CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA



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CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA CONTRAENTE AZIENDA ULSS 18 ROVIGO VIALE TRE MARTIRI, 89 45100 ROVIGO C.F. / P.IVA 01013470297 DECORRENZA ORE 24.00 DEL 14.10.2011 SCADENZA ORE 24.00 DEL 31.10.2014 RATEAZIONE ANNUALE

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto. Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto. I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione. 2

DEFINIZIONI Nel testo che segue s intende per: Assicurato Contraente Conviventi Dipendenti Familiari Indennizzo Polizza Premio Sinistro Società Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Rivestono la qualifica di Assicurato i Dipendenti, i Collaboratori e gli Amministratori. Il soggetto che stipula l assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti. Le persone che, non comprese nello stato di famiglia, convivono con l Assicurato e sono nominativamente indicate in Polizza. Le persone che hanno un rapporto contrattuale di lavoro dipendente e sono regolarmente iscritte nei libri paga e matricola. Le persone indicate nello stato di famiglia. La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. Il documento che prova l assicurazione. La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell assicurazione. Il verificarsi del fatto dannoso cioè la controversia per la quale è prestata l assicurazione. L Impresa assicuratrice. 3

1 - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo e la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 2 - Altre assicurazioni Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60 (sessantesimo) giorno successivo a tale d ata. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60 (sessantesimo) giorno dopo quello del la scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto. Art. 4 - Massimali di assicurazione L assicurazione è prestata fino alla concorrenza massima di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ogni sinistro, senza alcun limite per anno. Art. 5 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 6 - Aggravamento del rischio Il Contraente o I Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art. 1898 C.C. Art. 7 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato, ai sensi dell art. 1897 C.C.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 8 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 30 (trentesimo) giorn o dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni. Il recesso avrà effetto dalla scadenza della rata annuale ovvero, se comunicato meno di 120 (centoventi) giorni prima di detta scadenza, dalla scadenza annua successiva. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione del Contraente e conseguente riduzione del premio. Art. 9 - Durata dell'assicurazione L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 14.10.2011 fino alle ore 24.00 del 31.10.2014 per una durata 4

complessiva di anni 3 (tre) e giorni 17 (diciassette). Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 180 (centoottanta) giorni prima della scadenza annua. Si precisa che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Precedentemente alla scadenza il Contraente si riserva, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, di richiedere alla Società la prosecuzione del rapporto assicurativo qualora sussistano ragioni di economicità e/o di pubblico interesse. E facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni e il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di proroga. Per il pagamento del premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'assicurato e conseguente riduzione del premio. Art. 10 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 11 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. 5

2 - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA Art. 12 - Oggetto dell assicurazione La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale stabilito in Polizza ed alle condizioni di seguito indicate, l onere delle spese per l assistenza stragiudiziale e giudiziale civile e penale conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia. Esse sono: le spese per l intervento di un legale; le spese sostenute in sede giudiziale per l intervento di un perito nominato dall Autorità Giudiziaria o dall Assicurato e approvato dalla Società; le spese di giustizia; le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società; le spese di soccombenza liquidate alla controparte in caso di condanna dell Assicurato. Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell Assicurato/Contraente. Art. 13 - Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia: il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa, ivi comprese le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi; sono altresì escluse le spese connesse all esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose; gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.); le spese per controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate; le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; le spese per procedure arbitrali salvo che siano specificatamente previste; le spese per controversie in materia di diritto societario; le spese per controversie in materia di diritto di brevetto, esclusiva e concorrenza sleale. Art. 14 - Limiti territoriali L assicurazione vale per le controversie derivanti dalla violazione di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L assicurazione si estende alle controversie di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi in uno qualsiasi degli Stati Europei e sono processualmente trattate dall Autorità Giudiziaria competente. Art. 15 - Coesistenza con assicurazioni di Responsabilità Civile Qualora coesista un assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla presente Polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall Assicuratore R.C. per spese di esistenza e soccombenza, ai sensi dell art. 1917, 3 comma, C.C. Art. 16 - Decorrenza della garanzia La garanzia è prestata per i Sinistri che siano denunciati entro 12 mesi dalla data di cessazione del contratto e determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e precisamente: dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali; 6

Capitolato di Assicurazione Tutela Giudiziaria Azienda ULSS 18 - Rovigo trascorsi novanta giorni dalla decorrenza dell assicurazione negli altri casi. Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell inadempimento; qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti. Art. 17 - Denuncia del Sinistro e scelta del legale In caso di Sinistro, l Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell art. 1915 C.C. Unitamente alla denuncia l Assicurato deve fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso I Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro. L Assicurato, non appena possibile, ha il diritto di indicare alla Società un unico legale scelto tra coloro che esercitano nell area di competenza della Corte d Appello ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia. Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società, quest ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Le stesse modalità di scelta previste per la nomina del legale si applicano per la eventuale scelta del perito di parte la cui nomina, ai sensi dell art. 12, deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso della Società. Art. 18 - Gestione del Sinistro Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, la Società metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, la Società provvederà all incarico formale del legale prescelto secondo il disposto di cui all art. 17. La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole. L Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. Per quanto riguarda le spese attinenti all esecuzione forzata, la Società tiene indenne l Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l Assicurato e la Società in merito alla gestione del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l Assicurato potrà scegliere: a) che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di Comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente dei Tribunale competente ai sensi dell art. 11. In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l esito dell arbitrato; b) di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato dalla Società in linea di fatto e di diritto. L Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata la Società sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese. La scelta di una delle due procedure esclude l applicazione dell altra. Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece della Società. Art. 19 - Regolazione del premio Poiché il premio è convenuto in base a elementi variabili del rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda di polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso 7

periodo negli elementi presi a base per il conteggio del premio. Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, onde procedere all eventuale conguaglio, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società gli elementi variabili contemplati in polizza ovvero il consuntivo delle retribuzioni annue lorde. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere corrisposte nei 60 (sessanta) giorni successivi al momento in cui il Contraente abbia ricevuto la relativa appendice emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Conseguentemente l assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. 8

3 - CONDIZIONI PARTICOLARI Art. 20 - Ambito dell assicurazione Con riferimento all art. 12 delle Norme che regolano l assicurazione Tutela Giudiziaria la garanzia viene prestata a favore degli Assicurati indicati nella scheda di polizza che, in conseguenza di fatti ed atti connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e/o compiti di ufficio, si trovino implicati in procedimenti di responsabilità civile o penale. L assicurazione si riferisce: 1) alle controversie per danni extracontrattuali subiti dall Assicurato per fatto illecito di altri soggetti; 2) alle controversie per danni extracontrattuali cagionati ad altri soggetti per fatto illecito dell Assicurato: la garanzia opera con i limiti di cui all art. 15 delle Norme che regolano l assicurazione Tutela Giudiziaria; 3) alla difesa penale dell Assicurato per delitto colposo o contravvenzione; 4) alla difesa penale dell Assicurato per delitto non colposo e ciò a parziale deroga dell art. 13 delle Norme che regolano l assicurazione Tutela Giudiziaria; in questo caso la Società rimborserà le spese di assistenza sostenute all unica condizione che l Assicurato sia prosciolto in istruttoria od assolto con sentenza passata in giudicato esclusa ogni altra causa di estinzione del reato oppure lo stesso venga derubricato da doloso a colposo. La garanzia di difesa penale opera anche per: procedimenti conseguenti ad inquinamento fermo il disposto del comma i) dell art. 22; vertenze insorgenti da inadempienze, anche parziali, degli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 626/94, D.Lgs. 494/96, dal D.Lgs. 155/97 e dal D.Lgs. 196/03 e successive modifiche. Art. 21 - Estensioni La garanzia è estesa: 1) circolazione stradale per servizio: alla difesa penale dell Assicurato per le controversie derivanti da fatti della circolazione stradale di veicoli, purché detta circolazione sia connessa a missione di lavoro provata dall Ente o all attività e/o mansione descritta in polizza e ciò a parziale deroga del comma h) dell art. 22; 2) garanzia pregressa: alle controversie insorgenti, nel corso di validità della polizza, da fatti e/o atti che, accaduti nei tre anni precedenti la stipulazione della presente polizza, siano sconosciute agli Assicurati ed al Contraente al momento della stipulazione della polizza stessa e ciò a deroga dell art. 16 delle Norme che regolano l assicurazione Tutela Giudiziaria; 3) garanzia postuma: alle controversie che, insorgenti nell anno successivo alla scadenza della presente polizza, si riferiscano a fatti e/o atti posti in essere nel periodo di efficacia della presente polizza e ciò a deroga dell art. 16 delle Norme che regolano l assicurazione Tutela Giudiziaria; 4) reati fiscali/tributari: alla difesa penale per i reati colposi o dolosi di natura fiscale e tributaria; la presente estensione, limitatamente al reato non colposo, opera alla condizione di cui al comma 4) dell art. 20 e ciò a parziale deroga dell art. 13 delle Norme che regolano l assicurazione Tutela Giudiziaria; 5) arbitrato: al rimborso delle spese fino ad un massimale di 1.000,00 eventualmente rimaste a carico dell Assicurato per procedure arbitrali, concordate per scritto tra le Parti, relative a controversie per danno extracontrattuale subito dall Assicurato per fatto illecito di altri soggetti, e ciò a parziale deroga dell art. 13 delle Norme che regolano l assicurazione Tutela Giudiziaria. Art. 22 - Esclusioni Ad integrazione dell art. 13 delle Norme che regolano l assicurazione Tutela Giudiziaria la garanzia non è operante per: 9

a) vertenze determinate da colpa grave dell Assicurato; in questo caso la Società rimborserà le spese sostenute unicamente nel caso in cui l assicurato venga prosciolto con provvedimento definitivo o per mancanza dei danno; b) controversie di natura contrattuale; c) controversie per fatti di responsabilità formale, contabile e/o amministrativa; in questo caso la Società rimborserà le spese sostenute unicamente nel caso in cui l assicurato venga prosciolto con provvedimento definitivo o per mancanza del danno; d) controversie relative a responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad Enti Pubblici; in questo caso la Società rimborserà le spese sostenute unicamente nel caso in cui l assicurato venga prosciolto con provvedimento definitivo o per mancanza del danno; e) controversie individuali di lavoro dipendente, vertenze sindacali; f) controversie tra dipendenti ed amministratori o insorte tra Assicurati; g) controversie nei confronti di Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e di Assistenza Sociale; h) controversie relative alla proprietà o all uso di qualsiasi mezzo di locomozione; i) procedimenti conseguenti ad inquinamento, salvo che esso si sia verificato per fatto accidentale e, in ogni caso, non derivante dalla volontà dell Assicurato; j) vertenze conseguenti a sinistri verificatisi in occasione di atti di guerra, di tumulti popolari; k) vertenze conseguenti a sinistri verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; l) rischi comunque coperti da altra assicurazione, nel qual caso la garanzia prestata con la presente polizza opera con i limiti di cui all art. 15 delle Norme che regolano l assicurazione Tutela Giudiziaria. Art. 23 - Regolazione del premio Premio minimo In riferimento all art. 19 delle Norme che regolano l assicurazione Tutela Giudiziaria si precisa che il premio di polizza deve considerarsi anticipato e che in sede di regolazione premio, effettuata applicando i parametri riportati sulla scheda di polizza, sarà comunque dovuto un premio minimo pari al 75 % di quello anticipato e comunque non inferiore al premio minimo assoluto esposto in polizza. 10

4 - CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE Art. 24 - Coassicurazione e delega Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Spett.le ASSIDOGE S.r.l. e gli Assicuratori hanno convenuto di affidarne la delega alla Spett.le ; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dalla ASSIDOGE S.r.l. la quale tratterà con la Delegataria. La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali. Pertanto la firma apposta dalla Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza. Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per la gestione del contratto, l istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.). E fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi, il cui pagamento verrà effettuata dal Contraente per il tramite della Società ASSIDOGE S.r.l. direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime. Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei Coassicuratori. Art. 25 - Clausola Broker Alla Società ASSIDOGE S.r.l. è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005. Di conseguenza tutti i rapporti e comunicazioni inerenti l'assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker il quale tratterà con la Società. Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso; parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà come fatta alla Società. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del broker alla Società. Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al broker (su conto separato e dedicato di cui all'art. 117 del d.lgs. 209/2005, in ossequio alla vigente normativa art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4 punto quinto), che provvederà al versamento alla/e Società. Resta intesa l efficacia liberatoria, anche a termini dell art. 1901 del Codice Civile, del pagamento effettuato dal Contraente al broker. Il broker sarà remunerato dalla/e Società aggiudicatarie dell appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, sarà pari al 70% dell aliquota provvigionale, calcolata sul premio imponibile, che l Impresa riconosce all Agenzia affidataria del contratto, come risultante dalla documentazione ufficiale sotto forma di dichiarazione della Direzione della/e Società; essendo tale remunerazione parte dell aliquota riconosciuta dall Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta, non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l Ente/Contraente. Art. 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari Clausola risolutiva espressa In conformità a quanto previsto dall Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 ( Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia ), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all Art. 3, commi 8 e 9. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. 11

Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Art. 27 - Foro competente Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione é ubicata la sede legale del Contraente. Art. 28 - Buona fede La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Art. 29 - Esonero dichiarazione di precedenti sinistri Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di dichiarare i sinistri accaduti negli anni precedenti la stipulazione del presente contratto. Art. 30 - Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente o all Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. Art. 31 - Comunicazione sullo stato dei sinistri La Società si impegna a garantire al Contraente o all Assicurato e al Broker l'accesso all'ispettorato Sinistri per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e comunque la facilitazione per gli opportuni collegamenti telefonici e via fax. La Società, inoltre, si impegna ad inviare al Broker, con cadenza quadrimestrale, una comunicazione che riporti la stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione, data di accadimento, tipologia di accadimento e le seguenti annotazioni: sinistro liquidato (con l indicazione del relativo importo); sinistro aperto e posto a riserva (con l indicazione del relativo importo a riserva); sinistro chiuso, senza seguito (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazione scritte); sinistro respinto (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazione scritte). Gli obblighi precedentemente descritti non precludono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle suindicate. IL CONTRAENTE LA SOCIETA 12

CONTEGGIO DEL PREMIO NON COMPILARE Il premio dell'assicurazione, anticipato nella misura indicata in polizza, di cui il 75 % rappresenta il premio minimo comunque acquisito dalla Società, verrà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o del minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce, applicando il tasso lordo indicato in polizza al consuntivo delle retribuzioni annue lorde. PREVENTIVO RETRIBUZIONI ANNUE LORDE: Euro 100.000.000,00 TASSO LORDO SULLE RETRIBUZIONI: % PREMIO ANNUO LORDO ANTICIPATO: Euro IL CONTRAENTE LA SOCIETA 13