Il Reach questo (s)conosciuto Il regolamento CLP ed i rifiuti: i nuovi criteri di classificazione Udine 27 novembre 2015 Giovanni Cherubini Laboratorio Unico Regionale ARPA FVG
Che cosa è il Regolamento CLP? Regolamento EC 1272/2008 per la classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze e miscele: Classification Labelling and Packaging of Chemical substances Sistema armonizzato di criteri e di principi di applicazione entrato in vigore il 20 gennaio 2009 Ha sostituito - Direttiva 67/548/CEE (Sostanze Pericolose) - Direttiva 1999/45/CE (Preparati Pericolosi) NeI periodo di transizione 2010-2015 sono stati usati entrambi i sistemi: dal 1 Dicembre 2010 CLP obbligatorio per le sostanze dal 1 Giugno 2015 CLP obbligatorio per le miscele (deroghe) dal 1 Giugno 2015 Abrogazione Dir 67/548/CEE e Dir 1999/45/CE
Che cosa è il Regolamento CLP? Il CLP nasce dal GHS Global Harmonization System of Classification and Labelling of Chemicals pubblicato nel 2003 e sviluppato presso le Nazioni Unite a partire dal 1992 E un sistema volontario mondiale di armonizzazione Obiettivo: stabilire una base comune e coerente per il pericolo chimico ed eliminare le differenze tra le regolamentazioni dei vari paesi Settori di applicazione: Immissione in commercio e sicurezza del consumatore Prevenzione per la salute e sicurezza per ambienti di lavoro Biocidi e fitosanitari
Che cosa è il Regolamento CLP? Sostanza tossicità acuta orale LD50 = 257 mg/kg EU US CAN Australia India Giappone Malaysia Thailand Nuova Zelanda China Corea Nocivo (Croce di S. Andrea) Tossico Tossico Nocivo Non tossico Tossico Nocivo Nocivo Pericoloso Non Pericoloso Tossico GHS Pericoloso (tox. acuta cat. 3) Federchimica
CLP e Rifiuti art. 1 comma 3 del Regolamento (CE) 1272/2008: «I rifiuti quali definiti nella Direttiva 2006/12/Ce relativa ai rifiuti non costituiscono una sostanza, una miscela o un articolo ai sensi del presente Regolamento«A livello Europeo: Direttiva 2008/98/CE L attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico (e molto tossico), «nocivo», «corrosivo», «irritante», «cancerogeno», «tossico per la riproduzione», «mutageno» ed «ecotossico» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell allegato VI della direttiva 67/548/CEE Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE A livello Italiano: D. Lgs. 152/06 Allegato D alla Parte Quarta Sostanza pericolosa : si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e s.m.i.
Le novità a livello europeo Dal 1 giugno 2015 sono abrogate le dir. 1967/548/CEE e 1999/45/CE Gli unici criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele saranno il CLP Necessario un allineamento delle definizioni e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti ai nuovi criteri La Decisione 2014/955/Ue che modifica la decisione 2000/532/Ce ovvero l elenco Europeo dei rifiuti - CER Il Regolamento 1357/2014 che sostituisce l allegato III della Direttiva 2008/98/Ce ovvero le caratteristiche di pericolo dei rifiuti
Le caratteristiche di pericolo: cosa cambia? Regolamento 1357/2014 Al fine di coordinarsi al regolamento 1272/2008 relativo alle sostanze e miscele vengono aggiornate le caratteristiche di pericolo per i rifiuti. Vengono eliminate le vecchie categorie di pericolo (esplosivo, irritante, ecc) e le relative frasi di rischio R Si introducono le Classi (ad es. Skin corr., Carc., Eye Irrit., ecc) e categorie di pericolo (1A, 1B, 1C, 2, ecc..) e le relative indicazioni di pericolo H Sostanzialmente aumentano le indicazioni di pericolo da tenere in considerazione, cambiano i limiti di riferimento e le sommatorie, si inseriscono valori soglia Formalmente cambia: la codifica: da «H» a «HP» ciò al fine di non confondere le caratteristiche di pericolo per i rifiuti con le H presenti nel regolamento delle sostanze pericolose ed alcune definizioni
Le caratteristiche di pericolo: cosa cambia? Regolamento 1357/2014 Si ritiene che i rifiuti classificati come pericolosi presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689 689/CEE e,in riferimento ai codici dah3ah8eaiai codicih10 10eH1111 del medesimo allegato, unaopiù delle seguenti caratteristiche: punto di infiammabilità < 55 C, unaopiù sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale>0,1%, unaopiù sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale>3%, unaopiù sostanze classificate come nocive in concentrazione totale>25 25%, unaopiù sostanze corrosive classificate come R35in concentrazione totale>1%, una unaopiù sostanze corrosive classificate come R34 34in concentrazione totale>5%, unaopiù sostanze irritanti classificate come R41in concentrazione totale>10 10%, unaopiù sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38in concentrazione totale>20 20%, una sostanza riconosciuta come cancerogena(categorie (categorie1o2)inin concentrazione totale>0,1%, una sostanza riconosciuta come cancerogena(categoria 3) in concentrazione totale>1%, una sostanza riconosciuta come tossica peril ciclo riproduttivo(categorie 1 o 2) classificata come R60 or61in concentrazione totale>0,5%, una sostanza riconosciuta come tossica peril ciclo riproduttivo(categoria (categoria3) classificata come R62o R63in concentrazione totale>5%, una sostanza riconosciuta mutagena(categoria 1 o 2) classificata come R46in concentrazione totale > 0,1%, una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 3) classificata come R40 in concentrazione totale > 1%..
Le caratteristiche di pericolo: cosa cambia? Regolamento 1357/2014 Classi di pericolo H Allegato I vecchio del D.Lgs. 152/06 Classi di pericolo HP Allegato III della Dir. 2008/98/Ce come modificato dal Reg. 1375/14 H1 ʺesplosivoʺ H2 ʺcomburenteʺ H3-AʺFacilmente infiammabileʺ<21 C H3-B ʺinfiammabileʺ < 55 C HP1 ʺesplosivoʺ HP2 ʺComburenteʺ HP3 ʺinfiammabileʺ <60 C (ADR) H4 ʺirritanteʺ 10% 20% HP4 ʺIrritante-Irritazione cutanea e lesioni oculariʺ 1% 10% 20% H5 ʺNocivoʺ 25% HP5ʺTossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazioneʺ 1% 10% 20%
Le caratteristiche di pericolo: cosa cambia? Regolamento 1357/2014 Classi di pericolo H Allegato I vecchio del D.Lgs. 152/06 Classi di pericolo HP Allegato III della Dir. 2008/98/Ce come modificato dal Reg. 1375/14 H6 ʺTossicoʺ 0,1% 3% HP6 ʺTossicità acutaʺ 0,1% 0,25% 0,5% 2,5% 3,5% 5% 15% 22,5% 25% 55% H7 ʺCancerogenoʺ 0,1% 1% HP7 ʺCancerogenoʺ 0,1% 1% H8 ʺCorrosivoʺ 1% 5% HP8 ʺCorrosivoʺ 5% H9 ʺInfettivoʺ H10 ʺTossico per la riproduzioneʺ 0,5% 5% HP9 ʺInfettivoʺ D.P.R. 254/03 HP10 ʺTossico per la riproduzione 0,3% 3% ATTENZIONE: non esiste una correlazione diretta tra vecchi e nuovi criteri, ciò rende necessario procedere ad una verifica. Ciò è particolarmente rilevante per le caratteristiche HP5 e HP6 per le quali i valori limite hanno subito significative variazioni
Le caratteristiche di pericolo: cosa cambia? Regolamento 1357/2014 Classi di pericolo H Allegato I vecchio del D.Lgs. 152/06 Classi di pericolo HP Allegato III della Dir. 2008/98/Ce come modificato dal Reg. 1375/14 H11 ʺMutagenoʺ 0,1% 1% HP11 ʺMutagenoʺ 0,1% 1% H12 Liberazione di gas tossico HP12 ʺLiberazione di gas a tossicità acutaʺ (EUH 029/031/032) H13 ʺSensibilizzantiʺ HP13ʺSensibilizzantiʺ 10% H14 ʺEcotossicoʺ HP14 ʺEcotossicoʺ H15 HP15 (H205; EUH 001/019/044) L attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell all. VI della dir. 67/548/CEE
Le caratteristiche di pericolo: cosa cambia? Regolamento 1357/2014 Per le caratteristiche di pericolo HP4, HP6 e HP8 vengono introdotti i seguenti valori soglia (cut-off values): HP4 e HP8 Valore soglia dell 1% per le sostanze Skin. Corr. 1A (H314) Skin. Irrit. 2 (H315) Eye dam. 1 (H318) HP6 Valore soglia dello 0,1% per le sostanze Acute Tox. 1, 2 o 3 Valore soglia dell 1% per le sostanze Acute Tox. 4 Il Regolamento inoltre non richiama l utilizzo dei limiti specifici previsti nel CLP per molte sostanze
Il Codice CER: cosa rimane uguale? Decisione 2014/955/Ue La classificazione per ORIGINE XX YY ZZ* Capitolo: definisce la fonte che genera il rifiuto Famiglia: identifica il processo che ha generato il rifiuto Rifiuto: identifica IL rifiuto La pericolosità è indicata con un asterisco. I rifiuti possono essere pericolosi: - per origine o - per riferimento specifico o generico a sostanza pericolosa Codici speculari L utilizzo dei criteri per la classificazione di sostanze e miscele pericolosi (Reg. 1272/2008)
Il Codice CER: cosa cambia? Decisione 2014/955/Ue Si riscrivono le regole di classificazione e valutazione Si inseriscono valori soglia per alcune sostanze pericolose al di sotto dei quali le sostanze non vengono considerate per il calcolo della pericolosità Nel caso di valutazione della pericolosità mediante prova e limiti di concentrazione, prevalgono i risultati della prova L iscrizione di una voce nell elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti
Il Codice CER: cosa cambia? Decisione 2014/955/Ue In presenza di POPs in quantità superiori ai limiti di concentrazione del Reg.(Ce) 850/2004 i rifiuti devono essere classificati come pericolosi. Il Reg.(Ce) 850/2004 è stato recentemente innovato dal Reg.1342/2014 che è entrato in vigore dal 18 giugno 2015 Inquinanti Organici Persistenti (ad es. PCB, Diossine, Pesticidi) Nella Decisione non c è alcun riferimento o spazio per una classificazione di un rifiuto come pericoloso sulla base del «principio di precauzione» (L. 116/14)
CER Il Codice CER: cosa cambia? Decisione 2014/955/Ue Definizione 3 nuovi codici: 01 03 10* Fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 16 03 07* Mercurio metallico 19 03 08* Mercurio parzialmente stabilizzato Alcune definizioni, ad es.: CER Vecchia definizione Nuova definizione 03 02 99 Prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti 05 01 17 Bitumi Bitume 13 07 02* Petrolio Benzina Prodotti per i trattamenti conservativi del legno non altrimenti specificati 15 01 07 Imballaggi in vetro Imballaggi di vetro
Le peculiarità italiane Legge 28/2012 Introduzione della procedura tecnica per l attribuzione della caratteristica H 14 (inerente l ecotossicità) di cui in questi anni si è già ampiamente discusso Legge 116/2014 All'allegato D della Parte IV (elenco CER) è premessa la seguente disposizione che si applica a partire dal 18 febbraio 2015
Le peculiarità italiane Legge 125/2015 Attribuzione della caratteristica HP 14 (criteri per l attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 «ecotossico» secondo ADR) Nota Ministeriale (Prot. N. 11845/RIN del Nota Ministeriale (Prot. N. 11845/RIN del 28/9/2015) Chiarimenti interpretativi in merito alla nuova classificazione dei rifiuti introdotta dal Reg UE 1375/2014 e dalla Dec. UE 955/2014)
Legge 116/2014: la premessa al CER 1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER 2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso assoluto, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da HP1 ad HP15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione. 3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso assoluto, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione. 4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo. Le indagini da svolgere sono le seguenti:
Legge 116/2014: la premessa al CER a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: la scheda informativa del produttore; la conoscenza del processo chimico; il campionamento e l analisi del rifiuto; b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso: la normativa Ue sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; le fonti informative europee ed internazionali; la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto; c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.
Legge 116/2014: la premessa al CER 5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione. 6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso. 7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.
La Classificazione dei Rifiuti Pericolosi H14 ECOTOSSICO :attribuzione secondo le modalità dell ADR per la classe 9 M6 e M7 CLP ADR L ADR non prevede le classi di pericolo R52-53 e R53 nella valutazione del pericolo per l ambiente
La Classificazione dei Rifiuti Pericolosi H14 ECOTOSSICO :attribuzione secondo le modalità dell ADR per la classe 9 M6 e M7 Il limite minimo per classificare un rifiuto H14 è 2.5 % (25000 mg/kg)
La Classificazione dei Rifiuti Pericolosi H14 ECOTOSSICO :attribuzione secondo le modalità dell ADR per la classe 9 M6 e M7 Acuto Somma delle concentrazioni (in %) dei componenti classificati in Miscela classificata in Acuta 1 x M 25% Acuta 1 Cronico Somma delle concentrazioni (in %) dei componenti classificati in Miscela classificata in Cronica 1 x M 25% Cronica 1 (M x 10 x Cronica 1) + Cronica 2 25% Cronica 2 ( ) ( ) se M=1 Cronica 1 x 10 + Cronica 2 25% Cronica 1 + (Cronica 2)/10 2,5% Se Cronica 2 = 0 Cronica 1 2,5 % Cronica 2 Se Cronica 1 = 0 Cronica 2 25 % Cronica 2
La Classificazione dei Rifiuti Pericolosi H14 ECOTOSSICO : Esempio di applicazione fattore M Benzo(a)antracene Numero indice Identificazione chimica internazionale Numero CE Numero CAS 601-033-009 benz(a )anthracene 200-280-6 56-55-3 Codici di classe e categoria di pericolo Carc. 1B Aquatic Acute1 Aquatic Chronic 1 Classificazione Codici di indicazioni di pericolo H350 H400 H410 Pittogrammi, codici di avvertenza GHS08 GHS09 Dgr Etichettatura Codici di indicazioni di pericolo H350 H410 Codici di indicazioni di pericolo supplementari Limiti di concentrazione specifici e fattori M M=100 Note CLP Numero indice Identificazione chimica internazionale Numero CE Numero CAS Classificazione Etichettatura Limiti di concentrazione Note 601-033-009 benz(a )anthracene 200-280-6 56-55-3 Carc. Cat. 2; R45 N; R50-53 T; N R: 45-50/53 S: 53-45-60-61 N; R50-53: C 0,25% N; R51-53: 0,025% C 0,25% N; R52-53: 0,0025% C 0,025% Dir 67/548 Somma delle concentrazioni (in %) dei componenti classificati in Miscela classificata in Acuta 1 x M 25% Acuta 1 Miscela classificata Acuta 1 se Conc 25/100 (0,25%) Somma delle concentrazioni (in %) dei componenti classificati in Miscela classificata in Cronica 1 x M 25% Cronica 1 (M x 10 x Cronica 1) + Cronica 2 25% Cronica 2 Miscela classificata Cronica 1 se Conc 25/100 (0,25%) Miscela classificata Cronica 2 se Conc 25/1000 (0,025%) Non si considera R52-53: quindi un rifiuto è H14 se benzo(a)antracene 0,025% (250 mg/kg)
Esempio di classificazione (I): Mercurio Nome N Sostanza Class. 67/548/CEE Inorganic compounds of mercury with the exception of mercuric sulphide and those specified elsewhere in this Annex - Organic compounds of mercury with the exception of those specified elsewhere in this Annex 080-002-00-6 080-004-00-7 Limiti All.D (elenco CER), punto 3.4 T+; R26/27/28 0,1% R33 - N; R50-53 2,5% Class. CLP 1272/2008 Limiti Reg. UE 1372/2014 Acute Tox. 2 (*) H330 0,5% Acute Tox. 1 H310 0,25% Acute Tox. 2 (*) H300 0,25% STOT RE 2 (*) H373(**) 10% Aquatic Acute 1 H400 2,5% Aquatic Chronic 1 H410 2,5% mercury 080-001-00-0 Repr. Cat. 2; R61 0,5% Repr. 1B H360D*** 0,3% T+; R26 0,1% Acute Tox. 2 * H330 0,5% T; R48/23 3% STOT RE 1 H372** 1% N; R50-53 2,5 Aquatic Acute 1 H400 2,5% Aquatic Chronic 1 H410 2,5%
Esempio di classificazione (II): Metanolo Nome N CAS Class. 67/548/CEE metanolo 67-56-1 F; R11 Limiti All.D (elenco CER), punto 3.4 T; R23/24/25-39/23/24/25 3% Class. CLP 1272/2008 Limiti Reg. UE 1372/2014 Flam. Liq. 2 H225 - Acute Tox. 3 H331 3,5% Acute Tox. 3 H311 15% Acute Tox. 3 H301 5% STOT SE 1 H370 1% Un rifiuto contenente Metanolo al 2% prima risultava non pericoloso mentre ora diventa pericoloso con caratteristica di pericolo HP5
Conclusioni Si conferma l allineamento al regolamento sulle sostanze e miscele pericolose non tenendo in considerazioni che i rifiuti non sono sostanze o miscele pertanto permangono tutte le difficoltà già presenti e legate alle peculiarità dei rifiuti: Difficoltà a conoscere l esatta composizione del rifiuto, Presenza di rifiuti sotto forma di beni od oggetti (Veicolo fuori uso, apparecchi, RAEE, ) Disomogeneità dei rifiuti che rende difficile un campionamento rappresentativo Cambiano i limiti di concentrazione per l attribuzione della pericolosità con la conseguente necessità di riclassificare i rifiuti e di impostare nuove procedure analitiche. Tutto ciò comporterà sicuramente costi per tutti.