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Aggiornamento 19/02/15 DICHIARAZIONI TECNICHE IL SOTTOSCRITTO Cognome Nome qualifica N. di iscrizione Provincia Domicilio Via e civico Codice fiscale Telefono / cellulare progettista del seguente intervento: UBICAZIONE Via Civico Catast. T F Censuario Fg.: mapp Coordinate GPS (facoltativo): La nord: Lo Est ATTESTO QUANTO SEGUE

IMPIANTI Viste le Legge 46/90 - L. 248/2005 - L. 17/2007; Visto il Decreto Ministeriale n. 37 del 22/01/2008; che non è dovuto alcun adempimento, trattandosi di opere che non rientrano nella fattispecie del d.m. 37/2008. che per gli impianti da realizzare sono dovute le sole dichiarazioni finali di conformità alla legge per gli impianti indicati nello specifico stampato allegato all istanza. che, oltre alle eventuali dichiarazioni di conformità, per alcuni tipi d impianti è dovuto il deposito del progetto ed il collaudo secondo quanto indicato nello specifico stampato allegato all istanza. Pagina 2 di 20

NORMATIVA ANTISISMICA Vista l ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri del 20/3/03 n. 3274, (e successive n. 3379 e 3452 del 1/8/2005 ) con la quale il Comune di Marostica è inserito in classe III di sismicità; Vista l allegato E all ordinanza P.C.M. 13/11/2010 n. 3907; Vista la delibera della Giunta Regione Veneto n. 1591 del 26/5/2004; Visto il D. M. 14/1/2008 (D.L. 248/07 convertito in legge 31/2008 G.U. 51 del 29/02/2008); Visto il capo IV Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche del D.P.R. 380/2001 s.m.i.; Visto le circolari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 5/08/2009 e 22/12/2009; che le opere rispettano le norme in materia sismica statale e regionale su richiamate, pertanto le strutture saranno calcolate secondo il D.M. 14/1/2008 da tecnico abilitato nel settore. che l intervento tratta opere di modesta entità non soggette e/o non rientranti tra quelle che riguardano il rispetto e l adeguamento alle norme sismiche di cui all ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/3/2003, al D.M. 14/01/2008 e alla specifica normativa regionale. Pagina 3 di 20

STRUTTURE - COLLAUDO Visto gli artt. 53-64 65-67 del D.p.r. 6/6/2001 n. 380 s.m.i. Visto il Decreto Ministeriale 20/11/1987 (Gazzetta Ufficiale 05/12/1987 n. 285) Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento. Visto il D.M. 14/01/2008 delle Norme tecniche costruzioni. che la progettazione strutturale è realizzata tramite un complesso di strutture descritte dall art. 53, ovvero riguarda interventi di miglioramento ed adeguamento come definiti al capitolo 8.4.1 e 8.4.2 del D.M. 14/01/2008, soggette a denuncia e a collaudo statico da eseguirsi ai sensi degli artt. 65 e 67 del D.p.r. 06/06/2001 n. 380 s.m.i. che la progettazione strutturale non riguarda strutture in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica definite dall art. 53 del D.p.r. 380/2001, ma tuttavia riguarda interventi di miglioramento ed adeguamento come definiti al capitolo 8.4.1 e 8.4.2 del D.M. 14/01/2008, ovvero riguarda edifici in prevalenza in muratura per i quali sussiste l obbligo di progettazione antisismica. A fine lavori sarà emesso di un collaudo statico a firma di tecnico abilitato (ai sensi p. 8.4 del D.M. 14/1/2008 - Decreto Ministeriale 20/11/1987 G. U. 05/12/1987 n. 285). Si solleva l Amministrazione da responsabilità in ordine alla procedura e sicurezza. che l intervento tratta opere di modesta entità come da dichiarazione sottoscritta alla voce NORMATIVA SISMICA ; sotto il profilo strutturale il progetto non prevede: -opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica definite dall art. 53 del D.p.r. 380/2001, -interventi di miglioramento ed adeguamento come definiti al capitolo 8.4.1 e8.4.2 del D.M. 14/01/2008, -edifici in muratura (Decreto Ministeriale 20/11/1987). Con la fine lavori sarà emesso un certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori. Si solleva l Amministrazione da responsabilità in ordine alla procedura e sicurezza. che per la progettazione strutturale non è necessario ad alcun adempimento trattandosi di opere non rientrabili tra quelle da sottoporre alla normativa citata in premessa. Si solleva l Amministrazione da responsabilità in ordine alla sicurezza. (*) Strutturista (*) Pagina 4 di 20

CONFORMITÀ IGIENICO SANITARIA In riferimento all art. 20 primo comma secondo periodo del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 ss.mm.ii., poiché l intervento non comporta valutazioni tecnico discrezionali la conformità del progetto alla normativa igienico sanitaria vigente; conseguentemente la presente sostituisce ad ogni effetto il parere dell A.S.L. n. 3 di Bassano del Grappa previsto dall art. 5 comma 3 lett. a) del D.P.R. 380/2001. poiché l intervento comporta valutazioni tecnico discrezionali, è necessario acquisire il parere dell A.S.L. n. 3 di Bassano del Grappa previsto dal comma 3 lett. a) dell art. 5 del D.P.R. 380/2001 ss.mm.ii.. Pagina 5 di 20

NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI Vista la legge 966/1965; Visto il decreto 16/5/1987 n. 246 Norme di sicurezza antincendi per edifici di civile abitazione; Visto il decreto 19/8/1996 approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo ; Visto l art. 20 primo comma secondo periodo del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 ss.mm.ii., In riferimento al D.P.R. 1/8/2011 N. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30. luglio 2010 n. 122, di seguito decreto che le opere e/o l attività sono soggette alla disciplina dei procedimenti relativi alla normativa prevenzione incendi in quanto rientrano nella categoria A al punto dell Allegato I del decreto e sono soggette alla semplice segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prima di avviare l attività; nella categoria B al punto dell Allegato I del decreto e sono soggette a parere preventivo di conformità sul progetto e a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prima di avviare l attività ; nella categoria C al punto dell Allegato I del decreto e sono soggette a parere preventivo di conformità sul progetto e, previa richiesta tramite SCIA, al certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. che le opere e/o l attività non sono soggette alla normativa di prevenzione incendi. Pagina 6 di 20

CONFORMITÀ URBANISTICO EDILIZIA E SICUREZZA Visto l art. 20 comma 2 lett. e) del regolamento edilizio, Visto l art. 12 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 ss.mm.ii., Visto l art. 20 c.1 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 ss.mm.ii. e la D.G.R. 97 del 31/01/2012 (B.u.r. 15/2012); Visti gli articoli della normativa tecnica allegata al P.R.G., a) la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia, come sopra richiamato. Il sottoscritto dichiara inoltre che l allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che il permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi; b) che l area è dotata delle opere di urbanizzazione primaria e di accesso dalla pubblica via; c) che il progetto relativo ai lavori in quota vedasi specifico punto; d) che il progetto comporta valutazioni tipologiche discrezionali (altezza impianto plani volumetrico allineamenti orientamento, ecc. ) per le quali è necessario il parere della commissione edilizia. è necessario il parere della commissione edilizia per disposizione regolamentare. non comporta valutazioni discrezionali di carattere tipologico per le quali sia necessario il parere della commissione edilizia; il progetto propone una tipologia conforme a quella prevalente in zona. Pagina 7 di 20

CONFORMITÀ EDILIZIA-CATASTALE (per edifici esistenti) In riferimento allo stato attuale riportato negli elaborati grafici, che l immobile è: - censito al Catasto Fabbricati di Vicenza alla categoria: Gruppo A categoria A/ Gruppo B categoria B/ Gruppo C categoria C/ Gruppo D categoria D/ Gruppo E categoria E/ - conformemente alla situazione approvata con il seguenti titoli abilitativi: licenza/e edilizia/e numero condono/i edilizio/i n. concessione/i edilizia/e n. permesso/i di costruire n. privo di titolo abilitativo poiché eseguito nell anno e fuori dal centro abitato. Pagina 8 di 20

FRAGILITÀ DEL TERRITORIO VALUTAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO (zona di pianura) Visto quanto previsto dalla D.G.R. 3637/2002 ; Vista la D.G.R. 2948 del 06/10/2009 e relativo allegato; Visti gli artt. 1 e 2 parte B dell allegato A la normativa tecnica di attuazione (n.t.a.) del P.r.g. Visto il regolamento per la manutenzione e conservazione dei fossi di proprietà privata o mista nel territorio comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale 17 del 12/03/2014; Visto il Piano per l Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico Brenta Barchiglione adottato il 9/11/2012 in particolare la normativa tecnica e le tavole della pericolosità idraulica e geologica relativamente al comune di Marostica, nonché il decreto segreteriale 2191 del 27/08/2013 di aggiornamento delle tavole grafiche 12 13 26; Osservato che l area da trasformare interessa dalla presente problematica riguarda una superficie di mq. che non è dovuto alcun adempimento, trattandosi di opere che non rientrano nella fattispecie del rischio idraulico. In particolare non sono presenti rete di canali minori, cioè non di competenza consortile, con particolare attenzione a: - canali e fossati di guardia di strade comunali, vicinali e private; - fossati di particolare importanza per il deflusso delle acque meteoriche di vaste aree a destinazione agricola, o urbanizzate; - canali o fossati soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati posti a monte; che la modifica geo - morfologica da apportare tramite il progetto non introduce o comporta l alterazione da aggravare il regime idraulico esistente; non sono presenti rete di canali minori, cioè non di competenza consortile (canali e fossati di guardia di strade comunali, vicinali e private; fossati di particolare importanza per il deflusso delle acque meteoriche di vaste aree a destinazione agricola, o urbanizzate; canali o fossati soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati posti a monte). Si garantisce la salvaguardia del territorio da tale rischio e non si presentano indagini suppletive. è dovuta la valutazione del rischio idraulico e allego la relazione, valutazione di compatibilità idraulica e gli elaborati grafici a firma di poiché l intervento è inserito in zona di rischio idraulico dal PRG in zona di rischio con classe di pericolosità dal PAI in zona di attenzione dal PAI in una rete di canali minori canali e fossati (di guardia di strade comunali, vicinali e private; di particolare importanza per il deflusso delle acque meteoriche di vaste aree a destinazione agricola, o urbanizzate; soggetti a servitù di scolo privati posti a monte) ed il progetto introduce e/o comporta una valutazione circa il regime idraulico esistente, è necessario uno studio di compatibilità idraulica, secondo la specifica normativa; si allega la relazione di compatibilità idraulica e gli elaborati grafici a firma di Pagina 9 di 20

FRAGILITÀ DEL TERRITORIO VALUTAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO (zone di collina e montana) Visto quanto previsto dalla D.G.R. 3637/2002; Vista la D.G.R. 2948 del 06/10/2009 e relativo allegato; Visti gli artt. 1 e 2 parte B dell allegato A la normativa tecnica di attuazione (n.t.a.) del P.r.g.; Visto il Piano per l Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico Brenta Barchiglione adottato il 9/11/2012 in particolare la normativa tecnica e le tavole della pericolosità idraulica e geologica relativamente al comune di Marostica; Osservato che l area da trasformare dalla presente problematica interessa una superficie di mq. che non è dovuto alcun adempimento, trattandosi di opere che non rientrano nella fattispecie del rischio idrogeologico; che la modifica geo - morfologica da apportare al sito non introduce o comporta alterazione da aggravare il regime geologico esistente; pertanto si garantisce la salvaguardia del territorio da tale rischio in particolare le aree immediatamente limitrofe e non si presentano indagini suppletive. poiché l intervento è inserito in zona di rischio con classe di pericolosità in zona di attenzione dal PAI, in zona di tipo dal PAI, nella carte delle penalità tavola 10.9 allegata al PRG che è necessario uno studio di compatibilità geologica, secondo la specifica normativa derivante dalle nuove opere; si allega la specifica relazione a firma di Pagina 10 di 20

MOVIMENTAZIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO IDONEITÀ DEL SITO Intervento non soggetto a procedura di valutazione impatto ambientale (V.I.A.) e/o ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) Visto gli artt. 183 184 bis - 185-266 c. 7 del D. Lgs 3/04/2006/n. 152 s.m.i.; Visto il D.M. 10/08/2012 N. 161 Regolamento recante la disciplina dell utilizzazione delle terre e rocce da scavo ; Visto l art. 41 bis commi 1, 2 e 3 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98; Visto il D.L. 133/2014 convertito in Legge 164/2014; Visti gli indirizzi operativi della Regione Veneto prot. 397711 del 23/09/2013; Dichiaro che l intervento non è soggetta a procedura di valutazione impatto ambientale (V.I.A.) e/o ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.); che non è dovuto alcun adempimento in quanto non sono previste movimentazioni di terreno. che non è dovuto alcun adempimento in quanto lo smaltimento avviene extra situ come rifiuto ai sensi del titolo IV del Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152 ed in discarica idonea. che la superficie interessata da movimenti di terreno in situ è di m 2 complessivi dei quali m 2 di sterro e m 2 di riporto, per complessivi m 3 e l intervento non è soggetto a procedura di valutazione impatto ambientale (V.I.A.) e/o ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.); gli accertamenti ambientali del materiale sono stati svolti mediante indagine geologico ambientale conoscitiva preliminare all attività di escavazione; pertanto il terreno escavato non è contaminato; il riutilizzo avviene in situ poiché: - il loro reimpiego non determina impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati, - il loro reimpiego non da luogo ad emissioni o fonti di inquinamento anche potenziali, - non contengono materiali inerti di origine antropica (detriti, macerie, frammenti di laterizio), - prima del loro completo riutilizzo non subiranno alcuna trasformazione né trattamento, nell area non sono presenti cisterne di combustibile interrato od altro di potenzialmente inquinante. il terreno escavato è contaminato con valori inquinanti superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc), ma comunque non superano le più alte concentrazioni di soglia rischio (Csr) ed il materiale è impiegato nella medesima area soggetta ad analisi di rischio (da presidiarsi) Il materiale escavato risulta idonea per essere riutilizzata nel sito di destinazione, secondo gli indirizzi operativi previsti dalla Regione Veneto prot. 397711 del 23/09/2013 che ha recepito il D.L. 19/06/2013 N. 69, convertito in legge 09/08/2013 n. 98 artt. 41 e 41 bis. Prima dell inizio degli scavi terre e rocce e con la fine lavori saranno inviate le specifiche dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà (modello 1 e modello 2) all Arpa tramite pec: daptv@pec.arpav.it e per conoscenza al Comune tramite il portale Suap, predisposte dalla regione Veneto Direzione Tutela Ambientale La verifica dell idoneità del sito all edificazione è stata esperita mediante: le analisi del terreno relazione geo - ambientale preliminare conoscitiva a firma di geologo Pagina 11 di 20

ISOLAMENTO ACUSTICO Vista le legge 447 del 26/10/1995; Visti i DPCM: 1/03/1991 limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti e nell esterno e 14/11/97, 14/11/1997 Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore Visto il DM 05/12/1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici; Vista la L.r. 10/05/1999 e la circolare 6/9/2004; Vista la nota del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA- 2011-0029997 del 30/11/2011; Visti gli articoli 5 e 7 del regolamento acustico comunale; Visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 - Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4- quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Non è necessaria la documentazione prevista dagli artt. 5 e/o 7 del regolamento acustico. L intervento riguarda l uso residenziale pertanto si allega unitamente all istanza l autocertificazione asseverata da un tecnico abilitato nel settore di valutazione del clima acustico revisionale già indicato al comma 3 dell'art. 8 della legge 447/95, che l'edificio è stato progettato nel rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento ai sensi e per gli effetti dell art. 5 lett. e) del D.L. 13/5/2011 n. 70 e la relazione acustica dimostrante i requisiti acustici passivi. E necessario presentare la documentazione a firma di tecnico abilitato ai sensi degli artt. 5 e 7 del regolamento per: la valutazione di clima acustico previsionale (art. 5). l impatto acustico (art. 7 p.2) tramite relazione (produttivi e simili). la relazione acustica dimostrante i requisiti acustici passivi In tal senso si allega la documentazione citata. Pagina 12 di 20

INQUINAMENTO LUMINOSO Visti gli art. 7 della Legge regionale n. 17 del 7/8/2009 Norme per il contenimento dell inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell illuminazione per esterni e per la tutela dell ambiente e dell attività svolta dagli osservatori astronomici che non è dovuto alcun adempimento, trattandosi di opere che non rientrano nella fattispecie di cui alla premessa; il rispetto della normativa in parola; non è necessario il progetto illuminotecnico. il rispetto della normativa in parola; è necessario il progetto illuminotecnico. Pagina 13 di 20

LAVORI IN QUOTA Osservato che con L.r. 25/09/2014 n. 28 è stata modificato l'art. 79 bis della L.r. 61/85; Che il testo vigente al c. 1 delle predetto articolo di legge prevede Ai fini della prevenzione dei rischi d infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano (71) l accesso, il transito e l esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. ; pertanto viene meno quanto previsto dalla D.G.R. 2774 del 22/09/2009 e D.G.R. 97 del 31/01/2012 circa le opere per le future manutenzioni; Visto il D. L.vo 9/4/2008 n. 81; che il progetto rispetta la normativa di sicurezza sui lavori in quota. AREA BOSCATA Vista la L.r. 52/1978 come modificata dalle L.r. 25/1997e dalla L.r. 3/2013; Vista la D.G.R. 1319 del 23/07/2013; che l intervento riduce l area boscata e che pertanto, ferme le competenze in materia ambientale in seno al comune, viene chiesto ai sensi dell art. 15 L.r. 52/1978, il nulla osta al Servizio Regionale Forestale di Vicenza. che per l intervento in progetto non riduce o intacca aree a bosco come definita dalla legge regionale 52/78 e successive modificazioni e dalla prassi giurisprudenziale. che per l intervento non interessa area boscata. Visto il decreto legislativo 19/08/2005 n. 192; Visto il decreto legislativo 29/12/2006 n. 311; Visto il D.P.R. 2/04/2009 n. 59; RENDIMENTO ENERGETICO Pagina 14 di 20

Visto l art. 11 del decreto legislativo 3/3/2011 n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE ; Visto il regolamento per l edilizia sostenibile ed il risparmio energetico approvato il 7/4/2009; Visto l art. 20 primo comma secondo periodo del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 ss.mm.ii., la conformità del progetto alla normativa e attesto che l intervento è inquadrabile ai sensi del D.P.R. 59/2009 art. 4 commi 1 2 e 3 (edifici di nuova costruzione > 50 mq ed impianti in essi installati ristrutturazione totale di superficie utile > 1000 mq. ampliamento > del 20% dell intero edificio esistente; è previsto l utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione previsti dalla normativa di riferimento.. l intervento è inquadrabile ai sensi del D.P.R. 59/2009 art. 4 comma 4 ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell involucro e ampliamenti volumetrici minori del 20 %; dalla normativa di riferimento; a tal fine si prevede l utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di legge. non si prevede l utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento. l intervento è inquadrabile ai sensi del D.P.R. 59/2009 art. 4 comma 5 nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti anche con sostituzione di generatore di calore. l intervento è inquadrabile ai sensi del D.P.R. 59/2009 art. 4 comma 6 sola sostituzione del generatore di calore con potenza nominale di > 35 Kw aumentata del 10% rispetto a quello esistente. per l intervento non è necessario presentare la relazione di cui art. 28 della L. 10/91 ora parte II del capo VI art. 125 del D.P.R. 380/2001 Pagina 15 di 20

FONTI RINNOVABILI Visto l allegato 3 - art. 11 c. 1 del D Lgs 3/3/2011 n. 28; Visto il regolamento per l edilizia sostenibile ed il risparmio energetico approvato il 7/4/2009; Non sono dovuti adempimenti di normativa e/o di regolamento; la conformità del progetto alla normativa e attesto che: l intervento è inquadrabile come nuova costruzione; l intervento è inquadrabile come ristrutturazioni importante; Pagina 16 di 20

VINCOLI FASCIE DI RISPETTO L intervento è in: vincolo IDROGEOLOGICO di cui R.D.L. 30.12.1923 n 3267 vincolo PAESAGGISTICO ex legge 1497/39 - Parte III del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), vincolo IDRAULICO di cui R.D. 523/1904 vincolo MONUMENTALE ex legge 1089/39 Parte II del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) fascia di rispetto STRADALE - D.P.R. n. 495/92 codice della strada vicinale comunale provinciale superstrada Pedemontana Veneta AREA DEMANIALE tipo: stradale idrica cinta storica FASCIA DI RISPETTO da: elettrodotto (D.P.C.M. 23 aprile 1992) gasdotto (d.m. 24 novembre 1984) cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934) ZONA soggetta a VALUTAZIONE D INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA) D.P.R. n. 357/1997e D.P.R. n. 120/2003 NESSUNO Pagina 17 di 20

SCARICO DELLE ACQUE Visto il decreto L.vo 3/04/2006 n. 152 ss.mm.ii. in particolare la sezione II Tutela delle acque dall inquinamento; Visto il Piano di Risanamento delle Acque approvato dalla Regione Veneto in particolare la normativa tecnica allegata; Visto il piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA) approvato dal Consiglio Regionale n. 107 il 05/11/2009, l allegato A alla D.g.r. 80 del 27/01/2011 linee guida applicative e la D.g.r. 1770 del 28//08/2012 precisazioni relative ad alcuni aspetti delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque ; Visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 - Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4- quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il Regolamento per la manutenzione e conservazione dei fossi di proprietà privata o mista nel territorio comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale 17 del 12/03/2014; Dichiaro che l intervento riguarda le seguenti tipologie di scarichi acque: tipo domestico con ricettore finale: fognatura pubblica -autorizzazione Etra Spa vasca Imhoff e art. 21 c. 1 lettera a) - sub irrigazione e drenaggio art. 21 c. 1 lettera b) - sub irrigazione art. 21 c. 1 lettera c) - vassoio o letto assorbente dell allegato A3 al PTA vasca a tenuta tipo meteoriche con ricettore finale: fosso - canale con autorizzazione del proprietario o del Consorzio di Bonifica se rientrante tra quelli della delibera C.C. 17/2014 roggia/torrente con autorizzazione ente competente in superficie lotto superficie lotto poi fosso canale con autorizzazione del proprietario o del Consorzio di Bonifica se rientrante tra quelli della delibera C.C. 17/2014 superficie lotto poi roggia con autorizzazione ente competente sottosuolo superficiale del lotto tramite pozzo/i perdente/i tipo dilavamento piazzale riconducibili all?art. 39 c.1 c.3 c.5 del PTA di m 2 (con autorizzazione Provincia se maggiore di m 2 5000 per i casi a) e m 2 2000 per i casi b ): a)attività residenziale commerciale o analoghe b) autofficine o analoghe carrozzerie o analoghe autolavaggi o analoghe impianti depurazione presenza di sostanze pericolose con ricettore finale previo impianto trattamento acque di prima pioggia : fognatura pubblica -autorizzazione Etra Spa fosso con autorizzazione del proprietario roggia/torrente con autorizzazione ente competente superficie lotto poi: fosso con autorizzazione del proprietario roggia con autorizzazione ente competente sottosuolo superficiale lotto tramite pozzo perdente tipo dilavamento piazzale non riconducibili all art. 39 c.1 c.3 c.5 del PTA la cui autorizzazione allo scarico compete al comune con ricettore finale previo impianto trattamento acque di prima pioggia : fognatura pubblica -autorizzazione Etra Spa fosso con autorizzazione del proprietario Pagina 18 di 20

roggia/torrente con autorizzazione ente competente superficie lotto poi: fosso con autorizzazione del proprietario roggia con autorizzazione ente competente sottosuolo superficiale lotto tramite pozzo perdente industriali in fognatura previo pre - trattamento secondo il regolamento di fognatura dell ente gestore (Etra Spa); industriali con raccolta in vasca a tenuta e prelievo da ditta specializzata; da lavaggio (con autorizzazione della Provincia); altro tipo NESSUNA tipologia di scarico è prevista. Pagina 19 di 20

Le presenti dichiarazioni (ove sottoscritte) sono state eseguite in data e sono da ritenersi valide, se non espressamente sostituite, anche per le eventuali integrazioni progettuali eseguite in fase successiva alla data di presentazione dell istanza; nelle opzioni con scelta plurima è stata indicata con la il caso attestato. Pagina 20 di 20