RELAZIONE F I N A L E INIZIATIVA:



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RELAZIONE F I N A L E INIZIATIVA: Cooperazione di lavoro prospettive e costi del lavoro nel post ex L. 602/70 - (delibera n. 4938 del 29/12/06) Realizzato con il contributo di: A cura di: - Nicola Grosso - Fabrizio Tiego Sede Legale Via Siemens, 23 39100 Bolzano Tel 0471 061360 / Fax 0471 061361 / EMAIL info@agci.bz.it P.Iva: 02525450215 CF: 02525450215 --- - --- Iscrizione Registro Enti Cooperativi: A179908

I N D I C E PREMESSA... 3 1.) METODOLOGIA UTILIZZATA... 4 2.) OBIETTIVI PERSEGUITI... 5 3.) ATTIVITA SVOLTE... 6 3.1) Tabella di comparazione:... 8 4.) CONCLUSIONI / PROPOSTE... 12 Allegati: - Allegato 1; Brochure presentazione incontro del 14 giugno 2007; - Allegato 2; Testo di emendamento presentato al DLGS 06/11/2001, n. 423; - Allegato 3; Proposte comuni in materia di tutele, mercati del lavoro e previdenza; - Allegato 4; Protocollo di cooperazione per la costituzione di osservatori permanenti. 2

PREMESSA L obiettivo dell intervento era quello di avere un panorama realistico delle dimensioni e delle problematiche provinciali del settore, calcolare per quanto possibile quali saranno i reali effetti della scomparsa della L. 602/70 sul costo del lavoro quantomeno nei settori della pulizia e della logistica e conoscere le possibilità reali delle cooperative locali di reagire sul mercato aumentando i prezzi applicati ovvero riducendo altri costi. Il settore in oggetto è quello nel cui ambito viene di norma applicata finora la ex L. 602/70, è quello caratteristico e storico delle cooperative di produzione lavoro nonché dei consorzi di servizi connessi 1. Le attività effettivamente svolte sono essenzialmente quelle legate ai servizi di pulizia, custodia e vigilanza, logistica, trasporti e movimentazione merci, ecc. L iniziativa di cui in oggetto è stata presentata in novembre del 2006 ed è stata presentata dall allora Organismo provvisorio di gestione di A.G.C.I. Alto Adige Suedtirol, soggetto riconosciuto ai sensi della ex L.r. 7 del 54, dalla Giunta Provinciale in data 28 agosto 2006 2 e pertanto sono stati ricompresi costi del personale interno di A.G.C.I., sia della sede nazionale che della sede territoriale. L intervento iniziato il 15 novembre 2006, è stato ultimato in data 31/12/2007, così come da proroghe regolarmente riconosciute dall Ufficio competente 3. 1 Nel settore dell attività di facchinaggio (movimentazione merci e logistica) e delle pulizie la forma societaria di più frequente utilizzo (per non dire maggiore) è la cooperativa. L utilizzo deriva dal particolare contesto storico tra la fine degli anni 60 e l inizio degli anni 70 nel quale, a salvaguardia dell occupazione persa in altri settori, si costituivano cooperative di lavoro nell ambito delle c.d. attività marginali. In quel contesto, proprio per incentivare il lavoro contenendo i costi, le cooperative operanti, tra l altro, in tali settori hanno potuto usufruire di regimi agevolativi previdenziali (D.P.R. 602/70). 2 D.G.P. n. 2998, ai sensi della ex L. R. 7/54. 3 Comunicazioni datate: 11/07/2007 e 04/10/2007. 3

1.) METODOLOGIA UTILIZZATA Rispetto alla prima fase progettuale studio e analisi della legislazione giuslavoristica, contributiva e societaria del settore sono stati effettuati degli approfondimenti in merito a: A) Il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 B) Il lavoro in cooperativa ex Legge 142/01 - La figura del socio lavoratore - Accordi economici del settore facchinaggio - Trattamenti economici, previdenziali e fiscali C) Il T.F.R. riforma e decreti attuativi D) L istituto dei ristorni Rispetto alla seconda fase Panorama del settore in Alto Adige, non si è prodotto alcun materiale, in quanto la spesa autorizzata (1.000.- ) è risultata assolutamente insufficiente per attivare qualsivoglia attività di benchmarking. Rispetto alla terza fase progettuale analisi degli effetti post 602 e proposte relative si è operato in merito a: A) Analisi dell aumento del costo del lavoro; B) Utilizzo dell istituto dei ristorni; C) Incontro con le cooperative e analisi dei fabbisogni; D) Azioni di contrasto alla concorrenza sleale. Mentre, per quanto concerne il punto n. 4: Informazione rappresentanza organizzazione di un convegno e materiale informativo, non essendo stato autorizzato dal Vostro Spett.le Ufficio in sede di presentazione della domanda, non è stato realizzato alcun incontro e ne predisposto alcun materiale. 4

2.) OBIETTIVI PERSEGUITI L obiettivo principale dell intervento è stato quello di monitorare la situazione delle cooperative di lavoro, in particolare del settore della logistica nel periodo subito successivo al superamento dello speciale regime basato sulle retribuzioni convenzionali (D.P.R. 602/70). Infatti tale superamento del regime agevolativo ha comportato un aumento considerevole del costo del lavoro e pertanto le aziende avrebbero dovuto rideterminare immediatamente il corretto pricing delle prestazioni svolte. In realtà dalle analisi svolte è emerso che: - molte cooperative non hanno provveduto a rideterminare l esatto costo delle prestazioni; - altre cooperativa, pur avendo rideterminato il costo delle prestazioni, non erano in grado o non sono riuscite a ridefinire le condizioni contrattuali con il committente. Inoltre, sempre dalle analisi svolte è emersa una scarsa conoscenza delle varie disposizioni concernenti la figura del socio lavoratore ex Legge 142/01 4, nonché dell istituto dei ristorni, utilizzato solo da poche realtà cooperative. Durante l intervento è inoltre subentrata la riforma previdenziale che ha coinvolto anche l istituto del trattamento di fine rapporto (TFR) per cui si è provveduto a eseguire approfondimenti anche in tal senso. Pertanto è stata fatta una opera di sensibilizzazioni delle cooperative associate al nostro movimento e in taluni casi si è operato direttamente sui temi individuati precedentemente. 4 La Legge 142/01, detta una regolamentazione organica dei diritti del socio lavoratore che presti la sua attività lavorativa i seno a cooperative il cui rapporto mutualistico abbia ad oggetto lo svolgimento di attività lavorative da parte del socio. Il socio lavoratore, stabilisce all atto dell adesione o successivamente all instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresa la collaborazione coordinata e continuativa (oggi per effetto della disciplina dal D.Lgs. n. 276/2003, lavoro a progetto), da cui conseguono i relativi effetti fiscali e previdenziali ed ogni altro effetto normativo compatibile con la posizione del socio lavoratore. La società cooperativa è tenuta a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato non inferiore ai minimi previsti, prestazioni analoghe, alla contrattazione collettiva del settore o della categoria affine ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. Le cooperative adottano il regolamento interno da depositarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione presso le Direzioni Provinciali del Lavoro competente per territorio. Va precisato che, in relazione s tale adempimento, la Direzione Provinciale del Lavoro non ha poteri di verifica in merito al contenuto del regolamento. Peraltro pare che neppure sul piano della forma il regolamento possa essere sindacato dall ufficio competente (la circolare n. 34 del 17 giugno 2002 del Ministero del Lavoro e delle Attività Produttive condivide tale impostazione: si tratta di mero deposito senza alcun controllo formale sé sostanziale da parte della Direzione Provinciale del Lavoro e quindi senza possibilità di rifiutare il deposito ). 5

3.) ATTIVITA SVOLTE Così come esposto precedentemente e così come già ribadito in fase di progettazione dell intervento è stata fatta una analisi dell ex D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 5, in merito a: 1) Ambito di applicazione; 2) Retribuzione imponibile; 3) Adeguamento della contribuzione. Mentre, per quanto concerne il rapporto di lavoro in cooperativa del socio, è stata analizzata la ex Legge 142/01 6 e sono stati analizzati i seguenti ambiti: 1) Il lavoro in cooperativa nozioni; 2) Il socio lavoratore ante Legge 142/01; 3) Legge 142/01; 4) I compiti e i diritti del socio lavoratore; 5) Il regolamento interno; 6) Il trattamento economico del socio lavoratore subordinato; 5 Il giorno 31 ottobre 2001 il Consiglio dei Ministri aveva approvato il decreto legislativo di riforma del D.P.R. 602/70, in attuazione della delega conferitagli dall'articolo 4, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142 recante "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", poi pubblicato sulla G.U. del 5 dicembre 2001 n. 283 con titolo Decreto Legislativo 6 novembre 2001, n. 423 "Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142". L'articolo 4, comma 3, della legge 142/2001 stabiliva i seguenti principi direttivi, ai fini dell'emanazione del decreto legislativo di riforma: equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella di lavoratori dipendenti da impresa; gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali, nell'attuazione di quanto previsto al punto precedente in un periodo non superiore a cinque anni; assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Inoltre esso prevedeva che il governo emanasse il provvedimento solo dopo aver sentito le parti sociali. Anche se, rispetto al primo schema di decreto presentato dal Ministero del Lavoro, il provvedimento approvato il 31 ottobre riduceva l'impatto immediato sulle cooperative e attuava una maggiore gradualità, esso non recepiva, soprattutto con l'entrata a regime, l'esigenza di disciplinare settori caratterizzati da alta occupazione, ma anche da una elevata presenza di imprese e lavoro irregolare. 6 La recente legge 03 aprile 2001, n. 142 (entrata in vigore l 08 maggio 2001), ha disciplinato la posizione lavorativa del socio di cooperativa. Si tratta dei casi in cui il rapporto mutualistico nell ambito della cooperativa ha come oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei socio sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l organizzazione del lavoro dei soci. 6

7) Gli accordi economici nel settore del facchinaggio; 8) Il trattamento economico del socio lavoratore non subordinato; 9) L istituto del ristorno aspetti contributivi e fiscali; 10) I regimi previdenziali e fiscali. A seguito dell entrata in vigore della nuova disciplina in materia di previdenza integrativa e versamento del TFR si è provveduto a effettuare i necessari approfondimenti sulle varie circolari pubblicate dal legislatore a partire dal mese di novembre 2006. Tali approfondimenti hanno portato poi alla valutazione che si rendesse necessario per le cooperative associate di un progetto informativo. Questo progetto è stato attuato tramite la predisposizione di circolari informative e soprattutto con l organizzazione di un incontro divulgativo dal titolo: Trattamento del fine rapporto riforma e decreti attuativi, tenutosi il giorno giovedì 14 giugno 2007 nel quale è stato consegnato un apposito fascicolo informativo (Allegato; 1). L iniziativa in questione è stata svolta in collaborazione con A.G.C.I. nazionale. Infine è stato svolto uno studio sull istituto del ristorno nelle cooperative di produzione e lavoro, soprattutto nell ottica di utilizzo legale dello stesso al fine di retribuire aggiuntivamente al minimo contrattuale le prestazioni dei soci conseguendo allo stesso tempo un contenimento del costo totale del lavoro. L analisi dell istituto del ristorno 7 è stata condotta in merito: 1) Le previsioni statutarie; 2) I soggetti beneficiari e il diritto al ristorno; 3) Criteri modalità e limiti; 4) Attribuzione del ristorno a ciascun socio; 5) La contribuzione previdenziale; 6) La determinazione del ristorno; 7) Aspetti fiscali. 7 La disciplina civilistica del ristorno ai soci cooperatori è contenuta nell art. 2545-sexies del codice civile mentre il ristorno per i soci lavoratori delle cooperative di lavoro trova fonte nell art. 3, comma 2, lett. b), della legge 3 aprile 2001, n. 142 che detta specifiche disposizioni per il rapporto tra i soci lavoratori e le cooperative di lavoro. 7

In riferimento alla terza fase progettuale è stato eseguita una analisi dell aumento del costo del lavoro determinato prevalentemente dal superamento del sistema contributivo agevolato ex D.P.R. 602/70. Sulla base dei calcoli eseguito dai consulenti incaricati è emerso che tale aumento è stato mediamente contenuto in cifra compresa tra il 2 e 3 percento annuo (variazione dovuta alla differenza tra retribuzione convenzionale ed effettiva) se rapportato alle retribuzioni effettive relative al periodo transitorio tra il 2002 ed il 2006 ma ben più consistente al momento della piena equiparazione decorrente dal 01.01.2007 come risulta dalla tabella comparativa di seguito riportata dove il peso contributivo previdenziale ed assistenziale risulta più che raddoppiato. 3.1) Tabella di comparazione: La comparazione ha come riferimento una cooperativa operante nell ambito della legge 602/70 nel settore delle attività varie (pulitori). Il C.C.N.L. di riferimento: servizi pulizia Confindustria e l inquadramento previdenziale CSC 7.07.08 CA 4A5K3A. La retribuzione effettiva lorda mensile considerata è di 1.622,00 per 208 ore mensili per 13 mensilità. La retribuzione convenzionale ai fini contributivi per il periodo 2003/2006 è quella denominata retribuzione imponibile IVS nella tabella di seguito riportata. Per il 2007 la retribuzione imponibile ai fini contributivi è quella effettiva. ELEMENTI CONTRIBUTIVI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Retrib.impon. IVS 799 919 1038 1144 1622 INPS impon.contr.min. INAIL impon.contrib. 771 866 960 1056 1622 768 884 998 1100 1622 8

Contributi 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a carico coop. IVS 23,81% 190,24 218,81 247,15 272,39 386,20 INPS 3,08% 23,75 26,67 29,57 32,52 49,96 INAIL 3,90% 29,95 34,48 38,92 42,90 63,26 Totale 243,94 279,96 315,64 347,81 499,42 RISULTATI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Incid.su retrib.mensile Incid.su retrib.annua 15,04 % 17,26 % 19,46 % 21,44 % 30,79 % 13,88 % 15,93 % 17,96 % 19,79 % 30,79 % L incremento del costo attribuibile alla variazione contributiva è evidente dal confronto delle percentuali di incidenza della contribuzione di anno in anno rispetto all anno precedente (es.: la percentuale di contribuzione previdenziale nel 2003 è uguale a 13,88% nel 2004 diventa 15,93% nel 2005 passa a 17,96% quindi nel 2006 diventa 19,79% ed infine nel 2007 arriva al 30,79%). Gli incrementi relativi sono espressi dalle differenze tra le percentuali relative alle annualità poste a confronto. Le percentuali di incremento nella tabella soprariportata sono riferite ad una retribuzione effettiva annua corrispondente a 13 mensilità di retribuzione lorda di 1.622,00.-. Per retribuzioni mensili effettive inferiori (es. 1.200,00.- ) l incidenza della contribuzione previdenziale ed assistenziale sarebbe stata superiore (22,18% per il 2003 e 25,45% per il 2004) con un incremento relativo del 3,27% anziché del 2,05%. Infatti, il contenimento del costo del lavoro del socio lavoratore ex Legge 602/70 era da attribuire prevalentemente alla diversa base imponibile ai fini contributivi che risultava riferita alla retribuzione convenzionale anziché alla retribuzione effettiva. La diversa incidenza contributiva tra la retribuzione mensile e la retribuzione annuale è dovuta alla erogazione della 13. mensilità che non incide sulla retribuzione convenzionale. 9

Oltre all incremento di costi connessi all equiparazione contributiva previdenziale ed assistenziale, il costo del lavoro del socio lavoratore ha comunque avuto un immediato incremento fin dalla prima applicazione della legge 142/2001 dovuto alla introduzione dei contratti collettivi di lavoro e della legge 300/70 relativamente ai contratti di lavoro subordinato, per gli oneri riferiti principalmente alla corresponsione di retribuzioni per indennizzi connessi al non lavoro (permessi retribuiti, assenze retribuite, indennità, ecc.) e maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario nonché la contribuzione a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare. In concreto e dall analisi effettuata sulle aziende cooperative visionate, l aumento teorico del costo del lavoro post Legge 602, della comparazione di cui sopra, si è tradotto in un aumento maggiore, addirittura del 30%. Infatti, nel caso specifico delle cooperative di logistica, che attribuivano in passato rilevanti importi ai propri soci lavoratori, sottoforma di premi di produzione non tassabili, dall 01/01/2007 la contribuzione ordinaria prevede la imponibilità ai fini contributivi di tutti gli importi erogati ai soci lavoratori, sotto qualsiasi voce retributiva. Viste tutte le problematiche di cui sopra e a margine della semplice analisi dell aumento del costo del lavoro, A.G.C.I. ha prodotto una iniziativa di carattere politico, presentando un emendamento al D.Lgs. 06 novembre 2001, n. 423 (Allegato; 2) che di fatto proponeva la proroga del sistema contributivo previsto dal D.P.R. 602/70 fino al 01 gennaio 2009 in luogo del 01 gennaio 2007. Tale proposta, purtroppo non accolta dal Governo, era motivata da: - crescita del costo del lavoro a seguito della Legge 142/01 che impone l adeguamento delle retribuzioni al CCNL e alle clausole contenute nei contratti stessi; - mancanza di rispetto nelle gare di appalto dei CCNL e più in generale del costo del lavoro (massimo ribasso); - l innalzamento dei costi non è compensato dai prezzi pagati dalla committenza; - insufficienza delle riduzioni sul costo del lavoro dovuti dal cuneo fiscale previsto dalla finanziaria 2007. 10

L analisi del ristorno ha portato ad approfondire, anche con analisi di casi pratici, alcuni aspetti tra i quali: 1) Condizioni economico patrimoniali della cooperativa; 2) Adeguamento dei contratti di lavoro preesistenti con l ausilio del ristorno; 3) Modifiche al regolamento ex Legge 142/01; 4) Determinazione del ristorno spettante al singolo socio; 5) Erogazione finanziaria del ristorno. In riferimento agli obiettivi prefissati e perseguiti con il presente progetto si è ritenuto opportuno procedere alla effettuazione di incontri con alcune cooperative del settore al fine di conoscere i reali bisogno e le reali problematiche, principalmente nel particolare settore della logistica. Dalle risultanze di tali incontri le principali problematiche/esigenze emerse, sono state: 1) La conoscenza dell esatta % di aumento del costo del lavoro; 2) La difficoltà di contrattare alla pari e su basi documentali con il proprio committente; 3) La determinazione delle nuove esigenze finanziarie determinate dalla nuova normativa in materia di T.F.R.; 4) Concorrenza sleale operata da cooperative spurie, ovvero da organizzazioni extracomunitarie. In riferimento alle azioni di contrasto alla concorrenza sleale, A.G.C.I. si è impegnata relativamente al dumping contrattuale ed alla lotta alla cooperazione spuria 8. L azione è stata condotta a livello locale, ma anche a livello nazionale, dove AGCI Alto Adige è stata promotrice di istanze relative a tali problemi. Tali istanze, accolte anche a livello nazionale (AGCI), hanno portato ad importanti risvolti nazionali. La situazione vedeva molti contratti di lavoro sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali, spesso di dubbia o relativa rappresentatività che in effetti erano meri strumenti di vero e proprio dumping contrattuale, lesivi dei trattamenti dei lavoratori e non rispettosi dell art. 36 della Costituzione. 8 Tavolo di concertazione delle maggiori associazioni di rappresentanza del 31 maggio 2007. 11

A tale proposito evidenziamo che nel corso del 2007 e nel corso dei primi mesi del 2008, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha provveduto ad individuare alcuni contratti che corrispondevano alle caratteristiche di cui sopra e con decreto ha provveduto a renderli illegittimi. Rispetto al fenomeno della cooperazione spuria evidenziamo che questa si caratterizza per una sostanziale inosservanza della Legge 142/01 e per pratiche di governance non corrispondenti ai principi cooperativi di partecipazione effettiva e generalizzata della base sociale (Allegato; 3). In merito a questo fenomeno è stato istituito anche in Provincia di Bolzano l osservatorio per la lotta alla cooperazione spuria costituito dai rappresentanti di: Lega delle Cooperative, Raiffeisenverband, Confcooperative A.G.C.I. Alto Adige Suedtirol, i Sindacati confederali e la Direzione Provinciale del Lavoro di Bolzano (Allegato; 4). Dall esito del primo incontro è emerso che per la Provincia Autonoma di Bolzano risulta meno rilevante l aspetto legato alla revisione cooperativa in quanto le cooperative sono quasi tutte aderenti ad una associazione e anche quelle non aderenti sono assoggettate alle verifiche previste, direttamente dagli Uffici Provinciali competenti. Tale premessa comunque non risolve di per sé totalmente il problema in quanto: - la revisione ordinaria ha dei limiti temporali e non rientra nel merito delle singole operazioni, anche contrattuali; - diverse sono le cooperative provenienti da fuori provincia e che operano sul territorio; - numerosi sono gli appalti, anche pubblici che prevedono l aggiudicazione dei lavori al massimo ribasso, ovvero non prevedono efficaci strumenti di controllo rispetto alle normative giuslavoristiche. 4.) CONCLUSIONI / PROPOSTE Dalle analisi sin qui condotte e dalle risultanze dei bilanci delle cooperative degli ultimi anni, a nostro avviso è emerso un quadro di riferimento abbastanza delineato. 12

Ci preme pertanto sottolineare quanto segue: - una terziarizzazione di servizi da parte di grandi imprese molto organizzate dal punto di vista gestione e della contrattualistica; - una sempre maggiore sottocapitalizzazione delle imprese cooperative; - una maggiore attenzione degli istituti bancari nella concessione del credito ed un sensibile aumento del costo del denaro; - una complessa e sempre in continua evoluzione normativa sul lavoro; - una legislazione e giurisprudenza in materia di diritto del lavoro e di contenzioso che sempre più tende impropriamente ad equiparare la figura del socio lavoratore con quella del lavoratore subordinato; - una concorrenza sleale da parte di cooperative spurie (prevalentemente provenienti da altre regioni), ovvero da parte di imprese irregolari. Questo letto unitamente ad una stagnazione dei mercati ed ad un clima di recessione ci spingono a sottolineare l importanza che le cooperative si attivino sin da subito per: - predisporre sistemi contabili e di controllo di gestione ad hoc, per la corretta determinazione del break event point e della corretta determinazione del pricing ; - programmare e attuare una corretta politica di capitalizzazione delle imprese con il coinvolgimento della base sociale; - le cooperative si devono attrezzare di strumenti adeguati per la pianificazione e la gestione finanziaria; - operare nella scelta di collaborazioni qualificati in materia di lavoro e di contrattualistica; - utilizzare dei regolamenti ad hoc per la gestione del rapporto socio lavoratore. Contemporaneamente a quanto precedentemente esposto è necessario che le varie Istituzioni sia pubbliche che privati si adoperino per: - fare osservare le normative in materia di lavoro e di sicurezza; - promuove nuove soluzioni finanziarie; - rivedere l impianto della normativa sugli appalti pubblici, al massimo ribasso. 13

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