Allegato all oggetto n. Adunanza del Consiglio regionale in data CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D AOSTA XIV LEGISLATURA Proposta di legge regionale n. 48 Disposizioni per il rilancio del settore edilizio mediante interventi di contenimento dei consumi energetici del patrimonio edilizio privato. presentata dai Consiglieri Roscio, Bertin, Certan, Chatrian, Morelli il 3 febbraio 2015
2 Consiglio regionale della Valle d Aosta RELAZIONE Le ricadute ambientali, economiche e sociali del processo di riscaldamento globale conseguenti agli alti livelli di emissione di gas serra sono ormai riconosciute a livello internazionale e stanno imponendo l'adozione di provvedimenti e di programmi diretti a invertire la tendenza in atto o, almeno, a minimizzarne gli effetti. L'Unione europea ha definito e aggiornato la strategia sul clima, orientandosi verso il taglio delle emissioni di gas climalteranti, il ricorso alle energie rinnovabili e il miglioramento dell'efficienza energetica. In questo contesto, gli Stati membri giocano un ruolo attivo assumendosi gli impegni derivanti dalla predetta strategia. In questa direzione si colloca l'adozione del PEAR per gli anni 2014-2020 (Piano Energetico Ambientale Regionale), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 727 del 25 settembre 2014. A questo quadro occorre aggiungere la difficoltà di rispondere adeguatamente al crescente fabbisogno di energia e al depauperamento delle risorse fossili di combustibili. In questo contesto non è più pensabile conservare e incrementare gli attuali livelli di consumo, per cui è opportuno agire sulla diminuzione dei fabbisogni energetici, a parità di prestazione e di comfort, con conseguenti benefici in termini di risparmio economico, di conservazione delle risorse e di riduzione delle emissioni di gas inquinanti e climalteranti. Il patrimonio edilizio esistente si presenta poco efficiente dal punto di vista delle prestazioni energetiche, essendo caratterizzato da notevoli consumi, nonché da costi ed emissioni rilevanti, come risulta dall'elevato fabbisogno complessivo di energia. L incidenza della spesa energetica sui bilanci delle famiglie negli ultimi anni è in costante aumento e costituisce un fattore che mette in crisi, in particolar modo, le fasce sociali meno abbienti. Il risanamento di un edificio dal punto di vista sia energetico sia ambientale determina senz altro un aumento del valore dell immobile, oltre che una migliore salubrità degli ambienti ed un maggior comfort abitativo. La presente proposta di legge interviene per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici privati, garantendo vantaggi economici ai privati, oltre che benefici in termini ambientali e opportunità di sviluppo mediante il ricorso a operatori e professionisti qualificati nel settore edilizio e impiantistico. Ulteriori benefici ricadranno sul settore edilizio, attualmente in forte crisi, favorendo la formazione professionale, la creazione e il consolidamento di nuovi posti di lavoro qualificati in un settore in espansione, come quello del risparmio energetico applicato alle costruzioni. Il paesaggio urbano nel suo complesso sarà migliorato, in considerazione del risanamento degli immobili più problematici dal punto di vista energetico, con numerosi interventi anche di entità ridotta. Al fine di acquisire i dati necessari per ottenere un quadro realistico della situazione del patrimonio immobiliare privato esistente, è istituito il Catasto regionale dei consumi energetici, il quale ha il compito di raccogliere, attraverso modalità informatiche, i dati forniti direttamente dai cittadini necessari all'individuazione dei consumi energetici
3 Consiglio regionale della Valle d Aosta reali degli edifici, tra i quali la superficie dell'immobile, il consumo annuo di combustibile e le modalità di produzione dell'acqua calda sanitaria. In base a tali dati sono individuati gli immobili con prestazioni energetiche non accettabili di cui viene data comunicazione ai proprietari. Qualora l'immobile presenti considerevoli carenze dal punto di vista delle prestazioni energetiche, comportanti elevati costi di gestione, consumi di combustibili e conseguenti emissioni, il proprietario ha l'obbligo di effettuare l'intervento migliorativo. Considerato che il settore edile è, nella nostra Regione, uno dei più colpiti dalla crisi, questa proposta di legge introduce azioni immediate per incentivare la realizzazione di numerose opere a misura delle imprese e degli artigiani locali, favorendo una pianificazione degli interventi sul lungo periodo e consentendo di impegnarsi su programmi pluriennali di formazione e di crescita. Le risorse per gli interventi sono reperite mediante la costituzione di un apposito fondo di rotazione per la concessione di mutui agevolati. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che prevedono un tempo di ammortamento dell'investimento inferiore ad un terzo della durata degli effetti stimati degli interventi stessi. A garanzia dell'effettività della prestazione energetica finale dell'intervento, il professionista incaricato della progettazione ha l'obbligo di sottoscrivere una polizza di responsabilità professionale. I risparmi derivanti dai minori consumi sono impiegati per l'estinzione del mutuo e l'alimentazione del fondo di rotazione. Il risanamento degli edifici maggiormente problematici, oltre a determinare miglioramenti complessivi e durevoli sugli immobili stessi, consentirà, mediante la richiesta della garanzia del risultato, standard professionali qualificati e genererà opportunità a medio e lungo termine di lavoro nel campo della riqualificazione energetica. Vengono, infine, definiti i tempi per la realizzazione dei singoli interventi di riqualificazione, stabiliti in 24 mesi dalla ricezione della comunicazione della necessità di procedere al risanamento, e la data di ultimazione del risanamento complessivo degli immobili con peggiori o inaccettabili prestazioni entro dicembre del 2018. La proposta di legge si compone di nove articoli e un allegato. L'articolo 1 enuncia gli obiettivi di risparmio energetico e di abbattimento delle emissioni inquinanti derivanti dalla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio privato esistente sul territorio regionale e prevede forme di agevolazioni economiche per la realizzazione degli interventi stessi. L'articolo 2 istituisce, presso il Centro di osservazione e attività sull'energia (COA), il Catasto regionale dei consumi energetici del patrimonio edilizio privato, con lo scopo di raccogliere e di rendere consultabili attraverso un apposito sistema elettronico, per ogni immobile privato ubicato sul territorio regionale e provvisto di impianto termico, i dati necessari all'individuazione dei consumi energetici, tra cui la superficie, il consumo annuo di combustibile e le modalità di produzione dell'acqua calda sanitaria. Il Catasto ha il compito di attribuire a ciascun immobile la "categoria energetica di consumo reale", effettuare la valutazione di efficacia degli interventi sotto il profilo dei costi, comunicare l'obbligatorietà degli interventi di riqualificazione. L'articolo 3 introduce l'obbligatorietà degli interventi di riqualificazione energetica per i proprietari di edifici o di singole unità immobiliari in
4 Consiglio regionale della Valle d Aosta situazione di grave inefficienza energetica. Vengono, altresì, stabiliti i tempi e i requisiti degli interventi, e le modalità attuative della legge per particolari edifici di pregio. energetica di consumo reale a ciascun immobile. L'articolo 4 disciplina il finanziamento degli interventi di riqualificazione energetica. È prevista la concessione di mutui, nella misura massima del cento per cento della spesa ammissibile, aventi durata massima decennale e tasso di interesse non superiore a quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 11 novembre 2014, n. 43 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). Sono, altresì, definiti i beneficiari e le condizioni di ammissibilità, oltre alle garanzie necessarie per assicurare la rispondenza del risultato finale al progetto iniziale. L'articolo 5 regola la presentazione delle domande. L'articolo 6 istituisce un fondo di rotazione per la concessione dei mutui e ne disciplina il funzionamento. L'articolo 7 regolamenta le modalità di effettuazione dei controlli sugli interventi e le sanzioni previste in caso di accertata violazione delle prescrizioni previste tra cui, specificatamente, l'obbligo di cui all'articolo 3. L'articolo 8 affida alla Giunta regionale l'attuazione della presente proposta di legge e l'aggiornamento periodico degli allegati tecnici, previo parere della Commissione consiliare competente. L'articolo 9 contiene le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura delle spese. L'allegato A contiene le prescrizioni tecniche per l'attribuzione della categoria
5 Consiglio regionale della Valle d Aosta PROPOSTA DI LEGGE --------------------- Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. La Regione persegue gli obiettivi di risparmio energetico e di abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera promossi dall'unione europea attraverso la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio privato esistente sul territorio regionale, da realizzare entro il 31 dicembre 2018. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge prevede agevolazioni economiche per la realizzazione di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili privati. Art. 2 (Catasto regionale dei consumi energetici) 1. È istituito presso il Centro di osservazione e attività sull'energia (COA energia), di cui all'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili), il Catasto regionale dei consumi energetici del patrimonio edilizio privato, di seguito denominato Catasto. 2. Attraverso un sistema elettronico di rilevazione e consultazione, il Catasto censisce, per ogni immobile privato ubicato sul territorio regionale e provvisto di impianto termico, centralizzato o autonomo, i dati necessari alla valutazione del consumo energetico reale, tra cui quelli relativi alla superficie, al consumo annuo di combustibile e alle modalità di produzione dell'acqua calda sanitaria. 3. Il Catasto, sulla base dei dati di cui al comma 2, provvede a: a) attribuire a ciascun immobile la categoria energetica di consumo reale, nell'ambito della classificazione di cui all'allegato A alla presente legge; b) effettuare la valutazione di efficacia degli interventi sotto il profilo dei costi, per gli immobili di cui all'articolo 3, comma 4; c) comunicare ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
6 Consiglio regionale della Valle d Aosta l'obbligo di avvio degli interventi di riqualificazione. 4. I dati di cui al comma 2 sono trasmessi al Catasto dai proprietari delle singole unità immobiliari, dagli amministratori condominiali o, ove delegati ai sensi della vigente legislazione statale, dai soggetti terzi responsabili degli impianti termici. 5. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le caratteristiche e le modalità di gestione e funzionamento del Catasto, ivi compresi la tipologia dei dati da rilevare nonché i termini e le modalità per le comunicazioni di cui ai commi 3, lettera c), e 4. Art. 3 (Interventi di riqualificazione energetica) 1. I proprietari di edifici o di singole unità immobiliari appartenenti alla categoria 0, di grave inefficienza energetica, di cui all'allegato A alla presente legge, hanno l'obbligo di effettuare idonei interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla riduzione dei consumi di combustibile. 2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere ultimati entro ventiquattro mesi dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c). 3. A ultimazione degli interventi, gli immobili interessati devono soddisfare i requisiti previsti per la classificazione nella categoria 5 di cui all'allegato A alla presente legge, o in categorie superiori. 4. I proprietari di immobili classificati monumento o documento, nonché quelli classificati di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale dagli strumenti urbanistici vigenti non sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1, qualora gli interventi necessari non risultino efficaci sotto il profilo dei costi, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa europea. 5. Per gli immobili di cui al comma 4, la valutazione di efficacia degli interventi sotto il profilo dei costi è effettuata d'ufficio dal Catasto, senza oneri per i proprietari. Art. 4 (Finanziamento degli interventi) 1. Per la realizzazione degli interventi di riqualificazione
7 Consiglio regionale della Valle d Aosta energetica cui all'articolo 3, la Regione concede mutui di durata massima decennale nella misura massima del cento per cento della spesa ammissibile. I tassi di interesse applicati sono determinati in misura non superiore a quanto disposto dall'articolo 30 della legge regionale 11 novembre 2014, n. 43 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). 2. Possono beneficiare dei mutui i proprietari degli immobili soggetti all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1. Qualora l intervento sia realizzato in un immobile o unità immobiliare in locazione, il locatario deve restituire al proprietario il 50 per cento del risparmio conseguito dall intervento per tutta la durata dell ammortamento. 3. Le istanze di mutuo sono ammesse a finanziamento a condizione che gli interventi prevedano un tempo di ammortamento dell'investimento, derivante dal risparmio per i minori consumi di combustibile, inferiore a un terzo della durata degli effetti degli interventi stessi, attestati ai sensi del comma 4. 4. Le istanze di mutuo devono essere corredate da un progetto di riqualificazione energetica sottoscritto da un professionista che attesti il risultato energetico finale e il risparmio annuo conseguibile. A garanzia della predetta attestazione, il professionista stipula un'apposita polizza di responsabilità professionale. 5. Il professionista di cui al comma 4 certifica l inizio e la fine dei lavori e la conformità degli stessi a quanto previsto nel progetto di riqualificazione. Art. 5 (Presentazione delle domande e istruttoria) 1. Le domande, corredate dal progetto di cui all'articolo 4, comma 4, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di energia, che provvede alla relativa istruttoria. Art. 6 (Fondo di rotazione) 1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 4. 2. Al conto consuntivo della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione del
8 Consiglio regionale della Valle d Aosta fondo di rotazione al 31 dicembre di ogni anno. 3. Il fondo di rotazione è alimentato dalle seguenti risorse: a) appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale; b) rimborso delle rate dei mutui; c) rimborso anticipato dei mutui; d) interessi maturati sulle giacenze del fondo; e) somme derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b). 4. Con apposita convenzione, approvata dalla Giunta regionale, sono disciplinati i rapporti tra la Regione e la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. per la concessione dei mutui. 5. Nella convenzione sono disciplinate le modalità di costituzione e di gestione del fondo di rotazione, anche con riferimento alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta. 6. La convenzione deve prevedere l'obbligo, da parte di FINAOSTA S.p.A., di assumere il rischio connesso all'erogazione dei finanziamenti. Art. 7 (Controlli e sanzioni) 1. Il rispetto dei requisiti, delle prescrizioni e degli adempimenti di cui alla presente legge è verificato dalla struttura regionale competente in materia di energia che dispone idonei controlli, anche a campione, che possono comprendere accertamenti documentali e ispezioni eseguibili anche in corso d'opera. 2. Le modalità di effettuazione dei controlli sono stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione. 3. Sulla base delle risultanze dei controlli, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) euro 500 ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, che non ottemperino all'obbligo di comunicazione cui al medesimo comma; b) una somma pari al dieci per cento del costo dell'energia consumata espressa in megawattora (MWh), rapportata al prezzo del gasolio al 31 dicembre dell'anno precedente, per ogni anno di inadempimento, al proprietario che violi l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1; c) una somma da un minimo di euro 2.500 a un
9 Consiglio regionale della Valle d Aosta massimo di euro 10.000, nonché la perdita di validità dell'attestato di certificazione rilasciato, al professionista di cui all'articolo 4, comma 4, nel caso in cui la certificazione non sia conforme a quanto previsto nel progetto di riqualificazione. 4. Le somme derivanti dalle sanzioni previste dal comma 3, lettera b), contribuiscono ad alimentare il fondo di cui all'articolo 6. 5. Per l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Art. 8 (Rinvio) 1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto necessario per l'applicazione della presente legge. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della Commissione consiliare competente, provvede ogni tre anni ad aggiornare le categorie di cui all'allegato A alla presente legge. Art. 9 (Disposizioni finanziarie) 1. L onere derivante dall applicazione della presente legge a carico del bilancio regionale è determinato complessivamente in euro 30.000 a decorrere dall anno 2015. 2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015/2017 nell unità previsionale di base 1.11.7.10 (Interventi per l attuazione delle disposizioni regionali in materia di pianificazione energetico-ambientale, di promozione dell efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili) e al suo finanziamento si provvede mediante l utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nella stessa UPB. 3. L onere di cui all articolo 6 è determinato in euro 10.000.000 per l anno 2015 ed è finanziato sul fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione
10 Consiglio regionale della Valle d Aosta della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), a valere sulle risorse che saranno rese disponibili a seguito dell operazione di indebitamento di cui all articolo 30 della l.r. 43/2014. 4. I proventi derivanti dall applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione. 5. Per l applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell assessore competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio.