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Navale Assicurazioni S.p.A. Via dell'unione Europea 3/B 20097 San Donato Milanese (MI) internet: www.navale.it capitale sociale: 96.250.000,00 i.v. C.F./Partita IVA 00296790389 Fondata nel 1914 Autorizzata con R.D.L. n. 966 del 29.4.1923. - R.E.A. Milano 1129621 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Ass.ni S.p.A Allegato n. 01 a Polizza n. 3418/N029/. di cui forma parte integrante REGIONE CAMPANIA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE RISERVATA AGLI ISCRITTI F.I.M.M.G. RISCHIO PROFESSIONALE MEDICI IN FORMAZIONE CORSO REGIONALE PER TIROCINANTI DI MEDICINA GENERALE 2009-2012 Le Condizioni tutte di Assicurazione riportate nel presente allegato n.1 di polizza, prevalgono rispetto alle Condizioni di Polizza (mod. 878). Inoltre per quanto di competenza degli Assicurati, le Condizioni di Polizza (mod.878) s'intendono integralmente non applicabili. DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono per: Assicurato: I medici tirocinanti iscritti alla F.I.M.M.G., che aderiscono alla presente polizza-convenzione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Compagnia: Navale Assicurazioni S.p.A. Contraente: Assomedico Viale di Villa Massimo, 39-00161 Roma Cod. Fis. 97108420585. Polizza: il documento che prova l assicurazione. Premio: la somma dovuta alla Compagnia. Sinistro: la richiesta di risarcimento di perdite o danni per i quali è presta l assicurazione. Risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali. ARTICOLI E NORME DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1.01 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.). Art. 1.02 Altre assicurazioni Il Contraente e/o l'assicurato sono esonerati dal dichiarare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Tuttavia in caso di sinistro il Contraente e/o l'assicurato dovranno darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.. Art. 1.03 Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 1.04 Aggravamento del rischio Il Contraente e/o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ.. Art. 1.05 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1897 Cod. Civ., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 1.06 Obblighi in caso di sinistro Il responsabile del Servizio, del Settore o del Reparto dell Istituto presso il quale il soggetto che ha procurato il danno, svolge l attività formativa, dovrà farne denuncia entro 15 giorni dall evento o da quando ne ha avuto conoscenza e/o la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 Cod. Civile, mediante lettera raccomandata sia all Assessorato alla Sanità della Regione Campania sia al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia. L'inadempimento a tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ.. Mod RC_tirocinanti2009 1

La denuncia dovrà contenere la data ed il luogo in cui si è verificato l evento, una sua descrizione circostanziata oltre a riferimenti testimoniali e, in genere, ogni altra utile indicazione. Art. 1.07 Estensione Territoriale L'assicurazione vale per il mondo intero, con l esclusione di Stati Uniti e Canada. Art. 1.08 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato. Art. 1.09 Foro competente Foro competente a dirimere eventuali controversie riguardanti l'esecuzione del contratto sarà esclusivamente l'autorità Giudiziaria di competenza regionale. Art. 1.10 Rinuncia all'esecuzione provvisoria Le Parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile. Art. 1.11 Validità ed efficacia della polizza in aggiunta ad obblighi e trattamenti assicurativi La presente polizza resterà valida ed efficace fra le Parti per l'intera durata convenuta, in aggiunta di ogni e qualsiasi obbligo assicurativo (a carico di chiunque) e trattamento (a favore dell'assicurato), derivanti da leggi, regolamenti, accordi di categoria, contratti collettivi ed altri provvedimenti od atti. L Assicurazione, vale per gli eventi dannosi avvenuti nel periodo di efficacia del contratto. Agli effetti degli artt. 1892, 1893 C.C., l Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell obbligo di risarcimento per fatto a Lui imputabile già al momento della stipulazione dell assicurazione. Qualora, cessata l attività per quiescenza o per altro motivo comunque diverso dalla sanzione disciplinare, l Assicurato intenda continuare a giovarsi delle garanzie di cui alla presente polizza per fatti commessi anteriormente a tale cessazione, e durante il periodo di efficacia della polizza, la Compagnia si impegna a rilasciare, su richiesta dello stesso o dei suoi eredi, una analoga polizza di durata annuale, rinnovabile, previo pagamento di un premio annuale pari al 40% dell ultima annualità, conguagli compresi. Art. 1.12 Obblighi derivanti dalla polizza Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato, così come disposto all'art. 1891 Cod. Civ.. Art. 1.13 Durata ed efficacia del contratto Il contratto avrà durata triennale e decorrenza dalle ore 00:00 del giorno di inizio dei corsi, sempre che sia stato versato il premio relativo all'adesione da parte del singolo partecipante al corso stesso; qualora però, a seguito dei crediti formativi previsti, la durata del corso venisse ridotta dalla ASL competente, il singolo assicurato può chiedere che la durata della presente polizza venga ridotta, dietro presentazione di apposita documentazione, e pagando il premio al 60% se il bonus è superiore a sei mesi, per intero se inferiore. Nel caso invece in cui l'amministrazione accertasse e manifestasse alla Compagnia la necessità di attivare ulteriori corsi oltre il termine di scadenza del contratto, quest'ultimo verrà automaticamente prorogato per l'intera durata dei nuovi corsi. E infine data facoltà al singolo assicurato di recedere dal contratto alla scadenza annuale, in caso di rinuncia al Corso e previa presentazione di idonea documentazione. Art. 1.14 Sospensione delle garanzie e recesso nei primi 15 giorni In caso di maternità accertata o di Servizio Militare, le garanzie di polizza possono essere sospese a decorrere dalle ore 24:00 della data di inizio della Maternità o del Servizio Militare. Per dar corso alla sospensione l Assicurato potrà inviare o un Certificato in originale redatto dall Ufficio Competente della Regione di appartenenza e indicante la richiesta di sospensione per uno dei motivi sopra indicati o, in mancanza, copia del modulo presentato all'ufficio competente della regione di appartenenza. Decorsi dodici mesi dalla sospensione senza che l Assicurato abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito alla Compagnia. La riattivazione del contratto verrà fatta prorogando la copertura della singola applicazione per un periodo pari a quello della sospensione. E inoltre data facoltà ad ogni singolo assicurato di recedere dal presente contratto nei primi 15 giorni, purché il recesso sia motivato; in questo caso la Compagnia restituisce all assicurato il premio pagato al netto delle imposte. Mod RC_tirocinanti2009 2

Art. 1.15 Determinazione e Pagamento del Premio Il premio a deposito imputato in sede di emissione di polizza è pari ad una adesione. I premi lordi pro-capite per ogni applicazione di cui alla presente polizza, sono i seguenti: Massimale 775.000= premio 75,00= Massimale 1.000.000= premio 85,00= Massimale 1.500.000= premio 100,00= L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'assicurato non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ.. I premi devono essere pagati al Broker alla quale è assegnata la polizza. Art. 1.16 Forma delle Comunicazioni - Regolazione Premio Il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia, anche tramite telefax, le generalità delle persone assicurate. L assicurazione è prestata in base alle comunicazioni del Contraente circa la consistenza numerica degli assicurati quale risulta inizialmente indicata in polizza. Eventuali variazioni in corso di contratto avranno validità agli effetti della garanzia dalle ore 24 del giorno della comunicazione: delle variazioni si terrà conto in sede di regolazione del premio; il premio pro-capite è dovuto per intero anche in caso di adesione successiva in corso di contratto. Non è dovuta restituzione di premio in caso di cessazione anticipata, salvo quanto previsto all ultimo comma del precedente art. 1.14. La regolazione del premio sarà effettuata dall'agenzia, mediante emissione di relativo documento, con cadenza mensile al ricevimento del saldo dei premi da parte del Broker e comunque entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello di inclusione in copertura dei singoli assicurati. Art. 1.17 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge. Art. 1.18 Clausola Broker Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della polizza in oggetto alla Società di brokeraggio PREVIASME S.r.l. che dichiara di essere iscritta all Albo Broker, ai sensi di Legge. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Compagnia dal Broker in nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderanno come fatte dal Contraente/Assicurato stesso. Le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente/Assicurato al Broker potranno intendersi come fatte alla Compagnia soltanto se tempestivamente trasmesse a quest ultima ed alla Condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla Compagnia e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Compagnia stessa. La presente clausola deve intendersi nulla e priva di effetto, qualora il Contraente od il Broker comunichi alla Compagnia la cessazione dell incarico di cui sopra, con effetto dalla data di revoca al Broker stesso. GARANZIE: PRESTAZIONI E LIMITI Art. 1.19 Destinatari dell'assicurazione Destinatari - di seguito denominati Assicurati delle garanzie tutte della presente polizza, sono i medici iscritti alla F.I.M.M.G., assegnatari di borse di studio nell'ambito della Regione Campania, quali partecipanti all attività di formazione svolta nell ambito del Concorso di cui al Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, art. 18, pubblicato sulla G.U. n. 60 del 13/03/2006 serie generale, ai sensi e nei limiti di cui al D.Lgs. 368/99 così come modificato dal D.Lgs. 277 del 8/07/2003, e successive modifiche e integrazioni, relativo agli anni 2009/2012. Art. 1.20 Oggetto dell'assicurazione Oggetto dell assicurazione è quanto gli Assicurati debbano pagare a terzi per effetto della responsabilità civile loro derivante per fatto commesso in relazione all attività di formazione svolta nell ambito del Concorso di cui al Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, art. 18, pubblicato sulla G.U. n. 60 del 13/03/2006 serie generale, ai sensi e nei limiti di cui al D.Lgs. 368/99 così come modificato dal D.Lgs. 277 del 8/07/2003, e successive modifiche e integrazioni. Si prende atto che gli Assicurati non effettuano interventi chirurgici salvo quelli di natura ambulatoriale. Mod RC_tirocinanti2009 3

La Compagnia sarà obbligata, nei limiti dei massimali di garanzia fissati dal successivo art. 1.23 (Massimali di garanzia), a tenere indenni gli Assicurati per quanto sopra. Art. 1.21 Danni alle Strutture La garanzia comprende la responsabilità civile per i danni arrecati alle strutture di laboratorio di proprietà o in uso alla Struttura Pubblica, escluse comunque quelle in consegna o custodia agli Assicurati. Relativamente a tale garanzia, verrà applicato per ogni sinistro uno scoperto del 10% con il minimo di 500,00=. In nessun caso la Compagnia pagherà, per tale garanzia, importo superiore ad 260.000,00= per anno assicurativo. Art. 1.22 Delimitazione dell assicurazione Ai fini dell assicurazione prestata con la presente polizza: non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine se con lui convivente; quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); limitatamente ai danni a cose: i collaboratori, i sostituti di concetto, i praticanti e i dipendenti in genere, che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l assicurazione. Sono esclusi i danni: derivanti da interventi chirurgici, salvo quelli di natura ambulatoriale; derivanti o ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali è obbligatoria l assicurazione in conformità alla legge 24 dicembre 1969 n. 990 e relativo regolamento di esecuzione; provocati da inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo; conseguenti a detenzione ed impiego e comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo o con radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche. Art. 1.23 Massimali di garanzia La copertura assicurativa è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o sofferto danni alle cose di loro proprietà. Art. 1.24 Gestione delle vertenze di danno Spese Legali La Compagnia assume a proprio carico, finché ne ha interesse e fino a concorrenza di ¼ del massimale convenuto (art. 1917 Cod. Civ.), l onere relativo a ogni spesa giudiziale in ogni stato e grado avanti a qualsiasi sede ed Autorità nonché extragiudiziale e peritale per la tutela degli interessi dell Assicurato da pretese di terzi in conseguenza di un fatto involontario inerente all attività professionale dichiarata, dal quale traggono origine richieste di risarcimento di danno che diano luogo a vertenze da fatti coperti dalla garanzia prestata dalla seguente polizza. Anche in caso di tacitazione delle parti lese, la Compagnia assiste l Assicurato fino a esaurimento del giudizio in corso all atto della tacitazione stessa; nel caso in cui in sede penale la tacitazione avvenga durante la fase istruttoria e vi sia rinvio a giudizio dell imputato, l assistenza legale è fornita fino a esaurimento del primo grado di giudizio. L Assicurato potrà indicare alla Compagnia il nominativo di un legale che risieda nel luogo ove ha sede l Ufficio Giudiziario competente a conoscere la controversia; l incarico professionale al legale indicato dall'assicurato verrà conferito esclusivamente dalla Compagnia e l'assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura. Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente e del perito. Art. 1.25 Arbitrato In caso di divergenza sulla natura dell errore professionale, sulla ammissibilità al risarcimento del danno e sull interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti si obbligano a rimettersi al giudizio di un Collegio arbitrale di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dall'assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Art. 1.26 Pagamento del Risarcimento Valutato il danno, concordato il risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni. Mod RC_tirocinanti2009 4

L'indennizzo viene corrisposto in Italia ed in valuta italiana. La Compagnia avrà facoltà, previa comunicazione all Amministrazione, di pagare direttamente al terzo danneggiato l indennità dovuta e sarà obbligata al pagamento diretto se l Amministrazione lo richiede. Art. 1.27 Garanzia a favore degli eredi In caso di morte dell Assicurato, la Compagnia si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale incorsa dall Assicurato a termini delle condizioni che precedono purché queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi. Qualora gli eredi, o taluno di essi, desiderino continuare a giovarsi della garanzia, si procederà secondo i disposti e con l applicazione dei premi triennali. Art. 1.28 Condizioni Generali di Assicurazioni applicabili Per tutto quanto non espressamente richiamato dalle presente condizioni s'intendono valide ed operanti le Condizioni Generali e particolari di cui al mod. 878 che forma parte integrante della presente polizza. Art. 1.29 Coassicurazione e delega L'assicurazione è ripartita per quote tra le Compagnie in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla presentazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Navale Assicurazioni all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma del relativo atto. La delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze eventualmente mancanti dalle altre Coassicuratrici con altra rilasciata a proprio nome. L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dal riparto di seguito indicato e da esse firmato o dai rispettivi "estratti di polizza" da esse firmati ed allegati alla presente, oppure dall'estratto unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse. Riparto di Coassicurazione - Navale Assicurazioni: quota 60% (sessanta per cento) - AXA Assicurazioni: quota 40% (quaranta per cento) Dichiarazioni del Contraente Il Contraente dichiara di avere ricevuto la nota informativa prevista dalla legge (art.123 d.lgs. 17.03.1995, n.175) Il Contraente dichiara altresì : di avere ricevuto copia delle Condizioni di assicurazione citate; di avere esaminato la presente polizza e le relative condizioni; di considerare la polizza e le condizioni tutte di proprio gradimento e di accettarle senza riserva, riconoscendo perciò, per quanto lo concerne, piena validità ed efficacia del contratto; di avere reso dichiarazioni complete e veritiere, essendo a conoscenza che in caso contrario gli art. 1892 e 1983 C.C. prevedono per l'impresa il diritto di impugnare il contratto o di recedere dallo stesso, nonché l'irrisarcibilità totale o parziale del sinistro. Il sottoscritto prende atto anche, agli effetti dell'art. 1341 del C.C., che le garanzie avranno effetto dalla data di decorrenza della polizza e comunque non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio, fermo restando il diritto delle parti di recedere dall'assicurazione entro sessanta giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa, con rimborso della parte di premio non fruita al netto delle imposte di legge. Roma, 30 Novembre 2009 Navale Assicurazioni S.p.A. Il Contraente Mod RC_tirocinanti2009 5