Università degli studi di Napoli Parthenope



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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIDATTICI AI SENSI DEL D.M. 8 LUGLIO 2008 Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi di docenza, non rientranti negli obblighi didattici dei docenti di ruolo, conferiti dall Università di Napoli per la copertura degli insegnamenti attivati dalle Facoltà nell ambito delle rispettive offerte formative, nonché il conferimento di incarichi per lo svolgimento di attività didattiche integrative. Gli incarichi di docenza possono essere conferiti a: - professori e ricercatori italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle Università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali per i quali siano state già definite le attività didattiche istituzionali ai sensi della vigente normativa e dei relativi Regolamenti di Ateneo e di Facoltà; - dipendenti di amministrazioni pubbliche, aziende private italiane o straniere e liberi professionisti che abbiano svolto adeguata attività didattica e/o di ricerca debitamente documentata, ivi compresi i lettori di madre lingua straniera di cui all articolo 28 del D.P.R. 382/80 ed i collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236/95. Il Consiglio di Facoltà, che bandisce la procedura comparativa sulla base dei criteri fissati nell art. 5 del presente regolamento, procede alla valutazione dei titoli scientifici e professionali posseduti, ovvero dell attività didattica e di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma precedente tenuto conto del rilievo scientifico dei titoli, del curriculum del candidato, dell adeguata qualificazione nel settore scientifico-disciplinare oggetto dell'incarico e della tipologia specifica dell'impegno richiesto nel bando. Gli incarichi di insegnamento possono essere a titolo oneroso o gratuito e sono attribuiti mediante affidamento a docenti, ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento di questo Ateneo ovvero di altra Università italiana e mediante contratti di diritto privato a soggetti esterni all Università. 1

Gli incarichi di insegnamento possono altresì essere conferiti, senza oneri per l Università, ad esperti appartenenti ad Enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate convenzioni, fermo restando i requisiti previsti nel presente articolo. Art. 2 Programmazione delle attività Entro la data del 30 marzo di ciascun anno i Consigli di Facoltà, sulla base del Manifesto degli Studi di ciascun Corso di Laurea, deliberano: - i carichi didattici istituzionali di ciascun professore e ricercatore di ruolo della Facoltà secondo le modalità definite dal vigente regolamento di Ateneo; - l elenco degli insegnamenti di ciascun corso di laurea non coperti nell ambito dei carichi didattici istituzionali del personale docente e ricercatore di ruolo della Facoltà; - l avvio della procedura di affidamento interno, di cui al successivo art. 3 del presente Regolamento, degli incarichi didattici per la copertura degli insegnamenti vacanti da affidarsi a professori e ricercatori di ruolo della Facoltà e successivamente a professori e ricercatori di ruolo dell Ateneo; - l elenco degli insegnamenti non coperti mediante affidamento interno alla Facoltà per i quali è necessario procedere, previa pubblicazione di apposito bando, al conferimento di incarichi esterni, compresi gli incarichi ai docenti e ricercatori dell Ateneo, specificando l ambito di insegnamento (base, caratterizzante, affine o scelta), il numero di crediti, la tipologia di conferimento (retribuita o gratuita) e quali di questi insegnamenti presentano elevati contenuti professionali. Entro il 30 di aprile gli Organi Accademici, sulla base delle richieste pervenute, dei manifesti degli studi e dell organico delle Facoltà deliberano il budget da assegnare alle singole Facoltà dell Ateneo per la copertura dei costi per gli incarichi didattici. Il Preside della Facoltà è responsabile della gestione amministrativa del budget assegnato. Entro il 31 maggio le Facoltà, sulla base del budget assegnato: - deliberano l affidamento degli incarichi didattici ai professori ed ai ricercatori di ruolo della Facoltà e dell Ateneo; 2

- deliberano sul compenso relativo ai singoli incarichi didattici anche tenendo conto di eventuali particolari difficoltà connesse all svolgimento dell attività didattica o dovute alla distanza dalla sede amministrativa della Facoltà; tale retribuzione può differenziarsi tra le varie Facoltà e tra i diversi insegnamenti nel rispetto dei criteri fissati dagli Organi Collegiali nonché nel rispetto del vincolo di budget assegnato a ciascuna Facoltà; - predispongono, con il supporto dell Amministrazione, i bandi per le valutazioni comparative attestandone la copertura finanziaria ed indicono la relativa procedura dandone adeguata pubblicità ai sensi dell art. 7 del presente regolamento. Art. 3 Affidamenti a docenti della Facoltà Il Consiglio di Facoltà, nell ambito della programmazione didattica annuale e sulla base dell elenco degli insegnamenti non coperti, delibera l affidamento degli stessi a docenti di ruolo e ricercatori della Facoltà, previa acquisizione del loro consenso. Il predetto affidamento non comporta l emanazione di uno specifico bando di selezione. Le dichiarazioni di disponibilità ad accettare affidamenti da parte dei professori (ordinari, associati) e dei ricercatori della Facoltà dovranno essere corredate da specifica dichiarazione da parte degli stessi di accettazione dell eventuale incarico anche nel caso di assenza di retribuzione. In ogni caso potranno, eventualmente, essere retribuiti insegnamenti affidati non oltre i 12 crediti formativi universitari oltre il carico didattico istituzionale del docente. Art. 4 Modalità per la selezione dei docenti incaricati 3

Conclusa la procedura di affidamento interno, le Facoltà bandiscono le procedure di valutazione comparativa per gli incarichi didattici ai soggetti di cui all art. 1 del presente Regolamento secondo le modalità stabilite dai Regolamenti di Facoltà approvati dagli Organi Collegiali e nel rispetto dei criteri di cui all art.5 del presente regolamento. I bandi predisposti dalle Facoltà debbono chiaramente indicare: il programma, la durata e le modalità di svolgimento delle attività didattiche secondo i criteri di cui all art. 5 del presente Regolamento. Nel caso di incarichi retribuiti nelle disposizioni di indizione della procedura di valutazione comparativa deve essere attestata la relativa copertura finanziaria. L attività svolta non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell Università degli Studi di Napoli, Parthenope. Il Consiglio di Facoltà, ai fini della valutazione comparativa, si avvale, in via ordinaria, di apposite commissioni, costituite da tre professori di ruolo e nominate contestualmente alla richiesta di attivazione della procedura ovvero, successivamente, dal Preside di Facoltà. Le commissioni, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del bando, procedono alla valutazione comparativa dei profili dei candidati quale risulta dal curriculum e dai titoli presentati. I verbali delle commissioni sono recepiti, per l approvazione finale, in sede di Consiglio di Facoltà e successivamente trasmessi, a cura delle presidenze di Facoltà e unitamente ai curricula dei vincitori, all Ufficio Docenti e Ricercatori per la stesura dei contratti. Qualora l incarico di docenza presenti elevati contenuti di professionalità, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria possono essere svolti dal Consiglio di Facoltà nella composizione prevista per il conferimento di incarichi per attività didattica formativa. Anche nell'ipotesi di partecipazione di un unico candidato il Consiglio di Facoltà o la commissione dovranno, comunque, valutarne l'idoneità. Art. 5 Criteri per la Selezione 4

Gli incarichi possono essere affidati ai soggetti di cui all art. 1 del presente Regolamento in possesso di un'alta qualificazione scientifica o professionale che abbiano conseguito in Italia o all estero il titolo di laurea specialistica o titolo equivalente da almeno tre anni. L alta qualificazione scientifica dovrà essere comprovata dalle pubblicazioni scientifiche e/o dal curriculum dei candidati con riferimento al settore scientifico-disciplinare inerente l attività didattica da svolgere nonché dal possesso di alcuni dei seguenti requisiti, che verranno valutati nella fase di selezione e comparazione tra gli aspiranti: - pregressa attività didattica nelle materie tipiche del settore scientifico disciplinare ed in particolare per quella oggetto del bando; - svolgimento di attività di ricerca in Italia o all' estero. Il bando della Facoltà dovrà contenere gli obblighi didattici richiesti all incaricato per lo specifico insegnamento nonché specificare i parametri di valutazione, di cui sopra, per la formazione della graduatoria. Nel bando deve essere richiesto per i dipendenti pubblici il nulla osta al conferimento dell incarico da parte dell Ente di appartenenza. In sede di presentazione della documentazione utile per la procedura di valutazione comparativa, il candidato può preventivamente allegare la sola richiesta protocollata di nulla osta all Ente di appartenenza, riservandosi di presentare all atto dell eventuale stipula del contratto il nulla osta. Art. 6 Stipula del contratto Successivamente all espletamento delle procedure di valutazione comparativa e prima dell inizio dello svolgimento dell incarico didattico, il contratto, predisposto a cura dell Ufficio Docente e Ricercatori e sottoscritto dal Rettore, viene firmato dal candidato risultato idoneo. Il Rettore si riserva la facoltà, qualora lo ritenga opportuno per una migliore gestione amministrativa, di delegare la firma del contratto ai Presidi di Facoltà. 5

Il contratto riporta esplicitamente gli obblighi del docente, l'indicazione dell'anno accademico di riferimento, il compenso qualora previsto, la tipologia di svolgimento del corso o dell'attività didattica integrativa e quanto altro ritenuto pertinente dalle parti. L'Ateneo si riserva la possibilità di far sottoscrivere ai contraenti dichiarazioni, aventi valore di atto notorio, relative a stati e qualità personali. Qualora lo studioso od esperto sia anche un dipendente di amministrazioni pubbliche, il contratto è stipulato subordinatamente all acquisizione dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa. Art. 7 Pubblicità degli atti I bandi per le procedure di valutazione comparativa devono essere adeguatamente pubblicizzati mediante la loro pubblicazione, entro 5 giorni dalla loro approvazione, in una specifica sezione del sito di Ateneo ed eventualmente di Facoltà, nonché con affissione all Albo dell Ateneo e della rispettiva Facoltà. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 20 giorni continuativi, dalla data di affissione all albo dell Ateneo. Nel caso di scadenza coincidente con giorno festivo, la stessa è prorogata al giorno feriale immediatamente successivo. In caso di particolare urgenza, debitamente motivata, il termine può essere ridotto a 7 giorni lavorativi. Art. 8 Doveri relativi agli incarichi 6

Il vincitore della valutazione comparativa (di seguito docente incaricato) è tenuto a svolgere in prima persona le lezioni, le esercitazioni ed i seminari, secondo gli orari predisposti dalla Facoltà ed è tenuto ad osservare il programma dell incarico didattico predisposto dal competente Consiglio di Coordinamento Didattico ed inserito nell oggetto del contratto sottoscritto. Il numero delle ore di didattica frontale relativo alle lezioni ed alle esercitazioni non potrà essere inferiore al numero dei crediti dell insegnamento moltiplicato per 8. Il docente incaricato è tenuto a compilare il registro delle lezioni autocertificando, ai sensi della vigente normativa, il giorno, il numero delle ore ed i contenuti della lezione o dell esercitazione effettuata. Il registro, sottoscritto dal docente incaricato, è firmato, con valore di attestazione di compiuta attività didattica, dal Preside e trasmesso, a cura della segreteria di Facoltà, all Ufficio Docenti e Ricercatori ai fini della richiesta di liquidazione di pagamento. Il docente è tenuto, per tutta la durata dell incarico pari ad un anno solare, computato dall inizio del corso affidatogli: - a svolgere orientamento, assistenza e tutorato agli studenti dell insegnamento affidatogli in orario prestabilito per un tempo non inferiore alle 2 ore settimanali; a comunicare al Preside l orario di ricevimento; - a partecipare ai Consigli di Facoltà e di Coordinamento Didattico secondo le modalità previste dal Regolamento Didattico di Ateneo;la partecipazione a tale organo è, comunque, esclusa in occasione delle deliberazioni relative a posti di ruolo; - ad effettuare le verifiche di profitto secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti Didattici di Ateneo; - a partecipare alle sedute di laurea secondo il calendario predisposto dal Preside di Facoltà; - a rispettare le norme dello Statuto e dei Regolamenti vigenti presso l Università degli Studi di Napoli, Parthenope. Il docente incaricato non è tenuto a fornire assistenza agli studenti nella compilazione dell elaborato per l esame di laurea o di laurea specialistica. Eventuali incarichi di relatore o di correlatore possono essere svolti su base volontaria nel rispetto delle norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti nell Università degli Studi di Napoli, Parthenope. 7

Art. 9 Trattamento economico. Nelle more dell emanazione del decreto del Ministro dell Università e della Ricerca di cui all art. 4 del D.M. del MIUR 8 luglio 2008, la determinazione dei compensi per gli incarichi a titolo oneroso é fissata dalle singole Facoltà dell Ateneo tenendo conto di eventuali particolari difficoltà connesse allo svolgimento dell attività didattica dovute alla distanza dalla sede amministrativa della Facoltà e comunque nei limiti del budget assegnato alla singola Facoltà. Il pagamento è corrisposto in un unica soluzione previa trasmissione del registro debitamente firmato dal docente incaricato nonché dal Preside che in tal modo attesta l avvenuta esecuzione dell incarico didattico nei termini previsti dal contratto. Nel caso in cui il numero delle valutazioni di profitto di un singolo insegnamento risulti inferiore al 5% della numerosità massima per ciascuna classe di Laurea o di Laurea Specialistica prevista dal vigente ordinamento universitario, l anno accademico successivo tale insegnamento dovrà, nell ambito della programmazione delle attività di cui all art. 3 del presente Regolamento, essere considerato a titolo gratuito. In materia previdenziale ed assicurativa l università provvederà al versamento degli oneri contributivi nonché dei premi assicurativi secondo la normativa vigente e la tipologia contrattuale. Art. 10 Attività didattiche integrative Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, le Facoltà dell Università degli studi, nei limiti del budget assegnato ai sensi del presente regolamento possono conferire, contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività didattiche integrative. I contratti inerenti le predette attività didattiche integrative, ivi comprese quelle da svolgersi nell ambito degli insegnamenti a prevalente carattere tecnico-informatico, possono essere conferiti a studiosi o 8

esperti, non dipendenti di Università, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, ai sensi del decreto ministeriale, 21 Maggio 1998, n. 242. I predetti contratti hanno durata non superiore ad un anno accademico e sono conferibili alla stessa persona per non più di sei anni anche non consecutivi. Il conferimento dei predetti incarichi avviene secondo le modalità ed i criteri previsti dagli artt. 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento L attività non dà luogo a diritti all accesso nei ruoli dell Università. Art.11 Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all albo di Ateneo. Esso è reso pubblico, altresì, mediante pubblicazione sul sito internet dell Università. Analoga forma di pubblicità sarà adottata per le successive modifiche ed integrazioni. Art. 12 Norme transitorie Le norme introdotte nel presente regolamento non sono applicabili ai corsi di laurea e di laurea specialistica di cui all art. 3 del D.M. n. 509. 9