COMUNE DI MASSAROSA (Provincia di Lucca)



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Transcript:

COMUNE DI MASSAROSA (Provincia di Lucca) Settore C Opere pubbliche e tutela del territorio Ufficio Protezione Civile e Ambiente Dirigente: Ing. Riccardo Palmerini Specialista Tecnico: Geol. Guido Dini Collaboratore: Ing. Alessandro Bagnoli Approvato con delibera C.C. n 115 del 21-11-2005 Modificato con delibera C.C. n 109 del 11-12-2014 Regolamento per il rilascio delle Autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche od ad esse assimilabili non in pubblica fognatura

INDICE Normativa di riferimento 3 Art.1 - Premessa 3 Art.2 - Competenza 3 Art.3 - Modalità di presentazione dell'istanza. 3 Art.4 - Oneri di autorizzazione 4 Art.5 - Documentazione a corredo della domanda 4 Art.6 Tipologie impiantistiche adottabili 5 Art.7 - Istruttoria Competenza 6 Art.8 - Rilascio del provvedimento autorizzativo 6 Art.9 - Dinieghi e reiezioni 6 Art.10 - Diffida e revoca dell autorizzazione 7 Art.11 - Variazioni dello scarico 7 Art.12 - Comunicazione atti 7 Art.13 - Acque meteoriche 7 Art.14 - Modulistica 7 ALLEGATI Definizioni All. 1 Tipologie impiantistiche adottabili All. 2 Modulo presentazione domanda All. 3 2

Regolamento per il rilascio delle Autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche od ad esse assimilabili non in pubblica fognatura Normativa di riferimento - D.Lgs. 152 dell 11.05.1999 e s.m. e i.- Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; - L.R. 64 dell 21.12.2001 - Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla regge regionale 1 dicembre 1998,n.88; - D.P.G.R. 28/R del 23.05.03- Regolamento di attuazione dell'art. 6 della L.R. 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla L.R. 1 dicembre 1998, n. 88); - Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 04.02.1977 Criteri metologie e norme per la tutela delle acque dall inquinamento; - L.R. 5 del 23.01.1986 Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (Art.14 L.319/1976). - Ordinanza Sindacale N 7 del 21.03.2003 Obbligo di allaccio alla pubblica fognatura e relativi criteri; Art.1 - Premessa Il presente documento disciplina i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche ed ad esse assimilabili che non possono recapitare in pubblica fognatura, ai sensi della L.R. 64/2001, in attuazione del D.Lgs. 152/99 e s.m. e i., del D.P.G.R. n. 28/R del 23/05/2003. Sono altresì individuate alcune tipologie di sistemi di trattamento dei reflui domestici ritenuti idonei da porsi a corredo degli insediamenti ed installazioni od edifici isolati (art. 27, comma 4 del D. Lgs 152/99) nonché i procedimenti per le modifiche, le integrazioni e le variazioni relative alle autorizzazioni allo scarico già rilasciate. Per i termini di riferimento utilizzati nel presente documento si rimanda alle definizioni contenute nell'art. 2 del D.Lgs. 152/99. Art.2 - Competenza Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici provvede con proprio atto al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1 ed alle eventuali diffide, sospensioni e revoche delle stesse. Art.3 - Modalità di presentazione dell'istanza. L'istanza per il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico deve essere presentata sull apposito modello predisposto e allegato alla presente (All.2), compilato in ogni 3

sua parte, completo della documentazione tecnica indicata nella modulistica stessa ed indicata dal seguente Art.5, ed indirizzata al Comune di Massarosa Ufficio Ambiente Via Papa Giovanni XXIII, 55054 Massarosa (LU). Art.4 - Oneri di autorizzazione Per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, il richiedente è tenuto a versare al Comune la somma dovuta all atto della presentazione della domanda di autorizzazione di cui agli art. 2, 3, 4 della L.R. 64/2001 pari ad 10,00 ( Euro Venti / 00 Centesimi ) a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 64/2001. La suddetta somma dovrà essere corrisposta all'atto della presentazione della domanda, allegando alla medesima la rispettiva ricevuta di pagamento effettuata sul c.c. postale n. 14609556 intestato a Comune di Massarosa con causale Aut.Scarico Qualora per il rilascio dell Autorizzazione sia necessario richiedere il parere di un Ente esterno (es.ente Parco M.S.R., Dipartimento ARPAT di Lucca, etc.), dovrà essere corrisposta una somma determinata in base al tariffario al momento in vigore applicato dall Ente coinvolto. Art.5 - Documentazione a corredo della domanda La domanda di autorizzazione allo scarico dovrà essere presentata corredata da marca da bollo secondo le tariffe correnti e con allegata la seguente documentazione: a) - Dichiarazione che l immobile non è soggetto all obbligo di allaccio alla pubblica fognatura, come previsto dall Ordinanza Sindacale N 7 /2003 (e specifiche allegate) b) - Planimetria di zona in scala 1:10.000 ( Corografia ) e planimetri catastale in scala 1:2000 al fine di individuare l esatta ubicazione del fabbricato sul territorio, l area di proprietà e/o la resede del fabbricato ; c) Planimetria di dettaglio (1:200) con indicazione di: il fabbricato con indicata la destinazione d uso dei vani ove si originano gli scarichi; il sistema di trattamento adottato, il suo posizionamento, dimensionamento e caratteristiche costruttive, il tracciato degli scarichi rispetto anche ad eventuali fabbricati limitrofi, ai confini, ai corsi d acqua limitrofi, sorgenti, pozzi e serbatoi per acqua potabile. Recapito dello scarico al suolo, o nel corso d acqua superficiale indicandone la relativa denominazione; d) Relazione tecnica nella quale dovranno essere specificate almeno le seguenti considerazioni: - tipologia dell insediamento da cui ha origine lo scarico; - il numero degli abitanti equivalenti serviti, - Attestazione in merito alla tipologia dei reflui trattati, che dovranno essere esclusivamente di tipo domestico o, ad essi assimilabili (secondo L.R.64/2001); - la frequenza di utilizzo dell immobile (saltuario o continuativo), - il dimensionamento e le caratteristiche degli impianti di trattamento dei reflui e la descrizione del funzionamento dell'impianto di trattamento; - Recapito dello scarico al suolo, o nel corso d acqua superficiale con relativa denominazione e caratteristiche idrogeologiche. e) Qualora l impianto scelto sia quello indicato nello schema n.1, 2, 3, 4 di cui all Art. 6 del presente regolamento, specifica Relazione geologica che definisca 4

stabilità dell impianto, permeabilità del suolo, interazione tra scarico dell impianto e falda acquifera, eventuali presenze di pozzi per approviggionamento idrico f) Se l autorizzazione allo scarico viene richiesta per le acque reflue provenienti da piscine deve essere allegata relazione di funzionamento con riferimento al sistema utilizzato per abbattimento degli inquinanti microbiologici, il numero dei lavaggi dei filtri che sono eseguiti nel corso di un anno ed i litri di acqua che vengono scaricati; g) ricevuta versamento di 20; Art.6 Tipologie impiantistiche adottabili Il tecnico ha facoltà di scegliere un sistema fra i seguenti elencati, e schematizzati in allegato 2. SISTEMA.1 (Solo per edifici esistenti) - Pozzetto degrassatore () Fossa imhoff (o fossa settica se preesistente) pozzetto ispezione pozzo perdente; SISTEMA. 2 Pozzetto degrassatore () Fossa imhoff (o fossa settica se preesistente) percolatore pozzetto ispezione trincea disperdente/pozzo perdente; SISTEMA. 3 Pozzetto degrassatore () Depuratore biologico pozzetto ispezione trincea disperdente/pozzo perdente; SISTEMA. 4 Pozzetto degrassatore () Fossa imhoff (o fossa settica se presistente) trincea disperdente/subirrigazione pozzetto ispezione; SISTEMA. 5 Pozzetto degrassatore () Depuratore biologico pozzetto ispezione; SISTEMA. 6 Pozzetto degrassatore () Fossa imhoff (o fossa settica se presistente) percolatore pozzetto ispezione; SISTEMA. 7 Pozzetto degrassatore () Fossa imhoff (o fossa settica se presistente) fitodepurazione; L impianto scelto sarà indicato nel modulo di presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico. Gli schemi di impianto che recapitano in acque superficiali devono rispettare la Tab. 3, all.5 del D.Lgs. n.152 In tal senso si precisa che il recettore dovrà garantire un deflusso minimo di acqua nel corso dell anno. Oltre agli impianti degli schemi proposti potranno essere oggetto di valutazione e di Autorizzazione, tipologie di impianti di depurazione di natura diversa dagli schemi precedentemente proposti. Tali impianti dovranno comunque garantire un adeguato livello di depurazione delle acque scaricate. Ai sensi del Decreto Legislativo 11.05.99 n. 152, nella realizzazione di impianti di trattamento delle acque reflue domestiche o ad esse assimilate a corredo di insediamenti residenziali aventi carico superiore a 100 abitanti equivalenti si dovrà acquisire il Nulla Osta del Dipartimento ARPAT di Lucca. 5

Infine si ricorda che tutti gli scarichi devono essere resi accessibili ed ispezionabili all Autorità competente alla vigilanza, ed inoltre dovrà essere realizzato idoneo pozzetto di prelievo da realizzarsi subito a monte del punto di immissione nel suolo o nel corso d acqua superficiale. Art.7 - Istruttoria Competenza L'istruttoria e' finalizzata ad accertare che: a) l'istanza sia completa di tutti gli elementi richiesti ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo; b) esista rispondenza tra quanto riscontrato nella documentazione e le condizioni normative e regolamentari previste per l'attivazione dello scarico. E facoltà dell ufficio comunale competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico, per gli scarichi di acque reflue domestiche e ad esse assimilabili ai sensi del D.P.G.R. n. 28/R del 23/05/2003, effettuare specifico sopralluogo di accertamento e verifica di quanto dichiarato. Art.8 - Rilascio del provvedimento autorizzativo L Ufficio Ambiente provvederà al rilascio dell Autorizzazione al soggetto titolare dell'attività da cui si origina lo scarico entro 30 (Trenta) giorni decorrenti dalla data di acquisizione della domanda. Il termine di cui sopra è sospeso in caso di comunicazione trasmessa al titolare dello scarico di richiesta di integrazione alla documentazione presentata. In tal caso il termine di 30 (Trenta) giorni è interrotto e riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta. La presentazione della richiesta di Autorizzazione allo scarico non costituisce titolo alla sua realizzazione o attivazione che dovrà avvenire solo successivamente al rilascio dell Autorizzazione. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni normative vigenti. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione ed alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione potrà contenere prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, sia effettuato in conformità alle disposizioni di Legge e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e l'ambiente. Si precisa che l'atto autorizzativo e' riferito alla compatibilità del programmato scarico con la normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento, così come previsto dal D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni, ed esula dalle altre autorizzazioni necessarie per la sua realizzazione (urbanistiche, ambientali, ecc.). Nel caso di scarico recapitante in corso d acqua naturale o canale artificiale, od in fosse poste a lato di strade pubbliche, il titolare dello scarico, prima dell'attivazione dello scarico, dovrà provvedere ad ottenere l'assenso del Ente titolare del corpo idrico o della strada. Art.9 - Dinieghi e reiezioni Qualora non sussistano i presupposti tecnici per il rilascio del provvedimento autorizzativo richiesto, gli uffici provvederanno a comunicare all interessato il diniego autorizzativo. Qualora l'atto risultasse non dovuto, si procederà con un provvedimento di reiezione della domanda presentata, o qualora l Amministrazione Comunale non fosse competente al rilascio dell'autorizzazione richiesta si procederà alla trasmissione degli atti all'ente competente con nota inviata per conoscenza al soggetto istante. 6

Art.10 - Diffida e revoca dell autorizzazione In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, gli uffici procederanno in attuazione dell'art. 51 del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di revoca la nuova autorizzazione verrà rilasciata a seguito di presentazione di istanza a firma del titolare dello scarico che dovrà giustificare, con idonea documentazione a supporto (anche a firma di tecnico abilitato se necessario), il superamento dei limiti ostativi che hanno portato al procedimento di revoca confermando nel contempo il permanere in essere di tutte le altre condizioni che hanno portato al rilascio della precedente autorizzazione. Art.11 - Variazioni dello scarico In caso di variazione di sede legale, di titolarità dello scarico, di ragione sociale, il titolare dell'attività da cui si origina lo scarico deve trasmettere idonea informativa contenente le nuove indicazioni all Ufficio Ambiente. Nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione che comunque non modificano gli impianti di depurazione esistenti e che diano luogo ad uno scarico con caratteristiche quali-quantitative identiche a quelle autorizzate deve essere inoltrata comunicazione riportante l'informativa e le nuove indicazioni; l'ufficio competente valuta l'opportunità di provvedere a modificare l'atto autorizzativo limitatamente alle variazioni intervenute. Nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione e ne derivi una modifica agli impianti di depurazione esistenti e/o uno scarico con caratteristiche quali-quantitative diverse da quelle autorizzate, deve essere inoltrata nuova istanza di autorizzazione. Art.12 - Comunicazione atti L'avvenuto rilascio del provvedimento di autorizzazione verrà comunicato al soggetto titolare dell'attività da cui si origina lo scarico mediante comunicazione scritta con indicazione delle modalità per il ritiro dell'atto presso gli uffici comunali. I provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione verranno notificati al titolare dello scarico con le modalità amministrative di legge. Art.13 - Acque meteoriche Le acque meteoriche provenienti da tetti, terrazzi, resedi, cortile, strade, ecc. non possono essere immesse nei sistemi di trattamento dei reflui domestici ed assimilati, e dovranno quindi essere allontanate tramite le normali direttrici di scolo (fosse campestri, canalizzazioni acque bianche, ecc.). Art.14 - Modulistica La modulistica necessaria e la documentazione utile per la Richiesta di Autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura possono essere richieste all Ufficio Ambiente del Comune di Massarosa e sono allegate al presente regolamento del quale fanno parte integrante. 7

DEFINIZIONI UTILI 8 Allegato 1 a) - Abitante equivalente è il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno, o una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi al giorno (COD) od un volume di scarico di 200 litri per a.e. per giorno, facendo riferimento al valore più alto. Per un calcolo del numero degli abitanti equivalenti di un immobile possono essere utilizzati in maniera indicativa i valori di seguito riportati : Insediamenti residenziali: Gli abitanti equivalenti di una abitazione possono essere desunti dal numero delle camere esistenti nell immobile, assegnando un valore di n. 2 a.e. per le camere matrimoniali e per le camere aventi una superficie uguale o superiore a mq. 14,00, e 1 a.e. alle camere che hanno superficie inferiore ai mq. 14,00 ; Attività di ristorazione: Ogni coperto produce uno scarico indicativo di 25 lt./giorno ed ogni dipendente dà luogo ad uno scarico indicativo di refluo di 60 lt./giorno ; Attività industriali - artigianali ed impianti sportivi sia privati che pubblici: Ogni dipendente, sia esso operaio od impiegato dell attività così come ogni utilizzatore dell impianto sportivo dà luogo ad uno scarico indicativo di refluo pari a 60 lt./giorno ; Attività Direzionali e Commerciali: Ogni dipendente dell attività dà luogo ad uno scarico indicativo di refluo pari a 50 lt./giorno ; Bar e locali commerciali o artigianali laddove è previsto la presenza di un W.C. per il pubblico: Ogni avventore del locale dà luogo ad uno scarico indicativo di refluo pari a 10 lt./giorno mentre il personale dipendente ed/o il gestore del locale danno luogo ad uno scarico indicativo di refluo pari a 60 lt./giorno; b) - Si intendono per acque grigie le acque reflue saponose provenienti dai locali ad uso di lavanderia ; c) Si intendono per acque nere le acque reflue provenienti dai vani ad uso di servizio igienico del fabbricato ; d) Si intendono per acque reflue domestiche, le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, di cui alla tab. 1 dell Allegato 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 Maggio 2003 n. 28/R; e) Si intendono trattamenti appropriati, il trattamento delle acque reflue domestiche mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obbiettivi di qualità, ovvero sia conforme alle disposizioni della tab. 2 dell Allegato 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 Maggio 2003 n. 28/R ed ai sistemi individuati dal presente documento; f) - Per edificio isolato si intende insediamento o installazione non servito dalla rete fognaria come indicato dall'art. 92 del SII (servizio idrico Integrato Gaia spa). Per zona servita da pubblica fognatura deve intendersi quella ove la proprietà dell Utente sia frontista alla strada su cui insiste la rete fognaria pubblica e la distanza tra il limite di proprietà e la tubazione sia compresa all interno di una fascia di 50 metri, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da specifica Ordinanza sindacale. L obbligo di allacciamento vige fino al dislivello massimo di 5 metri tra il piano della strada su cui corre la fognatura e il piano del terreno all interno della proprietà privata.

SISTEMA 1 (solo per edifici esistenti) Allegato 2 4 () 2 Fossa Imhoff (o Fossa settica se presistente) 3 Pozzetto d ispezione 4 Pozzo disperdente SISTEMA 2 4 5 2 Fossa Imhoff (o Fossa settica se presistente) 3 Percolatore 4 Pozzetto d ispezione 5 Trincea disperdente / Subirrigazione/pozzo perdente SISTEMA 3 5 2 Depuratore biologico 3 Pozzetto d ispezione 5 Trincea disperdente / Subirrigazione / Pozzo disperdente 9

SISTEMA 4 4 ALLO SCARICO 2 Fossa Imhoff (o Fossa settica se presistente) 3 Subirrigazione drenata 4 Pozzetto d ispezione SISTEMA 5 ALLO SCARICO 2 Depuratore biologico 3 Pozzetto d ispezione SISTEMA 6 4 ALLO SCARICO 2 Fossa Imhoff (o Fossa settica se presistente) 3 Percolatore 4 Pozzetto d ispezione SISTEMA 7 4 ALLO SCARICO 10 2 Fossa Imhoff (o Fossa settica se presistente) 3 Pozzetto d ispezione 4 Fitodepurazione