IMP (Imposta Municipale Propria) Cosa si paga Chi deve pagare L abitazione principale e le relative pertinenze. I fabbricati iscritti in Catasto. Le aree fabbricabili. I terreni agricoli. Tutti gli immobili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l attività dell impresa. Gli immobili detenuti all estero. I proprietari o i titolari di un diritto reale sugli immobili immobili. Il concessionario, nel caso di concessione su aree demaniali L utilizzatore nel caso di leasing ECCEZIONE: Art.4 D.L. 16/2012 - CONIUGE ASSEGNATARIO C. 12 - quinquies. Ai soli fini dell 'imposta municipale propria di cui all' art. 8 del D.lgs N. 23/2011 e successivi modificazioni, nonchè all' art. 13 D.L. N. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge N. 214/2011 e successive modificazioni, l' assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione
Base imponibile per i fabbricati Base imponibile per i terreni agricoli Base imponibile per gli immobili detenuti all estero La base imponibile è costituita dalla rendita catastale dell immobile rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti moltiplicatori: 160 per i fabbricati di gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6, C/7. 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4, C/5. 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 D/5. 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi D/5) 55 per fabbricati della categoria catastale C/1 La base imponibile è ridotta del 50% per gli edifici storici e quelli dichiarati inagibili ed inabitabili in base alla legge di riferimento. Il valore è costituito dal reddito dominicale rivalutato del 25% moltiplicato per un moltiplicatore pari a 135. (Il moltiplicatore scende a 110 per i terreni posseduti e condotti da agricoltori professionali). L unica agevolazione, che poi è una riaffermazione di una previsione dell ICI, riguarda l esenzione stabilita per i terreni agricoli ricadenti nelle zone montane o collinari (art. 9, comma 8, del DLgs. 23/2011). Il valore costituito dal costo risultante dall atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato. L aliquota dello 0,76% sarà dovuta in misura proporzionale alla quota e ai mesi dell anno in cui si è protratto il possesso Cosa fare Nel caso di possesso di fabbricati non ancora iscritti al catasto fabbricati ma iscritti al catasto terreni come fabbricati rurali, occorre procedere al relativo accatastamento entro il 30 settembre 2012. Solo i fabbricati strumentali ad attivita svolta da imprenditore agricolo possono essere accatastati nella categoria D/10. Mentre per gli immobili al catasto terreni come fabbricati rurali ma che hanno perso i requisiti di ruralità il termine per l accatastamento è il 30 novembre 2012.
PERTINENZE: Aliquote e detrazione L aliquota Riduzioni dell aliquota decisa dai Comuni Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze dell'abitazione principale si applica l'aliquota dell'abitazione principale, a condizione che esista il requisito soggettivo di utilizzo. I casi in cui le pertinenze (categorie catastali C2, C6, C7) godono della stessa aliquota dell'abitazione principale: - pertinenze delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, persona fisica o di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa purché direttamente utilizzate dal soggetto passivo; ATTENZIONE: Per quanto attiene alla detrazione dell'abitazione principale, se la stessa non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, essa deve essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta sulle pertinenze. (Circolare n. 114/E del 25.5.1999 - Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate). L imposta è dovuta annualmente con aliquota di base dello 0,76 %, ridotta allo: 0,40 % per l abitazione principale e le relative pertinenze 0,20 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale Ai comuni è concessa la facoltà di: modificare in aumento o in diminuzione, l aliquota di base fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali modificare in aumento o in diminuzione, l aliquota per l abitazione principale e le relative pertinenze fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali; modificare in aumento o in diminuzione, l aliquota per i fabbricati strumentali fino ad un massimo di 0,1 punti percentuali; ridurre l aliquota di base allo 0,4 % nel caso l immobile: - non sia produttivo di reddito fondiario; - sia posseduto da un soggetto IRES; - sia affittato. Detrazioni d imposta Detrazione di Euro 200 per l abitazione principale e le relative pertinenze rapportata al periodo dell anno per il quale l abitazione è stata utilizzata per 1 abitazione principale. Per il 2012 e 2013 la detrazione di Euro 200 è elevata di Euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni (massimo 8 figli) purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Vengono abrogate le disposizioni previste dall art. 59, lett. d) ed e) del DLgs. 446/97 che consentivano ai comuni di assimilare ad abitazione principale le unità in suo gratuito ai parenti e di regolamentare le pertinenze.
Il versamento dell imposta Modalità di versamento Quando si paga L imposta è dovuta per anni solari e determinata in proporzione alla quota di proprietà e al numero dei mesi nei quali si è protratto il possesso. Il versamento dell'imposta è effettuato esclusivamente mediante modello F24 disponibile presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario (l'utilizzo è completamente gratuito). Si fa presente che il codice Ente per il Comune di è: "L731". Il codice tributo IMP vedi allegato A Il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso può avvenire : - entro il 16 giugno - prima rata del 50% delle aliquote di base oppure SOLO per abitazione principale 1/3 - entro il 16 settembre seconda rata 1/3 SOLO abitazione principale - entro il 16 dicembre - rata a saldo I versamenti delle rate (1): - Se l'importo da versare risulta, per effetto dell'applicazione delle aliquote e detrazioni, inferiore a 12 euro, il contribuente non deve effettuare alcun versamento. - Qualora l'importo da versare sia superiore a 12 euro, ma le singole rate risultino inferiori, il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Arrotondamento Versamenti in Euro Si ricorda che, a norma dell'art. 1 comma 166 della Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/2006), "il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo." (1) ATTENZIONE: Ai sensi dell'art 6 comma 8 del Decreto Legge 31.5.1994, n. 330, convertito con modificazioni nella Legge 27 luglio 1994, n. 473, il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Esenti dall IMP Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina e i fabbricati rurali ad uso strumentale. Gettito fiscale I fabbricati posseduti dallo Stato, regioni, province, comuni, comunità montane e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. I fabbricati di proprietà della Santa sede. I fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9. I fabbricati appartamenti agli Stati esteri. Gli immobili con destinazione ad usi culturali (articolo 7, comma 1, lettera c) del DLgs n. 504 del 1992) e quelli utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, sportive nonché ad attività religiose o di culto. È riservata allo Stato il 50% dell IMP calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati strumentali,, l aliquota base dello 0,76 %. Calcolo IMP Il calcolo IMP è basato sulla rendita catastale dell'abitazione, il valore è indicato nell'atto di compravendita e sui valori di estimo catastale dell'immobile indicato sul rogito. La rendita catastale non va confusa con il valore catastale dell'immobile. La rendita catastale è anche indicata nella dichiarazione dei redditi annuale del contribuente. Può, inoltre, essere reperita sull'agenzia del Territorio inserendo gli estremi dell'immobile e il codice fiscale del proprietario. Se il valore della rendita catastale è espressa in lire, va convertita in euro dividendo la cifra per 1.936,27. La rendita catastale deve essere poi rivalutata del 5%. Occorre ricordare che la rendita catastale indicata nella dichiarazione dei redditi (MODELLO UNICO) incorpora già il 5% di aumento. La formula per il calcolo dell'imu è la seguente:
A partire dalla rendita catastale rivalutata si deve applicare il moltiplicatore di riferimento per calcolare il valore catastale dell'immobile. Il valore catastale è la base imponibile dell'imposta municipale (IMU). Nel 2012 sulla base della classificazione dell'immobile sono previsti i seguenti moltiplicatori IMP: o 160 = moltiplicatore utilizzato per i fabbricati della classe A, fatta eccezione per la categoria A/10, e la classe C2, C6 e C7. o 140 = moltiplicatore utilizzato per i fabbricati classificati come B, C3, C4, C5. o 80 = moltiplicatore utilizzato per i fabbricati classificati come D/5 (moltiplicatore aggiunto in Parlamento in fase di conversione in legge del decreto). o 80 = moltiplicatore utilizzato per gli immobili classificati come A10. o 60 = moltiplicatore utilizzato per gli immobili classificati come D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ; o 55 = moltiplicatore utilizzato per gli immobili classificati come C1. Per il calcolo dell'imposta IMP deve essere applicata l'aliquota di riferimento IMP decisa dal proprio Comune. Nel 2012 le aliquote IMP di base sono le seguenti: o 0,76% come aliquota ordinaria o 0,4% in caso di abitazione principale ( aliquota ridotta pari al 4 per mille ) I Comuni hanno facoltà di variare l'aliquota ordinaria di +/- 0,3 punti percentuali e quella ridotta di +/- 0,2 punti percentuali. Al calcolo della imposta IMP può essere, infine, applicata la detrazione per l abitazione principale pari a 200 euro. Il calcolo consente di ottenere l'imposta IMP indicativa che il proprietario dovrà pagare al fisco. E' inoltre possibile detrarre 50 euro per ogni figlio con meno di 26 anni residente nell'immobile fino ad una detrazione massima di 600 euro (200 euro prima abitazione + 400 euro detrazione figli). Per il calcolo effettivo fare sempre riferimento alle indicazioni di calcolo IMP del Comune ove è ubicato l'immobile.
Allegato A: IMP Codice Tributo Completiamo le spiegazioni relative al pagamento dell'imu, elencando i codici tributo che l'agenzia delle Entrate ha creato per questa imposta. Vi ricordiamo che la sezione da compilare è intitolata SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI e che gli importi dovuti vanno inseriti nella colonna importi a debito versati. Nello spazio codice ente/codice comune deve essere inserito il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili. Per il versamento della prima rata va barrata la casella "Acc", che sta per acconto, mentre per il saldo finale barreremo la casella "Saldo". In caso di ravvedimento la casella da barrare sarà "Ravv." Nel caso in cui si stia procedendo con il ravvedimento ravvedimento le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all imposta dovuta. Vediamo ora l'elenco dei codici tributo per i diversi tipi di immobile: o Codice 3912 - abitazione principale e relative pertinenze COMUNE; o Codice 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE; o Codice 3914 - terreni COMUNE; o Codice 3915 - terreni STATO; o Codice 3916 - aree fabbricabili - COMUNE; o Codice 3917 - aree fabbricabili - STATO; o Codice 3918 - IMU altri fabbricati COMUNE; o Codice 3919 - altri fabbricati - STATO; o Codice 3923 - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE ; o Codice 3924 - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE.