MINISTERO DELL INTERNO COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CREMONA Gruppo Interprofessionale Provincia di Cremona Seminario di aggiornamento ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 1 Sala AVIS Cremona - 27 GIUGNO 2013 n INTRODUZIONE INDICE n RETI DI IDRANTI n IMPIANTI SPRINKLER n ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA n CONCLUSIONI 2 1
INDICE n INTRODUZIONE n RETI DI IDRANTI n IMPIANTI SPRINKLER n ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA n CONCLUSIONI 3 D. Lgs. N. 139 del 8 marzo 2006 Funzioni e compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Art.13 Comma 1 La PREVENZIONE INCENDI è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell ambiente. Comma 2 La prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dal rischio incendio (luoghi di lavoro, depositi sostanze pericolose, radiazioni ionizzanti, etc.) 4 2
PREVENZIONE INCENDI L opera deve essere concepita e costruita in modo che, in caso di incendio, sia garantita (Requisito essenziale n. 2 della Direttiva Europea 89/106/CEE "materiali da costruzione"): 1. stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti; 2. limitata produzione di fuoco e fumi all'interno delle opere; 3. limitata propagazione del fuoco alle opere vicine; 4. la possibilità che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; 5. la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. 5 PREVENZIONE INCENDI PREVENZIONE PROPRIAMENTE DETTA PROTEZIONE MISURE PRECAUZIONALI D ESERCIZIO ATTIVA PASSIVA 6 3
Obiettivo: Conseguimento della sicurezza contro gli incendi Riducendo le occasioni di rischio MISURE PREVENTIVE Contenendo le conseguenze MISURE PROTETTIVE PREVENZIONE PROTEZIONE PASSIVA PROTEZIONE ATTIVA Carichi di incendio Lay-out delle vie di esodo Strutture e materiali Caratteristiche Costruttive Lay-out delle vie di esodo Strutture e materiali Presidi Antincendi Le MISURE Preventive e Protettive non devono essere considerate alternative ma complementari tra loro. 7 PROTEZIONE ATTIVA Attuare i provvedimenti di protezione attiva significa minimizzare gli effetti di un incendio. Le misure di protezione attive sono concepite per operare subito dopo un innesco con lo scopo di: rilevare; contrastare; ridurre lo sviluppo; combattere un incendio 8 4
La protezione passiva Non richiedono l azione di un uomo o l azionamento di un impianto. Obiettivo: limitazione degli effetti dell incendio nello spazio e nel tempo (es.: garantire incolumità dei lavoratori - limitare effetti nocivi prodotti della combustione contenere danni a strutture, macchinari, beni). Barriere antincendio: - isolamento; - distanze di sicurezza - muri tagliafuoco. Strutture con resistenza al fuoco commisurata ai carichi d incendio; Materiali classificati per reazione al fuoco; Sistemi di ventilazione; Sistema di vie d uscita commisurate al massimo affollamento ipotizzabile; 9 La protezione attiva Misure di protezione che richiedono l azione di un uomo o l azionamento di un impianto, per la precoce rilevazione dell incendio, la segnalazione e lo spegnimento Estintori Rete idrica antincendio Impianti di rivelazione automatica d incendio Impianti di spegnimento automatici Dispositivi di segnalazione e allarme Evacuatori di fumo e calore Illuminazione di emergenza e di sicurezza; Addestramento personale e vigilanza. 10 5
PROTEZIONE ATTIVA 11 PROTEZIONE ATTIVA 12 6
SISTEMI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDIO Senza impianto rivelazione incendio 13 SISTEMI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDIO Con impianto rivelazione incendio 14 7
D. M. 20 dicembre 2012 (G.U. N. 3 del 4.01.13) Regola Tecnica di p. i. per gli impianti di protezione attiva contro l incendio installati nelle attività soggette ai controlli di p.i. (in vigore dal 4 aprile 2013) disciplina la progettazione, la costruzione, l installazione e la manutenzione dei seguenti impianti: Rivelazione e segnalazione incendio; Estinzione e controllo dell incendio; Controllo del fumo e del calore. Sia previsti da regole tecniche, sia richiesti dai Comandi prov. VF 15 D. M. 20 dicembre 2012 (G.U. N. 3 del 4.01.13) Regola Tecnica di p. i. per gli impianti di protezione attiva contro l incendio installati nelle attività soggette ai controlli di p.i. Si applica: agli impianti di nuova costruzione; agli impianti esistenti qualora oggetto di modifica sostanziale (trasformazione o ampliamento di oltre il 50% dell impianto originale). 16 8
D. M. 20 dicembre 2012 (G.U. N. 3 del 4.01.13) Regola Tecnica di p. i. per gli impianti di protezione attiva contro l incendio installati nelle attività soggette ai controlli di p.i. NON si applica agli impianti nelle attività: a rischio incidente rilevante di cui al D.Lgs n.334/99 DPR n. 418 del 30.06.95 sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi DPR n. 340 del 24.10.2003 impianti distribuzione stradale gpl per autotrazione DM n. 569 del 20.05.1992 sicurezza antincendio per edifici storicoartistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre 17 D. M. 20 dicembre 2012 (G.U. N. 3 del 4.01.13) Regola Tecnica di p. i. per gli impianti di protezione attiva contro l incendio installati nelle attività soggette ai controlli di p.i. NON si applica agli impianti nelle attività: DM 13.10.1994 serbatoi fissi gpl capacità > 5m 3 e recipienti mobili capacità > 5000kg DM 18.05.1995 - depositi di soluzioni idroalcoliche DM 24.05.2002 - impianti distribuzione stradale gas naturale per autotrazione DM 14.05.2004 - depositi gpl con capacità complessiva < 13m 3 18 9
D. M. 20 dicembre 2012 (G.U. N. 3 del 4.01.13) Regola Tecnica di p. i. per gli impianti di protezione attiva contro l incendio installati nelle attività soggette ai controlli di p.i. Prodotti conformi ai regolamenti comunitari prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi. Le tipologie di prodotti non contemplati possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell UE.o legalmente fabbricati in uno degli Stati.appartenenti allo SEE, per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal decreto stesso. 19 D. M. 20 dicembre 2012 (G.U. N. 3 del 4.01.13) Regola Tecnica di p. i. per gli impianti di protezione attiva contro l incendio installati nelle attività soggette ai controlli di p.i. Obiettivi e responsabilità Gli impianti riducono le conseguenze degli incendi a mezzo di rilevazione, segnalazione allarme, controllo o estinzione, evacuazione fumo e calore. A tale fine gli impianti sono progettati, realizzati e mantenuti a regola d arte secondo prescrizioni delle specifiche regolamentazioni, norme di buona tecnica e istruzione fornite dal fabbricante. 20 10
D. M. 20 dicembre 2012 (G.U. N. 3 del 4.01.13) Regola Tecnica di p. i. per gli impianti di protezione attiva contro l incendio installati nelle attività soggette ai controlli di p.i. Obblighi connessi con l esercizio dell attività I controlli, le manutenzioni e le verifiche devono essere annotati in un registro ai sensi del D.Lgs. N. 81/08 e dell art. 6 del D.P.R. 151/2011, tenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando Provinciale. 21 Allegato - 1.Termini e definizioni Termini e definizioni: riferimento DM 30.11.83 Impianti di protezione attiva o sistemi di protezione attiva Regola dell arte Modifiche sostanziali Tipologia dell impianto Dimensione tipica dell impianto Specifica dell impianto Progetto dell impianto Manuale d uso e manutenzione dell impianto Ente di normalizzazione Europea Tecnico abilitato Professionista antincendio Attività Comando Provinciale 22 11
LA REGOLA DELL ARTE Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti eseguiti in conformità alla regola dell arte (punto 2, DM 20.12.12). In particolare: Progetto elaborato secondo la regola dell arte (punto 2.1, DM 20.12.12) Installazione a regola d arte seguendo il progetto, le vigenti normative e le regolamentazioni tecniche applicabili (punto 2.2, DM 20.12.12) Esercizio e manutenzione secondo la regola dell arte (punto 2.3, DM 20.12.12) 23 LA REGOLA DELL ARTE La Regola dell arte (punto 2, DM 20.12.12): stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento storico dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi, basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali. Fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, la presunzione di regola dell'arte è riconosciuta alle norme emanate da Enti di normazione nazionali, europei o Internazionali. 24 12
LA REGOLA DELL ARTE Lo Stato dell arte:... stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi basate su scoperte scientifiche, tecnologiche e sperimentali pertinenti... (definizione tratta da UNI CEI EN 45020:1998 - Normazione ed attività connesse - Vocabolario generale) 25 LA REGOLA DELL ARTE La Regola dell arte: insieme delle modalità operative attinenti a prassi, prescrizioni o soluzioni tecniche che soddisfano in termini di economicità accettabile lo stato dell arte. assicura l aderenza allo stato dell arte con un determinato livello di accettabilità. 26 13
LA REGOLA DELL ARTE La Regola dell arte (punto 2, DM 20.12.12): stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento storico dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi, basato su comprovali risultati scientifici, tecnologici o sperimentali. Fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, la presunzione di regola dell'arte è riconosciuta alle norme emanate da Enti di normazione nazionali, europei o Internazionali. 27 LE NORME TECNICHE Le norme tecniche non sono leggi, ma specifiche tecniche approvate da una organizzazione internazionale, un organismo europeo o nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non è obbligatoria. ISO, NFPA: norma internazionale; EN: norma europea; UNI/CEI: norma italiana. 28 14
LE NORME TECNICHE Enti italiani preposti: UNI: ente nazionale italiano di unificazione; CEI: comitato elettrotecnico italiano. Le norme tecniche rappresentano lo stato dell arte. 29 LE NORME TECNICHE Enti europei preposti: CEN: comitato europeo di normazione; CENELEC: comitato europeo di normazione in elettrotecnica. Hanno lo scopo di armonizzare e produrre norme tecniche (hen) 30 15
LE NORME TECNICHE Enti internazionali preposti: ISO: organizzazione internazionale per la normazione; NFPA: National Fire Protection Association. Hanno lo scopo di standardizzare e produrre norme tecniche 31 LE NORME TECNICHE Norma Tecnica (UNI, CEN, ISO) Rappresenta lo stato dell arte; Specifica Tecnica /TS (UNI, CEN, ISO) Rappresenta uno stato dell arte non ancora consolidato e viene sottoposta ad un periodo di verifica della validità; Rapporto Tecnico /TR (UNI, CEN, ISO) Ha carattere informativo 32 16
UNI norma nazionale italiana elaborata dall'uni EN norma europea elaborata dal CEN UNI EN norma europea recepita a livello nazionale ISO norma internazionale elaborata dall'iso UNI ISO norma internazionale elaborata dall'iso adottata a livello nazionale EN ISO norma europea pubblicata dal CEN ed identica ad una norma ISO UNI EN ISO norma internazionale elaborata dall'iso, adottata dal CEN e conseguentemente recepita a livello nazionale UNI/TS specifica tecnica nazionale UNI CEN/TS specifica tecnica europea recepita quale specifica nazionale UNI CEN ISO/TS specifica tecnica internazionale adottata dal CEN e recepita a livello nazionale UNI/TR rapporto tecnico nazionale UNI CEN/TR traduzione italiana di rapporto tecnico europeo UNI ISO/TR traduzione italiana di rapporto tecnico internazionale. 33 ESTINTORI UNI EN 3 (portatili) UNI EN 1866 (carrellati) UNI 9994 (manutenzione) SISTEMI RILEVAZIONE INCENDI E ALLARME UNI 9795 UNI EN 54 UNI 11224 (esercizio e manutenzione) UNI ISO 7240 (sistemi allarme) RETI IDRICHE ANTINCENDI UNI 10779 UNI EN 12845 IMPIANTI AUTOMATICI DI SPEGNIMENTO UNI ISO 15779 (aerosol) UNI CEN/TS 14972 (nebulizzata) UNI EN 13565 (schiuma) UNI EN 15004 (gassosi) UNI CEN/TS 14816 (spray) UNI EN 12416 (polvere) UNI EN 12845 (sprinkler) EVACUATORI DI FUMO E CALORE UNI 9494:2012 (SENFC SEFFC) 34 17
LE NORME TECNICHE Quindi: ampliamento in materia di impianti antincendio rispetto al DM 37/2008, che riconosce unicamente gli standard nazionali ed europei (SEE), con due limitazioni: lo standard prescelto deve essere adottato integralmente (non è ammessa una miscelazione fra standard tecnici); devono essere rispettati gli obblighi connessi all impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione. 35 Il DM 20.12.12 riconosce al professionista la possibilità di ricorrere liberamente (progettazione e realizzazione) all applicazione di norme europee o internazionali senza alcuna limitazione. Il ricorso ad uno standard internazionale non è legato all assenza di una norma europea ma unicamente ad una scelta responsabile del professionista antincendio. Essenzialmente, per gli standard internazionali, ci si riferisce a: NFPA e Factory Mutual. 36 18
Specifica dell impianto: sintesi dei dati tecnici che descrivono le prestazioni dell impianto, le sue caratteristiche dimensionali e le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione Comprende: Standard adottato (norma che si intende applicare); Classificazione livello di pericolosità; Schema dell impianto; Attestazione dell idoneità dell impianto. 37 Tecnico abilitato o professionista antincendio? Il decreto introduce una differenziazione fra le due classi di professionista: tecnico abilitato è deve impiegare standard nazionali ed europei; professionista antincendi è può scegliere di impiegare uno standard internazionale in luogo di uno nazionale o europeo. 38 19
PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI Gli impianti devono essere progettati, realizzati, eserciti e manutenuti in conformità al D.M. 37/2008 ed inoltre: Il progetto è redatto da tecnico abilitato. Per impianti da realizzare secondo norme di organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio (es. ISO), il progetto è redatto da professionista antincendio. Il progetto deve essere consegnato al responsabile della attività e reso disponibile per eventuali controlli delle autorità competenti. 39 PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI IL PROGETTO: insieme dei documenti Indicati dalla norma assunta a riferimento per la progettazione di un nuovo impianto o di modifica di un impianto esistente. Il progetto deve includere, almeno: schemi e disegni planimetrici dell'impianto; relazione tecnica comprendente i calcoli di progetto; descrizione dell'impianto, con particolare riguardo alla tipologia ed alle caratteristiche del materiali e dei componenti da utilizzare ed alle prestazioni da conseguire. 40 20
INSTALLAZIONE Gli impianti devono essere installati a regola d arte, seguendo il progetto, le vigenti normative e norme tecniche applicabili. L impresa installatrice dovrà consegnare al responsabile dell attività, la documentazione finale richiamata dalla norma impiegata per la progettazione e installazione dell impianto, nonché il manuale d uso e manutenzione. Tale documentazione è tenuta, dal responsabile dell attività, a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti. 41 IL MANUALE DI USO E MANUTENZIONE: documentazione, redatta in lingua italiana, che comprende le istruzioni necessarie per la corretta gestione dell'impianto e per il mantenimento in efficienza dei suoi componenti. Le istruzioni sono predisposte dall impresa installatrice dell'impianto, anche sulla base dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati. 42 21
ESERCIZIO E MANUTENZIONE L esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere effettuati secondo regola dell arte ed essere condotti in accordo alle norme e al manuale d uso e manutenzione dell impianto. Il manuale d uso e manutenzione dell impianto è fornito al responsabile della attività, dall impresa installatrice o, per impianti eseguiti prima dell entrata in vigore del decreto, dal professionista antincendio. La manutenzione sugli impianti e sui componenti che li costituiscono è eseguita da personale esperto, a regola d arte. 43 DOCUMENTAZIONE PER VALUTAZIONE PROGETTI Al fini della Valutazione Progetto gli impianti di protezione attiva (allegato I D.M. 7 agosto 2012), dovranno essere documentati come segue: a) Impianti secondo norme dell Ente di Normalizzazione Europea: specifica dell'impianto che si intende realizzare; b) Impianti secondo norme di organismi di standardizzazione Internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio: specifica dell impianto a firma di professionista antincendio. 44 22
DOCUMENTAZIONE PER CONTROLLI P.I. 1/3 Al fini degli adempimenti di cui all'articolo 4 del d.p.r. 151/2011, gli Impianti dovranno essere documentati come segue: a) Impianti secondo norme dell Ente di Normalizzazione Europea: impianti ricadenti nel d.m. 37/2008: dichiarazione di conformità. Progetto e allegati: presso il resp. attività per eventuali controlli. impianti non ricadenti nel d.m. 37/2008: dichiarazione di corretta installazione e corretto funzionamento dell'impianto, di cui al d.m. 7 agosto 2012, a firma dell'impresa installatrice, ovvero, per gli impianti privi della dich. conformità, ed eseguiti prima del 4 aprile 2013, certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, resa da un professionista antincendio. Progetto e allegati: presso il resp. attività per eventuali controlli. 45 DOCUMENTAZIONE PER CONTROLLI P.I. 2/3 Al fini degli adempimenti di cui all'articolo 4 del d.p.r. 151/2011, gli Impianti dovranno essere documentati come segue: a) Impianti secondo norme dell Ente di Normalizzazione Europea: Impianti Installati in attività per le quali sono stati utilizzati i criteri di valutazione del livello di rischio e di progettazione delle conseguenti misure compensative, previsti dal d.m. 9 maggio 2007, la documentazione di cui sopra dovrà essere Integrata con la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, a firma di professionista antincendio. 46 23
DOCUMENTAZIONE PER CONTROLLI P.I. 3/3 Al fini degli adempimenti di cui all'articolo 4 del d.p.r. 151/2011, gli Impianti dovranno essere documentati come segue: b) Impianti secondo norme di Enti internazionali settore antincendio. Documentazione di cui al punto precedente lettera a), primo comma, integrata dalla certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, a firma di professionista antincendio. 47 DOCUMENTAZIONE PER ESERCIZIO DELL IMPIANTO Le operazioni di controllo, manutenzione, verifica periodica, eseguite sugli impianti devono essere annotate su apposito registro istituito ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed art. 6 DPR151/11. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando Provinciale. 48 24
Tecnico abilitato o professionista antincendio? Le competenze differenti fra i due sono riassunte nel potere di sottoscrizione di: SPECIFICA DELL IMPIANTO CERTIFICAZIONI DELL IMPIANTO Progettazione Std. Europei: Tecnico abilitato Std Internazionali: Professionista antincendi Esecuzione impianto Std. Europei: DM 37/08 Std. Europei + DM 9.5.07: DM 37/08 + certificazione DM 20.12.12 Std Internazionali: DM 37/08 + certificazione DM 20.12.12 49 I PRODOTTI DA COSTRUZIONE CPD (89/106/CEE) Direttiva Prodotti da Costruzione fase di transizione fra le due iniziata il 24.4.2011 che terminerà il 1.7.2013 con l abrogazione della Direttiva CPR (305/2011/UE) Regolamento Prodotti da Costruzione 50 25
I PRODOTTI DA COSTRUZIONE Scompare, nel CPR, la Dichiarazione di Conformità a vantaggio della Dichiarazione di Prestazione (DoP) producendo un impatto profondamente differente, infatti 51 I PRODOTTI DA COSTRUZIONE Con il CPR il fabbricante dichiara direttamente una prestazione piuttosto che la sola conformità a un requisito prescritto da una specifica tecnica. Nonostante rimanga sostanzialmente invariato il concetto di marcatura CE, il riferimento per la conformità viene spostato dalla norma alla prestazione. 52 26
I PRODOTTI DA COSTRUZIONE Ovviamente, le prestazioni sono quelle previste da una norma tecnica armonizzata (hen) oltre che dai Documenti Europei di valutazione (EAD). DoP ed etichettatura CE si accompagnano sempre al prodotto, a differenza del regime della CPD dove tutte le caratteristiche erano soltanto riportate sulla marcatura CE tramite etichettatura. 53 DoP del CPR La DoP comporterà maggior chiarezza e semplificazione nella compilazione dei modelli DICH_PROD CERT_REI Con il nuovo Regolamento CPR l obbligo di produrre sempre la documentazione CE (la DoP) unitamente al prodotto è chiaramente delineato e quindi andrà a far parte del Fascicolo Tecnico depositato presso l attività soggetta a disposizione per i controlli. 54 27
INDICE n INTRODUZIONE n RETI DI IDRANTI n IMPIANTI SPRINKLER n ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA n CONCLUSIONI 55 Reti di idranti nelle attività regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi (pt. 4.1 D.M. 20.12.2012) Le regole tecniche di p. i. stabiliscono la necessità di realizzare la rete di idranti definendo, ai fini della norma UNI 10779: - livelli di pericolosità; - tipologia di protezione; - caratteristiche dell alimentazione idrica (singola, singola superiore o doppia secondo UNI EN 12845). 56 28
Reti di idranti nelle attività regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi (pt. 4.1 D.M. 20.12.2012) La necessità di realizzare una rete idranti può inoltre essere stabilita nell ambito della valutazione del rischio d incendio di cui alla normativa vigente. Per le attività di tabella 1, laddove la rete idranti sia richiesta da norme verticali, si applica UNI 10779 con i parametri indicati in tabella. 57 Reti di idranti nelle attività regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi (pt. 4.1 D.M. 20.12.2012) CONTINUITÀ ALIMENTAZIONE ELETTRICA E IDRICA Ai fini della continuità dell'alimentazione elettrica la disponibilità del servizio potrà essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti, analogamente a quanto specificato dalla norma UNI 10779 per l'alimentazione Idrica. Le attestazioni relative alla continuità dell'alimentazione idrica ed elettrica sono rilasciate dagli Enti erogatori o da professionista antincendio. 58 29
4.1 Reti di idranti nelle attività regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi 59 60 30
Reti di idranti nelle attività NON regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi (pt. 4.2 D.M. 20.12.2012) I parametri della rete e i livelli di pericolosità sono stabiliti dal progettista sulla base della valutazione del rischio d incendio di cui alla normativa vigente. In particolare, per la protezione esterna: a) Se livello 3, almeno un idrante esterno per rifornimento mezzi VF (300 l/min per almeno 90 minuti). b) se Comando Provinciale autorizza può essere rimpiazzata da rete pubblica se: idranti al max a 100 m dal confine dell attività, portata totale prevista per la protezione specificata e attività facilmente raggiungibile dai mezzi VF. 61 n INTRODUZIONE INDICE n RETI DI IDRANTI n IMPIANTI SPRINKLER n ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA n CONCLUSIONI 62 31
IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER Progettazione, installazione, manutenzione Può essere utilizzata la norma UNI EN 12845; il ricorso ad altre norme implica: - adozione integrale dello standard internazionale; - impiego di prodotti armonizzati ; Per le attività regolamentate da regole tecniche di prevenzione incendi in vigore al 4.4.13, le indicazioni di cui alla tabella 2, punto 5.1 del DM 20.12.12, sono integrative delle prescrizioni contenute nei provvedimenti stessi. 63 IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER IMPIANTI SPRINKLER IN ATTIVITÀ CON NORMA VERTICALE 64 32
IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER IMPIANTI SPRINKLER IN ATTIVITÀ SENZA NORMA VERTICALE Per le attività non regolamentate da regole tecniche di prevenzione incendi la protezione a sprinkler e la tipologia di alimentazione idrica sono stabilite dal progettista sulla base della valutazione del rischio incendio di cui alla normativa vigente. Anche il Comando VF può valutarne la realizzazione. 65 IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER 66 33
IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER LIVELLO DI PERICOLOSITÀ 67 IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER SCELTA COMPONENTI 68 34
IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER SCELTA COMPONENTI 69 IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER SCELTA COMPONENTI 70 35
IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER ALIMENTAZIONI IDRICHE AMMESSE 71 IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER ALIMENTAZIONI IDRICHE AMMESSE 72 36
IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER ALIMENTAZIONI IDRICHE AMMESSE 73 IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER ALIMENTAZIONI IDRICHE AMMESSE 74 37
IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER ALIMENTAZIONI IDRICHE AMMESSE 75 n INTRODUZIONE INDICE n RETI DI IDRANTI n IMPIANTI SPRINKLER n ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA n CONCLUSIONI 76 38
ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA Rivelazione incendio e segnalazione allarme; Controllo fumo e calore; Altri impianti estinzione. Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione: norme europee o internazionali con l impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria. 77 NORME TECNICHE 78 39
Altri impianti di P.A. installati nelle attività regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi (pt. 6.1 D.M. 20.12.2012) Le regole tecniche di prevenzione Incendi definiscono, relativamente a tali impianti, la necessità di prevederne l installazione e la loro caratterizzazione. La loro necessità può essere anche stabilita dal progettista sulla base della valutazione del rischio d incendio di cui alla normativa vigente. 79 Altri impianti di P.A. installati nelle attività NON regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi (pt. 6.2 D.M. 20.12.2012) La loro necessità può essere stabilita dal progettista sulla base della valutazione del rischio d incendio di cui alla normativa vigente. Tale necessità può anche essere valutata dal Comando Provinciale VF nei procedimenti di prevenzione incendi. 80 40
INDICE n INTRODUZIONE n RETI DI IDRANTI n IMPIANTI SPRINKLER n ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA n CONCLUSIONI 81 CONCLUSIONI La regola dell arte, progettazione, installazione, esercizio e manutenzione La valutazione del rischio e la documentazione Ruolo del Professionista e responsabilità La Prevenzione Incendi e la Sicurezza 82 41
Grazie per l attenzione 83 Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cremona massimiliano.russo@vigilfuoco.it 83 42