Registro infortuni : La tenuta del registro infortuni è obbligatoria per tutte le aziende nelle quali siano occupati prestatori subordinato e soggetti ad essi equiparati a norma dell art. 3 del D.P.R. n. 547/1955 e dell art 2, lett a) del D.Lgs. n. 626 del 1994 (soci di società cooperative ed allievi di istituti di istruzione e laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature ed apparecchi in genere). E invece irrilevante il fatto che il datore occupi o meno dipendenti soggetti all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. A differenza di quanto previsto per i libri matricola e paga, non è ammesso in alcun caso l esonero dalla tenuta del registro. Sul registro vanno annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno escludendo quello dell evento. Non vanno invece registrate le malattie professionali. Va vidimato un registro per ogni Unità Locale, ad eccezione di lavori di breve durata o in presenza di sedi dove operano pochi lavoratori e sprovviste di adeguate strutture amministrative, purchè situate nella stessa provincia dove è conservato il registro della sede principale. Le imprese che lavorano fuori provincia per periodi ridotti (es. installatori di impianti, lavori stradali, etc.) possono tenere il registro nella sede centrale ubicata fuori dalla provincia dove si svolgono temporaneamente i lavori (Circ. Min.Lav. n.73 del 30.05.97). Il registro deve essere tenuto sul luogo di lavoro. Iter dell adempimento : Il registro, che deve essere conforme al modello stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 1958, va vistato in ogni pagina dall Unità Sanitaria Locale competente per territorio. Generalmente viene anche richiesta una scheda anagrafica contenente alcuni dati aziendali inerenti la 626/94 e il versamento di una tassa locale. Esso deve essere tenuto senza alcun spazio in bianco e le scritturazioni debbono essere fatte con inchiostro indelebile; non sono consentite abrasioni, e le eventuali rettifiche o correzioni devono essere eseguite in modo che il testo sostituito sia comunque leggibile (art. 2, terzo comma, del D.M. suddetto).
Il registro deve essere conservato sul luogo per almeno 4 anni dall ultima registrazione o, se non usato, dalla data della sua vidimazione (art. 2, quarto comma, del D.M. suddetto). La giurisprudenza ha avuto modo di affermare, al riguardo, che non è ammessa - e costituisce pertanto contravvenzione - la tenuta del registro degli infortuni presso un consulente del lavoro, a differenza di quanto previsto per i libri matricola e paga. Il registro degli infortuni può essere consultato dal rappresentante alla sicurezza eletto dai lavoratori (art. 19, comma 5, D.Lgs. n. 626/1994). Il registro è articolato in 11 colonne, in cui debbono essere rispettivamente indicati il numero d ordine dell infortunio, la data di infortunio, la data di ripresa del lavoro, il cognome e nome dell infortunato, l età, il reparto e qualifica professionale, la descrizione della causa e delle circostanze dell infortunio, la natura e sede della lesione, le conseguenze dell infortunio, i giorni di assenza per inabilità temporanea, la percentuale di invalidità permanente. Registrazione con procedure automatizzate Le aziende che intendono utilizzare sistemi automatizzati di rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati sul registro infortuni possono avvalersi, in alternativa al sistema di registrazione di cui al D.M. 12 settembre 1958, di un sistema di schede individuali conformi al modello approvato con D.M. 10 agosto 1984 (vedi normativa). Anche in questo caso le schede da utilizzare devono essere preventivamente vidimate dall Unità Sanitaria Locale competente per territorio e, numerate progressivamente con una numerazione generale, devono essere conservate presso l azienda. Semestralmente il sistema informativo elabora e stampa un tabulato di supporto riassuntivo di tutti gli eventi che hanno dato luogo alla emissione delle schede del registro infortuni nel periodo considerato. Accentramento delle registrazioni Per le aziende che utilizzano procedure automatizzate è ammesso l accentramento delle registrazioni presso unità aziendali dotate di adeguate strutture amministrative.
REGISTRO INFORTUNI SUI CANTIERI : Sentita la Direzione Provinciale del Lavoro di competenza, in merito alla modalità di presentazione del registro infortuni e' stato chiarito che: non e' necessario ci sia un registro infortuni in originale per ogni cantiere; l originale del registro può essere tenuto presso la sede legale della ditta o presso il commercialista; per ditte con piu' unità locali stabili (es. sede principale a Firenze, sede secondaria a Lucca) dovranno essere vidimati piu' registri infortuni; in cantiere e' sufficiente tenere una fotocopia del registro, autenticata con timbro della ditta e firma del titolare o del commercialista; l originale eventualmente, dovrà essere portato in visione insieme agli altri documenti richiesti al momento del controllo degli ispettori della ASL o altri enti competenti; DOMANDE FREQUENTI E RELATIVE RISPOSTE. N DOMANDE RISPOSTE 1 2 La variazione della ragione sociale della ditta, del nominativo del datore, della tipologia di attività, l indirizzo della sede legale o della sede dell unita produttiva comporta la vidimazione di un nuovo registro infortuni? Quando la ditta sposta la sede stabile o l unita produttiva nel territorio di altra azienda ulss, deve provvedere alla vidimazione di un nuovo registro infortuni? No, in tali casi e sufficiente che l azienda provveda autonomamente ad aggiornare i dati riportati sul registro in modo tale che risultino leggibili le precedenti annotazioni e ad inviare comunicazione formale allo spisal dell azienda ulss che ha vidimato il registro (nella comunicazione dovrà essere indicata la data di vidimazione del registro e il numero progressivo attribuito allo stesso) lo spisal provvederà d ufficio ad effettuare le relative variazioni. Sì, e necessaria la vidimazione di un nuovo registro infortuni presso lo spisal territorialmente competente. Per corsi di formazione concentrati nell ambito di una stessa provincia, posti sotto la responsabilità di un unico soggetto (equiparabile ad un datore Quanti registri infortuni deve aprire e far vidimare un ente di formazione ) e ciascuno di durata superiore ai 30 giorni lavorativi e sufficiente la tenuta di un unico 3 che svolga la propria attività in tutte registro di infortuni provinciale, da conservare le province della regione per corsi di presso la sede legale dell ente se la stessa si durata superiore ai 30 giorni lavorativi? trova nella medesima provincia ovvero presso una qualsiasi delle sedi del corso in ambito provinciale. a tal proposito e indifferente quale azienda ulss nell ambito della provincia provveda alla vidimazione del registro infortuni. 4 Nel caso di aziende o gli enti con In tali casi e sufficiente la vidimazione di un
piu unita produttive stabili (ad es. pubbliche amministrazioni, imprese di pubblici servizi: trasporti, acqua, gas, energia elettrica, telecomunicazioni, distribuzione di combustibili e carburanti, ecc ), aziende di credito e delle assicurazioni, aziende commerciali aventi piu punti vendita (ad es. supermercati, grandi magazzini, ecc ), quanti registri devono avere? unico registro degli infortuni valido per tutte le unita produttive ubicate nel territorio di competenza della stessa azienda ulss. in questo ambito dovrà essere individuata la sede presso la quale conservare il registro. N DOMANDE RISPOSTE 5 6 Nel caso di imprese che svolgono attività di breve durata (indicativamente fino a 30 giorni lavorativi) e prevalentemente fuori della propria sede (quali ad esempio i cantieri edili e stradali, le imprese di pulizia, le imprese che svolgono attività di manutenzione di attrezzature ed impianti), quanti registri devono avere? Cosa devono fare le imprese che svolgono attività prevalentemente fuori della propria sede (quali ad esempio i cantieri edili e stradali, le imprese di pulizia, le imprese che svolgono attività di manutenzione di attrezzature ed impianti), e per un periodo superiore ai 30 giorni? Tali imprese devono vidimare un solo registro che deve essere conservato presso la sede legale dell azienda, anche se la stessa si trovi fuori dal territorio di competenza dell azienda ulss. in tale ipotesi ogni unita produttiva sia pure temporanea, deve conservare un proprio registro che deve far vidimare presso l azienda ulss territorialmente competente. puo costituire eccezione della suddetta regola il caso di un impresa che si trovi a svolgere fuori della propria sede piu attività concentrate nell ambito di una stessa provincia, ciascuna con durata indicativamente superiore ai 30 giorni lavorativi (ad esempio vengono aperti contemporaneamente piu cantieri). in tale situazione e sufficiente che si conservi un unico registro presso la sede legale dell azienda, se ubicata nella medesima provincia, ovvero presso una delle sedi temporanee se l azienda ha sede fuori del territorio provinciale. 7 8 Se la ditta smarrisce il registro infortuni, cosa deve fare? Se non e stata effettuata la vidimazione del registro infortuni, la ditta ha delle sanzioni? La ditta deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa allo smarrimento del registro infortuni (vedi facsimile allegato) e provvedere alla vidimazione di un nuovo registro. in sintesi:
1 una unita produttiva 2 piu 3 più 4 più 5 più 6 più 7 più piu datori di lavoro uno solo datore di lavoro sede stabile stabili o temporanee stabili stabili cantiere o altra attività di durata inferiore a 30 giorni cantiere o altra attività di durata superiore a 30 giorni cantiere o altra attività di durata superiore a 30 giorni insistenti nel territorio della stessa Azienda Ulss insistenti nel territorio di Azienda Ulss diverse ovunque si trovino nel territorio regionale ovunque si trovino nel territorio regionale concentrate in una stessa provincia un solo registro conservato presso la sede tanti registri quanti sono i datori conservati presso le un solo registro presso una delle per ciascuna Azienda Ulss un solo registro presso una delle insistenti nel territorio di competenza un registro presso la sede legale ovunque si trovi nel territorio nazioanale un registro per ogni unità produttiva o cantiere un registro presso la sede principale o l unità produttiva principale
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETÀ (articolo 47 del DPR 28/12/2000 n. 445) Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante/titolare della Ditta con sede in che svolge attività di DICHIARA sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere, quanto segue: Firenze, li (firma per esteso del dichiarante) Allegato: copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità