decorrenza della indennità DIS- COLL (precedente circ. INPS n. 76/2017). 6 Periodo transitorio Esclusivamente al fine di gestire adeguatamente le cessazioni dei rapporti di collaborazione intercorse tra la data del 1 gennaio 2017 e la data di pubblicazione della circolare INPS in esame (23/05/2017), il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dalla data di pubblicazione della medesima circolare INPS. Le eventuali domande di DIS-COLL - relative ad eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione intervenuti a far data dal 1 gennaio già presentate attraverso i consueti canali, tra la data del 1 gennaio 2017 e la data di pubblicazione della presente circolare, saranno regolarmente gestite dalle strutture territoriali di competenza, senza necessità di ripresentazione della domanda. Le strutture territoriali provvederanno, altresì, a riesaminare le domande di prestazione DIS- COLL presentate per eventi di cessazione intervenuti nell anno 2017 e respinte in quanto alla data di presentazione delle domande medesime non era ancora intervenuta la proroga della prestazione. Nei casi sopra richiamati, la prestazione viene corrisposta dall ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro. 5 - Decadenza Il beneficiario decade dall indennità, con effetto dal verificarsi dell evento interruttivo, nei casi di seguito elencati: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l impiego; c) nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni; d) inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all INPS entro trenta giorni, dall inizio dell attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS- COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività; e) titolarità di trattamenti pensionistici diretti; f) acquisizione del diritto all assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l indennità DIS-COLL. A tale proposito l Istituto ha richiamato quanto indicato nella circolare n. 138/2011. B - MISURA DEGLI INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A DECORRERE DAL 15 MAGGIO 2017 (CIRC. INPS N. 91/2017) L INPS ha comunicato che con provvedimento dell Agenzia delle Entrate è stata fissata al 3,50% in ragione annuale la misura degli interessi di mora. Tale misura decorre dal 15 maggio 2017 e trova applicazione, oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi all art. 116, comma 9, Legge n. 388/2000. Tale norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste (comma 8, lett. a9 e b) medesimo art, 116) senza che il 4

5 contribuente abbia provveduto all integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all art. 30, DPR n.602/1973. Pertanto, come già indicato, la nuova misura degli interessi di mora è fissata al 3,50% in ragione annuale con decorrenza 15 maggio C CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER L ANNO 2017, DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI, IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI (CIRC. INPS N. 96/2017) L Istituto ha ricordato che il calcolo dei contributi I.V.S. dovuti dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito indicate nella Tabella D allegata alla Legge n 233/90, rimodulate a partire dal 1 Luglio 1997 dal D.Lgs. n 146/97, convertite in EURO (circ. Inps n. 83/2002) e sull applicazione di un'aliquota percentuale da applicare al reddito convenzionale individuale da attribuire in corrispondenza della specifica fascia in cui è inquadrata l azienda. Più precisamente, la contribuzione dovuta è determinata, ai sensi dell art. 7 Legge n 233/90, moltiplicando il reddito medio convenzionale, per il numero di giornate indicate nella citata Tabella D in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l azienda e, applicando al risultato le aliquote percentuali. L INPS ha comunicato che per l anno 2017, tale reddito medio convenzionale, è stato determinato in. 56,83. Inoltre, le aliquote da applicare al predetto reddito sono state rideterminate dall art. 24, comma 23, Legge n 214/11, il quale prevede che, a partire dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed anche, a partire dal 2013, per gli imprenditori Agricoli Professionali iscritti alla relativa gestione autonoma INPS, sono quelle riportate nelle Tabelle B e C: TABELLA B Aliquota di Finanziamento ZONA NORMALE ZONA SVANTAGGIATA Anno Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni Maggiore di 21 Minore di 21 anni anni ,6% 19,4% 18,7% 15,0% ,0% 20,2% 19,6% 16,5% ,4% 21,0% 20,5% 18,0% ,8% 21,8% 21,4% 19,5% ,2% 22,6% 22,3% 21,0% ,6% 23,4% 23,2% 22,5% Dal ,0% 24,0% 24,0% 24,0% TABELLA C Aliquota di Computo Anno Aliquota di computo ,6% ,0% ,4% ,8% ,2% ,6% Dal ,0% 5

6 Pertanto, per l anno 2017 le aliquote da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti comprensive del contributo addizionale del 2% (art. 12, ultimo comma, Legge n 233/90) sono le seguenti: 23,6% (ridotta al 23,4% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese; 23,2% (ridotta al 22,5% per i giovani in età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate nei territori montani o in zone svantaggiate. Inoltre, l importo del contributo addizionale (comma 1, art. 17, Legge n 160/75) è rimasto invariato rispetto al precedente anno 2016 ed è, pertanto, pari 0,66 a giornata anche per l anno Contribuzione di maternità Anche per l anno 2017 il contributo annuo dovuto (art. 6, Legge n 546/87), per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall erogazione dell indennità di maternità giornaliera per gravidanza e puerperio, è fissato in. 7,49 (art. 49, Legge n 488/99). 2 Contribuzione INAIL Il contributo dovuto per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, dai mezzadri e coloni (art. 4, Legge n 852/73), che l Istituto riscuote con la procedura unificata, per l anno 2017 resta fissato nella misura capitaria annua di. 768,50, ridotta a. 532,18 per le aziende situate nei territori montani o in zone svantaggiate. 3 Modalità di pagamento L INPS ha fatto presente che gli estremi per il pagamento dei contributi mediante F24 saranno disponibili nel Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli. Le scadenze per il pagamento sono: il 17 luglio, il 18 settembre, il 16 novembre 2017 e il 16 gennaio D - ASSUNZIONE IN APPRENDISTATO PROFESSIONALE SENZA LIMITI DI ETÀ PER I LABORATORI BENEFICIARI DI INDENNITÀ DI MOBILITÀ OVVERO DI UN TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE (SINTESI MSG. INPS N. 2243/2017) Con il messaggio n. 2243/2017, anche alla luce dell abrogazione delle norme in materia di mobilità disposta dalla Legge n. 92/2012 a decorrere dal 1 gennaio 2017, l INPS ha fornito indicazioni volte a favorire l adozione dei necessari profili di omogeneità nell applicazione del regime contributivo proprio dell istituto dell assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai sensi dell art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/ Beneficiari di indennità di mobilità Regime contributivo Per i beneficiari di indennità di mobilità assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, si applica il regime di seguito illustrato, con riferimento a quanto già indicato dall Istituto con precedente circ. n. 128/2012: 6

7 Riduzione dell aliquota contributiva, a carico del datore di lavoro, alla misura prevista per gli apprendisti (10% della retribuzione imponibile), per i primi 18 mesi dall assunzione. Non trova applicazione la riduzione dell aliquota contributiva prevista dall art. 1, comma 773, L. 296/2006, a favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove; Non trova applicazione la contribuzione di finanziamento della NASpI; Aliquota contributiva a carico dell apprendista nella misura pari alla contribuzione per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti prevista dall assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti (allo stato 5,84%), per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, aumentato a cinque per l artigianato edile e non; Esclusione della conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato; Incentivo economico, a favore del datore di lavoro, in misura pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo di fruizione. In considerazione di quanto sopra, quindi, nel periodo di durata del regime agevolato (primi 18 mesi), l aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante percettori di indennità di mobilità, è pari al 15,84% (10% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell apprendista). Al termine del periodo agevolato, cioè dal 19 mese, la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena, in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro, mentre quella a carico dell apprendista preserva la misura del 5,84% solo per il periodo di residua durata del contratto di apprendistato. Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni che regolano il regime dell apprendistato, anche l aliquota contributiva a carico del lavoratore è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro. L INPS ha ricordato che l intervenuta abrogazione delle norme in materia di iscrizione alle liste di mobilità e di fruizione dei benefici di natura economica e contributiva finalizzati a promuovere l assunzione dei lavoratori iscritti alla predette liste a decorrere dal 1 gennaio 2017, non determina il venir meno del regime previsto dall art. 47, comma 4, del D.Lgs. 81/2015 per le assunzioni in contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari dell indennità di mobilità. Pertanto, le agevolazioni in esame continuano a restare in vigore, non solo per le assunzioni operate entro il ed i cui effetti si protraggono dopo detto termine, ma anche per le assunzioni intervenute dopo il In altri termini, le predette assunzioni possono essere effettuate sino a quando saranno erogate le indennità di mobilità. 2 - Beneficiari di trattamento di disoccupazione Regime contributivo Per quanto riguarda i beneficiari di trattamento di disoccupazione, l INPS ha ricordato che i lavoratori interessati dalla norma sono esclusivamente quelli beneficiari di una delle seguenti tipologie di trattamento di disoccupazione: Nuova Assicurazione Sociale per l Impiego (NASpI); Assicurazione Sociale per l Impiego (Aspi e Mini-ASpi); indennità speciale di disoccupazione edile; indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL). Anche in questo caso, il regime contributivo dei lavoratori assunti in contratto di apprendistato professionalizzante è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le 7

8 assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge. In particolare: l aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il periodo dell apprendistato è pari al 10% della retribuzione imponibile; per i datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti, detta aliquota è pari all 1,5% nel primo anno di contratto, al 3,0% nel secondo anno di contratto, per tornare all ordinaria misura del 10% negli anni successivi al secondo; viene applicata la contribuzione di finanziamento della NASpI, la cui misura ordinaria è pari all 1,31%, e di quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione; viene applicata l aliquota contributiva a carico dell apprendista nella misura pari alla contribuzione per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti prevista dall assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti (allo stato 5,84%), per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, aumentato a cinque per l artigianato edile e non; è prevista l esclusione della conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro e al lavoratore per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato (art. 47, comma 7, D.Lgs n. 81/2015). Pertanto, nel periodo di durata del regime agevolato (massimo 36 mesi, elevabili a 60 nel settore dell artigianato edile non), l aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro con più di nove dipendenti, è pari al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell apprendista). Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a nove, l aliquota complessiva è pari al 8,95% (3,11% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell apprendista) per i primi 12 mesi, 10,45% (4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell apprendista) per i mesi dal 13 al 24, e 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell apprendista) dal 25 al 36 mese (60 per artigianato edile e non). Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, l aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro e così anche quella a carico del lavoratore. Inoltre, in caso di assunzione (disposizione comune ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità e lavoratori beneficiari di trattamento di disoccupazione) presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, la misura della contribuzione è incrementata ex art. 2, D.Lgs. 148/2015, in conseguenza dell aumento contributivo a titolo di Cigo/Cigs. Analogamente, in caso di assunzione presso datori di lavoro soggetti alla disciplina dei Fondi di solidarietà, la contribuzione dovuta è incrementata dalla relativa contribuzione di finanziamento. Infine, viene precisato che, diversamente da quanto previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di mobilità, l art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015 non ha disposto alcun incentivo di tipo economico in favore dei datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante soggetti percettori di indennità di disoccupazione. 3 - Comunicazione di assunzioni in apprendistato professionalizzante L INPS ha comunicato che, è in progettazione l automazione delle istanze attraverso lo sviluppo di un apposita procedura telematica che gestisce il riscontro al datore di lavoro in merio alla assunzione delle condizioni in esame in capo al lavoratore da assumere e, per i beneficiari dell indennità di mobilità, comunica al contempo l importo dell incentivo fruibile sulla base della prestazione di disoccupazione residuale. 8

9 In attesa dell avvio della predetta procedura, i datori di lavoro interessati a fruire del regime contributivo agevolato per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità continueranno a trasmettere, attraverso il cassetto bidirezionale, sulla base del format allegato al messaggio in esame n. 2243/

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