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n. 6 ottobre 2010 SPECIALE: LA RENDICONTAZIONE DEL CINQUE PER MILLE Il rendiconto del 5 per 1000: un obbligo di legge La rendicontazione delle somme inferiori a 15.000 euro e quella delle somme superiori a 15.000 euro Uno schema di rendiconto per le APS (Associazioni di Promozione Sociale) La destinazione dell eventuale residuo attivo Esempi di progetti a carattere sociale e di spese rendicontabili Le sanzioni in caso di ritardo o omissione 1

n. 6 ottobre 2010 IL RENDICONTO DEL 5 PER MILLE: UN OBBLIGO DI LEGGE A distanza di 5 anni dal suo debutto istituzionale, il 5 per 1000 si è affermato, ormai, come una fonte importante di sostentamento per le migliaia di enti senza scopo di lucro che operano nel nostro paese. Il fenomeno, in taluni settori, come la ricerca scientifica, la beneficenza umanitaria, la sanità, - assai meno nel comporto sportivo dilettantistico - ha assunto proporzioni tali da far ritenere che tale strumento costituisca la principale fonte di approvvigionamento finanziario. Come sempre avviene in questi casi, al godimento di un beneficio si accompagna, però, la necessaria attività di controllo da parte dell Erario. Tale controllo può assumere due forme o entrambe: a) controlli formali sui requisiti soggettivi: l associazione che percepisce i fondi del 5 per 1000 dovrà dunque dimostrare di avere diritto al beneficio rientrando tra le categorie di soggetti (ONLUS, APS, ASD, enti di ricerca, ecc.) abilitate, per Legge, a ricevere la donazione dei contribuenti; b) controlli sostanziali sull utilizzo delle somme: in ogni caso le somme ricevute dovranno essere tassativamente utilizzate per finanziarie le spese relative a progetti di utilità o promozione sociale, sport per giovani o anziani, ecc. a seconda che si tratti di APS, ONLUS, ASD ecc. In nessun caso è ammesso utilizzare le somme del 5 per mille per finanziare le spese correnti dell ente Il controllo sostanziale è stato istituito con la Legge Finanziaria del 2008 e prevede l obbligo di redigere un rendiconto economico- finanziario delle somme ricevute a titolo del cinque per mille. Tale rendiconto corredato da una adeguata relazione scritta dovrà evidenziare in maniera chiara e trasparente l uso e la destinazione che i fondi hanno avuto. In buona sostanza dovremo dettagliare in cosa e in che modo abbiamo speso i denari che i contribuenti amici ci hanno affidato, dimostrando inequivocabilmente che essi sono serviti a finanziarie le attività di promozione sociale di cui abbiamo fatto propaganda durante la raccolta delle preferenze! 2

Le poche regole, ma chiare ed ineludibili che dovranno essere rispettate nella rendicontazione del 5 per mille sono le seguenti: 1. il rendiconto dovrà essere redatto qualunque sia la somma che l ente ha percepito dal 5 per mille, siano esse poche decine di euro o svariate migliaia; 2. non confondete il rendiconto del 5 per 1000 con il bilancio associativo annuale o con qualsiasi altra forma di rendicontazione (es. raccolte fondi) di cui la vostra APS o comitato ha l obbligo: anche se i fondi del cinque per mille finiscono nel calderone comune della contabilità associativa e del bilancio annuale, non basta citarli in questi documenti. La legge pretende che venga costituito un apposito e separato rendiconto dedicato solo al 5 per mille e corredato da separata e dedicata relazione illustrativa; 3. il rendiconto deve essere redatto entro un anno dal giorno in cui avete materialmente percepito le somme del cinque per 1000: in altri termini il conteggio va effettuato contando 365 giorni a decorrere da quello in cui il vostro Istituto di credito ha registrato l accredito delle somme: inutile la raccomandazione di non ridursi agli ultimi giorni per eseguire il delicato adempimento; 4. a seconda poi che le somme ricevute siano inferiori ovvero uguali o superiori a 15.000, sorgono ulteriori obblighi di comunicazione dei rendiconti che analizzeremo nel successivo paragrafo; 5. il documento dovrà essere redatto sia in termini economici che finanziari/patrimoniali. In altri termini non è sufficiente evidenziare un quantitativo di spese sufficiente ad esaurire la disponibilità del fondo ma anche emarginare la forma finanziaria in cui tali spese sono state effettuate: cassa/banca/pos/conto postale, ecc. Se il raggiungimento delle finalità sociali dell ente ha richiesto l acquisto di beni durevoli (es. computer, ambulanza, pulmino, ecc.) si dovrà redigere anche un inventario dei cespiti; 6. raccomandazione pletorica ma pur sempre necessaria è che al rendiconto e alla relativa relazione gestionale dovranno essere allegate copie delle fatture, ricevute, scontrini, ecc, delle spese sostenute e degli estratti conto bancari comprovanti l effettivo sostenimento delle medesime; 7. il rendiconto, corredato dalla relazione gestionale e dalla pezze giustificative andrà sottoscritto dal legale rappresentante e dai membri del Consiglio Direttivo (in sostanza dall organo di governo) e conservato per almeno 10 anni. Esso dovrà essere esibito a ogni richiesta dell amministrazione finanziaria o del ministero della Solidarietà sociale n. 1 ottobre 2010 Ci 3

ottobre 2010 LA RENDICONTAZIONE DELLE SOMME INFERIORI A 15.000 EURO E DI QUELLE UGUALI O SUPERIORI Come precisato, gli obblighi di rendicontazione sono diversi a seconda che la somma percepita sia inferiore alla soglia di 15.000 euro oppure uguale o superiore: a) beneficio < 15.000 euro il rendiconto andrà redatto secondo le disposizioni discusse nel precedente capitolo ma non dovrà essere trasmesso: è sufficiente la semplice conservazione e l eventuale esibizione su richiesta; b) beneficio uguale o > 15.000 euro il rendiconto andrà redatto secondo le disposizioni discusse nel precedente capitolo ed entro i 30 giorni successivi si dovrà procederne alla trasmissione al Ministero competente. L obbligo di trasmissione grava dunque solo su comitati e APS che hanno percepito erogazioni uguali superiori ai 15.000 euro e questione di primaria importanza andrà assolto tassativamente entro 30 giorni dalla data di redazione del rendiconto. Per cui si deve sottostare ad un duplice ordine di datazioni: - il rendiconto deve essere redatto entro un anno dal materiale ricevimento delle somme: - la trasmissione al ministero deve essere effettuata entro e non oltre i 30 giorni dalla data del rendiconto. La trasmissione al Ministero pone, poi, un ordine successivo di problemi alcuni dei quali non sono del tutto risolti alla data della presente circolare: a) qual è il ministero competente a ricevere il rendiconto? In ordine alle APS e ai comitati CSI si ritiene corretta l indicazione del Ministero delle Politiche Sociali poiché i soggetti suindicati hanno richiesto il 5 per mille come Associazioni di Promozione Sociale che sono sottoposte al controllo della suddetta amministrazione; 4

b) in quale forma deve avvenire la trasmissione: telematica o cartacea? Non sembra vi siano, alla data attuale, indicazioni su questo profilo. La Presidenza Nazionale provvederà ad effettuare un interrogazione al Ministero delle Politiche Sociali e a diramarne tempestivamente le indicazioni a tutto il circuito associativo; c) quale forma deve avere il rendiconto? Libera oppure deve essere redatto secondo uno schema ministeriale? La legge sembra indicare la seconda soluzione : ciascun ministero deve predisporre uno schema standard all interno del quale andranno compilati i rendiconti, ma tale schema non è attualmente disponibile tra le risorse web del Ministero delle Politiche Sociali. UNO SCHEMA DI RENDICONTO PER APS E COMITATI CSI Atteso che lo schema di rendiconto da utilizzare dovrebbe essere definito in via ministeriale, è cosa saggia, nell intanto, provvedere comunque alla compilazione del rendiconto sulla base di uno schema che rispecchi quei valori di trasparenza e chiarezza che la normativa esige. Se nei termini prescritti, le amministrazioni interessate provvederanno a rendere pubblici gli schemi qui in discussione sarà semplice poi provvedere alla riorganizzazione dei dati all interno dei modelli ministeriali. Coerentemente con questa impostazione pubblichiamo un facsimile di rendiconto da utilizzare solo e soltanto qualora non sia disponibile il modello ministeriale. Dopo aver inserito i dati anagrafici dell associazione, occorre porre attenzione all anno di riferimento del 5 per mille (si intende l edizione: 2007, 2008, 2009, ecc.) e soprattutto alla data di materiale recepimento delle somme, poiché da quest ultima decorrono i 365 giorni di tempo concessi per la rendicontazione. Lo schema proposto è altamente intuitivo e si basa sul principio di cassa in base al quale le operazioni rilevano solo nella data in cui si manifestano finanziariamente (in altri termini l operazione si contabilizza alla data di incasso/pagamento) Tra le uscite occorre inserire tutte le spese tassativamente afferenti al progetto/i o alle attività socialmente utili che abbiamo finanziato con l incasso del cinque per mille evidenziando: - la data di effettivo pagamento monetario della spesa 5

- Denominazione, Via, N., Città ( ), CAP, CF APS iscritta al n. 7 del Registro nazionale in qualità di struttura territoriale del CSI PN. RENDICONTO DELL UTILIZZO DELLE SOMME DEL CINQUE PER MILLE ANNO PERCEPITE IN DATA / / USCITE ENTRATE Data Documento Cassa Banca Data Documento Cassa Banca TOTALE USCITE TOTALE ENTRATE AVANZO DI GESTIONE DISAVANZO DI GESTIONE Data e luogo Firma del Legale Rappresentante 6

- la natura della spesa e gli estremi del documento(es. spese di trasporto disabili, fattura n. del ). Può essere utile inserire anche un numero di protocollo per favorire una ordinata conservazione delle pezze di appoggio allegate; - l importo pagato e la modalità di pagamento (cassa o banca). Tra le entrate va inserito solo l ammontare delle somme relative al 5 per 1000 rendicontato. Alla fine del documento occorre procedere alla soma algebrica tra entrate ed uscite ed evidenziare l eventuale saldo attivo o passivo, se esistente. Il documento va firmato dal legale rappresentante e dai membri dell organo direttivo e allegato alla relazione descrittiva in cui si emarginano le finalità sociale perseguite con le somme del 5 per 1000, i risultati raggiunti, ecc. LA DESTINAZIONE DELL EVENTUALE RESIDUO ATTIVO Qualora la raccolta del 5 per mille dovesse essere superiore alle spese sostenute per gli specifici progetti di promozione sociale finanziati, l avanzo del rendiconto non può essere destinato a coprire altre spese dell esercizio Ad esempio non possiamo usare il residuo attivo della raccolta 5 per 1000 per pagare spese correnti come il fitto dei locali, il personale amministrativo, le utenze anche se indubbiamente questi costi partecipano alla realizzazione di qualsiasi iniziativa dell ente, anche di quelle a carattere sociale! Se pertanto sono avanzate delle risorse queste vanno iscritte in un fondo per la gestione dei progetti sociali 5 per 1000 e rimandate all esercizio successivo ove devono essere tassativamente utilizzate sempre per le stesse finalità. Ad esempio, se la gestione di uno o più progetti sociali finanziati con il 5 per mille incassato nel 2009, ha comportato esborsi monetari (ossia pagamenti effettivi per cassa o banca) inferiori alle somme incassate, nella relazione descrittiva si deve specificamente indicare che il residuo viene rimandato al successivo esercizio ove verranno reinvestiti in progetti o attività di analoga natura. Ciò comporta che nel 2010 si dovrà effettivamente spendere la somma residua e rendicontarla, aggiungendola, eventualmente agli ulteriori fondi 5 per mille incassati nel 2010. 7

ESEMPI DI PROGETTI SOCIALI E DI SPESE RENDICONTABILI In questo paragrafo offriamo qualche spunto di riflessione per individuare le tipologia di progetto o di attività per cui è ammissibile il finanziamento tramite la raccolta del cinque per mille. Si tratta solo di alcuni esempi, atti a fornire la prospettiva da cui il Legislatore ha inteso fornire lo strumento del 5 per mille alle realtà del terzo settore: uno strumento per promuovere le attività esterne a carattere sociale e non una astratta dazione di denaro per la copertura delle spese amministrative. 1. A quale categoria di associazioni appartengono, in materia di 5 per mille, i comitati CSI e le APS affiliate? R. Comitati Csi e APS riconosciute appartengono alla categoria delle associazioni di promozione sociale ex legge 383 del 2000 ed in tale veste chiedono la destinazione del cinque per mille ai soci e al proprio pubblico di riferimento. Quindi non tutta l attività del comitato/aps ma solo quella classificabile come di promozione sociale può essere finanziata con i fondi in questione; 2. Cosa si intende per attività di promozione sociale? R. La legge 383 del 2000 statuisce che : Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati Le attività ammesse al beneficio possono dunque essere rese sia nei confronti degli associati che dei terzi ma in tutti i casi devono essere di utilità sociale. Ne consegue che la semplice attività di organizzazione di attività sportiva a beneficio di utenti in condizioni non svantaggiate non può essere finanziata con i fondi del 5 per 1000. La definizione di utilità sociale è piuttosto ampia e dai contorni incerti ma riteniamo di poter inglobare certamente tutte le attività sportive, educative, culturali destinate a: - consentire lo svolgimento dell attività sportiva dilettantistica a portatori di handicap, persone che versano in condizioni economiche svantaggiate, infermi, cittadini extracomunitari, carcerati, ecc.; 8

- - promuovere, attraverso iniziative sportive o similari, il recupero di quartieri e periferie degradate, con basso reddito pro-capite, caratterizzate da fenomeni di marginalità, violenza suburbana, ecc. - promuovere il recupero di tradizioni, storie, costumi locali di cui si perde gradatamente traccia nella civiltà dei consumi - promuovere azioni di pace, sviluppo, progresso anche attraverso iniziative, meeting, eventi ecc. a carattere internazionale da svolgersi in siti e zone del mondo caratterizzate da eventi bellici, calamità naturali, ecc. (es. marcia della pace in Palestina) L elenco potrebbe continuare ma lo scopo è evidentemente quello di sottolineare che il concetto di utilità sociale non deve essere confuso con quello di servizio meritorio : lo sport è sempre un servizio meritorio in quanto genera benefici individuali importanti (benessere, salute, ecc.) ma in alcune occasioni è anche socialmente utile (sport per disabili, carcerati, ecc.) ed è in questa seconda accezione che diventa finanziabile tramite il 5 per 1000 destinato alle APS. 3. Nell ambito di un attività sportiva o culturale con valenza di utilità sociale, quali spese sono ammesse in deduzione? R. Sicuramente tutte le spese direttamente afferenti l attività socialmente utile organizzata. Ad esempio, se si organizza un campionato per disabili o all interno delle carceri o un trofeo sportivo in una periferia degradata sarà necessario dotarsi delle mute sportive, dei volantini per reclamizzare lo specifico evento sociale, l affitto dei campi, i rimborsi spese ai volontari e agli allenatori, il costo dei premi, ecc. 4. Per quali spese non è ammessa la deduzione? R. Non esistono norme specifiche sull argomento ma solo indicazioni prudenziali e di buon senso: lo scopo è evitare contenziosi con l amministrazione finanziaria in caso di controllo. In un associazione la cui attività è, in gran proporzione, destinata a soddisfare i bisogni di un utenza normale non è certo ammissibile che i fondi del 5 per 1000 vengano utilizzati per pagare i canoni della sede o piuttosto il costo della segreteria, le utenze o la parcella del commercialista. Al contrario in un associazione la cui intera attività è dedicata alla solidarietà verso deboli, emarginati, ecc. anche le spese prima indicate possono essere dedotte. 9

LE SANZIONI IN CASO DI RITARDO O OMISSIONE In caso di omissione degli obblighi di rendicontazione la normativa stabilisce le modalità e i termini per il recupero delle somme. In particolare l erario potrà chiedere la restituzione dei fondi del 5 per 1000 se: l'erogazione delle somme è avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali le somme erogate non sono state oggetto di rendicontazione gli enti che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a 20mila euro non inviano il rendiconto e la relazione a seguito di controlli, l'ente beneficiario non risulta in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20mila euro non ottemperano alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmente richiesta. In tutti questi casi, al beneficiario verrà notificato, da parte del ministero competente, un provvedimento di contestazione che prevede il termine massimo di 60 giorni per restituire gli importi indebitamente percepiti, rivalutati secondo gli indici Istat e maggiorati degli interessi legali. 10