Valutazione ambientale di Piani, Programmi e Progetti Seminario Formativo 23 febbraio 2016 Università degli Studi di Salerno Fisciano (SA) Riferimenti

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Valutazione ambientale di Piani, Programmi e Progetti Seminario Formativo 23 febbraio 2016 Università degli Studi di Salerno Fisciano (SA) Riferimenti normativi ed iter procedurali in Campania per il rilascio di pareri ambientali Pasquale De Toro

Regione Campania www.viavas.regione.campania.it

Modulistica

Normativa comunitaria

Normativa statale

Normativa regionale

Normativa regionale

Normativa regionale

Valutazione Ambientale Strategica

Valutazione Ambientale Strategica Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. La Valutazione Ambientale Strategica è avviata dall'autorità contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende: a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3 bis; b) l'elaborazione del rapporto ambientale; c) lo svolgimento di consultazioni; d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni; e) la decisione; f) l'informazione sulla decisione; g) il monitoraggio.

Valutazione Ambientale Strategica Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Contenuti dello Rapporto Ambientale Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica t sono: a) illustrazione dei contenuti,, degli obiettivi principali p del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi; b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile bbil senza l'attuazione dl del piano o dl del programma; c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale l e paesaggistica, i quali le zone designate come ZPS e SIC, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

Valutazione Ambientale Strategica Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Contenuti dello Rapporto Ambientale e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto t conto di detti dttiobiettivi i e di ogni considerazione ambientale; f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico tt i e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione l i tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;

Valutazione Ambientale Strategica Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Contenuti dello Rapporto Ambientale h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Valutazione Ambientale Strategica Regolamento 5/2011 PUC Soggetti (Comune) Autorità competente (Ufficio VAS del Comune) Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) Attività 1. L avvia contestualmente al procedimento di pianificazione la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 2. L predispone il Rapporto Preliminare contestualmente al Preliminare di Piano (composto dalle indicazioni strutturali del dl Piano) e ad un Documento strategico, e lo trasmette ai Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da essa individuati, in consultazione con l Autorità competente. La fase di consultazione con gli SCA viene svolta al fine di individuare id la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Laconsultazione consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro 90 giorni dall invio del Rapporto Preliminare agli SCA.

Valutazione Ambientale Strategica Regolamento 5/2011 PUC Soggetti (Solo in caso di presenza di SIC e ZPS) Ente di gestione area protetta Soggetti pubblici e privati Attività 3. Il Rapporto Preliminare deve dare evidenza dell integrazione procedurale tra VAS e Valutazione di Incidenza (VI), indicando le ragioni per le quali con riferimento ai siti Natura 2000 interessati, il PUC è assoggettato anche a Valutazione di Incidenza. Se il PUC interessa siti Natura 2000, interamente o parzialmente, in aree naturale protette, tra gli SCA dovrà essere compreso l Ente di gestione dell area protetta interessata, che potrà formulare le prime osservazioni in fase di Rapporto Preliminare riservandosi di esprimere il sentito nella fase di consultazione conseguente alla fase di adozione del Piano. Nella comunicazione agli SCA deve essere data evidenza dell integrazione procedurale VAS VI e nella comunicazione trasmessa all Ente di gestione dell area protetta andrà inserito uno specifico riferimento al sentito e per il quale comunque andrà formulata specifica richiesta in sede di consultazione pubblica conseguente alla fase di adozione del Piano. 4. L garantisce la partecipazione e la pubblicità nei processi di pianificazione attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati nel procedimento del Piano. Pertanto, prima dell adozione del PUC, sono previste consultazioni, al fine della condivisione del Preliminare di Piano.

Valutazione Ambientale Strategica Regolamento 5/2011 PUC Soggetti (Solo in caso di presenza di SIC e ZPS) Attività 5. Sulla base del Rapporto Preliminare e degli esiti delle consultazioni con gli SCA, l redige il Rapporto Ambientale, che costituisce parteintegrante del PUCda adottare in Giunta comunale. 6. Il Rapporto Ambientale deve essere integrato prevedendo un apposito allegato (relazione o studio di incidenza) redatto secondo le indicazione dell Allegato G del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Linee Guida VI. Giunta comunale 7. L accerta, prima dell adozione del PUC, la conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed agli eventuali strumenti urbanistici e territoriali sovraordinati e di settore. Il PUC, redatto sulla base del Preliminare di Piano, è adottato dalla Giunta comunale, salvo diversa previsione dello Statuto. Dall adozione scattano le norme di salvaguardia previste dall art. 10 della L.R. 16/2004. 8. Il Rapporto Ambientale, contestualmente al PUC adottato in Giunta, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul sito web dell, ed è depositato presso l ufficio competente e la segreteria dell, nonché pubblicato all albo dell ente.

Valutazione Ambientale Strategica Regolamento 5/2011 PUC Soggetti (Solo in caso di presenza di SIC e ZPS) Attività 9. Contestualmente all avviso di pubblicazione di adozione del PUC, l Autorità deve avanzare istanza di Valutazione di Incidenza, secondo il modello di cui Allegato I della Circolare 11/10/2011 e corredata dalla seguente documentazione ivi specificata: n. 2 copie cartacee degli elaborati di PUC; n. 2 copie cartacee del Rapporto Ambientale contenente la Relazione di Incidenza; n. 1 copia della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del professionista che ha redatto la Relazione di Incidenza; copia della ricevuta del versamento degli oneri per la valutazione (ai sensi del DGR 683/2010); n. 2 copie su supporto digitale di tutta la documentazione elencata nei precedenti punti. Nel caso di sito Natura 2000 rientrante in un area protetta deve essere richiesto all Ente di gestione dell area protetta interessata il sentito di cui all art. 7, comma 5, del DPR 357/1997 e s.m.i. La pubblicazione dell adozione del PUC deve dare specifica integrazione dell integrazione procedurale VAS VI.

Valutazione Ambientale Strategica Regolamento 5/2011 PUC Soggetti Soggetti pubblici e privati Soggetti competenti in materia ambientale Enti pubblici Attività 10. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del PUC è consentito a soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni e comitati, proporre osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni alla proposta di Piano. Il PUC ed il Rapporto Ambientale sono altresì messi a disposizione degli SCA e del pubblico interessato affinché questi abbiano l opportunità di esprimersi, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. L L, per approfondire la valutazione delle osservazioni formulate ed elaborare le relative modifiche ed integrazioni al Piano, entro e non oltre il termine dei 60 giorni dalla pubblicazione del PUC, può invitare a partecipare p tutti i soggetti pubblici e privati interessati ad una Conferenza di pianificazione, per una ulteriore fase di confronto. L può invitare a partecipare ad una conferenza di pianificazione, sotto forma di Conferenza di servizi, tutti gli Enti che esprimono i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni. La fase di confronto si conclude entro il termine perentorio di 30 giorni dalla prima riunione. Il verbale conclusivo costituisce parte integrante della proposta di Piano.

Valutazione Ambientale Strategica Regolamento 5/2011 PUC Soggetti Giunta comunale Amministrazioni competenti (Solo in caso di presenza di SIC e ZPS) provinciale Autorità competente Attività 11. La Giunta comunale, entro 90 giorni dalla pubblicazione del PUC per i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, entro 120 giorni per quelli al di sopra di detta soglia, a pena di decadenza, valuta e recepisce le osservazioni al PUC. 12. Il PUC, integrato con le osservazioni ed il Rapporto Ambientale, è trasmesso alle Amministrazioni i i icompetenti per l acquisizione i i dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio. 13. Al termine della fase di consultazione le osservazioni inerenti la Valutazione di Incidenza, e più in generale gli aspetti naturalistici del Piano, devono essere trasmessi all Autorità competente per la VI) con riferimento all istanza già avanzata. 14. L provinciale, al fine di coordinare l attività pianificatoria nel proprio p territorio di competenza,, dichiara,, entro 60 giorni dalla trasmissione del PUC completo di tutti gli elaborati, la coerenza alle strategie a scala sovracomunale da essa individuate anche in riferimento al proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigente. 15. Il PUC è comunicato, anche secondo modalità concordate, all Autorità competente. Lacomunicazione comprende il Rapporto Ambientale ed una Sintesi non Tecnica dello stesso, nonché dei documenti del punto successivo.

Valutazione Ambientale Strategica Regolamento 5/2011 PUC Soggetti Autorità competente Autorità competente Autorità competente Consiglio comunale Giunta comunale Attività 16. Sulla base dell istruttoria svolta dall e di tutta la documentazione presentata, nonché delle osservazioni, delle obiezioni e dei suggerimenti inoltrati, l Autorità lautorità competente esprime il proprio parere motivato di VAS, entro il termine di 90 giorni dal termine di scadenza delle osservazioni. 17. L, in collaborazione con l Autorità competente, provvede, prima della presentazione del PUC per l approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato alle opportune revisioni ii idel lpiano. 18. Acquisito il parere motivato il procedimento prosegue e si conclude, per quanto riguarda la VAS, secondo le disposizioni degli artt. 16, 17 e 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che fanno riferimento alle fasi della decisione, dell informazione sulla decisione ed al monitoraggio. 19. Il PUC adottato ed il Rapporto Ambientale, acquisiti i pareri obbligatori ed il parere motivato di VAS, è trasmesso al competente organo consiliare che lo approva, tenendo conto di eventuali osservazioni accoglibili, comprese quelle dell provinciale, e di tutti i pareri e gli atti, o lo restituisce alla Giunta per la rielaborazione, nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento degli atti al Consiglio comunale a pena di decadenza del Piano adottato.

Valutazione Ambientale Strategica Regolamento 5/2011 PUC Soggetti Attività 20. Il PUC approvato in Consiglio comunale è pubblicato (comprensivo di tutti i documenti di VAS) contestualmente nel BURC e sul sito web dell. Viene indicata la sede ove si possa prendere visione del PUC e di tutta la documentazione oggetto dell istruttoria ed, inoltre, sul sito web dell deve essere pubblicato: a) il parere motivato espresso dall Autorità competente; b) una Dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel PUC e di come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Piano adottato alla luce delle alternative possibili che erano state individuate; c) le misure adottate in merito al monitoraggio.

Valutazione Ambientale Strategica Regolamento 5/2011 PUC Soggetti Autorità competente Attività 21. Il monitoraggio è effettuato dall in collaborazione con l Autorità competente anche avvalendosi dell ARPACe dellarpac e dell Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Il PUC individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio e delle eventuali misure correttive adottate è data adeguata informazione attraverso il sito web dell. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche del PUC e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione. 22. Il PUC è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.

Valutazione Ambientale Strategica Regolamento 5/2011 PUA Soggetti Autorità Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) Soggetti pubblici e privati Attività 1. L avvia contestualmente al procedimento di pianificazione la Valutazione Ambientale Strategica o la verifica di assoggettabilità secondo le disposizioni dell art.6 6del decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto dei casi di esclusione previsti dal medesimo decreto legislativo. 2. L predispone il Rapporto Preliminare i contestualmente al Preliminare di Piano e ad un Documento strategico, e lo trasmette ai Soggetti competenti in materia ambientale da essa individuati. id 3. L garantisce la partecipazione e la pubblicità nei processi di pianificazione attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati nel procedimento del Piano, per cui prima dell adozione del PUA sono previste consultazioni, al fine della condivisione del Preliminare di Piano. 4. Sulla base del Rapporto Preliminare e degli esiti delle consultazioni con i Soggetti competenti in materia ambientale, l redige il Rapporto Ambientale, che costituisce parte integrante del PUA da adottare in Giunta comunale

Valutazione Ambientale Strategica Regolamento 5/2011 PUA Soggetti Giunta comunale Attività 5. L accerta, prima dell adozione del Piano, la conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, e che il PUA sia compatibile con il PUC e con i piani di settore comunali. Il PUA, redatto sulla base del Preliminare di Piano, è adottato dalla Giunta comunale, salvo diversa previsione dello Statuto. Dall adozione adozione scattano le norme di salvaguardia previste dall art. 10 della L.R. 16/2004. 6. Il Comune (l ), dopo l adozione del PUA da parte dll della Giunta, garantisce il rispetto degli strumenti tidi partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente. Pertanto, il PUA è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul sito web del Comune, nonché all alboalbo pretorio. La fase di pubblicazione è stabilita in 30 giorni. Anche il RapportoAmbientale Ambientale, contestualmente alpiano adottato in Giunta, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul sito web dell, ed è depositato presso l ufficio competente e la segreteria dell, nonché pubblicato all albo dell ente.

Valutazione Ambientale Strategica Regolamento 5/2011 PUA Soggetti Soggetti pubblici e privati Giunta comunale Attività 7. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del PUA è consentito a soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni e comitati, proporre osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni alla proposta di Piano. L, per approfondire la valutazione delle osservazioni formulate ed elaborare le relative modifiche ed integrazioni al Piano, entro e non oltre il termine dei 30 giorni dalla pubblicazione del PUA, può invitare a partecipare tutti i soggetti pubblici e privati interessati ad una conferenza di pianificazione, per una ulteriore fase di confronto. L può invitare a partecipare ad una conferenza di pianificazione,, sotto forma di conferenza di servizi, tutti gli enti che esprimono i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni. La fase di confronto si conclude entro il termine perentorio di 30 giorni dalla prima riunione. Il verbale conclusivo costituisce parte integrante della proposta di Piano. 8. La Giunta comunale, entro 90 giorni dalla pubblicazione del PUA per i comuni aldi sotto dei 15.000 abitanti, entro 120 giorni per quelli al di sopra di detta soglia, a pena di decadenza, valuta e recepisce le osservazioni al Piano.

Valutazione Ambientale Strategica Regolamento 5/2011 PUA Soggetti Amministrazioni competenti provinciale Autorità competente Attività 9. Il PUA, integrato con le osservazioni ed il Rapporto Ambientale, è trasmesso alle amministrazioni competenti per l acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio. 10. Al fine di garantire la funzione di coordinamento dell attività pianificatoria, l comunale (l ), prima dell approvazione, trasmette il PUA all provinciale per eventuali osservazioni da rendere entro 30 giorni i dalla dll trasmissione i del dlpiano completo lt di tutti ttigli elaborati. Decorso tale termine la Giunta comunale procede all approvazione del PUA. 11. Sulla base dell istruttoria svolta dall e della documentazione presentata, nonché delle osservazioni, delle obiezioni e dei suggerimenti inoltrati, l Autorità competente esprime il proprio parere motivato di VAS, così come previsto dall art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 12. Acquisito il parere motivato il procedimento prosegue e si conclude, per quanto riguarda la VAS, secondo le disposizioni degli art. 16, 17 e 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che fanno riferimento alle fasi della decisione, dell informazione sulla decisione ed al monitoraggio.

Valutazione Ambientale Strategica Regolamento 5/2011 PUA Soggetti Attività Giunta comunale 13. La Giunta comunale approva il PUA entro 45 giorni dalla scadenza del termine dei 30 giorni dalla trasmissione del Piano all all provinciale, valutando le eventuali osservazioni presentate in fase di partecipazione. 14. Il PUA approvato (comprensivo di tutti i documenti di VAS) è pubblicato immediatamente nel BURC e sul sito web dl del Comune ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 15. Per i PUA di iniziativa privata, il Comune si esprime nei termini previsti dalla legge n. 241/90.

Valutazione di Impatto Ambientale

Valutazione di Impatto Ambientale Decreto 152/2006 e s.m.i. La Valutazione d Impatto Ambientale comprende: a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 7; b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale; c) la presentazione e la pubblicazione del progetto; d) lo svolgimento di consultazioni; f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni; g) la decisione; h) l'informazione sulla decisione; i) il monitoraggio. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS è adeguatamente motivato.

Valutazione di Impatto Ambientale Decreto 152/2006 e s.m.i. Contenuti dello Studio di impatto ambientale 1. Descrizione del progetto, comprese in particolare: a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento; b) unadescrizione delle principali caratteristiche deiprocessi produttivi, con l'indicazione, per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati; c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività attività del progetto proposto; d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.

Valutazione di Impatto Ambientale Decreto 152/2006 e s.m.i. Contenuti dello Studio di impatto ambientale 2. Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato. 3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

Valutazione di Impatto Ambientale Decreto 152/2006 e s.m.i Contenuti dello Studio di impatto ambientale 4. Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente: a) dovuti all'esistenza del progetto; b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali; c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente. 5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti impatti negativi del progetto sull'ambiente. 5 bis. Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio;

Valutazione di Impatto Ambientale Decreto 152/2006 e s.m.i. Contenuti dello Studio di impatto ambientale 6. La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure dimitigazione e compensazione necessarie. 7. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri precedenti. 8 Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di 8. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti.

Valutazione di Incidenza

Valutazione di Incidenza Ambito di applicazione La Valutazione di Incidenza si applica ai piani e programmi che interessano territorialmente uno o più siti della rete Natura 2000 e che non sono direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti e che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o programmi. La Valutazione di Incidenza si applica ai progetti e agli interventi che ricadono all interno dei siti della rete Natura 2000 e che non sono direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti e che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri progetti o interventi. La Valutazione di Incidenza si applica inoltre ai progetti e agli interventi che riguardano ambiti esterni ai siti della rete Natura 2000 qualora, per localizzazione li i o natura, possano produrre incidenze id significative ifi sulle specie e sugli habitat presenti nel sito stesso.

Valutazione di Incidenza Fasi Nella procedura divalutazione diincidenza sidistinguonoduefasi due principali: una fase di verifica preliminare, detta screening ; una fase di valutazione di incidenza vera e propria, detta valutazione appropriata. La fase di screening non si applica ai piani ie programmi e per essi la procedura di valutazione di incidenza ha inizio con la successiva fase di valutazione appropriata. p Inoltre la fase di screening non si applica alle tipologie di progetti e interventi ricompresi negli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indipendentemente dalle eventuali soglie dimensionali, i per i quali dovrà essere espletata ltt direttamente t la valutazione appropriata, nonché per talune tipologie definite dal regolamento regionale. Per gli interventi ricadenti anche parzialmente in aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n.394 prima della fase di screening o di valutazione appropriata deve essere acquisito il sentito dell Ente di Gestione dell area protetta sul piano, programma, progetto o intervento.

Valutazione di Incidenza Screening Al fine di determinare la significatività dell incidenza di progetti edinterventi, è previsto che sia espletata una fase preliminare di valutazione chiamata screening. Tale verifica determina la decisione di procedere o meno alla successiva fase di valutazione d'incidenza (valutazione appropriata), qualora le possibili incidenze negative risultino significative in relazione agli obiettivi diconservazione delsito stesso. Nella fase di screening l autorità competente può anche prescrivere idonee misure di mitigazione. È fatta salva la facoltà dell autorità preposta all approvazioneapprovazione del progetto o all autorizzazione dell intervento di richiedere l espletamento della procedura di valutazione di incidenza (valutazione appropriata) nei casi in cui non si abbia la certezza dell'assenza dii incidenza id significativa ifi i negativa o comunque non significativa.

Valutazione di Incidenza Valutazione appropriata Verificato che gli esiti della verifica preliminare (screening) comportano il proseguimento delle analisi dei possibili effetti, la relazione di incidenza (valutazione l i appropriata) ) deve contenere gli opportuni approfondimenti iin merito alle situazioni in cui sono possibili incidenze significative negative o le stesse non possano essere escluse in forza del principio di precauzione; per lo stesso principio la valutazione appropriata può contenere, qualora necessario, l analisi delle ipotesi alternative, eventuali misure di mitigazione o misure di compensazione. I proponenti progetti, piani territoriali urbanistici e di settore, interventi e attività che possonoavere incidenze significative suisiti siti della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente, presentano una relazione di valutazione di incidenza contenente tutti gli elementi di cui all allegato G) del d.p.r. n. 357 del 1997, volta a individuare e valutare gli effetti diretti o indiretti sui siti rispetto agli obiettivi di conservazione e in relazione alla struttura e funzionalità degli stessi.

Valutazione di Incidenza Autorità competente L Autorità competente per lo svolgimento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi del presente regolamento (2010) è la Regione Campania AGC 05 Ecologia, Tutela dell'ambiente, Disinquinamento, i i Protezione Civile il Settore 02 Tutela dell Ambiente Servizio VIA VI. A tal fine, il Settore, con il supportodelle strutture regionali incaricate, esercita le funzioniconcernenti Approvazione delle procedure di valutazioni di impatto ambientale valutazione d'incidenza, screening, "sentito", valutazione ambientale strategica e successive modifiche ed integrazioni. i i La verifica preliminare (screening), nelle more dell individuazione dei soggetti gestori dei siti della rete Natura 2000, è effettuata dall Autorità competente come precedentemente individuata. d Successivamente (2015) è stato approvare il Disciplinare per l attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza nel quale sono individuati i criteri per l attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza.

Valutazione di Incidenza Linee guida e criteri di indirizzo Con Delibera di Giunta Regionale n. 167 del 31/03/2015 sono state approvate le Linee guida e criteri di indirizzo per leffettuazione l effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania. Le fasi dello sono: 1. Eventuale parere dell Ente Parco (sentito) Daallegare allegare all istanza 2. Verifica preliminare (screening) Presentazione dell istanza 3. Verifica documentale dell Autorità Competente 4. Istruttoria dell Autorità Competente 5. Adozione del provvedimento (Autorità Competente) 6. Eventuale Valutazione Appropriata La Valutazione Appropriata va elaborata secondo le indicazioni contenute nell Allegato G del DPR 357/1997 e s.m.i.

Valutazione di Incidenza Linee guida e criteri di indirizzo Con Delibera di Giunta Regionale n. 167 del 31/03/2015 sono state approvate le Linee guida e criteri di indirizzo per leffettuazione l effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania. Le fasi dello sono: 1. Eventuale parere dell Ente Parco (sentito) Daallegare allegare all istanza 2. Verifica preliminare (screening) Presentazione dell istanza 3. Verifica documentale dell Autorità Competente 4. Istruttoria dell Autorità Competente 5. Adozione del provvedimento (Autorità Competente) 6. Eventuale Valutazione Appropriata La Valutazione Appropriata va elaborata secondo le indicazioni contenute nell Allegato G del DPR 357/1997 e s.m.i.

Valutazione di Incidenza Allegato G del DPR 357/1997 e s.m.i. CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI 1. Caratteristiche dei piani e progetti Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare: alle tipologie delle azioni e/o opere; alle dimensioni e/o ambito di riferimento; alla complementarietà con altri piani e/o progetti; all'uso delle risorse naturali; alla produzione di rifiuti; all'inquinamento e disturbi ambientali; al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate.

Valutazione di Incidenza Allegato G del DPR 357/1997 e s.m.i. CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI 2. Area vasta dii influenza dei piani ie progetti interferenze con il sistema ambientale : Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando: componenti abiotiche; componenti biotiche; connessioni ecologiche. Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER.