INDICE 1. EDILIZIA ABITATIVA 2. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA OPERE DI URBANIZZAZIONE



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INDICE Pag. 1. EDILIZIA ABITATIVA 1.1. PRIMA CASA 1.1.1. Aliquota iva 4% : ambito di applicazione 1 1.1.2. Requisiti oggettivi 1 1.1.3. Requisiti soggettivi 2 1.1.4. Decadenza dall agevolazione 3 1.1.5. Decorrenza del termine triennale di accertamento delle cause di decadenza 4 1.1.6. Definizione giuridica di prima casa 5 1.2. COSTRUZIONI RURALI AD USO ABITATIVO 1.2.1. Aliquota iva 4% : ambito di applicazione 6 1.2.2. Definizione giuridica di costruzione rurale 7 1.3. FABBRICATI TUPINI 1.3.1. Aliquota iva 4% : ambito di applicazione 8 1.3.2. Aliquota iva 10% : ambito di applicazione 8 1.3.3. Caratteristiche dei fabbricati Tupini 9 1.3.4. Casistica 9 1.3.5. Riferimenti normativi 10 1.4. CASE DI ABITAZIONE NON DI LUSSO NON PRIMA CASA 1.4.1. Aliquota iva 10% : ambito di applicazione 11 2. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA OPERE DI URBANIZZAZIONE 2.1. FABBRICATI ASSIMILATI AI FABBRICATI TUPINI 2.1.1. Aliquota iva 10%: ambito di applicazione 12 2.1.2. Definizione di fabbricati assimilati Tupini 12 2.1.3. Casistica 13 2.1.4. Riferimenti normativi 14 2.2. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 2.2.1. Aliquota iva 10% : ambito di applicazione 15 2.2.2. Opere di urbanizzazione primaria 15 2.2.3. Opere di urbanizzazione secondaria 16 2.2.4. Opere di urbanizzazione assimilate 17 I

Capitolo 1: EDILIZIA ABITATIVA 1.1. PRIMA CASA 1.1.1. Aliquota Iva al 4% : ambito di applicazione L aliquota Iva agevolata al 4% si applica alle seguenti fattispecie: OPERAZIONE CESSIONE, DA PARTE DI IMPRESE COSTRUTTRICI E ASSIMILATE, DI CASE DI ABITAZIONE NON DI LUSSO SOGGETTI PERSONE FISICHE CHE PRESENTINO I REQUISITI PRIMA CASA, ANCORCHÉ NON ULTIMATE E PURCHÉ PERMANGA L ORIGINARIA DESTINAZIONE. ALIQUOTA IVA 4% RIFERIMENTO Punto n.21, Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972 ASSEGNAZIONI, IN PROPRIETÀ O IN GODIMENTO, DI CASE DI ABITAZIONE NON DI LUSSO A SOGGETTI PERSONE FISICHE CHE PRESENTINO I REQUISITI PRIMA CASA FATTE AI SOCI DA COOPERATIVE EDILIZIE E LORO CONSORZI 4% Punto n.26, Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972 PRESTAZIONE DI SERVIZI DIPENDENTI DA CONTRATTI DI APPALTO PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE NON DI LUSSO A SOGGETTI PERSONE FISICHE CHE PRESENTINO I REQUISITI PRIMA CASA. 4% Punto n.39, Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972 NOTA BENE: Quando la legge dispone l applicazione di una determinata aliquota agevolata alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d appalto, senza nulla aggiungere, si deve intendere che lo stesso trattamento è da applicarsi ai relativi contratti di subappalto, sia totale che parziale, nonché ai contratti d appalto frazionati. La possibilità di usufruire per le fattispecie sopra indicate del beneficio dell aliquota Iva ridotta al 4% è subordinato dalla legge al soddisfacimento di specifici requisiti, di seguito evidenziati. 1.1.2. Requisiti oggettivi In base a quanto stabilito dal n. 21, Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972, la casa di abitazione oggetto delle operazioni sopra indicate non deve presentare le caratteristiche dell abitazione di lusso, secondo i parametri fissati dal D.M. 2 agosto 1969 (si veda in proposito allegato B pag. 39). Si segnala che la Circolare 38/E del 12/08/2005, con cui l Amministrazione Finanziaria ha affrontato ed approfondito in maniera organica il tema delle agevolazioni fiscali connesse all acquisto della 1

prima casa, ha chiarito che ai fini dell applicazione dell aliquota agevolata non rileva la classificazione catastale della casa di abitazione, la quale può essere indifferentemente censita in una della categorie catastali da A/1 a A/11, ad esclusione della categoria A/10 (si veda in proposito allegato A pag. 37). Sempre in materia di requisiti oggettivi richiesti per la fruizione dell agevolazione prima casa, la menzionata Circolare 38/E del 12/08/2005 ha provveduto a fornire gli ulteriori significativi chiarimenti di seguito sintetizzati: l agevolazione compete in caso di acquisto di fabbricato rurale (così come definito dall art. 9, commi 3, 3-bis e 4, D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994), purché idoneo ad utilizzazione abitativa e non costituisca pertinenza di un terreno agricolo, sempre a condizione che non presenti le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969; l agevolazione prima casa compete anche nel caso in cui oggetto del trasferimento sia un immobile in corso di costruzione, a condizione che lo stesso, seppure in fieri, non presenti le caratteristiche delle abitazioni di lusso; l agevolazione prima casa compete anche in caso di acquisto contemporaneo di due appartamenti contigui destinati a costituire un unica unità abitativa, a condizione che a seguito della riunione delle due unità immobiliari, l immobile risultante continui a presentare le caratteristiche dell abitazione non di lusso secondo i parametri del D.M. 2 agosto 1969. Il beneficio fiscale è inoltre applicabile all acquisto, sempre finalizzato alla riunione di due unità abitative, di immobile (o di porzione di esso) contiguo ad altra casa di abitazione acquistata in precedenza dallo stesso soggetto fruendo delle agevolazioni prima casa. 1.1.3. Requisiti soggettivi Ai sensi di quanto stabilito nella nota II-bis, art.1, parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 (si veda par 1.1.5. pag. 5), a cui il n. 21, Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972 fa espresso riferimento, l applicazione dell aliquota ridotta del 4% è subordinata alla sussistenza, in capo al soggetto acquirente, dei seguenti presupposti: a) L immobile deve essere alternativamente ubicato: - nel comune in cui l acquirente ha o stabilisca la residenza entro 18 mesi dall acquisto; - nel comune in cui l acquirente svolge la propria attività (anche non lucrativa); - per i cittadini italiani emigrati (residenti all estero), ovunque nel territorio italiano; - per i soggetti trasferiti all estero per motivi di lavoro, nel comune in cui ha sede o esercita l attività il datore di lavoro. b) L acquirente non deve essere titolare esclusivo o in regime di comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel comune in cui è situato l immobile agevolato; c) L acquirente non deve essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda 2

proprietà su altro immobile a destinazione abitativa acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa. Si specifica che, ai sensi del comma 2 della nota II-bis, art.1, parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, in caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto, le dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare. Inoltre la Circolare 38/E del 12/08/2005 ha riconosciuto la possibilità che le dichiarazioni in questione, qualora erroneamente omesse in sede di atto di compravendita, vengano rese dal soggetto che intende beneficiare delle agevolazioni fiscali con successivo atto integrativo, a condizione che quest ultimo sia redatto secondo le medesime formalità giuridiche previste per l atto di compravendita. Restando in tema di requisiti soggettivi posti dalla legge per la fruizione dell agevolazione prima casa, anche in questo ambito la Circolare 38/E del 12/08/2005 fornisce chiarimenti significativi: in caso di acquirente cittadino italiano emigrato all estero, non è richiesto, ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali, che il medesimo stabilisca entro 18 mesi la propria residenza nel Comune nel cui territorio è situato l immobile; a tal fine, la condizione di emigrato all estero non deve necessariamente essere documentata con certificato di iscrizione all Aire (Anagrafe italiana residenti all estero), ma può essere autocertificata dall interessato nell atto d acquisto. Diversamente, i soggetti che non hanno la cittadinanza italiana possono beneficiare del regime agevolato solo previo soddisfacimento di tutte le condizioni soggettive poste dalla normativa in esame, compreso il requisito della residenza; in caso di acquisto da parte di due coniugi in regime di comunione legale, se solamente uno dei due presenta i requisiti per fruire dell agevolazione prima casa (in quanto, ad esempio, l altro abbia acquistato prima del matrimonio, ovvero in regime di separazione dei beni, altra abitazione avvalendosi dell agevolazione in esame), il beneficio fiscale è applicabile nella misura del 50%, vale a dire solo per la quota acquistata dal coniuge in possesso dei predetti requisiti; in caso di acquirente già titolare del diritto di nuda proprietà su altra casa di abitazione sita nel territorio dello stesso Comune in cui si trova l immobile da acquistare, il beneficio fiscale è applicabile a condizione che la nuda proprietà non sia stata acquisita usufruendo delle agevolazioni prima casa; in quest ultima particolare fattispecie, il beneficio compete solo nel caso in cui il nudo proprietario acquisti l immobile dall usufruttuario, allo scopo di riunire usufrutto e nuda proprietà; in caso di acquisto reiterato di più quote della stessa casa di abitazione, il beneficio fiscale trova applicazione a condizione che i requisititi, soggettivi e oggettivi, fissati dalla legge, sussistano ad ogni atto di acquisto. 1.1.4. Decadenza dall agevolazione Ai sensi del comma 4 della nota II-bis, art. 1, parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, la decadenza dai benefici fiscali connessi all acquisto della prima casa si produce in presenza delle seguenti fattispecie: 3

a) mendacità delle dichiarazioni rese in atto dall acquirente circa la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge; b) rivendita dell immobile acquistato nel quinquennio successivo, ad eccezione del caso in cui il contribuente acquisti, entro un anno dalla rivendita, un altro immobile da destinare a propria abitazione principale. In particolare, il secondo periodo del richiamato comma 4 della la II-bis, art. 1, parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, stabilisce che in caso di cessione soggetta ad imposta sul valore aggiunto, l acquirente che abbia illegittimamente usufruito dell aliquota Iva al 4%, sarà tenuto a versare un importo pari alla differenza tra l imposta calcolata con le aliquote ordinarie e quella agevolata, unitamente al 30% di tale importo a titolo di sanzione. 1.1.5. Decorrenza del termine triennale di accertamento delle cause di decadenza In relazione al tema della decadenza dai benefici prima casa, la Circolare Ministeriale 38/E ha approfondito l aspetto della decorrenza del termine triennale (fissato dall art. 76 del D.P.R. 131/1986) di accertamento delle cause di decadenza da parte dell Amministrazione Finanziaria, specificando quanto segue: in caso di mendacità delle dichiarazioni rese in atto in merito ai requisiti dell ubicazione dell immobile, della non possidenza di altro immobile ad uso abitativo sito nel medesimo Comune, della novità nel godimento delle agevolazioni prima casa, il termine triennale decorre dalla data di registrazione dell atto; in caso di mendacità delle dichiarazioni rese in atto in merito all intento di trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l immobile, il termine triennale di accertamento decorre a partire dallo scadere del diciottesimo mese successivo alla registrazione dell atto; in caso di rivendita della casa di abitazione entro il quinquennio successivo all acquisto, il termine di accertamento decorre a partire dallo scadere dell anno successivo alla vendita. Sempre in relazione alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni prima casa, l Agenzia delle entrate ha ulteriormente chiarito che: nel caso particolare di acquisto di un immobile in corso di costruzione, il termine triennale di accertamento da parte dell Amministrazione Finanziaria decorre dalla data di ultimazione dei lavori, data che coincide, di norma, con la presentazione della dichiarazione catastale, ai sensi dell art.24, comma 4, D.P.R. 380/2001. Peraltro, nella fattispecie in esame, per il mantenimento dei benefici fiscali è richiesta altresì l ultimazione dei lavori entro i tre anni successivi alla registrazione dell atto di acquisto; in caso di rivendita della casa di abitazione entro il successivo quinquennio, il contribuente non decade dai benefici fiscali anche nell ipotesi in cui proceda all acquisto, entro un anno dalla cessione, di un terreno e, entro lo stesso termine, costruisca sul medesimo un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e della copertura ultimata. 4

1.1.6. Definizione giuridica di prima casa : nota II-bis, art. 1, parte I, Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 come modificata dall art. 3, co. 131, Legge 549/1995 II-bis - 1. Ai fini dell applicazione dell aliquota del 4 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell usufrutto, dell uso e dell abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi (*) dall acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l acquirente sia cittadino italiano emigrato all estero, che l immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall acquirente nell atto di acquisto; b) che nell atto di acquisto l acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l immobile da acquistare; c) che nell atto di acquisto l acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all articolo 5, commi 2 e 3, dei decretilegge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348; all articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all articolo 16 del decretolegge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. 2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell acquisto agevolato. 4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all imposta sul valore aggiunto, l ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l imposta calcolata in base all aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall applicazione dell aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall alienazione dell immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. (*) L art. 33 della L. 388/2000, finanziaria 2001, ha modificato il termine per stabilire la propria residenza da un anno a 18 mesi. 5

1.2. COSTRUZIONI RURALI AD USO ABITATIVO 1.2.1. Aliquota Iva al 4%: ambito di applicazione L aliquota Iva agevolata al 4% si applica alle seguenti fattispecie: OPERAZIONE CESSIONI, DA PARTE DELLE IMPRESE COSTRUTTRICI, DI COSTRUZIONI RURALI DESTINATE AD USO ABITATIVO DEL PROPRIETARIO DEL TERRENO O DI ALTRI ADDETTI ALLE COLTIVAZIONI DELLO STESSO O ALL ALLEVAMENTO DEL BESTIAME E ALLE ATTIVITÀ CONNESSE, ANCORCHÉ NON ULTIMATE E PURCHÉ PERMANGA L ORIGINARIA DESTINAZIONE, SEMPRE CHE RICORRANO LE CONDIZIONI DI CUI ART. 9, COMMA 3, LETTERE C) ED E), DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1994 N. 133. ALIQUOTA IVA 4% RIFERIMENTO Punto n 21/bis, Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPENDENTI DA CONTRATTI D APPALTO RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI FABBRICATI RURALI AD USO ABITATIVO. 4% Punto n. 39, Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972 Considerando congiuntamente il disposto del n. 21/bis, Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972 con i requisiti fissati dall art. 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133 (il cui testo viene riportato al successivo par. 1.2.2.), si ricava che l aliquota agevolata può essere applicata al ricorrere dei seguenti requisiti: requisito soggettivo, connesso alla qualifica di proprietario del terreno, o addetto alla coltivazione o ad attività connesse, che deve ricorrere in capo al destinatario della costruzione; requisito oggettivo, relativo sia all ampiezza del terreno cui la costruzione è asservita, che deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario, sia alle caratteristiche della costruzione, che non deve possedere le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile) e A/8 (abitazioni in ville), ovvero le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969 (si veda allegato B). Si ribadisce che l agevolazione spetta alle costruzioni rurali ad uso abitativo e alle sue pertinenze (garage, cantine, ecc.). Restano esclusi dal beneficio i fabbricati non abitativi (stalle, magazzini, ricoveri attrezzi, ecc.) ai quali si applica l aliquota Iva ordinaria (20%). 6

1.2.2. Definizione giuridica di costruzione rurale: Art. 9, comma 3, Decreto Legge 577 del 30.12.1993 convertito in Legge 133 del 26 febbraio 1994 Art. 9, comma 3 Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati devono soddisfare le seguenti condizioni: a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero detenuto dall affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l immobile viene dichiarato asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche; b) l immobile deve essere utilizzato, quale abitazione o per funzioni strumentali all attività agricola, dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nella azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento; c) il terreno cui il fabbricato è stato dichiarato asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra, ovvero la fungicoltura, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati; d) il volume d affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo. Il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell imposta sul valore aggiunto si presume pari al limite massimo di cui all articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categoria A/1 e A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell' rticolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali. 7

1.3. FABBRICATI TUPINI Vademecum Iva agevolata in edilizia Aggiornato al 28/02/2006 Studio Moschen & Associati 1.3.1. Aliquota Iva al 4%: ambito di applicazione L aliquota Iva agevolata al 4% si applica alle seguenti fattispecie: OPERAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPENDENTI DA CONTRATTI D APPALTO RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI FABBRICATI TUPINI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE DI IMMOBILI PER LA SUCCESSIVA VENDITA, IVI COMPRESE LE COOPERATIVE EDILIZIE E LORO CONSORZI. ALIQUOTA IVA 4% RIFERIMENTO Punto n.39, Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972 1.3.2. Aliquota Iva al 10%: ambito di applicazione L aliquota Iva agevolata al 10% si applica alle seguenti fattispecie: OPERAZIONE CESSIONI, DA PARTE DI IMPRESE COSTRUTTRICI, DI INTERI FABBRICATI TUPINI ANCORCHÉ NON ULTIMATI E PURCHÉ RIMANGA L ORIGINARIA DESTINAZIONE. CESSIONI, DA PARTE DI IMPRESE COSTRUTTRICI, DI PORZIONI DI FABBRICATI TUPINI, DIVERSE DALLA PRIMA CASA, ANCORCHÉ NON ULTIMATI E PURCHÉ RIMANGA L ORIGINARIA DESTINAZIONE. ALIQUOTA IVA 10% 10% RIFERIMENTO Punto n.127 undecies, Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972 Punto n.127 undecies, Tabella A parte III, allegata al DPR 633/1972 OPERAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPENDENTI DA CONTRATTI D APPALTO RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI INTERI FABBRICATI TUPINI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE CHE NON SIANO SOGGETTI PASSIVI IVA. PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPENDENTI DA CONTRATTI D APPALTO RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI FABBRICATI TUPINI RESE A IMPRESE OD ENTI CHE NON ESERCITANO ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE DI IMMOBILI PER LA RIVENDITA. ALIQUOTA IVA 10% 10% RIFERIMENTO Punto n.127 quaterdecies, Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/72 Punto n.127 quaterdecies, Tabella A, Parte III allegata al D.P.R. 633/72 8

1.3.3. Caratteristiche dei fabbricati Tupini Vademecum Iva agevolata in edilizia Aggiornato al 28/02/2006 Studio Moschen & Associati Affinché un fabbricato possa essere qualificato come fabbricato Tupini, ai sensi dell art 13, Legge n. 408 del 2 luglio 1949, oltre a possedere caratteristiche diverse da quelle delle abitazioni di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969 (si veda allegato B pag. 39), deve soddisfare congiuntamente i requisiti desumibili dal combinato disposto dell art. 1, Legge n.1493 del 6 ottobre 1962 e dell art. unico, Legge n. 1212 del 2 dicembre 1967, di seguito specificati: Almeno il 50% della superficie totale dei piani sopra terra deve essere destinata a civile abitazione; Non oltre il 25% della superficie totale dei piani sopra terra deve essere destinata a negozi. Si precisa che ai fini del computo delle superfici, sempre sopra terra, per determinare la ricorrenza delle proporzioni sopra indicate, valgono le seguenti considerazioni: - Per espressa previsione di legge, non va calcolata la superficie dei locali situati sotto il piano terra; - Le terrazze e i balconi devono essere computati nel calcolo delle superfici, poiché costituiscono pertinenza delle unità immobiliari; - La superficie destinata ad abitazioni deve essere determinata con riguardo alla superficie delimitata dai muri esterni e al lordo degli stessi; - Nella determinazione della superficie abitativa si ritiene che debbano calcolarsi anche i locali di pertinenza, nonché i locali accessori strumentalmente coordinati al servizio delle abitazioni, quali solai, soffitte, mansarde, sottotetti, locali caldaia; - Nella categoria negozi vanno ricompresi anche i locali adibiti a deposito o magazzino del negozio, se finalizzati alla medesima attività mercantile del locale principale; - Nella categoria negozi non vanno ricompresi gli uffici, intesi come locali in cui viene svolta in modo esclusivo un attività di direzione o amministrazione o, comunque, meramente tecnica senza necessità di contatto con il pubblico; - Le agenzie bancarie debbono essere assimilate ai negozi, con riferimento a qui locali in cui si svolgono direttamente a favore del pubblico le attività e servizi tipici degli istituti di credito; - Nell ampia accezione di negozi devono pure considerarsi rientranti le botteghe, i laboratori e le officine di tipo artigianale aperti al pubblico; - Nella dizione uffici e negozi devono ricomprendersi tutti quei vani che costituiscono un completamento dell edilizia abitativa per una qualsiasi delle attività necessarie alla comunità urbana, quali i locali adibiti in genere ad attività commerciali o a prestazioni di servizi ivi compresi le farmacie, i forni per panificazione, le lavanderie, le sale per ginnastica, gli alberghi diurni, le biblioteche, gli ambulatori medici, le sale cinematografiche; - Gli alberghi devono essere assimilati agli uffici, per l impossibilità di equiparare l attività alberghiera alla attività commerciale; - Non deve considerarsi quale superficie di pertinenza ai negozi la superficie destinata a portici esterni; - Qualora l edificio sia costruito fra strade e livelli diversi, il computo va effettuato a partire dal livello della strada inferiore; - Le parti comuni, come androni, vani scala, ascensori, portinerie, si computano in proporzione alle aree occupate da abitazioni e da negozi. 1.3.4. Casistica Con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto la costruzione o la commercializzazione di un fabbricato avente le caratteristiche dei fabbricati Tupini, è possibile identificare una pluralità di ipotesi differenti per ciò che concerne l aliquota Iva applicabile. In particolare, per quanto riguarda la costruzione di fabbricati Tupini le diverse ipotesi prospettabili sono le seguenti: 9

prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto per la costruzione di fabbricati Tupini effettuate nei confronti di committenti soggetti Iva che svolgono attività di costruzione per la successiva vendita aliquota 4%. prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto per la costruzione di fabbricati Tupini effettuate nei confronti di committenti soggetti Iva che non svolgono attività di costruzione per la successiva rivendita aliquota 10%. prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto per la costruzione di fabbricati Tupini effettuate nei confronti di committenti persone fisiche che non sono soggetti Iva aliquota 10%. Per quanto concerne invece la commercializzazione di fabbricati Tupini, le diverse ipotesi prospettabili sono le seguenti: cessione, da parte di imprese costruttrici e assimilate, di abitazione (e relative pertenenze), costituente porzione di fabbricato Tupini, avente i requisiti per beneficiare delle agevolazioni prima casa aliquota 4%. Cessione, da parte di imprese costruttrici e assimilate, di abitazione, costituente porzione di fabbricato Tupini, non avente i requisiti per beneficiare delle agevolazioni prima casa aliquota 10%. Cessione, da parte di imprese costruttrici, di unità immobiliare diversa da casa di abitazione, costituente porzione di fabbricato Tupini. aliquota 10%. Cessione, da parte di imprese costruttrici, di intero fabbricato Tupini aliquota 10%. 1.3.5. Riferimenti normativi. Di seguito si riportano le disposizioni di legge che individuano le caratteristiche dei fabbricati Tupini. Art. 13, legge n. 408 del 2 luglio 1949 Le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1959 ed ultimata entro il biennio successivo all inizio, saranno esenti per venticinque anni dall imposta sui fabbricati e relative sovraimposte dalla data della dichiarazione di abitabilità. Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per le finanze, saranno fissate le caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso. * * * Art. 1, legge 1493 del 6 ottobre 1962 Le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di lusso dalle L. 2 luglio 1949, n. 408, 16 aprile 1954, n. 112, 27 gennaio 1955, n. 22, 15 marzo 1956, n. 166, 27 dicembre 1956, n. 1416 e 10 dicembre 1957, n. 1218, sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando a quest ultimi sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra. Restano, salvi gli accertamenti già effettuati e divenuti comunque definitivi, né si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate. * * * Articolo unico Legge n. 1212 del 2 dicembre 1967 L art. 1 della L. 6 ottobre 1962, n. 1493, deve intendersi nel senso che le agevolazioni fiscali menzionate nell articolo stesso sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando ai negozi sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra. Per le concessione delle suddette agevolazioni è pertanto necessario e sufficiente che ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) che almeno il 50% più uno della superficie totale del piano sopra terra sia destinata ad abitazioni; b) che non più del 25% della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata a negozi. 10

1.4. CASE DI ABITAZIONE NON DI LUSSO NON PRIMA CASA 1.4.1. Aliquota Iva 10%: ambito di applicazione L aliquota Iva agevolata al 10% si applica alle seguenti fattispecie: OPERAZIONE CESSIONE, DA PARTE DI IMPRESE COSTRUTTRICI E ASSIMILATE, DI CASE DI ABITAZIONE CHE PRESENTANO CARATTERISTICHE DIVERSE DALLE ABITAZIONI DI LUSSO E NON SODDISFANO I REQUISITI PER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA, ANCORCHÉ NON ULTIMATE E PURCHÉ PERMANGA L ORIGINARIA DESTINAZIONE. ASSEGNAZIONI, IN PROPRIETÀ O IN GODIMENTO, DI CASE DI ABITAZIONE CHE PRESENTANO CARATTERISTICHE DIVERSE DALLE ABITAZIONI DI LUSSO E NON SODDISFANO I REQUISITI PER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA, FATTE AI PROPRI SOCI DA PARTE DI COOPERATIVE EDILIZIE E LORO CONSORZI ALIQUOTA IVA 10% 10% RIFERIMENTO Punto n.127 undecies, Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/72 Punto n.127 undecies, Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/72 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPENDENTI DA CONTRATTI D APPALTO RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE CHE PRESENTANO CARATTERISTICHE DIVERSE DALLE ABITAZIONI DI LUSSO E NON SODDISFANO I REQUISITI PER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 10% Punto n.127 quaterdecies, Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/72 11

Capitolo 2: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA OPERE DI URBANIZZAZIONE 2.1. FABBRICATI ASSIMILATI AI FABBRICATI TUPINI (OVVERO, ALLE CASE DI ABITAZIONE NON DI LUSSO). 2.1.1 Aliquota Iva al 10%: ambito di applicazione L aliquota Iva agevolata al 10% si applica alle seguenti fattispecie: OPERAZIONE CESSIONI, DA PARTE DI IMPRESE COSTRUTTRICI, DI EDIFICI ASSIMILATI AI FABBRICATI TUPINI, AI SENSI DELL ART. 1 LEGGE N. 659 DEL 19 LUGLIO 1961. ALIQUOTA IVA 10% RIFERIMENTO Punto n.127 quinquies, n.127 sexies, Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPENDENTI DA CONTRATTI DI APPALTO RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI EDIFICI ASSIMILATI AI FABBRICATI TUPINI, AI SENSI DELL ART. 1 LEGGE N. 659 DEL 19 LUGLIO 1961. 10% Punto n.127 septies, Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972 2.1.2 Definizione di fabbricati assimilati ai fabbricati Tupini In virtù di quanto stabilito dall art. 1 della Legge n. 659 del 19 luglio 1961, le agevolazioni in materia di Iva applicabili ai cosiddetti fabbricati Tupini (si veda in proposito par 1.3. pag. 8) sono espressamente estese a: - gli edifici scolastici; - le caserme; - gli ospedali; - le case di cura; - i ricoveri le colonie climatiche; - i collegi; - gli educandati; - gli asili infantili; - gli orfanotrofi ed ai fabbricati simili a quelli sopra evidenziati. Per espressa previsione del legislatore, atteso il riferimento ai fabbricati simili a quelli esplicitamente individuati dalla norma, la sopra riportata elencazione non può essere considerata esaustiva, bensì meramente esemplificativa: ciò consente di attrarre nel campo di applicazione del regime agevolato tutti gli edifici che si possono considerare aventi analoghe caratteristiche. 12

A tal proposito, l orientamento ministeriale affermatosi nel corso degli anni consente di annoverare tra i fabbricati assimilati che beneficiano delle agevolazioni in materia di Iva gli edifici che sono utilizzati per il perseguimento di: finalità di istruzione; finalità di cura; finalità di assistenza; finalità di beneficenza; inclusi, per tutte le categorie individuate, gli edifici e i fabbricati che non sono precipuamente destinati ad ospitare collettività in modo stabile. In relazione alla fattispecie in esame si rende necessaria la seguente puntualizzazione: la valutazione della rispondenza dell immobile ai requisiti fissati per gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso deve essere riferita al momento di effettuazione dell operazione. A titolo esemplificativo, non è stata riconosciuta l applicabilità dell aliquota Iva agevolata alla cessione di un complesso industriale destinato ad essere successivamente convertito in centro scolastico. 2.1.3 Casistica Di seguito si elencano le principali tipologie di edifici per i quali, a seguito di specifici interventi ministeriali, è stata riconosciuta l applicabilità dell aliquota Iva agevolata al 10%: Alloggi collettivi, inclusi, in particolare, le caserme dei vari corpi armati e dei vigili del fuoco, le carceri e i penitenziari. Edifici con finalità di istruzione: ci si riferisce a tutti i tipi di scuole, pubbliche o private, dagli asili di infanzia alle università. Edifici con finalità di culto; la finalità di culto è assimilata alla finalità di istruzione, quindi chiese, santuari, oratori, nonché edifici finalizzati a culti diversi da quello cattolico, ad esempio le moschee. Edifici con finalità assistenziale e sanitaria: oltre agli edifici espressamente individuati dalla legge, le agevolazioni sono da considerarsi applicabili anche ai centri di riabilitazione, agli ambulatori medici e ai poliambulatori, ai brefotrofi e alle case di riposo. Sempre in forza di specifici interventi ministeriali, non rientrano nel campo di applicazione delle agevolazioni in materia di Iva i seguenti edifici: centri sociali; cimiteri; case comunali; mercati; mattatoi; opifici; complessi edilizi adibiti a centri congressuali, convegni culturali e gallerie d arte; edifici destinati a sedi di uffici giudiziari: Tribunali, Preture, uffici amministrativi, ecc. 13

2.1.4 Riferimenti normativi Vademecum Iva agevolata in edilizia Aggiornato al 28/02/2006 Studio Moschen & Associati Art. 1 legge n. 659 del 19 luglio 1961 Le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di case di abitazione dagli artt. 13, 14, 16 e 18 della L. 2 luglio 1949, n. 408, e successive proroghe e modificazioni, sono estese agli edifici contemplati dall art. 2, secondo comma, del R.D. 21 giugno 1938, n. 1904, convertito nella L. 5 gennaio 1939, n. 35. Le agevolazioni si applicano anche all ampliamento ed al completamento degli edifici già costruiti o in corso di costruzione. Art. 2 Regio Decreto Legge n. 1094 del 21 giugno 1938 Agli effetti del beneficio previsto dal comma precedente sono equiparati alle case di civile abitazione gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, le colonie climatiche, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili. * * * 14

2.2. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 2.2.1. Aliquota Iva al 10%: ambito di applicazione L aliquota Iva agevolata al 10% si applica alle seguenti fattispecie: OPERAZIONE ALIQUOTA IVA RIFERIMENTO CESSIONI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI CUI ALL ART 4 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 1964, N. 847, INTEGRATO DALL ART. 44 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865, NONCHÉ DI OPERE ASSIMILATE, AI FINI IVA, A QUELLE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA. 10% Punto n.127 quinquies, Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPENDENTI DA CONTRATTI DI APPALTO RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA O SECONDARIA DI CUI ALL ART 4 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 1964, N. 847, INTEGRATO DALL ART. 44 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865, NONCHÉ DI OPERE ASSIMILATE, AI FINI IVA, A QUELLE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA. 10% Punto n.127 septies, Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 Le disposizioni di legge in materia (art. 4 della legge 29.9.1964, n. 847, integrato dall art. 44 della legge 22.10.1971, n. 865) non contemplano una definizione generale di opera di urbanizzazione primaria e di opera di urbanizzazione secondaria, bensì forniscono per entrambe le categorie un elencazione tassativa; ne deriva che il trattamento agevolato ai fini Iva non può essere esteso ad opere che presentino caratteristiche simili o affini, se non in presenza di un esplicita previsione normativa. A titolo preliminare, si precisa che con l art. 3, comma 11, del decreto legge 90/1990, convertito in legge 165/1990, si è disposto che l aliquota agevolata relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria deve intendersi applicabile anche se le opere vengono realizzate al di fuori dell ambito urbano; più precisamente, è stato in tal modo eliminato ogni riferimento alla localizzazione delle opere di urbanizzazione, con l estensione dell agevolazione a tutte le opere di urbanizzazione ancorché non effettuate nell ambito urbano in senso stretto, a condizione che mantengano la natura di opere al servizio di un tessuto urbano. È inoltre irrilevante ai fini dell applicabilità dell aliquota Iva agevolata la natura del soggetto che realizza le opere, potendosi trattare sia di organismo pubblico che di impresa privata. 2.2.2. Opere di urbanizzazione primaria Ai sensi dell art. 4 della legge 29 settembre 1961 n. 847, sono opere di urbanizzazione primaria: le strade residenziali inclusi i marciapiedi e i vialetti pedonali che sono da considerarsi parti integranti delle strade e come tali vanno assoggettati allo stesso trattamento agevolato. Nota bene: In nessun provvedimento, neppure interpretativo, sono prese in esame le piste ciclabili 15

spazi di sosta e parcheggio (realizzati ai sensi della legge Tognoli art. 11, Legge 24.9.1989, n. 122); fognature da intendersi come il complesso delle opere costituenti la rete fognaria, adibita alla raccolta e all eliminazione delle acque luride e piovane; l agevolazione è estesa ai lavori preliminari, quali lavori di scavo, di sbancamento e di predisposizione del terreno, in quanto trattasi di lavori effettuati in relazione alla costruzione di opere agevolate; rete idrica da intendersi come l insieme di impianti di adduzione e di distribuzione dell acqua, comprese le condutture e le atre opere, poste al di fuori dell ambito urbano, che consentono l approvvigionamento idrico della rete esistente nel tessuto urbano, quali acquedotti, serbatoi, impianti piezometrici; sono invece escluse dal concetto di rete idrica, opere quali gli impianti di captazione, i bacini idrici artificiali e le connesse dighe di contenimento; rete di distribuzione dell energia elettrica e del gas oggetto dell agevolazione sono sia la costruzione della rete di distribuzione, sia gli allacciamenti alle singole utenze; in base ad un principio analogo a quello operante per la rete idrica, beneficiano dell agevolazione le opere realizzate per portare il gas dai luoghi di produzione al centro urbano, mentre ne rimangono esclusi gli impianti di produzione; pubblica illuminazione oggetto dell agevolazione sono gli impianti di illuminazione realizzati dai Comuni a servizio della collettività, mentre ne sono esclusi gli impianti di illuminazione di spazi o complessi privati; spazi di verde attrezzato da intendersi come le aree destinate a verde pubblico dotate di attrezzature idonee alle attività sportive e ricreative, anche dei bambini. 2.2.3. Opere di urbanizzazione secondaria Ai sensi dell art. 4 della legge 29 settembre 1961 n. 847, come integrato dall art. 44 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, sono opere di urbanizzazione secondaria: asili nido e scuole materne; scuole dell obbligo nonché i complessi e le strutture per l istruzione superiore all obbligo; mercati di quartiere da intendersi come i centri di vendita che per loro natura prestano servizio alla generalità dei cittadini, che possono liberamente accedere al mercato senza limitazione soggettive; delegazioni comunali vale dire edifici costituenti infrastrutture amministrative decentrate dei Comuni, con esclusioni di analoghe strutture appartenenti agli altri Enti Pubblici Territoriali; chiese ed altri edifici per servizi religiosi; impianti sportivi di quartiere ossia strutture finalizzate alla pratica sportiva destinate alla fruizione da parte dell intera collettività, e quindi non riservate all uso da parte di specifiche categorie di persone; centri sociali da intendersi come gli edifici realizzati nell ambito di piani di edilizia residenziale pubblica, finalizzati allo svolgimento di servizi essenziali, nonché di attività di istruzione, cura volontariato, ovvero all accoglimento di organismi che perseguono fini di particolare interesse sociale; attrezzature culturali ossia immobili, complessi immobiliari, edifici destinati allo svolgimento di attività di studio e di ricerca, in ogni caso a disposizione dell intera collettività; attrezzature sanitarie vale a dire tutti gli insediamenti, le strutture e le costruzioni finalizzate allo svolgimento dell attività sanitaria. Per espressa previsione normativa nella categoria in esame sono da includersi le opere, 16

le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti, compresi quelli speciali, nonché destinati alla bonifica di aree inquinate; aree verdi di quartiere. In relazione alle categorie di opere di urbanizzazione secondaria che, alla luce delle disposizioni di legge, possono beneficiare dell aliquota Iva agevolata solamente se qualificabili come impianti di quartiere, si segnala che, in base a chiarimento ministeriale (Ris. Min. 399623 del 03/10/1985), devono considerarsi tali non soltanto quelle destinate ad essere utilizzate dagli abitanti di una determinata zona urbana, ma anche quelle messe a disposizione dell intera popolazione di un piccolo centro abitato. 2.2.4. Opere di urbanizzazione assimilate Accanto alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dall elenco originario il legislatore ha aggiunto, ai fini del trattamento Iva, le seguenti opere ad esse assimilabili per natura o per funzione: linee di trasporto metropolitane, tranvie e altre linee di trasporto a impianti fisso. L aliquota iva agevolata si applica anche alle motrici, carrozze e materiale rotabile, impianti a fune, comunque realizzati, per il trasporto di persone; impianti di produzione e reti di distribuzione di calore-energia (teleriscaldamento), ceduti da imprese costruttrici; impianti di produzione e reti di distribuzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica, ceduti da imprese costruttrici; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie, anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; impianti cimiteriali, di cui all art. 54 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 803/1975 (compresi i manufatti per la sepoltura, le aree destinate alla costruzione o all ampliamento dei cimiteri, le vie di accesso, le zone di parcheggio, gli spazi e i viali destinati al traffico interno, le costruzioni accessorie come, camera mortuaria, sala di autopsia, forno crematorio, servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali, abitazione del custode); sono incluse anche le costruzioni destinate alla sepoltura che i privati fanno realizzare nelle aree cimiteriali loro concesse. 17

Capitolo 3: OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO ED ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 3.1. ALIQUOTA IVA 4%: AMBITO DI APPLICAZIONE L aliquota Iva agevolata al 4% si applica alle seguenti fattispecie: OPERAZIONE ALIQUOTA IVA RIFERIMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPENDENTI DA CONTRATTI DI APPALTO RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO ED ALLA ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE. 4% Punto n.41 ter, Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72 La previsione normativa in esame ha lo scopo di ridurre il peso fiscale gravante sui lavori diretti alla realizzazione di quelle innovazioni finalizzate alla libertà di accesso e di movimento negli edifici per i portatori di handicap, in applicazione di quanto prescritto dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13. Detta legge stabilisce che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, o alla ristrutturazione di interi edifici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, ottemperino alle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l accessibilità, l adattabilità e la visibilità degli edifici secondo quanto stabilito dal D.M. 14 giugno 1989 n. 236 del Ministero dei LL.PP.. In particolare, viene prescritto che la progettazione deve contenere: accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l accesso ai piani superiori, compresi i servoscala; idonei accessi alle parti comuni di edifici e alle singole unità immobiliari; almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento; l installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini. 3.1.1. Casistica Le opere oggetto dell agevolazione in esame possono essere realizzate sia sulle parti comuni sia sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori. In particolare, a titolo esemplificativo, sono da ricomprendere nell ambito di applicazione dell aliquota Iva agevolata al 4% i seguenti interventi: sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti); il rifacimento o l adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofoni, impianti ascensori); il rifacimento di scale ed ascensori; l inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici; la creazione di scivoli in sostituzione o in aggiunta alle scale o sistemati a bordo dei marciapiedi. L intervento per la rimozione delle barriere architettoniche prescinde dallo stato di degrado dell immobile e non è quindi condizionato ai requisiti posti dalla legge n. 457/1978 (si veda in proposito cap. 4). In particolare, sono agevolati anche i lavori di rimozione delle barriere architettoniche che si concretizzano in semplici interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. 18

Si segnala che al fine di dimostrare la spettanza dell agevolazione in esame, sarà necessario che la rispondenza alle prescrizioni tecniche previste dalla legge risulti dal progetto, ovvero, nel caso di opere interne, dall apposita relazione a firma di professionista abilitato da presentare al sindaco contestualmente all inizio dei lavori. Da ultimo, si precisa che l aliquota agevolata al 4% è applicabile alle sole prestazioni di servizi derivanti da contratti d appalto, mentre è preclusa alle cessioni di beni, quand anche finalizzate al superamento e all eliminazione di barriere architettoniche. 19

Capitolo 4: GLI INTERVENTI DI RECUPERO 4.1. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO Ai sensi dell art. 31 legge 5 agosto 1978 (ora confluito nell art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), gli interventi di recupero edilizio sono classificabili nelle seguenti categorie: Interventi di manutenzione ordinaria; Interventi di manutenzione straordinaria; Interventi di restauro e risanamento conservativo; Interventi di ristrutturazione edilizia; Interventi di ristrutturazione urbana. 4.1.1. Manutenzione ordinaria Ai sensi dell art. 31 lett. a) Legge 457/1978 (ora, art. 3 lett. a) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) si considerano interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Sono da considerare finiture: pavimenti, rivestimenti, paramenti murari, infissi, serramenti, tinteggiature, ringhiere, ecc.. Per impianti tecnologici si devono intendere gli impianti idraulici, le tubazioni, gli impianti elettrici, gli impianti di riscaldamento, di ventilazione, di fornitura di gas, le canne fumarie, gli impianti sanitari. Si ritiene che fra gli interventi in esame siano da includere anche gli adeguamenti degli impianti alle norme di sicurezza. A titolo esemplificativo, rientrano nella categoria degli interventi di manutenzione ordinaria i seguenti interventi: Sostituzione totale o parziale dei pavimenti; Riparazione degli impianti per servizi accessori quali: idraulico-fognari, allontanamento acque meteoriche, illuminazione, riscaldamento, ventilazione tali da non comportare la creazione di nuovi volumi tecnici; Rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni, senza modificare i preesistenti materiali e colori; Tinteggiatura e rifacimento di intonaci interni; Rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura con medesimi materiali; Sostituzione di tegole e delle altre parti deteriorate per lo smaltimento delle acque (comprese le grondaie) e il rinnovo delle impermeabilizzazioni; Riparazione di balconi, terrazze con le relative pavimentazioni, balaustre; Riparazioni delle recinzioni; Sostituzione di elementi di impianti tecnologici; Sostituzione degli infissi esterni e dei serramenti senza modificare i materiali esistenti (finestre, persiane, serrande). 4.1.2. Manutenzione straordinaria Ai sensi dell art. 31 lett. b) Legge 457/1978 (ora, art. 3 lett. b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) si considerano interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, 20