NASPI (Art. 1, D.Lgs. 22/2015)

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1 NASPI 1

2 NASPI (Art. 1, D.Lgs. 22/2015) A decorrere dal è istituita - presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti - una indennità mensile di disoccupazione denominata NASPI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l Impiego) La NASPI sostituisce le prestazioni di ASPI e Mini ASPI con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015 Per evento disoccupazione si intende l evento di cessazione del rapporto di lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione (circolare INPS n. 94 del )

3 NASPI (Art. 1, D.Lgs. 22/2015) La funzione dell indennità NASPI è quella di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (licenziamento, fine contratto a tempo determinato, dimissioni durante il periodo tutelato di maternità, dimissioni per giusta causa*, ecc.) *mancato pagamento della retribuzione molestie sessuali subite nel luogo di lavoro modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative mobbing comportamento ingiurioso del superiore, ecc. 3

4 NASPI (Art. 1, D.Lgs. 22/2015) Il lavoratore ha diritto alla NASPI anche nei casi di licenziamento disciplinare* e di accettazione dell offerta economica per conciliazione agevolata introdotta dall art. 6 del D.Lgs. 23/2015 (interpello n. 13/2015) *secondo l interpretazione del Ministero del Lavoro detto licenziamento è estraneo alla sfera della «volontarietà» del lavoratore 4

5 NASPI (Art. 1, D.Lgs. 22/2015) Non spetta, invece, l indennità NASPI in caso di dimissioni e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, salvo se quest ultima sia intervenuta: nell ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la DTL, nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (secondo le modalità previste dall art. 7, L. 604/66 come sostituito dall art. 1, comma 40, L. 92/2012) per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici 5

6 NASPI (Art. 2, D.Lgs. 22/2015) Destinatari Sono destinatari dell indennità NASPI tutti i lavoratori dipendenti compresi: - gli apprendisti, - i soci di cooperativa ed il personale artistico con contratto di lavoro subordinato - i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato con esclusione: q q q q dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni operai agricoli a tempo determinato o indeterminato collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto lavoratori extracomunitari con permesso di lavoro stagionale 6

7 NASPI (Art. 3, D.Lgs. 22/2015) Requisiti La NASPI è riconosciuta ai lavoratori che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: stato di disoccupazione ai sensi dell art. 1, comma 2 - lett. c), D.Lgs. 181/2000 (è la condizione del soggetto privo di lavoro, immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un attività lavorativa) almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l inizio del periodo di disoccupazione almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi precedenti l inizio del periodo di disoccupazione 7

8 NASPI (Art. 3, D.Lgs. 22/2015) Sono considerate valide: Contribuzione utile tutte le settimane retribuite (purché retribuzione non inferiore ai minimali settimanali) la contribuzione dovuta e non versata (in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni) Sono considerati utili: q q q q q i contributi previdenziali versati durante il rapporto di lavoro subordinato i contributi figurativi per maternità obbligatoria I contributi figurativi per congedo parentale I periodi di lavoro all estero in paesi comunitari o convenzionati I periodi di astensione per malattia dei figli fino 8 anni (max 5 gg. per anno solare) 8

9 NASPI (Art. 3, D.Lgs. 22/2015) Contribuzione non utile Non sono considerati utili, per il diritto alla prestazione NASPI, i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa: q q q malattia ed infortunio sul lavoro, quando non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro; CIG e CIGS con sospensione dell attività a zero ore; assenze per permessi e congedi per l assistenza di un soggetto con handicap grave 9

10 NASPI (Art. 3, D.Lgs. 22/2015) Contribuzione «neutra» I periodi di cassa integrazione a zero ore o altri periodi non utili per soddisfare il requisito contributivo, che precedono immediatamente la cessazione del rapporto di lavoro, saranno considerati «neutri» Questi periodi determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all interno del quale ricercare il requisito necessario di 13 settimane di contribuzione Allo stesso modo, il requisito delle 30 giornate di lavoro «effettivo» verrà ricercato nei 12 mesi immediatamente precedenti questi eventi (chiarimento del Ministero del Lavoro del ) 10

11 NASPI (Art. 5, D.Lgs. 22/2015) Durata La NASPI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (max 24 mesi) Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione* 11

12 NASPI (Art. 5, D.Lgs. 22/2015) Durata Nel merito, l INPS rende note le seguenti modalità operative: ai fini del calcolo della durata della prestazione sono presi in considerazione solo i periodi di contribuzione presenti nel quadriennio di osservazione ai fini del non computo dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione sono presi in considerazione, per esserne esclusi, i periodi di contribuzione precedenti la prestazione della quale hanno costituito base di calcolo i periodi di contribuzione relativi al rapporto di lavoro successivi all ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASPI poiché non hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione. 12

13 NASPI (Art. 5, D.Lgs. 22/2015) Durata Ai fini della durata delle indennità NASPI successive alla prima, le indennità NASPI già percepite determinano il non computo di un numero di settimane di contribuzione doppio rispetto alla durata della prestazione NASPI percepita. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane. 13

14 NASPI (Art. 4, D.Lgs. 22/2015) Calcolo e misura La NASPI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 (retribuzione media mensile) L importo mensile della disoccupazione NASPI (nel 2015) sarà pari a: v se la retribuzione è pari o inferiore all'importo di 1195,00 75% della retribuzione mensile v se la retribuzione è superiore all'importo di 1195,00 75% di 1195, % del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo 14

15 NASPI (Art. 4, D.Lgs. 22/2015) Calcolo e misura L indennità mensile NASPI non può in ogni caso superare nell anno 2015 l'importo massimo mensile di 1300,00 La NASPI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 1 giorno del quarto mese di fruizione 15

16 NASPI (Art. 6, D.Lgs. 22/2015) Domanda e decorrenza della prestazione La domanda di disoccupazione NASPI deve essere presentata all INPS, esclusivamente in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (a pena di decadenza) q q l indennità viene erogata a decorrere dall ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l ottavo giorno diversamente, l indennità viene corrisposta a partire dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda 16

17 NASPI (Art. 8, D.Lgs. 22/2015) Incentivo all autoimprenditorialità Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASPI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell importo complessivo del trattamento non ancora erogato, a titolo di incentivo per l avvio di un attività di lavoro autonomo o di impresa individuale o per associarsi in cooperativa Il lavoratore deve presentare all INPS - in via telematica - la domanda di anticipazione entro 30 gg. (a pena di decadenza) dalla data di inizio dell attività lavorativa autonoma o dell impresa individuale oppure dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa 17

18 NASPI (Art. 7, D.Lgs. 22/2015) Condizioni L erogazione dell indennità NASPI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti Ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASPI alla ricerca attiva di un occupazione ed al reinserimento lavorativo saranno introdotte con un apposito decreto legislativo (come previsto dall art. 1, comma 3, della L. 183/2014) Le condizioni e le modalità per l attuazione della presente disposizione, nonché le misure conseguenti alla inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva, saranno determinate con apposito decreto del Ministero del Lavoro da adottare entro 90 gg. 18

19 NASPI (Art. 8, D.Lgs. 22/2015) Incentivo all autoimprenditorialità L erogazione anticipata della NASPI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all assegno per il nucleo familiare Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo di indennità NASPI è tenuto a restituire per intero l anticipazione ottenuta (salvo il caso del rapporto di lavoro subordinato instaurato con la medesima cooperativa) 19

20 NASPI (Art. 9, D.Lgs. 22/2015) Compatibilità con lavoro subordinato Il lavoratore che fruisce della NASPI può instaurare un rapporto di lavoro subordinato. se reddito annuale da lavoro subordinato è superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale ( 8000,00) il soggetto decade dalla prestazione, salvo se la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi: in tal caso la prestazione viene sospesa d ufficio per la durata del rapporto di lavoro se reddito annuale da lavoro subordinato è inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale ( 8000,00) il soggetto conserva il diritto alla prestazione, il cui importo sarà ridotto nei termini di cui all art. 10, a condizione che comunichi all'inps entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto 20

21 NASPI (Art. 9, D.Lgs. 22/2015) Compatibilità con lavoro subordinato Il lavoratore titolare di 2 o più rapporti di lavoro part-time, qualora perda involontariamente 1 dei detti rapporti ed il cui reddito sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale ( 8000,00) ha diritto di percepire la NASPI, il cui importo sarà ridotto nei termini di cui all art. 10, a condizione che comunichi all'inps entro 30 giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto 21

22 NASPI (Art. 9, D.Lgs. 22/2015) Compatibilità con lavoro subordinato La contribuzione versata durante il periodo di sospensione o di compatibilità è utile ai fini dei requisiti e della durata di una nuova prestazione NASPI La contribuzione I.V.S. versata in relazione all attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti 22

23 NASPI (Art. 10, D.Lgs. 22/2015) Compatibilità con lavoro autonomo Il lavoratore che fruisce della NASPI può intraprendere un attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale se dall attività ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione ( 4800,00) il soggetto - a pena di decadenza - deve informare l'inps entro 1 mese dall'inizio dell'attività dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne 23

24 NASPI (Art. 10, D.Lgs. 22/2015) Compatibilità con lavoro autonomo In tal caso, la NASPI è ridotta di un importo pari all 80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell indennità o, se antecedente, la fine dell anno La riduzione è ricalcolata d ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. La contribuzione I.V.S. versata in relazione all attività lavorativa autonoma o di impresa individuale non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti 24

25 NASPI (Art. 11, D.Lgs. 22/2015) Decadenza Il lavoratore decade dalla fruizione dell indennità NASPI nei seguenti casi: q perdita dello stato di disoccupazione q inizio di un attività lavorativa subordinata senza provvedere alla q q q comunicazione all INPS inizio di un attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione all INPS raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato acquisizione del diritto all assegno di invalidità, fatta salva la possibilità di optare per la NASPI 25

26 NASPI (Art. 12, D.Lgs. 22/2015) Contribuzione figurativa La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione media mensile utilizzata per il calcolo dell indennità NASPI, entro un limite di retribuzione pari ad 1,4 volte l importo massimo mensile della NASPI per l anno in corso (cioè 1820,00) ü le retribuzioni computate nei limiti e rivalutate fino alla decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile se di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni ü rimane salvo il computo dell anzianità contributiva relativa ai suddetti periodi ai fini del calcolo della pensione secondo il sistema contributivo 26

27 NASPI (Art. 13, D.Lgs. 22/2015) Misura dell indennità per i soci lavoratori e personale artistico Ai soci lavoratori delle cooperative ed al personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1 maggio 2015, l indennità NASPI è corrisposta nella stessa misura della generalità dei lavoratori. 27

28 NASPI A.N.F. e regime fiscale Per il periodo di fruizione dell indennità NASPI può spettare l assegno per il nucleo familiare L indennità NASPI è assoggettata ad imposizione fiscale come reddito da lavoro dipendente e l INPS, in qualità di sostituto d imposta, opererà le ritenute IRPEF ed applicherà, se richieste, le eventuali detrazioni fiscali. L INPS rilascerà al lavoratore la relativa certificazione fiscale (modello C.U.) 28

29 NASPI Ricorso Contro il mancato riconoscimento della prestazione NASPI sarà necessario inoltrare il ricorso amministrativo al Comitato Provinciale INPS della struttura che ha emesso il provvedimento. Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo, in via telematica. 29

30 NASPI (Art. 15, D.Lgs. 22/2015) Rinvio All indennità NASPI si applicano, per quanto non disciplinato espressamente dal D.Lgs. 22/2015 le disposizioni in materia di ASPI, in quanto compatibili 30

31 ASDI 31

32 ASDI (Art. 16, D.Lgs. 22/2015) Assegno di disoccupazione A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l anno 2015, l Assegno di disoccupazione avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della NASPI che: abbiano fruito della prestazione per l intera sua durata entro il 31 dicembre 2015 siano privi di occupazione si trovino in una condizione economica di bisogno 32

33 ASDI (Art. 16, D.Lgs. 22/2015) Assegno di disoccupazione Nel primo anno di applicazione della norma, la prestazione ASDI è prioritariamente riservata ai: lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni lavoratori in età prossima al pensionamento L INPS riconosce il beneficio in base all ordine cronologico di presentazione delle domande e nel limite delle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (la dotazione del Fondo è pari ad 200 milioni nel 2015 ed 200 milioni nel 2016) 33

34 ASDI (Art. 16, D.Lgs. 22/2015) Assegno di disoccupazione: durata ed importo L ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di 6 mesi ed è pari al 75% dell ultima indennità NASPI percepita; in ogni caso, l importo non può essere superiore all ammontare dell assegno sociale ( 448,52) L ASDI può essere incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalità stabilite da un apposito decreto ministeriale 34

35 ASDI (Art. 16, D.Lgs. 22/2015) Assegno di disoccupazione: condizioni La corresponsione dell ASDI è condizionata all adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l impiego, contenente specifici impegni in termini di: ricerca attiva di lavoro disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione accettazione di adeguate proposte di lavoro La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi per l impiego è obbligatoria, pena la perdita del beneficio 35

36 DIS - COLL 36

37 DIS-COLL (Art. 15, comma 1, D.Lgs. 22/2015) (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con contratto di collaborazione) Funzione e destinatari In via sperimentale per l anno 2015 ed in relazione ad eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta una indennità di disoccupazione mensile ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione Circolare INPS n. 83 del

38 DIS-COLL (Art. 15, comma 2, D.Lgs. 22/2015) Requisiti La prestazione è riconosciuta ai soggetti che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell art. 1, comma 2 - lett. c), D.Lgs. 181/2000; possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell anno solare precedente l evento di cessazione dal lavoro al predetto evento; possano far valere, nell anno solare in cui si verifica l evento di cessazione dal lavoro, 1 mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad 1 mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell importo che dà diritto all accredito di un mese di contribuzione ( > 647,83) Per l anno 2015 il minimale di reddito previsto dall art. 1, comma 3, L. 233/90, è pari ad ,00 (12 mesi di ctb.); di conseguenza 15548,00 : 12 = 1295,66 (1 mese di ctb.) 38

39 DIS-COLL (Art. 15, comma 2, D.Lgs. 22/2015) Stato di disoccupazione q q L Istituto precisa che lo status di disoccupato deve essere comprovato dalla presentazione del lavoratore stesso presso il Centro per l Impiego più vicino al proprio domicilio e tramite la sottoscrizione di una dichiarazione attestante l attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Analogamente a quanto avviene già per le prestazioni ASPI, i lavoratori in oggetto, al momento della presentazione della domanda di DIS-COLL, potranno rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro direttamente all INPS, che poi metterà a disposizione dei servizi competenti. 39

40 DIS-COLL (Art. 15, comma 2, D.Lgs. 22/2015) Accredito contributivo di tre mensilità L INPS fornisce il seguente esempio: in caso di cessazione del rapporto di lavoro avvenuto in data , il requisito contributivo va individuato nel periodo che va dal 1 gennaio 2014 (anno solare precedente la data di cessazione del rapporto di collaborazione) fino al 31 marzo 2015 (data di cessazione del rapporto di collaborazione). Per la prestazione in argomento non sussiste il principio dell automaticità delle prestazioni, di cui all art del codice civile. 40

41 DIS-COLL (Art. 15, comma 2, D.Lgs. 22/2015) Requisito contributivo/reddituale L Istituto puntualizza che, ai fini del diritto alla prestazione DIS-COLL, il requisito dell accredito di almeno 1 mese di contribuzione nella Gestione separata nell anno solare in cui si è verificato l evento di cessazione del rapporto di lavoro, è soddisfatto solo se: ü il compenso minimo mensile è pari ad 1295,66 (cioè il minimale retributivo annuo per il 2015 = 15548,00 : 12 mesi). Il requisito contributivo sarà altresì soddisfatto nel caso in cui il rapporto di collaborazione: ü sia della durata di almeno 1 mese ü abbia dato luogo ad un reddito almeno pari ad 647,83 (cioè il compenso minimo mensile = 1295,66 : 2). 41

42 DIS-COLL (Art. 15, comma 3 e 4, D.Lgs. 22/2015) Importo La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione, relativo all anno in cui si è verificato l evento di cessazione dal lavoro ed all anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi (reddito medio mensile) q q l indennità è pari al 75% del reddito medio mensile nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore - nell anno all'importo di 1195,00 nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e il predetto importo. 42

43 DIS-COLL (Art. 15, comma 4 e 5, D.Lgs. 22/2015) Importo L indennità mensile DIS-COLL non può in ogni caso superare - nell anno l'importo massimo mensile di 1300,00 A decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione la DIS-COLL viene ridotta nella misura del 3% al mese. 43

44 DIS-COLL (Art. 15, comma 6, D.Lgs. 22/2015) Durata La DIS-COLL è corrisposta mensilmente, per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1 gennaio dell anno solare precedente l evento di cessazione del lavoro al predetto evento Tenuto conto dell indirizzo del Ministero del Lavoro, la suddetta disposizione deve essere così intesa: l indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un periodo pari alla metà dei mesi o frazioni di essi di durata dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo che va dal 1 gennaio dell anno solare precedente l evento di cessazione del lavoro al predetto evento (Circolare INPS n. 83 del punto 2.4). La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di 6 mesi 44

45 DIS-COLL (Art. 15, comma 6, D.Lgs. 22/2015) Esempio 1 Rapporto di collaborazione della durata di 10 mesi Compenso complessivo di Copertura contributiva = 6 mesi (cioè : 1.295,66 = 6,17) La prestazione spettante avrà una durata di 5 mesi Ai fini della determinazione della misura della prestazione, si divide il compenso legato al rapporto di collaborazione per il numero dei mesi o frazione di essi di durata del medesimo e si ottiene un compenso mensile pari ad 800 (cioè 8000 : 10) La prestazione mensile sarà, pertanto, pari ad 600 (cioè 800 x 75%) per i primi tre mesi; 582 (cioè %) per il quarto mese ed 564,54 (cioè 582-3%) per il quinto mese. Importo totale = 2.946,54 45

46 DIS-COLL (Art. 15, comma 6, D.Lgs. 22/2015) Esempio 2 Rapporto di collaborazione della durata di 6 mesi Compenso complessivo di Copertura contributiva = 12 mesi (cioè : 1.295,66 = 12,35) La prestazione spettante avrà una durata di 3 mesi Ai fini della determinazione della misura della prestazione, si divide il compenso legato al rapporto di collaborazione per il numero dei mesi o frazione di essi di durata del medesimo e si ottiene un compenso mensile pari ad 2666,66 (cioè : 6) La prestazione mensile sarà, pertanto, pari ad 1264,16 (cioè 1195 x 75% + 25% della differenza tra 2666,66 e 1195) Importo totale = 3792,50 46

47 DIS-COLL (Art. 15, comma 6, D.Lgs. 22/2015) Durata Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. L Istituto precisa che in caso di fruizione parziale della prestazione, in occasione di una nuova domanda di DIS-COLL, non saranno computati nella misura doppia i periodi di lavoro che hanno già dato luogo alla precedente DIS-COLL. Esempio già fruizione di 2 mesi DIS-COLL dei 5 spettanti, non saranno computati 4 mesi di lavoro; già fruizione di 1 mese DIS-COLL dei 3 spettanti, non saranno computati 2 mesi di lavoro. 47

48 DIS-COLL (Art. 15, comma 7, D.Lgs. 22/2015) Contribuzione figurativa Per i periodi di fruizione della DS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi 48

49 DIS-COLL (Art. 15, comma 8 e 9, D.Lgs. 22/2015) Domanda e decorrenza della prestazione La domanda di DS-COLL deve essere presentata all INPS, esclusivamente in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (a pena di decadenza) q q l indennità viene erogata a decorrere dall ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l ottavo giorno diversamente, l indennità viene corrisposta a partire dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda 49

50 DIS-COLL (Art. 15, comma 8 e 9, D.Lgs. 22/2015) Domanda L Istituto chiarisce che il suddetto termine può essere procrastinato nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili: se l evento è insorto durante il rapporto di collaborazione successivamente cessato, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla data in cui viene a cessare il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati 50

51 DIS-COLL (Art. 15, comma 8 e 9, D.Lgs. 22/2015) Domanda se l evento è insorto entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso e riprende a decorrere dalla data in cui viene a cessare il predetto evento, per la parte residua Esempio: cessazione rapporto di collaborazione in data e maternità dal al ; il termine ultimo per la presentazione della domanda DIS-COLL è il (aprile gg ottobre gg novembre gg. 7 = gg. 68). 51

52 DIS-COLL (Art. 15, comma 8 e 9, D.Lgs. 22/2015) Domanda L evento malattia, invece, insorto durante il rapporto di collaborazione e proseguito oltre la cessazione, oppure insorto dopo la cessazione del rapporto di collaborazione, non determina né slittamento, né sospensione del termine di presentazione della domanda. 52

53 DIS-COLL Istruttoria e modulistica L INPS prevede la messa a disposizione dei servizi di presentazione telematica della domanda di DIS-COLL a partire dal 11 maggio 2015 Nelle more, sarà accettata la domanda - anche in forma cartacea - inviata sia da parte del cittadino che da parte del Patronato. E stato pubblicato sul portale dell Istituto l apposito modulo (mod. DIS-COLL - COD. SR154) 53

54 DIS-COLL Istruttoria e modulistica Per le cessazioni dei rapporti di collaborazione intercorse tra il 1 gennaio 2015 e la data di pubblicazione della presente circolare ( ), l Istituto precisa che il termine di 68 giorni (a pena di decadenza) per la presentazione della domanda decorre dalla data di pubblicazione della circolare (conseguentemente, il termine ultimo è il 04 luglio 2015) Nei suddetti casi, l indennità DIS-COLL sarà corrisposta a partire dall ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di collaborazione. 54

55 DIS-COLL (Art. 15, comma 10, D.Lgs. 22/2015) Condizioni L erogazione della DIS-COLL è condizionata alla: permanenza dello stato di disoccupazione ai sensi dell art. 1, comma 2 - lett. c), del D.Lgs. 181/2000; regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti Ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un occupazione ed al reinserimento lavorativo saranno introdotte con un apposito decreto legislativo (come previsto dall art. 1, comma 3, della L. 183/2014) 55

56 DIS-COLL (Art. 15, comma 11, D.Lgs. 22/2015) Nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 gg. il lavoratore decade dal diritto alla DS-COLL In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 5 gg. la DS-COLL è sospesa d ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Al termine di un periodo di sospensione l indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. 56

57 DIS-COLL (Art. 15, comma 12, D.Lgs. 22/2015) Compatibilità con lavoro autonomo Il beneficiario della DIS-COLL può intraprendere un attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale Se dall attività ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione ( 4800,00) il soggetto deve informare l'inps entro 30 giorni dall'inizio dell'attività dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne In caso di mancata comunicazione del reddito previsto il soggetto decade dal diritto alla prestazione a decorrere dalla data di inizio dell attività lavorativa autonoma o di impresa individuale 57

58 DIS-COLL (Art. 15, comma 12, D.Lgs. 22/2015) Compatibilità con lavoro autonomo In tal caso, la DIS-COLL è ridotta di un importo pari all 80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell indennità o, se antecedente, la fine dell anno La riduzione è ricalcolata d ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi 58

59 DIS-COLL Decadenza Il soggetto beneficiario dell indennità DIS-COLL decade dalla prestazione, con effetto dal verificarsi dell evento, nei seguenti casi: ü ü ü ü ü ü perdita dello stato di disoccupazione; non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti; nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni; inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all INPS entro 30 giorni, dall inizio dell attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; acquisizione del diritto all assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l indennità DIS-COLL. 59

60 DIS-COLL Regime Fiscale L indennità DIS-COLL è considerata reddito imponibile ed è, pertanto, soggetta al regime della tassazione ordinaria; sulla prestazione l INPS provvederà, se richiesto, a riconoscere le eventuali detrazioni fiscali. L INPS - in qualità di sostituto d imposta - opererà sulla indennità DIS-COLL le ritenute IRPEF e rilascerà al lavoratore la relativa certificazione fiscale (mod.cu). 60

61 DIS-COLL Ricorso Contro il mancato riconoscimento della prestazione DIS-COLL sarà necessario inoltrare il ricorso amministrativo al Comitato Amministratore per la Gestione speciale di cui all art. 2, comma 26, L. 335/95. Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo, in via telematica. 61

62 DIS-COLL Gestione del passaggio da Una tantum a DIS-COLL I collaboratori coordinati e continuativi, rientranti nel campo di applicazione della L. 92/2012, potranno accedere fino al 31 dicembre 2015 esclusivamente alla prestazione DIS-COLL, in presenza di tutti i requisiti richiesti per la suddetta indennità dal D.Lgs. 22/2015. Ai collaboratori che nell anno 2014 hanno maturato almeno 3 mesi di contribuzione presso la gestione separata INPS, spetterà l indennità DIS-COLL in quanto il prescritto requisito minimo di 3 mesi di contribuzione deve essere ricercato nell arco temporale che va dal 1 gennaio 2014 alla data dell evento cessazione dal lavoro verificatosi nel 2015, sempreché siano perfezionati anche gli ulteriori requisiti previsti. 62

63 DIS-COLL Gestione del passaggio da Una tantum a DIS-COLL Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell anno 2013: ai collaboratori che hanno presentato in tempo utile* la domanda di indennità una tantum, sarà erogata la suddetta prestazione, applicando la disciplina prevista dalla L. 92/2012. * cioè entro il termine del o, solo per coloro che hanno maturato il requisito dell accredito di 1 mensilità presso la gestione separata nel mese di dicembre 2014, entro il termine massimo del

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