Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

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1 Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N DIS-COLL: le istruzioni dell INPS Fino all 11 maggio 2015 la domanda potrà essere inoltrata in maniera cartacea ovvero tramite Pec Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Indennità di disoccupazione L INPS, con la Circolare n. 83 del 27 aprile 2015, ha fornito i primi chiarimenti in merito alla nuova indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), disciplinata dal D.Lgs. n. 22/2015. In particolare, è stato precisato che fino all 11 maggio 2015 la domanda volta a ottenere il beneficio può essere presentata sia in forma cartacea sia tramite Pec; in quest ultimo caso, l istanza dovrà essere indirizzata alla Struttura INPS territorialmente competente il cui indirizzo è reperibile sul sito dell INPS ( alla Sezione Le sedi INPS > Ricerca Testuale > Nome Sede Inps o Comune di Residenza. Il modulo, invece, è scaricabile dal predetto sito, nella sezione Prestazioni a sostegno del reddito della sezione Moduli. Inoltre, qualora siano state presentate domande nel periodo 1 gennaio 27 aprile, il termine per la presentazione della domanda è fissato al 4 luglio 2015 (68gg dalla pubblicazione della circolare n. 83/2015 dell INPS). Le eventuali domande, intese ad ottenere l indennità Una Tantum CoCoPro presentate nel periodo 1 gennaio 27 aprile 2015, per le quali la cessazione del lavoro si sia verificata nel 2015, saranno gestite come domande di DIS COLL. Premessa All art. 15 del D.Lgs. n. 22/2015 (Titolo II Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) entra in scena la nuova indennità di disoccupazione per i co.co.co. e co.co.pro.: ossia la DIS- COLL. Il nuovo ammortizzatore sociale, che sostituisce l indennità una tantum introdotta dalla Riforma Fornero (art. 2, c della L. n. 92/2012), scatta in via 1

2 sperimentale per gli eventi di disoccupazione involontarie verificatesi nel periodo 1 gennaio 31 dicembre di quest anno. Nuovo ammortizzatore sociale DIS-COLL È rivolta ai co.co.co. e co.co.pro e scatta per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti nel 2015 (1/1 31/12). Ambito soggettivo La DIS-COLL (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata) è rivolta ai rapporti di co.co.co. e co.co.pro. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA. Restano esclusi, invece, gli amministratori e i sindaci. La nuova prestazione, che sostituisce l indennità una tantum, è operativa in via sperimentale per gli eventi di disoccupazione involontarie verificatesi nel periodo 1 gennaio 31 dicembre CAMPO DI APPLICAZIONE INCLUSI Co.co.co. e co.co.pro. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA ESCLUSI Amministratori e sindaci Si applica per gli eventi di disoccupazione involontarie verificatesi nel periodo 1 gennaio 31 dicembre I requisiti Il nuovo sostegno economico è riconosciuto ai lavoratori che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti: stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda (art. 1, co. 2, lett. C) del D.Lgs. n. 181/2000); maturazione di almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1 gennaio dell anno solare precedente l evento di cessazione dal lavoro al predetto evento; 2

3 possano fa valere, nell anno solare in cui si verifica l evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell importo che dà diritto all accredito di un mese di contribuzione. STATO DI DISOCCUPAZIONE Affinché ricorra lo status di disoccupato, l interessato ha l obbligo di presentare presso il servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato o anche tramite posta elettronica certificata (PEC), i seguenti documenti: dichiarazione attestante l attività lavorativa precedentemente svolta; dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID). La dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa può essere rilasciata direttamente all INPS, che la trasmette al servizio competente attraverso l apposita banca dati telematica. ACCREDITO CONTRIBUTIVO DI TRE MENSILITÀ Il secondo requisito per poter accedere alla DIS-COLL è l accredito di almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione separata presso l INPS, che può essere maturato dal 1 gennaio dell anno solare precedente la data di cessazione dal lavoro fino alla predetta data di cessazione. Ipotizziamo un contratto di collaborazione cessato in data 31 maggio 2015; il periodo di osservazione per la ricerca del requisito contributivo va dal 1 gennaio 2014 (anno solare precedente la data di cessazione del rapporto di collaborazione) al 31 maggio 2015 (data di cessazione del rapporto di collaborazione). Sul punto, l INPS precisa che non vige il principio dell automaticità delle prestazioni di cui all art del Cod. Civ.. 3

4 ARTICOLO 2116 Cod.civ. Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative]. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro. REQUISITO CONTRIBUTIVO/REDDITUALE Il terzo e ultimo requisito per accedere al sostegno economico in trattazione, riguarda: la maturazione di un mese di contribuzione versata; o, in alternativa, l instaurazione di un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell importo che dà diritto all accredito di un mese di contribuzione. Entrambi i requisiti devono essere fatti valere nell anno solare in cui si è verificato l evento di cessazione del rapporto di collaborazione. REQUISITO CONTRIBUTIVO/REDDITUALE (ANNO 2015) Minimale retributivo annuo Compenso minimo mensile 1.295,66 ( /12) Una mensilità di contribuzione 398,02 ( 1.295,66*30,72%) N.B. Il requisito sarà anche soddisfatto nel caso in cui il rapporto di collaborazione, di durata pari almeno ad un mese, abbia dato luogo ad un reddito almeno pari ad 647,83 (compenso minimo mensile 1.295,66/2). L importo L importo dell indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, relativo all anno in cui si è verificato l evento di cessazione dal lavoro e all anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. 4

5 Cosa s intende per mesi di contribuzione o frazioni di essi? Ai fini del calcolo della misura e della durata della prestazione, per mesi di contribuzione o frazioni di essi s intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione. Pertanto, il reddito imponibile ai fini previdenziali che rappresenta la base di calcolo della prestazione dovrà essere diviso per un numero di mesi, o frazione di essi, corrispondente alla durata dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo di riferimento come sopra individuato, anno solare in cui si è verificato l evento di cessazione dal lavoro e anno solare precedente. Quindi, ai fini della determinazione della base di calcolo e della misura della prestazione è possibile prendere a riferimento, anche le frazioni di mese, che - qualora si facesse riferimento ai mesi di contribuzione - non potrebbero essere oggetto di computo. Qualora l importo sia pari o inferiore a euro (importo rivalutato annualmente in base all indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI), la DIS-COLL è pari al 75% della retribuzione mensile. In caso contrario l importo è pari al 75% incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, essa non può superare l importo mensile di euro. Inoltre, bisogna tenere conto che la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (ossia dal 91 giorno di fruizione della prestazione). La DIS-COLL non dà diritto all accredito di contributi figurativi ed è soggetta a imposizione fiscale: IMPORTO DIS-COLL Pari o inferiore a 1.195: 75% della retribuzione mensile. Superiore a 1.195: 75% + 25% della retribuzione mensile. Non può mai superare l importo mensile di euro. 5

6 Durata della prestazione La durata, che non può in ogni caso essere superiore ai sei mesi, è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1 gennaio dell anno solare precedente l evento di cessazione del lavoro al predetto evento. A tal fine, di prendono a riferimento i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. Mentre per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi. Quanto dura la DIS-COLL? è pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1 gennaio dell anno solare precedente l evento di cessazione del lavoro al predetto evento; non può essere superiore ai sei mesi; viene corrisposta mensilmente. ESEMPIO 1 Rapporto di collaborazione di 10 mesi euro (copertura contributiva Compenso complessivo di sei mesi) 8.000/1.295,66= 6,17 mesi Durata della prestazione Compenso mensile 5 mesi 800 euro Prestazione mensile per i primi tre mesi 600 euro (800*75%) Prestazione mensile per il quarto mese 582 euro (600 euro meno il 3%) Prestazione mensile per il quinto mese 564 euro (582 meno il 3% IMPORTO TOTALE DELLA DIS-COLL 2.946,54 euro 6

7 ESEMPIO 2 Rapporto di collaborazione di 6 mesi euro (copertura contributiva di Compenso complessivo 12 mesi) /1.295,66= 12,35 mesi Durata della prestazione Compenso mensile Prestazione mensile per i primi tre mesi IMPORTO TOTALE DELLA DIS-COLL 3 mesi 2.666,66 euro 1.264,16 euro (1.195*75% + il 25% della differenza tra 2.666,66 euro e euro) 3.792,50 euro Qualora il lavoratore fruisce parzialmente della prestazione, ipotizzando ad esempio nel primo caso la fruizione di soli 2 dei 5 mesi spettanti, ai fini del non computo in occasione di una nuova domanda di DIS-COLL - dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS- COLL, non saranno computati 4 mesi di lavoro. Analogamente ipotizzando nel secondo caso la fruizione di 1 solo dei 3 mesi spettanti, ai fini del non computo in occasione di una nuova domanda di DIS- COLL - dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL, non saranno computati 2 mesi di lavoro. Per i periodi di fruizione della prestazione non sono riconosciuti i contributi figurativi. 7

8 Domanda e decorrenza della prestazione La domanda va presentata telematicamente all INPS, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Essa decorre dall ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Sul punto, utili chiarimenti sono giunti in caso di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili: durante il rapporto di collaborazione successivamente cessato; ovvero, entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione. MATERNITÀ O DI DEGENZA OSPEDALIERA Il termine di sessantotto giorni per la EVENTO INSORTO DURANTE IL presentazione della domanda DIS-COLL RAPPORTO DI decorre dalla data in cui cessa il periodo di COLLABORAZIONE maternità o di degenza ospedaliera SUCCESSIVAMENTE CESSATO indennizzati. Il termine di presentazione della domanda EVENTO INSORTO ENTRO rimane sospeso per un periodo pari alla SESSANTOTTO GIORNI DALLA durata dell evento di maternità o di DATA DI CESSAZIONE DEL degenza ospedaliera indennizzabili e RAPPORTO DI riprende a decorrere, al termine del COLLABORAZIONE predetto evento, per la parte residua. Per comprendere meglio quanto appena affermato, si illustra il seguente esempio. Ipotizziamo che un rapporto di collaborazione sia cessato il 31/05/2015, con inizio di maternità previsto per l 1/07/2015 e fine periodo di maternità per l 1/12/2015 (durante questo periodo il termine di presentazione della domanda rimane sospeso). In tal caso, dal 2 dicembre il termine riprende a decorrere, per la parte residua, e scade l 8 gennaio TERMINI DI PRESENTAZIONE Per consentire l avvio delle operazioni di istruttoria delle domande e di relativa liquidazione della prestazione, l INPS ha fatto sapere che fino alla data del 11 maggio 2015 la domanda di DIS COLL sarà accettata, sia se proveniente da parte del cittadino che da parte degli Enti di Patronato, anche in forma cartacea o tramite PEC. Dopodiché, dovranno essere utilizzati i servizi telematici. 8

9 Fino alla data dell 11 maggio 2015 non sarà possibile la presentazione della domanda attraverso il canale del Contact Center. MODALITÀ D INVIO DELLE ISTANZE Fino all 11 maggio 2015: in forma cartacea; tramite PEC Dal 12 maggio 2015: in maniera telematica Qualora siano state presentate domande nel periodo 1 gennaio 27 aprile, il termine per la presentazione della domanda è fissato al 4 luglio 2015 (68gg dalla pubblicazione della circolare n. 83/2015 dell INPS). Le eventuali domande, intese ad ottenere l indennità Una Tantum CoCoPro presentate nel periodo 1 gennaio 27 aprile 2015, per le quali la cessazione del lavoro si sia verificata nel 2015, saranno gestite come domande di DIS COLL. Ulteriori condizioni Non bisogna dimenticare che l erogazione della DIS-COLL è condizionata: alla permanenza dello stato di disoccupazione; alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa; nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (Centri per l Impiego). I Centri per l Impiego - competenti all accertamento dello status di disoccupato e alla verifica della conservazione dello stesso anche ai fini delle politiche attive del lavoro - comunicano all INPS, attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori già in uso e attraverso la Banca dati politiche attive e passive, le cause di decadenza dalla prestazione DIS-COLL connesse alle attività di competenza dei Centri medesimi. 9

10 Nuova attività lavorativa CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO Il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL nel caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 5 giorni, la DIS-COLL è sospesa d'ufficio. Al termine del periodo di sospensione l indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. CASI DI DECADENZA Nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni Decadenza Nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 5 giorni Sospensione d ufficio LAVORO AUTONOMO Qualora il beneficiario della DIS-COLL intraprenda un attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all'inps entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. In tal caso, come per la NASpI, il trattamento è ridotto di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Nel caso in cui, nel corso del periodo di godimento dell indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dovere modificare il reddito dichiarato, dovrà effettuare una nuova dichiarazione a montante, cioè comprensiva del reddito 10

11 precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso, si procederà a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l importo della trattenuta sull intero reddito, diminuito delle quote già eventualmente recuperate. Casi di compatibilità La DIS-COLL è compatibile con l inizio di un attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, purché non superi i annui ( per redditi assimilati a lavoro dipendente) e che comunichi, entro 30gg all INPS, il reddito annuo che prevede di trarne. Qualora il soggetto svolga un attività lavorativa per la quale vige l esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa entro il 31 marzo dell anno successivo. La mancata presentazione dell'autodichiarazione fa perdere il diritto alla DIS- COLL, con la conseguente restituzione di quanto percepito dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. Sul punto, è bene precisare che anche per il beneficiario della indennità DIS- COLL che svolga attività di lavoro occasionale di tipo accessorio (limite di euro per anno solare), la prestazione sarà ridotta di un importo pari all 80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell indennità o, se antecedente, la fine dell anno. Casi di decadenza La decadenza dal beneficio, con effetto dal verificarsi dell evento interruttivo, sopraggiunge nei seguenti casi: perdita dello stato di disoccupazione; non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti; nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni; inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all INPS entro trenta giorni, dall inizio dell attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che 11

12 presume di trarre dalla predetta attività; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; acquisizione del diritto all assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l indennità DIS-COLL. Regime fiscale Sul versante fiscale, la DIS-COLL è considerata reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati, con conseguente applicazione della tassazione ordinaria (art. 23 del D.P.R. 600/73) e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir. L INPS, in qualità di sostituto d imposta, è tenuto: ad applicare le ritenute IRPEF e rilasciare la CU; qualora richiesto, a riconoscere le eventuali detrazioni fiscali e ad effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l imposta dovuta sul reddito complessivo. Gestione dei ricorsi Qualora l INPS respinga la domanda intesa ad ottenere l indennità, l interessato potrà presentare ricorso, entro 90gg dal ricevimento del provvedimento amministrativo: online (tramite codice PIN rilasciato dall istituto), utilizzando la procedura disponibile tra i Servizi Online, seguendo il percorso: servizi online > per tipologia di utente > cittadino > ricorsi online ; oppure, tramite i patronati e gli intermediari dell Istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi. Eventi di disoccupazione 2013 Per gli eventi disoccupazione verificatesi nel 2013 si applica l indennità una tantum. Infatti, quest ultimo sostegno economico si applica a coloro i quali nell anno 2013 soddisfano: sia il requisito dei due mesi di disoccupazione; sia il requisito dei tre mesi di contribuzione e che hanno altresì maturato nell arco temporale il requisito dell accredito di un numero di mensilità non inferiore ad uno. A tal fine, è necessario che la domanda sia stata presentata: entro il termine del ; ovvero: entro il termine massimo del 31 gennaio 2015, per coloro che hanno maturato il requisito dell accredito di una mensilità presso la gestione separata nel mese di dicembre

13 Sintesi tabellare CAMPO DI APPLICAZIONE ENTRATA IN VIGORE REQUSITI L IMPORTO DURATA LA DIS-COLL IN SINTESI Co.co.co. e co.co.pro. Restano esclusi gli amministratori e sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA. 1 gennaio 2015 e vale fino al 31 dicembre Stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda; almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1 gennaio dell anno solare precedente l evento di cessazione dal lavoro al predetto evento; possano far valere, nell anno solare in cui si verifica l evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell importo che dà diritto all accredito di un mese di contribuzione. L assegno è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, relativo all anno in cui si è verificato l evento di cessazione dal lavoro e all anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. In particolare: se l importo è pari o inferiore a euro (importo rivalutato annualmente in base all indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI), la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile; se l importo è superiore a euro, la NASpI è pari al 75% incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, essa non può superare l importo mensile di euro. Esso si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 4 mese di fruizione. Non può essere superiore a 6 mesi; è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1 gennaio dell anno solare precedente l evento di cessazione del lavoro al predetto evento. 13

14 DOMANDA MODALITÀ D INVIO DELLE ISTANZE CASI DI COMPATIBILITÀ CAUSE DI DECADENZA ASPETTI FISCALI Va inoltrata telematicamente all INPS entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Per rapporti d lavoro cessati nel periodo 1 gennaio 27 aprile, il termine per la presentazione della domanda è fissato al 4 luglio Fino all 11 maggio 2015: in forma cartacea; tramite PEC. Dal 12 maggio 2015: in maniera telematica. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 5 giorni, la DIS- COLL è sospesa d ufficio. In caso di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, è necessario comunicare all'inps, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo che prevede di trarne. perdita dello stato di disoccupazione; non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti; nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni; inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all INPS entro trenta giorni, dall inizio dell attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; acquisizione del diritto all assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l indennità DIS-COLL. Sulla DIS-COLL si applica la tassazione ordinaria e le detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir. - Riproduzione riservata - 14

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