Studi di settore e parametri per le imprese multipunto per il periodo d imposta 2010 e novità legislative di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 13 luglio 2011 analisi delle novità legislative rivoluzionarie per i contribuenti soggetti agli studi di settore che svoglono attività multipunto o multiattività Premessa Come noto, il D.M. 11 febbraio 2008 ha completamente rivisto la disciplina inerente i cd. contribuenti multiattività e multipunto. Infatti, per i soggetti multipunto e multiattività sono state introdotte specifiche regole che, sostanzialmente, si traducono: nell annotazione separata dei soli ricavi; nella compilazione dello studio di settore dell attività principale (con l eventuale indicazione nello stesso, del valore dei ricavi derivanti dalle differenti attività). Inoltre, occorre applicare lo studio di settore anche ai contribuenti che esercitano l attività d impresa mediante più punti vendita. 1
Nel modello studi di settore è scomparso il quadro Annotazione separata, ciò poiché l azienda deve compilare il modello dello studi di settore dell attività prevalente, nonché l apposito prospetto, denominato imprese multiattività, nel caso in cui siano esercitate due o più attività d impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l importo complessivo dei ricavi dichiarati, relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore, relativo all attività prevalente, superi il 30 % dell ammontare totale dei ricavi dichiarati. Per verificare se l attività secondaria supera il 30% dei ricavi complessivi, occorre considerare anche i ricavi derivanti dalle attività dalle quali derivino aggi o ricavi fissi. Studi di settore e parametri nel Modello Unico 2011 (periodo d imposta 2010) Nel caso in cui le attività svolte dal contribuente siano soggette alternativamente a studi di settore e parametri: Se il contribuente svolge diverse attività di cui una soggetta a parametri, l applicazione di detti parametri è obbligatoria solo quando tale attività sia prevalente. Pertanto, se per il periodo d imposta 2010: L attività prevalente è soggetta a studi di settore (e l attività non prevalente è soggetta a parametri), il contribuente deve applicare lo studio di settore; viceversa, se l attività prevalente è soggetta a parametri il contribuente deve applicare tali parametri. Le regole per le multiattività Pertanto, i soggetti multiattività devono seguire la seguente procedura: Il contribuente multiattività deve verificare quale è l ammontare dell attività prevalente in termini 2
di ricavi per il periodo di imposta di riferimento; se l attività prevalente è soggetta agli studi di settore occorre applicare lo studio di settore di tale attività; ai fini degli adempimenti dichiarativi va compilato lo studio di settore relativo all attività prevalente avendo riguardo agli elementi di tutte le attività esercitate; se l attività prevalente è soggetta ai parametri risulta applicabile tale strumento. Esempio con Ricavi conseguiti complessivi nel periodo d imposta per 4.500,00: Attività esercitata Attività A Attività B Attività C Applicazione Studi/parametri Studio di settore 1 Studio di settore 2 Parametri Ricavi conseguiti 400,00 1.600,00 2.500,00 Percentuale 8,90% 35,55% 55,55% In tale ipotesi l attività prevalente è la terza (Attività C), per cui si applicano i parametri per tutte le attività esercitate. Esempio di azienda che esercita due attività: Un contribuente esercita le due seguenti attività: Attività A) (soggetta a parametri) per ricavi pari a 35.000,00; Attività B) (soggetta a studi di settore) per ricavi pari a 65.000,00. In tale circostanza l incidenza dei ricavi derivanti dall attività A) è inferiore al 50% per cui non è attività prevalente. 3
Osservando le attuali disposizioni, il contribuente deve compilare lo studio di settore dell attività prevalente (B). Novità rilevanti ai fini della disciplina degli studi di settore In virtù dell art. 23, comma 28, del Decreto Legge n. 98 del 06 luglio 2011 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 06 luglio 2011), è ora necessario non commettere errori nella compilazione dei dati ai fini degli studi di settore. In tali ipotesi, le conseguenze negative potrebbero essere pesanti. Le novità sono già in vigore. In particolare, tale D.L. prevede che dal 2012 gli studi di settore dovranno essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre (e non più il 30 settembre) dell anno in cui entrano in vigore. Per le eventuali modifiche necessarie per tener conto degli andamenti economici e dei mercati, viene concesso maggiore tempo fino al 31 marzo successivo. Ma sono queste di seguito le novità rivoluzionarie già in vigore. Sono state inasprite le conseguenze legate all omessa presentazione (o all infedeltà) del modello dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore. Per la mancata presentazione (anche a seguito di specifico invito da parte dell Agenzia delle Entrate), scatta automaticamente la sanzione massima di 2.065,00 (non è più possibile applicare quella minima di 258,00). L omessa o infedele indicazione dei dati, così come l indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore che in realtà non sussistono, permette, inoltre, all ufficio di procedere all accertamento induttivo ogni volta in cui il maggior reddito accertato a seguito 4
della corretta applicazione degli studi di settore sia superiore al 10% rispetto a quello dichiarato. Infine, nei casi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti, la sanzione prevista è stata aumentata del 50%. 13 luglio 2011 Vincenzo D Andò 5