Come bloccare un pignoramento presso terzi Autore : Redazione Data: 01/05/2019 Come evitare il pignoramento del conto corrente, dello stipendio o della pensione: l opposizione all esecuzione forzata e la sospensione del processo esecutivo. Se sei capitato in questa pagina è perché, probabilmente, già sai cos è un
pignoramento presso terzi, anzi lo stai subendo e ti chiedi come bloccarlo. Dal punto di vista della procedura, le regole su come bloccare un pignoramento presso terzi non sono diverse da quelle previste per le altre tipologie di pignoramento. La differenza la fanno, come sempre, le ragioni concrete che portano il debitore a volersi opporre. Opposizione che può attenere a ragioni di tipo formale (la regolarità degli atti) o sostanziale (l esistenza o l entità del debito, la titolarità dei beni pignorati, ecc.). In questo - bisogna ammetterlo - la fantasia degli avvocati non conosce limiti. Ci sono però dei motivi per così dire standard che consentono di contestare l esecuzione forzata e, per questo, sono stati tipizzati dal legislatore con tre apposite azioni. Di tanto parleremo in questo articolo. Per spiegarti come bloccare un pignoramento presso terzi ti indicheremo quali sono queste tre forme di opposizione al pignoramento e quali possono essere i rimedi che, nel concreto, possono essere azionati dal debitore. Ma procediamo con ordine. Come contestare un pignoramento Prevenire è meglio che curare, dire un detto popolare. Ed anche la legge, in questo senso, si è adeguata. Tant è che il codice di procedura consente al debitore di contestare il pignoramento sia quando questo è già iniziato, sia in una fase anteriore, alla semplice notifica dell atto di precetto (si tratta di un ultimo avviso, precedente all esecuzione forzata, con cui si dà al debitore 10 giorni di tempo per adempiere). In questo secondo caso, il debitore può muoversi in anticipo e impedire al creditore di avviare il pignoramento. Vedremo comunque a breve che, in alcuni casi, esistono dei termini per proporre l opposizione al pignoramento. Come dicevamo in apertura, la legge prevede tre grandi categorie di opposizione al pignoramento, qualsiasi esso sia (quindi sia per il pignoramento mobiliare, che per quello immobiliare che per il pignoramento presso terzi). Nonostante i nomi siano simili, si tratta di procedure differenti con termini e condizioni diverse. Vediamo quali sono. Opposizione all esecuzione L opposizione all esecuzione serve per contestare il merito del diritto di credito ossia l esistenza del debito o l entità. Si tratta di contestazioni sulla sostanza del
pignoramento e non sulla forma. La contestazione può riguardare: il titolo esecutivo ossia il documento che certifica il credito (sentenza, decreto ingiuntivo, assegno o cambiale, contratto di mutuo notarile, ecc.): si può negare l'esistenza del titolo o la sua legittimità per mancanza di requisiti o per vizi relativi al titolo fatto in concreto valere. Si pensi al caso di chi avvia un pignoramento su una sentenza che è stata impugnata e sospesa dal giudice; o al caso di chi fa pignoramento su un assegno rubato. È anche il caso di una condanna generica, che non indica le somme da pagare o di un debito che è stato già totalmente o parzialmente corrisposto; la legittimazione del creditore ad avviare il pignoramento in quanto soggetto diverso dall'effettivo avente diritto. Si pensi a un soggetto che ha ceduto il credito a un altro non potendolo fare per contratto o a un pignoramento per un debito caduto in prescrizione; la legittimazione dell'opponente a subire il pignoramento. Ad esempio, si pensi al pignoramento alla moglie del debitore che però non è in regime di comunione dei beni; la pignorabilità dei beni oggetto dell'esecuzione. Si pensi, ad esempio, al pignoramento di oltre un quinto dello stipendio, della pensione di invalidità, della pensione ai poveri, dell assegno di accompagnamento, la fede nuziale, il tavolo da pranzo, ecc. Come detto, l opposizione all esecuzione può essere preventiva (e in tal caso si rivolge già contro l atto di precetto) o successiva all avvio del pignoramento. È chiaro che tanto più tempestiva è l opposizione tanto maggiori sono le possibilità di impedire danni irreversibili come la vendita dei beni o l aggiudicazione delle somme pignorate. Ad esempio ci si può opporre al precetto perché le somme ingiunte in pagamento sono superiori a quelle dovute o perché gli interessi non sono stati calcolati in modo corretto. Non ci sono termini entro cui avviare l opposizione all esecuzione: l importante è agire prima che l esecuzione forzata sia ultimata. Opposizione agli atti esecutivi Il secondo tipo di contestazione del pignoramento è l opposizione agli atti esecutivi. A differenza del precedente tipo di contestazione, questa è invece rivolta a
contestare la forma del pignoramento, il rispetto della procedura e le notifiche (non quindi la sostanza del diritto). In particolare, con l'opposizione agli atti esecutivi gli opponenti possono contestare: i vizi relativi alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto o relativi alla loro notifica (ad esempio la mancata apposizione della formula esecutiva sulla sentenza o sul decreto ingiuntivo da parte della cancelleria del tribunale); i vizi dei singoli atti esecutivi, ossia i vizi formali di istanze, ordinanze o decreti emessi durante il processo esecutivo (come ad esempio l assenza di firma, la mancata specificazione dell importo dovuto, la mancata indicazione nel precetto della data di notifica del titolo esecutivo). I vizi denunciati possono riguardare la mancanza delle condizioni per la loro emanazione, l'assenza dei presupposti processuali, ma anche la loro incongruenza o inopportunità; vizi processuali come ad esempio: omessa comunicazione al debitore del provvedimento con il quale è stata fissata l'udienza per la sua comparizione; pignoramento fatto da un ufficio incompetente; mancato deposito da parte dell'ufficiale giudiziario del verbale di pignoramento e del titolo esecutivo entro i termini; l'ordinanza di assegnazione di crediti derivati da pignoramento presso terzi; l'opponente in questo caso è il terzo che prova di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Anche qui l opposizione può essere preventiva (contro il precetto) o successiva all inizio dell esecuzione (contro l atto di pignoramento vero e proprio). A differenza dell opposizione all esecuzione, l opposizione agli atti esecutivi va avviata entro un termine perentorio: entro 20 giorni dal giorno in cui è stato notificato al debitore il titolo esecutivo o il precetto ossia l atto viziato. Opposizione di terzo La terza forma di opposizione è l opposizione di terzo che viene intrapresa quando il pignoramento ha ad oggetto beni che non appartengono al debitore ma ad altre persone. Si pensi all ipotesi del pignoramento di una casa già venduta, di un conto di proprietà del coniuge in separazione dei beni, ecc. Qui ad agire non è il debitore ma appunto il terzo titolare del bene ingiustamente pignorato. Il terzo con l'opposizione rivendica che il bene oggetto di esecuzione è di sua proprietà, oppure afferma che su
di esso vanta un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, servitù, diritto di superficie o enfiteusi) o un diritto di pegno (quando il terzo il cui credito è garantito da un bene dato in pegno, vuole tutelare il suo diritto nei confronti del creditore pignorante). Come bloccare un pignoramento presso terzi Come detto, la legge si preoccupa di stabilire le modalità per effettuare l opposizione al pignoramento lasciando poi al caso concreto le eccezioni da sollevare. Di certo - e questo va messo subito in chiaro - l opposizione non sospende il pignoramento in automatico. È il giudice che lo decide alla prima udienza se ricorrono le condizioni di opportunità per bloccare la procedura esecutiva. In pratica il tribunale fa un vaglio di fondatezza dell opposizione e verifica se le contestazioni sollevate dal debitore sono verosimili, senza entrare ancora nel merito. Se così dovesse essere sospende il pignoramento o il titolo esecutivo fino a quando non viene decisa l opposizione all esecuzione, agli atti esecutivi o all opposizione di terzi. In ogni caso il giudice dell'esecuzione deve disporre la sospensione nei seguenti casi previsti dalla legge: regolamento di competenza; ricusazione del giudice; mancata dichiarazione del terzo; divisione dei beni indivisi. Dunque, per bloccare un pignoramento presso terzi è necessario innanzitutto: un opposizione al pignoramento, sia che si tratti di opposizione all esecuzione, opposizione agli atti esecutivi o opposizione di terzo; una valutazione del giudice che ritenga opportuno sospendere in via preventiva il pignoramento, alla luce delle contestazioni mosse dal debitore, in attesa di decidere la causa di opposizione stessa. Nel merito le contestazioni per bloccare il pignoramento presso terzi possono essere di vario tipo. Ne indicheremo alcune di quelle più utilizzate: pignoramento oltre i limiti previsti dalla legge. Ad esempio, per lo stipendio: il quinto (leggi Quanto si può pignorare dello stipendio?); per la pensione: il quinto meno il minimo vitale; per il conto corrente su cui viene
accreditato lo stipendio o la pensione: il pignoramento superiore al triplo dell assegno sociale, ecc. pignoramento su più beni oltre il valore del credito: leggi Pignoramento stipendio e conti corrente insieme: possibile? pignoramento su conto corrente intestato al coniuge in separazione dei beni; pignoramento cointestato a due persone oltre il 50%; pignoramento su conto corrente; pignoramento del conto destinato a somme per sussidi alla povertà o alla malattia (pensioni sociali e di invalidità). Leggi anche Posso oppormi al pignoramento dello stipendio? Come bloccare il pignoramento conto corrente Agenzia Entrate Riscossione Quando il pignoramento è fatto da Agenzia Entrate Riscossione, per cartelle esattoriali non corrisposte, il blocco dei soldi è automatico e non passa dal giudice. Entro 60 giorni il debitore deve pagare altrimenti avviene lo storno delle somme in favore dell Esattore. Il debitore può impedire questo effetto chiedendo una rateazione del debito. Inoltre è possibile bloccare il pignoramento dello stipendio o della pensione quando supera i limiti previsti dalla legge per i debiti da cartelle esattoriali: un decimo dello stipendio/pensione se non supera i 2.500 euro mensili, un settimo se é compreso tra 2.500 e 5 mila euro mensili, un quinto per cifre superiori. Come evitare il pignoramento Esistono due rimedi per evitare il pignoramento effettuato da soggetto privato (non vale quindi per l Agente della Riscossione). Pagamento del debito Per evitare il pignoramento in atto e quindi l'inizio del procedimento esecutivo, il debitore può effettuare direttamente nelle mani dell'ufficiale giudiziario il pagamento dell'importo dovuto al creditore per il quale si procede, maggiorato delle spese
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) relative alla procedura. L'ufficiale giudiziario ha l'incarico di consegnare le somme ricevute al creditore. Così facendo l'esecuzione forzata non può proseguire e il debito si estingue. L'ufficiale giudiziario redige apposito verbale e lo deposita immediatamente in cancelleria con la prova del versamento al creditore della somma consegnata dal debitore, annotando il verbale nel ruolo generale delle esecuzioni. Tale rimedio viene usato nel pignoramento mobiliare ma è ammesso in ogni tipo di esecuzione forzata. Il pagamento ha l'effetto di liberare immediatamente il debitore, salvo che il versamento sia fatto con riserva di ripetizione e non implichi quindi in alcun modo riconoscimento del debito e rinunzia alla contestazione di esso. Versamento in luogo del pignoramento Quando invece il debitore vuole evitare gli inconvenienti del pignoramento ma non intende effettuare il pagamento perché intende ad esempio sollevare opposizione o è in corso un processo di cognizione, può versare all'ufficiale giudiziario una somma di denaro pari al valore del credito per il quale procedere e delle spese relative alla procedura, aumentato di 2/10. Questo pagamento non estingue il debito, è solo un versamento in luogo del pignoramento. La procedura esecutiva pertanto prosegue. Chiusura anticipata del processo esecutivo Il giudice, quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo. A tale valutazione il giudice può giungere tenendo conto anche dei seguenti indici costi necessari per la prosecuzione della procedura (ad esempio perché il creditore non ha anticipato le spese per il procedimento esecutivo); probabilità di liquidazione del bene; presumibile valore di realizzo.