N. del OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - SOSTITUZIONE DELL'ART. 114 BIS IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 28/2014 - APPROVAZIONE. PROPOSTA DI DELIBERA



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N. del OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - SOSTITUZIONE DELL'ART. 114 BIS IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 28/2014 - APPROVAZIONE. PROPOSTA DI DELIBERA Premesso: - che il vigente Regolamento Edilizio approvato unitamente alla Variante Generale al Piano Regolatore Generale con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n 4035 del 10.12.2004, successivamente modificato ed integrato; - che la tutela delle sicurezza nei luoghi di lavoro risulta disciplinata del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e s.m.i.; - che per la problematica della prevenzione dei rischi di infortunio nell esecuzione di lavori in quota le disposizioni in materia di sicurezza contro le cadute dall alto sono recate dagli articoli 111 e 115 del menzionato decreto legislativo 81 del 2008, come modificati dagli articoli 71 e 72 del decreto legislativo n. 106 del 2009; - che con tale normativa nulla viene disposto sull obbligatorietà della permanenza in quota dei dispositivi di sicurezza, anche quando non si è in presenza di un attività lavorativa, demandando invece al datore di lavoro l obbligo di installare, durante l esecuzione di lavori temporanei in quota, le misure di sicurezza conformi alle disposizioni del decreto legislativo citato; - che il legislatore regionale del Veneto con la Legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 (BUR n. 54/2008) recante Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture ha aggiunto l art. 79 bis nella legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 Norme per l assetto e l uso del territorio e s.m.i., che impone l obbligo di da predisporre negli edifici idonee misure preventive e protettive per l accesso, il transito e l esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza demandando a successivi provvedimenti della Giunta Regionale le istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive e imponendo ai Comuni l adeguamento dei propri Regolamenti Edilizi; - che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 133 del 22.12.2010 ha modificato il vigente Regolamento Edilizio ai fini del recepimento dell art. 79 bis della L.R. n. 61/85 introducendo l art. 114 bis; - che la Giunta Regionale del Veneto ha emanato le istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive previste dalla legge regionale con deliberazione n. 2774 del 22 settembre 2009, successivamente sostituite con deliberazione n. 97 del 31.1.2012; - che la Regione Veneto ha promulgato la legge regionale 25.9.2014, n. 28, contenente modifiche all art. 79 bis della L.R. 61/85 e demandando alla Giunta Regionale l adeguamento delle istruzioni tecniche sopracitate; - che è opportuno adeguare il Regolamento Edilizio alla normativa regionale in vigore stabilendo che siano da rispettare le istruzioni tecniche emanate dalla Regione Veneto chhe risultino in vigore alla data di presentazione dei progetti edilizi al fine di non generare incertezza sulla normativa da rispettare; - che l'art. 10 della L.R. 61/85 prevedeva, nel novero degli elaborati, il Regolamento Edilizio che con la L.R. 11/2004 non figura più incluso; - che, tuttavia, la nuova Legge Urbanistica non ne ha decretato la cancellazione perché, la L.R. n. 11 diversamente dalla n. 61/1985 ha disciplinato solamente la materia urbanistica, e non anche quella edilizia; - che, a tutt'oggi, il perdurare dell'inerzia del legislatore regionale sul riordino della materia edilizia, in conformità alla previsione di principio dell art. 4 del nuovo T.U. dell edilizia, 2

consente ai Comuni di provvedere autonomamente considerando l edilizia materia di legislazione concorrente, seguendo per la sua adozione le forme proprie dei regolamenti comunali; - che l art. 13 della L.R. 1 agosto 2003, n. 16 Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia" provvede alla disciplina transitoria dell attività edilizia, disponendo che, fino all entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina edilizia, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia e successive modificazioni, nonché le disposizioni della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 Norme per l assetto e l uso del territorio per le parti che regolano la materia dell edilizia in maniera differente dal testo unico e non siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo unico medesimo; - che il D.L. 133/2014 convertito in Legge 164/2014 ha introdotto all art. 4 del DPR 380/2001 il comma 1-sexies che prevede in futuro l emanazione di uno schema di Regolamento Edilizio tipo a seguito di un accordo in sede di conferenza unificata tra Governo, regioni e autonomie locali; - che, alla luce di quanto esposto, le Amministrazioni Comunali possono ben procedere - attraverso l adozione di un proprio provvedimento a disciplinare il Regolamento Edilizio in senso conforme alla nuova disciplina, in attuazione della propria autonomia normativa, costituzionalmente garantita dall art. 114; - che conseguentemente non è necessaria l adozione di un apposita variante al Piano Regolatore comunale, ma è sufficiente modificare il solo Regolamento Edilizio nei termini e nei modi previsti per qualunque altro regolamento comunale e, quindi, di norma, mediante l assunzione di un apposita deliberazione da parte Consiglio Comunale; Visti: Vista la legge 17.8.1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni e in particolare l art. 4; Vista la L. R. 27.6.1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e s.m.i.; Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli artt. 7 e 107; Considerato: - che è opportuno adeguare il Regolamento Edilizio alla normativa regionale in vigore e in particolare alla L.R. 25 settembre 2014, n. 28, in materia di misure preventive e protettive da predisporre negli interventi edilizi stabilendo che siano da rispettare le istruzioni tecniche emanate dalla Regione Veneto che risultino in vigore alla data di presentazione dei progetti edilizi al fine di non generare incertezza e sovrapposizione normativa sulla disciplina della materia; Dato atto che Dato atto che l argomento di cui trattasi è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Urbanistica, Edilizia Privata e Sviluppo del Territorio nella seduta del 16.12.2014; Ritenuto di sostituire l art. 114 bis del Regolamento Edilizio, con il seguente testo : ART. 114 bis Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l accesso, il transito e l esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza. 1. Ai fini della prevenzione dei rischi d infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti, qualora siano soggetti al rilascio 3

del permesso di costruire o soggetti a denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività, devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta, denuncia, segnalazione, idonee misure preventive e protettive che consentano l accesso, il transito e l esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. 2. Per le finalità del comma 1, nella redazione dei progetti edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti dovranno essere rispettate le istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive emanate dalla Giunta Regionale del Veneto ai sensi del 2 comma dell art. 79 bis della L.R. 61/85. Si propone al Consiglio Comunale: 1. di sostituire l art. 114 bis del Regolamento Edilizio con il seguente testo: ART. 114 bis Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l accesso, il transito e l esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza. 3. Ai fini della prevenzione dei rischi d infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti, qualora siano soggetti al rilascio del permesso di costruire o soggetti a denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività, devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta, denuncia, segnalazione, idonee misure preventive e protettive che consentano l accesso, il transito e l esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. 4. Per le finalità del comma 1, nella redazione dei progetti edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti dovranno essere rispettate le istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive emanate dalla Giunta Regionale del Veneto ai sensi del 2 comma dell art. 79 bis della L.R. 61/85. Fermo il resto. 2. di precisare che il suddetto regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della presente deliberazione.- 3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 a causa della necessità di una immediata applicazione della modifica normativa.- -.-.-.-.-.-.-.- 4

IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la proposta di delibera sopra riportata; Udita l illustrazione della predetta proposta da parte del. (Sindaco o Assessore delegato); Aperta la discussione con i seguenti interventi: Chiusa la discussione; Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; Visto lo Statuto Comunale; Visti i pareri resi ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera sopra riportata; Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano: Presenti n. Di cui con diritto di voto n. Votanti n. Astenuti n. Maggioranza richiesta n. Favorevoli n. Contrari n. DELIBERA 1) - di approvare la proposta di delibera così come sopra esposta.. -.-.-.-.-.-.- (eventualmente) IL CONSIGLIO COMUNALE Visti e condivisi i motivi per i quali viene proposto di dichiarare l immediata eseguibilità della presente delibera, Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano: Presenti n. Di cui con diritto di voto n. Votanti n. Astenuti n. 5

Maggioranza richiesta n. Favorevoli n. Contrari n. dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 6

CITTA DI CASTELFRANCO VENETO PARERI AI SENSI DELL ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N 267 Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.. del OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - SOSTITUZIONE DELL'ART. 114 BIS IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 28/2014 - APPROVAZIONE. Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. Castelfranco Veneto, IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5 TECNICO Luca Pozzobon In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto: si esprime parere favorevole. si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato. si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Castelfranco Veneto, IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1 Agostino Battaglia 7