Interpello all Agenzia delle Entrate: come funziona Autore : Redazione Data: 01/09/2014 Un parere della direzione centrale normativa rimette in discussione i presupposti dell'istituto; necessarie cinque verifiche: dalle materie all'interesse personale, i controlli prima dell'invio dell'istanza ordinaria. Interesse personale e concreto del contribuente. Consegna a mano, per raccomandata o con la Pec. Principio del silenzio-assenso se le Entrate non rispondono entro 120 giorni. L interpello ordinario, previsto dallo Statuto del Contribuente, è uno degli strumenti più importanti e forse meno utilizzati dai cittadini quando si tratta di far chiarezza nei rapporti col fisco, per evitare successive sanzioni. Peraltro l istituto è stato recentemente oggetto di una rivisitazione per via di una risposta fornita dalla Direzione centrale normativa delle Entrate [1] che sembra porre seriamente in discussione alcuni dei "pilastri" indicati in precedenza. L interpello si basa su precisi presupposti la cui assenza comporta l'inammissibilità
dell'istanza. Chi può fare istanza? Possono proporre interpello ordinario tutti i contribuenti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati eseguire adempimenti tributari. Sono compresi anche: - i sostituti d'imposta, limitatamente ai quesiti riguardanti le ritenute alla fonte e i relativi obblighi; - i responsabili d'imposta (ad esempio, notai); - i soggetti coobbligati al pagamento; - il procuratore generale o speciale del contribuente. Restano invece esclusi i soggetti portatori di interessi collettivi (ad esempio, le associazioni ambientaliste) Come deve essere il quesito? Il quesito del soggetto istante deve presentare congiuntamente, tra le altre caratteristiche, anche quello della personalità e concretezza : ciò significa che deve riferirsi alla conoscenza del trattamento tributario di determinati atti, operazioni o iniziative direttamente riconducibili alla sfera di interessi del soggetto richiedente. Inoltre, per i casi di maggiore complessità o incertezza della soluzione ovvero qualora l'interpello concerna norme di recente approvazione sulle quali la
competente direzione centrale non si sia ancora pronunciata, i quesiti inoltrati devono essere corredati da un motivato parere della direzione regionale e vengono monitorati dalla stessa Direzione centrale normativa. Pertanto, affinché si producano gli effetti tipici dell'istituto dell'interpello devono esserci congiuntamente oltre a tutte le altre indicate nel grafico in pagina queste tre condizioni: 1. interesse personale del quesito di natura giuridico-interpretativa; 2. preventività (l istanza, cioè, deve essere posta preventivamente, cioè prima di porre il comportamento o dare attuazione alla norma oggetto di interpello); 3. obbiettive condizioni di incertezza. Ai fini della sua ammissibilità, l'istanza oltre a essere correttamente trasmessa deve essere redatta dal contribuente titolato in modo "circostanziato" con tutte le indicazioni che, in punto di fatto e di diritto, servono alla direzione regionale o centrale per procedere all'istruttoria e alla successiva emanazione del parere. Di conseguenza, dal momento che l'interpello produce un parere che vincola eventuali controlli fiscali ma solo limitatamente al soggetto istante è necessario che il quesito sia finalizzato a conoscere il trattamento tributario di determinati atti, operazioni o iniziative riconducibili direttamente alla sfera di interessi personali del richiedente. Come e quando presentare l istanza? L'istanza è redatta in carta libera e è presentata agli uffici tramite: - consegna a mano; - spedizione postale, in plico senza busta, raccomandato a/r; - posta elettronica certificata (articolo 48, Dlgs 82/2005).
Alla domanda va allegata copia della documentazione utile a individuare e qualificare il caso. La risposta arriva per posta, fax o email, entro 120 giorni (salvo interruzione per richiesta di documentazione) che decorrono a seconda dei casi dalla data in cui: - l'istanza è assunta al protocollo dell'ufficio; - è sottoscritto l'avviso di ricevimento; - è trasmessa la Pec. Tenuto conto dell'effetto indotto dal parere sugli eventuali verificatori, è evidente che il contribuente dovrà presentare l'istanza prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello. In caso contrario, la possibilità di acquisire comunque il parere dell'agenzia non è preclusa in via di principio, ma di fatto è impossibile che la richiesta sia trattata come interpello del contribuente sul piano degli effetti. Quanto alle obbiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria, va da sé che l'istanza sia da ritenersi inammissibile quanto non ci sono margini di dubbio nella "lettura" di una norma o quando sia stata fornita dall'amministrazione finanziaria la soluzione interpretativa a casi analoghi. A chi inoltrare la richiesta? L'istanza di interpello va presentata alla Direzione regionale dell'agenzia delle Entrate (Dre) competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente.
Derogano a questo principiodi competenza generale: - le amministrazioni centrali dello Stato; - gli entri pubblici a rilevanza nazionale; - i "grandi contribuenti" (con volume d'affari, ricavi o compensi superiori a 100 milioni di euro); - soggetti non residenti. Questi soggetti, anziché alla Dre, devono presentare l'istanza alla Direzione centrale normativa e Contenzioso dell'agenzia delle Entrate Quali sono le materie ammesse? Rientrano nella competenza delle Entrate le istanze concernenti i tributi gestiti dall'agenzia quali ad esempio le imposte sui redditi, l'iva, l'imposta di registro e l'irap solo se la potestà di accertamento è attribuita all'agenzia delle Entrate. Non vi rientrano l'imu [2], la Tasi e il prelievo sui rifiuti. La risposta e l impugnazione: vale il silenzio-assenso Se il contribuente non ottiene risposta entro il termine di 120 giorni, si intende che l'agenzia concorda con la soluzione prospettata dal contribuente. Ne consegue che eventuali atti di accertamento emessi in difformità dalla soluzione prospettata dal contribuente, ed implicitamente condivisa dall'agenzia per effetto del silenzio assenso sono nulli. Viceversa, nel caso in cui l'agenzia dia una risposta negativa, l'orientamento della
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) giurisprudenza più recente è quello per cui la risposta può essere impugnata. La linea è stata espressa in materia di interpelli disapplicativi, ma si può ritenere applicabile all'interpello ordinario Note: [1] Risposta all interpello n. 954-210/2013.Ciò che qui interessa, più della risposta nel merito, sono i suoi riflessi procedurali. L istanza è stata presentata da un ente pubblico una provincia che aveva fatto un bando per l aggiudicazione di un appalto: in particolare, la provincia chiedeva se l impresa vincitrice della gara avesse diritto o meno di beneficiare a un credito d imposta Ires in relazione agli interventi oggetto dell appalto. Sulla stessa materia, l impresa aveva già ottenuto interpello positivo alcuni anni prima, ma la direzione centrale normativa ha risposto accogliendo quanto prospettato dall istante nel nuovo interpello, disconoscendo l agevolazione in capo alla società vincitrice del bando. Un impostazione che sembra porre in discussione il principio dell interesse «personale» (l ente pubblico non è soggetto Ires) e dell uniformità degli indirizzi interpretativi (sulla stessa problematica il contribuente aveva ottenuto una risposta in base alla quale aveva, in ultima analisi, versato una minore Ires). La prassi normativa è delineata nelle circolari di riferimento emanate dalla Direzione centrale normativa e contenzioso (la 50/2001 e la 23/2005) e dalla Direzione centrale normativa (la 32/2010). [2] Risoluzione 73/E/2013 Autore immagine: 123rf com