Il resistente contestava le avverse pretese deducendo che la rsu aveva a maggioranza ritenuto non sussistere l?incompatibilit? del X.Y.?

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Tribunale di Lecce Sezione Lavoro Rg 9821/05 Massime : 1. La funzione di membro della rsu è incompatibile con la carica di consigliere comunale e la sua decadenza opera ope legis al verificarsi della situazione di incompatibilità. con la conseguenza Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria Il gdl osserva. Con ricorso del 1/08/05, il ricorrente ( un sindacato autonomo ) chiedeva dichiararsi in via urgente l'incompatibilit alla carica di rsu del convenuto X.Y. e la decadenza dello stesso dalla carica. Il resistente contestava le avverse pretese deducendo che la rsu aveva a maggioranza ritenuto non sussistere lincompatibilit del X.Y. Allodierna udienza le parti discutevano la controversia. L'articolo 9 dell'accordo quadro 1998 per la costituzione delle RSU prevede tre diverse situazioni di incompatibilit per il componente della RSU: a) le cariche rivestite in organismi istituzionali; b) le cariche esecutive in partiti e/o movimenti politici-; c) altre situazioni ritenute incompatibili dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Le parti controvertono essenzialmente in ordine alla situazione che si verifica una volta verificatasi l'incompatibilit, in relazione alla automaticit del prodursi dell' effetto decadenziale ovvero alla necessit di una delibera della rsu ( con esiti imprevedibili della delibera e, come nel caso, con possibilit di esclusione dell' effetto decadenziale da parte della RSU a maggioranza). 1 di 5

Sul problema in via astratta, in questa sede s condivide l'orientamento interpretativo suggerito dal ricorrente, secondo il quale la formula utilizzata dall'accordo ("il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni dl incompatibilit determina la decadenza della carica di componente della RSU") sembra escludere intermedi azioni di alcun genere, non recando il testo alcun riferimento,neppure indiretto, ad una competenza "decisoria" del1a RSU interessata, ma correlando piuttosto direttamente l'effetto decadenziale al verificarsi della situazione di incompatibi1it ( "determina la decadenza"). Questo giudice consapevole che su tema intervenuta l' ARAN con una circolare interpretativa (n. 3072 del 1'8 aprile 2004) nella quale prima facie sembra prevalere la ipotesi della competenza della RSU, e tuttavia aderisce all'interpretazione della circolare secondo la quale, a ben vedere. la circolare dell'aran riferisce questa posizione solo a quelle situazioni che nella precedente elencazione sono rubricate sub c ), sicch la competenza decisoria dell'organo rappresentativo riferita solo a quelle limitate situazioni che richiedono "la concreta individuazione delle incompatibilit", con riferimento a quanto previsto in materia nei singoli statuti delle organizzazioni sindacali, anche con riguardo allo "peculiarit dei singoli comparti e dei relativi ordinamenti" In relazione invece alle ipotesi rubricate sub a) e b) cio alle situazioni di incompatibilit individuate in via diretta dall'accordo sindacale, non vi alcuna valutazione che la RSU deve effettuare, sicch non vi spazio per una delibera stessa se non meramente dichiarativa In altri termini, la carica di consigliere comunale, come quella di titolare di cariche esecutive in partiti e/o movimenti politici sono da ritenere incompatibili in via assoluta con quella di componente ( purch il 2 di 5

territorio.di competenza dell'ente coincida o ricomprenda il territorio nel quale la carica istituzionale c politica ha-effetto).in queste due situazioni (ma anche in quella,richiamata dall ARAN,. del trasferimento del rappresentante in altra amministrazione la decadenza si determina ope legis al verificarsi della situazione di incompatibilit. con la conseguenza che la successiva presa d'atto della RSU ha mero valore dichiarative dell' effetto gi determinatosi,vincolato nel suo contenuto. Tel interpretazione va del resto affermata quale unica razionale in quanto, a ragionare diversamente ed ammettendo un generale potere valutativo della RSU sullincompatibilit dei propri membri finirebbe con lammettere la possibilit che lincompatibilit di pi o addirittura di tutti i membri della RSU possa non essere mai dichiarata sol che la maggioranza dei componenti della RSU (magari formata proprio dai soggetti incompatibili) non deliberi per la decadenza del membro eletto alla carica politica Non essendovi interpretazioni alternative plausibili, non vi spazio neppure per sollevare una pregiudiziale interpretativa Sussiste la legittimazione attiva dei componenti della rsu, portatori di un interesse giuridicamente tutelato dall ordinamento al regolare funzionamento della RSU ; sussiste la legittimazione passiva, oltre 3 di 5

che del membro del membro divenuto incompatibile, anche degli altri componenti della RSU che hanno avallato la scelta del medico, nonch del Ministero che ha propri adempimenti rilevanti ai sensi di Statuto Nel caso, pacifico che il convenuto X.Y. sia stato eletto consigliere comunale nel comune di Z. mentre risulta che il territorio-di competenza dell'ente,pur non coincidendo con il territorio nel quale la carica istituzionale e politica ha effetto, la effetto la ricomprende : sussiste dunque incompatibilit. Sussiste il periculum in mora, oltre che il fumus boni juris, in considerazione del tatto che il funzionamento della RSU con membri decaduti dalla carica un funzionamento che nel caso pacificamente si protrae ed attuale e perdurante e che tuttavia un funzionamento irregolare i cui effetti non sempre sono facilmente rimuovi bili in un ordinario giudizio cognitorio. p.q.m. dichiara in via urgente l incompatibilit alla carica di rsu del convenuto X.Y. e la decadenza dello stesso dalla carica Il Magistrato Dr. Francesco Buffa Depositato in Cancelleria 5 sett. 2005 4 di 5

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