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EMENDAMENTI AL PIANO Tra le norme in materia di programmazione socio-sanitaria inserire All art. 16 - Direttore dei servizi sociali, limitatamente ai commi 1 e 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, la locuzione Direttore Generale viene sostituita con Giunta Regionale: 2. Il direttore dei servizi sociali è nominato dal Direttore Generale di concerto/intesa con la Giunta Regionale che opera attraverso l Assessore regionale con delega ai Servizi sociali, sentita la Conferenza dei Sindaci. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. Risponde alla direttamente alla Giunta Regionale del raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle risorse assegnati. Al direttore dei servizi sociali si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dalla presente legge per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo. 3...omissis All art. 13 Direttore generale dell'unità locale socio-sanitaria e dell'azienda ospedaliera, comma 6, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, va tolta la locuzione Direttore Servizi Sociali [6. Il direttore generale nomina, e con provvedimento motivato può sospendere o dichiarare decaduto, il direttore sanitario, il direttore amministrativo ed il direttore dei servizi sociali.]

A PAG. 9 Alla fine del paragrafo 1.1 ELEMENTI DELLA CORNICE ISTITUZIONALE La Giunta Regionale è impegnata a predisporre entro 180 dall approvazione del presente Piano, una proposta per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e socio sanitarie per la Regione Veneto ( LIVEAS).

A PAG. 27 Alla fine del paragrafo 2.3.1 L integrazione socio-sanitaria Aggiungere: Con riferimento alle norme che regolano la materia (L.R.55/82; L.R. 56/94; L.R. 5/96; L.R. 11/01) l attuale sistema di integrazione prevede: o la gestione unitaria dei servizi socio-sanitari in ambiti territoriali omogenei, tramite le Aziende ULSS; o la gestione unitaria dei servizi sociali attraverso la delega da parte dei comuni alle Aziende ULSS, o in alternativa la realizzazione di forme associative tra comuni; o lo sviluppo del distretto socio-sanitario quale centro di riferimento dei cittadini e sede dell integrazione operativa e professionale; o la costruzione del piano di zona quale strumento principe per la programmazione territoriale; o il superamento della distinzione tra soggetto pubblico e privato attraverso il riconoscimento alle formazioni sociali (Terzo settore in particolare) di una soggettività di rilievo pubblico anche nella programmazione dei servizi; o la figura del direttore dei servizi sociali quale strumento di raccordo tra ULSS e comuni e di governo dell intera materia sociosanitaria. Il sistema tuttavia presenta due fattori di criticità riconducibili alla mancata applicazione dei precedenti indirizzi normativi. Il primo concerne la mancata applicazione dell obbligo di gestione unitaria dei servizi sociali in ambiti territoriali omogenei ( distretti) previsto dall art. 4 della L.R. 5/96. A tale proposito è utile richiamare quanto richiesto dall art. 14 l. 122/10 che prevede la gestione obbligatoriamente associata delle funzioni previste dall art. 21c.3 della L. 42/09 (tra cui le funzioni sociali ) e pone in capo alle regioni l individuazione della dimensione ottimale per la gestione dei servizi che può riguardare tutti i comuni ad esclusione dei capoluoghi di provincia e di quelli con oltre 100.000 abitanti. Si può quindi prevedere la gestione associata per tutti i comuni al di sotto dei 100.000 abitanti utilizzando le forme già previste dalla normativa vigente. La scelta potrebbe indirizzarsi verso una conferma del meccanismo della delega alle ULSS per i comuni non capoluogo di provincia. A tale proposito va osservato che occorre dar seguito alle indicazioni normative che già prevedono forme di incentivazione economica al modello centrato sulla delega (art. 27c. 2 L.R. 5/96; art. 130 c.3 L.R.11/2002 ), un modello che peraltro comporta notevoli vantaggi sia con riferimento alle economie di scala realizzabili, sia per le garanzie che esso offre di omogeneità ed equità sul versante dell offerta. La Giunta Regionale entro 180 giorni definisce le modalità di attuazione della presente disposizione. Il secondo riguarda il mancato rispetto di quanto previsto dalla l.r. 11/01 all articolo 112 - ovvero l approvazione entro un anno dall entrata in vigore della stessa di un provvedimento di riordino complessivo del sistema in attuazione delle norme nazionali in materia di sanità e sociale, (d.lvo.229/99 e L. 328/00). Appare urgente e non più procrastinabile l approvazione di tale provvedimento anche al fine di ripensare contestualmente l assetto istituzionale e il modello di governance nella duplice direzione di garantire una gestione ottimale delle funzioni sociali ( così come definite dall art. 124 della L.R.11/01) e una più ampia partecipazione degli enti locali al governo del sistema sociosanitario.

A PAG. 67 Nel paragrafo 3.5.1 Organizzazione degli interventi socio-sanitari Dopo L aumento ed il diversificarsi dei bisogni (non-autosufficienza/disabilità, disagio minorile/familiare, dipendenze, ecc.), nonché il concomitante contenimento delle risorse pubbliche richiedono l individuazione di alcune azioni di sistema volte a garantire gli attuali livelli di assistenza ai cittadini, quali : Sostituire: la promozione della delega delle funzioni sociali ovvero il vincolo l indicazione di gestione associata dei servizi per i Comuni con meno di 35.000 abitanti, anche al fine di razionalizzare le risorse e garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale; Con: la promozione della delega delle funzioni sociali ovvero il vincolo di gestione associata dei servizi per tutti i comuni con eventuale esclusione dei capoluoghi di provincia, anche al fine di razionalizzare le risorse e garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale.

A PAG 97 Alla fine del paragrafo 5.1 FINANZIAMENTO DEL SSSR Entro 180 giorno dell approvazione del presente piano la giunta regionale provvede a : - definire il costo di riferimento del singolo LEA socio sanitario e relativo finanziamento a carico del fondo sanitario e del fondo sociale in condizioni di efficienza e appropriatezza al fine di superare la variabilità dei costi di produzione dei LEA socio sanitari a livello territoriale; - definire i parametri di incidenza del bisogno sulla popolazione e programmare lo sviluppo dell offerta a livello regionale e nei diversi territori secondo criteri di appropriatezza, di progressivo riequilibrio e di sostenibilità; - definire la quota capitaria per ogni singolo LEA socio sanitario distinta per la parte finanziata dal fondo sanitario e dal fondo sociale. Determinare sulla base dei costi di riferimento la quota capitaria minima di spesa sociale garantita da regione- comuni su tutto il territorio regionale per il finanziamento dei LEA socio sanitari; - adottare un atto di indirizzo per la compartecipazione di utenti e famiglie; - unificare i sistemi informativi per il monitoraggio dei costi e delle attività riferite all ambito socio sanitario territoriale.