COMUNE DI LAGANADI Regolamento per la disciplina e l uso dei beni ed attrezzature comunali



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COMUNE DI LAGANADI Regolamento per la disciplina e l uso dei beni ed attrezzature comunali TITOLO I Principi Generali Articolo 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento disciplina l'uso dei beni e delle attrezzature comunali da parte di associazioni, società e soggetti privati in generale. 2. Il Comune comunque ha la precedenza assoluta nell'uso dei suoi beni per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e promozionali. 3. In via generale l'uso dei beni ed attrezzature comunali da parte di associazioni, società e soggetti privati avviene a titolo oneroso, quale contribuzione dei medesimi agli oneri di manutenzione e gestione degli stessi. In casi particolari l'uso dei beni ed attrezzature comunali potrà avvenire a titolo gratuito. Articolo 2 (Finalità) 1. Con l'adozione del presente Regolamento, il Comune si propone di conservare, migliorare e sviluppare il complesso di beni ed attrezzature, realizzati negli anni passati e/o in corso di realizzazione, attingendo prevalentemente a fonti di finanziamento esterni, Stato e Regione in particolare. 2. Per raggiungere tale finalità, il Comune, come tutti gli altri enti locali, sottoposto alla drastica riduzione dei trasferimenti finanziari correnti da parte dello Stato, ha necessità improcrastinabile di chiamare i cittadini utenti dei beni ed attrezzature comunali a partecipare alle spese per la loro manutenzione e gestione. 3. La conservazione, il miglioramento e lo sviluppo dei beni e di attrezzature comunali, realizzati negli anni passati o in corso di realizzazione costituiscono interesse generale della nostra comunità sociale. TITOLO II - Disciplina sull'uso dei beni ed attrezzature comunali Capo I - Impianti Sportivi Articolo 3 Impianto polivalente Petile con annessa area attrezzata Centro sportivo polivalente San Giorgio 1. Tutti i cittadini possono accedere all'uso degli impianti, sia singolarmente che mediante le associazioni e/o le società di cui ne fanno parte. 2. I cittadini minori d'età dovranno essere accompagnati da un cittadino maggiorenne, che si assume la responsabilità dei comportamenti dei minori accompagnati. 3. L'accesso agli impianti è soggetto al pagamento di una tariffa oraria, non frazionabile, salvo quanto previsto all art. 9. Per le associazioni sportive regolarmente iscritte a tornei agonistici, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali e regionali l'accesso è garantito ed avverrà mediante contratto d'uso. Esse hanno precedenza nell'uso degli impianti, sia per gli allenamenti che per lo svolgimento delle partite del torneo al quale partecipano. 4. Gli utenti possono utilizzare gli impianti, sia per praticarvi il gioco del calcio a cinque che altri sport compatibili, quali corsa, ginnastica libera, tennis, pallavolo, basket ecc., ecc. 5. Il Comune può gestire gli impianti sia direttamente che mediante contratto di gestione con operatori del così detto " terzo settore" (Associazioni, ONLUS, Cooperative Sociali), che non 1

perseguono scopi di lucro e quindi sono chiamati a dare il loro contributo organizzativo per la conservazione, il miglioramento e lo sviluppo degli impianti sportivi pubblici. 6. Per accedere all'uso degli impianti occorre presentare domanda sia al Comune che al soggetto che eventualmente ha in gestione gli impianti. Il presentatore (maggiorenne) della domanda è responsabile dell'uso degli impianti, rispondendo di qualsiasi danno che ad essi può essere causato volontariamente o meno. 7. L'accesso all'uso degli impianti è possibile solo nell'orario di apertura, che sarà stabilito con provvedimento del Sindaco. Articolo 4 (Palestre) 1. Le palestre sono concesse in uso ai cittadini, sia singolarmente che mediante le associazioni e/o le società sportive di cui ne fanno parte. 2. I cittadini minorenni dovranno essere accompagnati da un cittadino maggiorenne, che si assume la responsabilità dei comportamenti dei minori accompagnati. 3. L'accesso alle palestre comporta il pagamento di una tariffa oraria non frazionabile, salvo quanto previsto all art. 9. 4. La gestione degli accessi alle Palestre è svolta direttamente dal Comune. In alternativa essa potrà essere affidata dal Comune, mediante contratto di gestione con operatori del così detto "terzo settore" (Associazioni, ONLUS, Cooperative Sociali), che non perseguono scopi di lucro e quindi sono chiamati a dare il loro contributo organizzativo per la conservazione, il miglioramento e lo sviluppo degli impianti sportivi pubblici. 6. Per accedere all'uso delle Palestre occorre presentare domanda sia al Comune che al soggetto che eventualmente ha in gestione gli impianti. Il presentatore (maggiorenne) della domanda è responsabile dell'uso delle stesse, rispondendo di qualsiasi danno che verrà causato volontariamente o meno alle medesime. L'autorizzazione all'accesso è accordata dal Comune. 7. L'accesso all'uso delle palestre è possibile solo nell'orario di apertura, che sarà stabilito con provvedimento del Sindaco. CAPO II - Sale e locali comunali Articolo 5 (Sala del Consiglio) 1. La Sala del Consiglio è destinata in generale alle riunioni del Consiglio. Può, a richiesta, essere destinata per riunioni e manifestazioni culturali e sociali varie, politiche e sindacali, della durata massima di un giorno, promosse da altri soggetti non aventi scopi di lucro. 2. L'accesso all'uso della Sala del Consiglio non è soggetta al pagamento di alcuna tariffa giornaliera. 3. Si accede all'uso della Sala del Consiglio mediante domanda scritta da presentare al Comune, con la specificazione della manifestazione che s'intende effettuare ai fini del rilascio dell autorizzazione da parte del Sindaco. 4. L accesso all uso della sala consiliare è inoltre gratuito per lo svolgimento di corsi e di attività di laboratorio musicale, didattici, formativi, socio-assistenziali che rivestono interesse pubblico, svolti da cittadini residenti, previo convenzione da sottoscrivere tra il Comune ed il soggetto organizzatore e/o attuatore. In tal caso a discrezione del Comune può richiedersi al soggetto medesimo un concorso per le spese relative all energia elettrica, alle operazioni di pulizia e di manutenzione ordinaria della sala. 2

Articolo 6 ( locali comunali) 1. L'accesso all'uso di stanze e/o vani, siti in edifici destinati principalmente ai fini istituzionali del Comune, può essere concesso esclusivamente alle associazioni senza scopo di lucro, che perseguono scopi generali a beneficio della comunità dei cittadini, dietro motivata delibera della Giunta Municipale, che, tenendo conto delle finalità perseguite dai soggetti richiedenti, può anche stabilire il pagamento di un canone. 2. L accesso all uso degli ambienti da sempre adibiti a servizi medici di base e siti nell ambito del Centro Civico è a titolo gratuito, considerato il tempo molto ristretto e discontinuo di tale uso, nonché le realtà locali di carattere logistico e sociale. Resta inteso che è facoltà dell Amministrazione Comunale chiedere agli operatori sanitari fruitori degli ambienti una contribuzione per le spese inerenti l energia elettrica e le operazioni di pulizia. Art. 7 (Immobili Comunali: Centro Sociale Ricreativo per anziani con annesse attività di servizio Via Stefano Romeo,48 Laganadi; ex edificio scolastico-via Stefano Chirico, Laganadi; Centro di attività sportive, riabilitative, ludiche e ricreative-via Aspromonte Frazione Lucia di Laganadi). 1. Il Comune comunque ha la precedenza assoluta nell uso parziale e/o totale di tali beni per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e promozionali. 2. Allo scopo poi di assicurare la migliore fruibilità dei beni da parte dei cittadini, la trasparenza e l imparzialità dell azione amministrativa, la valorizzazione ed il più proficuo utilizzo del patrimonio immobiliare comunale, tali beni immobili possono essere assegnati in uso a soggetti terzi, intendendosi per terza, ogni persona fisica o giuridica, Ente, Associazione, o altra organizzazione che persegua propri fini, ancorchè compatibili con l interesse pubblico. La concessione in uso a terzi è, di norma, effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV del Codice Civile. CAPO III Attrezzature Articolo 8 (Uso delle attrezzature comunali) 1. Le attrezzature ed i mezzi del Comune sono destinati, in via prioritaria, per l'esecuzione delle attività dell'ente. 2. L'uso delle attrezzature e dei mezzi del Comune può essere accordato: a) alle associazioni senza scopo di lucro ed a gruppi portatori d'interessi più ampi e diffusi, non riconducibili a mere necessità individuali, esclusivamente e solo in occasione di eventi di carattere sociale e culturale o iniziative che investono la collettività cittadina o parte di essa o comunque un numero consistente di persone; b) ai cittadini residenti solo nel caso in cui non siano disponibili sul mercato locale analoghi servizi; c) in qualsiasi circostanza vi sia un eventuale pericolo per l'incolumità e la salute pubblica, l'integrità fisica di persone e cose, limitatamente al tempo di rimuovere la situazione di pericolo; 3. L'utilizzo di qualsiasi attrezzatura e mezzo comunale resta nella piena responsabilità del soggetto autorizzato, il quale risponde dei danni conseguenti allo stesso utilizzo, cagionati a soggetti terzi e/o al bene comunale. 4. L'utilizzo temporaneo delle attrezzature e dei mezzi comunali può essere accordato solo in presenza di situazioni impreviste ed accidentali, di ordine pubblico, o in particolari situazioni di disagio causate da eventi straordinari ed eccezionali, con personale e spese a carico del 3

Comune qualora si ravvisasse, anche incidentalmente, un possibile eventuale coinvolgimento dell'ente, che potrebbe essere chiamato a rispondere di eventuali danni. 5. L'utilizzo delle attrezzature e mezzi comunali è precluso ai Dipendenti Comunali, al Sindaco, agli Assessori e Consiglieri comunali. TITOLO III - Tariffe, riduzioni ed esenzioni. Articolo 9 (Determinazione tariffe, riduzioni ed esenzioni) 1. Per l'uso dei beni di seguito indicati sono dovute le tariffe appresso elencate: A) Uso impianti sportivi: 10,00 per ogni ora di utilizzo in fascia diurna e 20,00 per ogni ora di utilizzo in fascia notturna, senza alcun frazionamento; - riduzione del 75% (settantacinque percento) per le associazioni sportive non aventi scopo di lucro, di cui all'articolo 4 - comma 3 - del presente Regolamento, qualora la richiesta d'uso dell'impianto sia superiore ad un semestre nell'anno; - del 35% (trentacinque percento) per tutti gli altri utilizzatori (comprese le associazioni sportive aventi scopi di lucro) qualora la relativa richiesta d'uso sia superiore ad un semestre nell'anno; - esenzione per i cittadini residenti, singoli e/o in gruppo, che hanno libero accesso nelle ore di apertura e nel rispetto delle condizioni e modalità rese pubbliche mediante periodici avvisi, tenuto conto delle realtà locali di carattere sociale e stante la necessità di stimolare la pratica sportiva come strumento essenziale di benessere, educativo e aggregativo, altrimenti mancante nella medesima realtà; - esenzione per le associazioni sportive locali iscritte a tornei organizzati dalle rispettive federazioni, fermo restando la stipula di apposita convenzione atta a disciplinare l uso degli impianti; B) per l'uso delle palestre 1,00 ad ora, non frazionabile; C) per l uso della sala del consiglio (art.5) e per l uso dei locali comunali (art.6), vale quanto previsto dai citati articoli del presente Regolamento; D) per l uso degli immobili comunali (art. 7) vale quanto previsto dallo stesso articolo del presente Regolamento; E) Per l uso delle attrezzature comunali (art.8), oltre quanto previsto dallo stesso articolo, si determinano le tariffe per i seguenti servizi che, allo stato, non sono disponibili sul mercato locale: - fotoriproduttore: 0, 25 per ogni foglio; - fax: 1,00 fino a tre fogli, oltre 3 fogli 0,50 per ogni singolo.foglio La Giunta Comunale, ferme restando le riduzioni ed esenzioni sopra disposte, con propria delibera può variare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, le tariffe su indicate, secondo le esigenze di equilibrio della gestione Articolo 10 (Versamento delle tariffe) 1. L Economo Comunale, nel rispetto delle norme previste dal vigente Regolamento del servizio di economato, stante la modesta entità delle tariffe, provvede dalla riscossione delle stesse.. 2. Le riscossioni suddivise per singole voci sono annotate in appositi registri. Le somme riscosse devono essere versate in Tesoreria entro il trimestre successivo dalla loro riscossione. A tal fine vengono trasmesse al Responsabile dell Area Economico-finanziaria che provvede all emissione dei relativo ordinativi d incasso. 4

TITOLO IV- Norme finali e transitorie Articolo 11 (Estensione dell'uso dei beni ai non residenti e priorità) 1. L'accesso all'uso dei beni comunali indicati nel presente Regolamento è aperto anche ai cittadini non residenti ed alle associazioni e società con sede legale ubicata fuori dal territorio di Laganadi. Tuttavia i cittadini residenti e le associazioni e le società, con sede legale in Laganadi, hanno la priorità nell'uso dei beni predetti.. Articolo 12 (Validità delle convenzioni e concessioni in corso) 1. Tutte le convenzioni di gestione di beni comunali e concessioni, decise in data precedente all'approvazione del presente Regolamento e tuttora in corso, perdono la loro efficacia con la stipulazione delle nuove convenzioni previste dallo stesso. Tuttavia, gli attuali soggetti gestori e concessionari di beni comunali proseguono nella gestione o concessione fino a comunicazione in proposito da parte del Comune. Articolo 13 (Utilizzazione beni e strutture da parte di soggetti diversi) 1. La Giunta Municipale può, con propria delibera motivata, autorizzare l'utilizzo di qualsiasi bene o struttura comunale per altri usi ed iniziative, anche su istanza di soggetti diversi. Articolo 14 (Entrata in vigore) 1. Il presente Regolamento si applica con decorrenza immediata a far data dall'avvenuta esecutivà a termini di legge della deliberazione consiliare approvativa dello stesso Regolamento. Esso comunque resterà pubblicato all'albo Pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi. Il testo del medesimo sarà inserito nel sito Internet del Comune. 5